Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. n. 78/2025
L.G. n. 78-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA Sezione Terza Civile Delle procedure concorsuali e individuali Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento P.U. n. 78/2025 promosso con ricorso da
Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con sede legale in , via San Luca 6, in persona del suo
[...] P.IVA_1 Pt_2
Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa ed elettivamente Parte_3 domiciliata presso l'avv. Ilaria Maria Zanesi, per delega in atti pec Email_1
Contro
(P.IVA: ) con sede a 20833 Giussano (MB), Controparte_1 P.IVA_2 via Gabrio Piola, 19 (pec: in persona dell'A.U. sig. , Email_2 Controparte_2 residente a [...] Pt_2
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 3 marzo 2025, la
[...]
ha chiesto Parte_4 Parte_2
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa edile
[...]
CP_1 CP_1
• fissata l'udienza all'8/4/2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso
è stato notificato via PEC in data 14 febbraio 2025, a cura dell'ufficio, ai sensi dell'art. 40 comma 6
CCII;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare: visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese aggiornata al 3 aprile 2025, certificazione INPS al
2 aprile 2025; certificato AER al 24/03/2025; visura protesti al 3 aprile 2025;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della ricorrente è situata in GIUSSANO (MB)
VIA G. PIOLA 19 e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI. Si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura
d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società di persone e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” (cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sez. un.
6.2.2015 n. 2243);
• sussiste, ai sensi dell'art. 27 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Giussano (MB) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese;
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, creditrice della somma di € 17.870,13 oltre interessi e rivalutazione in virtù di decreto ingiuntivo n. 1170/2024 emesso dal Tribunale di Milano e precetto regolarmente notificato;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d); • in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente e comunque risulta dal bilancio 2021 un attivo patrimoniale di € 441.414,00;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, avendo la debitrice un debito nei confronti della ricorrente di € 17.870,13 e risulta un ingente debito erariale di € 407.451,74;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.;
• deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria
a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)”
(da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
• può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
• nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dei ricorrenti (pari ad € 17.870,13);
- dall'esistenza, altresì, di ingenti debiti per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di acquisito ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I per € 407.451,74. e debiti Controparte_3
INPS per € 749.234,71, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla mancata presentazione di bilanci dal 2021;
• come può desumersi dagli elementi sopra indicati, la società Controparte_1
versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di
[...] adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.IVA: ) con sede a 20833 Giussano (MB), via Gabrio Piola, 19 (pec:
[...] P.IVA_2
in persona dell'A.U. sig. , residente a 20146 Email_2 Controparte_2
, via Galgario Frà, 6 Pt_2 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Alfredo Tradati (c.f. ) con studio in via S. M. PELLETTIER 4 MONZA C.F._1
(MB), pec Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Email_3 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11 settembre 2025 ore 10.45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale di Monza del 9 aprile 2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Caterina Giovanetti