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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6900 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617, 2' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. TEOLI LUCIANO Parte_1
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e CP_1 difesa dall'avv. GRANIERO ESPOSITO BIAGIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.9.2022, Pt_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...] agli atti esecutivi da lui proposta nell'ambito della procedura esecutiva esattoriale presso terzi RGE 2117/2022, deducendo essenzialmente l'inesistenza della notifica del pignoramento al debitore.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva essenzialmente la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
1 Preliminarmente, deve essere disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta CP_1
[...]
Invero, richiamando i principi espressi dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 14.04.2020, n. 7822, deve osservarsi che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, allorquando sia contestato un vizio proprio dell'atto di pignoramento o fatti sostanziali successivi alla notifica della cartella (il che è proprio quanto accade nella presente controversia, in cui si deduce un vizio di notifica dell'atto di pignoramento. Si veda anche
Cass. S.U. 16986/2022). Inoltre e ragionando per principi generali, nel caso di specie si invoca tutela contro l'esercizio di un potere esercitato attraverso l'atto di pignoramento e, pertanto, la situazione giuridica vantata innanzi al giudice è di diritto soggettivo, con una domanda che, conseguenzialmente, deve essere vagliata dal giudice ordinario.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che l'opposizione risulta tempestivamente proposta, tenuto conto del momento in cui il debitore è venuto a conoscenza del pignoramento (19.4.2022) e della data di originario deposito del ricorso in opposizione (9.5.2022). In proposito, va precisato che, benché il predetto ricorso sia stato erroneamente iscritto direttamente al ruolo generale civile e trasmesso al GE soltanto in data 12.5.2022, deve tenersi conto comunque dell'originaria iscrizione a ruolo perché esso era in effetti correttamente indirizzato al GE
(cfr. Cass. 27150/2018).
Detto ciò, l'opposizione non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla omessa notifica al debitore esecutato del pignoramento, la ha fornito idonea prova della CP_1 notifica del pignoramento al debitore opponente,
2 perfezionatasi in data 21.3.2022 per compiuta giacenza
(cfr. produzione di parte opposta).
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “come recentemente osservato dalla pronuncia autorevole di questa
Corte n. 11012 (in realtà si tratta della n. 10012) resa, a
Sezioni Unite, in data 15 aprile 2021, la notifica dell'avviso di accertamento [ma il discorso è valido anche per l'atto di pignoramento] può essere eseguita
«direttamente» dagli uffici finanziari, avvalendosi del servizio postale, essendo tale facoltà prevista dall'art.
14, l. n. 890 del 1982, ovvero, secondo la regola generale, ai sensi dell'art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per mezzo dell'ufficiale giudiziario, secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c., così come integrate
e modificati dal predetto art. 60; - nel primo caso, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, che, invece, trovano applicazione qualora la notifica sia eseguita, per mezzo del servizio postale, dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.” (cfr. Cass.
8825/2022).
Dunque, qualora la notifica dell'atto di pignoramento esattoriale sia eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del
1982, per cui non viene in rilievo l'art. 8 della legge
890/1982, e, in caso di temporanea irreperibilità, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa.
Tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare
3 la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
Ad ogni modo, la notifica in questione non può dirsi di certo inesistente ovvero omessa, per cui la procedura esecutiva non può ritenersi insanabilmente viziata secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 2857/2015).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2;
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.701,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Biagio Graniero Esposito.
29/01/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6900 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617, 2' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. TEOLI LUCIANO Parte_1
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e CP_1 difesa dall'avv. GRANIERO ESPOSITO BIAGIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.9.2022, Pt_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...] agli atti esecutivi da lui proposta nell'ambito della procedura esecutiva esattoriale presso terzi RGE 2117/2022, deducendo essenzialmente l'inesistenza della notifica del pignoramento al debitore.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva essenzialmente la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
1 Preliminarmente, deve essere disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta CP_1
[...]
Invero, richiamando i principi espressi dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 14.04.2020, n. 7822, deve osservarsi che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, allorquando sia contestato un vizio proprio dell'atto di pignoramento o fatti sostanziali successivi alla notifica della cartella (il che è proprio quanto accade nella presente controversia, in cui si deduce un vizio di notifica dell'atto di pignoramento. Si veda anche
Cass. S.U. 16986/2022). Inoltre e ragionando per principi generali, nel caso di specie si invoca tutela contro l'esercizio di un potere esercitato attraverso l'atto di pignoramento e, pertanto, la situazione giuridica vantata innanzi al giudice è di diritto soggettivo, con una domanda che, conseguenzialmente, deve essere vagliata dal giudice ordinario.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che l'opposizione risulta tempestivamente proposta, tenuto conto del momento in cui il debitore è venuto a conoscenza del pignoramento (19.4.2022) e della data di originario deposito del ricorso in opposizione (9.5.2022). In proposito, va precisato che, benché il predetto ricorso sia stato erroneamente iscritto direttamente al ruolo generale civile e trasmesso al GE soltanto in data 12.5.2022, deve tenersi conto comunque dell'originaria iscrizione a ruolo perché esso era in effetti correttamente indirizzato al GE
(cfr. Cass. 27150/2018).
Detto ciò, l'opposizione non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla omessa notifica al debitore esecutato del pignoramento, la ha fornito idonea prova della CP_1 notifica del pignoramento al debitore opponente,
2 perfezionatasi in data 21.3.2022 per compiuta giacenza
(cfr. produzione di parte opposta).
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “come recentemente osservato dalla pronuncia autorevole di questa
Corte n. 11012 (in realtà si tratta della n. 10012) resa, a
Sezioni Unite, in data 15 aprile 2021, la notifica dell'avviso di accertamento [ma il discorso è valido anche per l'atto di pignoramento] può essere eseguita
«direttamente» dagli uffici finanziari, avvalendosi del servizio postale, essendo tale facoltà prevista dall'art.
14, l. n. 890 del 1982, ovvero, secondo la regola generale, ai sensi dell'art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per mezzo dell'ufficiale giudiziario, secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c., così come integrate
e modificati dal predetto art. 60; - nel primo caso, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, che, invece, trovano applicazione qualora la notifica sia eseguita, per mezzo del servizio postale, dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.” (cfr. Cass.
8825/2022).
Dunque, qualora la notifica dell'atto di pignoramento esattoriale sia eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del
1982, per cui non viene in rilievo l'art. 8 della legge
890/1982, e, in caso di temporanea irreperibilità, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa.
Tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare
3 la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
Ad ogni modo, la notifica in questione non può dirsi di certo inesistente ovvero omessa, per cui la procedura esecutiva non può ritenersi insanabilmente viziata secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 2857/2015).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2;
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.701,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Biagio Graniero Esposito.
29/01/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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