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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. 75-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 75-1/2025 promosso da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele
Luigi Capitani (C.F.: ) C.F._2
Conclusioni nell'interesse di : Parte_1
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti di cui gli artt. 268 e 269 C.C.I.I. e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni VOGLIA
- DICHIARARE aperta con sentenza ex art. 270, comma 1, C.C.I.I. la procedura di
Liquidazione controllata del patrimonio;
- NOMINARE quale Liquidatore lo scrivente Gestore della Crisi, Avv. Daniele
Enrico Paci;
- DISPORRE che non possano a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o iniziate nuove procedure esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo
o causa anteriore;
- DICHIARARE inopponibili alla presente procedura di liquidazione controllata le trattenute sullo stipendio del sig. ad opera di Pitagora S.p.a.; Pt_1
- STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza di apertura;
- ORDINARE la trascrizione della sentenza ad opera del Liquidatore;
- FISSARE i limiti di cui all'art. di cui all'art. 268 n.4 d.lgs.14/2019 nella somma di euro1.885,65 mensili, ovvero nella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia o secondo equità;
- AUTORIZZARE il sig. a mantenere attivo il conto corrente e le carte allo Pt_1
stesso intestate per la gestione del credito per le esigenze familiari;
- DISPORRE che venga esclusa l'autovettura di proprietà del sig. dalla Pt_1 liquidazione controllata per i motivi esposti in narrativa o, in subordine, nell'ipotesi in cui venga negata l'esclusione, disporre che venga autorizzato il suo utilizzo per tutta la durata della procedura di liquidazione controllata;
- FISSARE nel termine di tre anni (36 mesi) a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 279 CCII
e della relativa esdebitazione;
- DISPORRE che una volta concessa l'esdebitazione il sig. non debba più Pt_1
versare alla procedura le somme derivanti dal proprio reddito (al netto della spesa mensile);
- SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
• con ricorso depositato il 28.2.2025, ha Parte_1
domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.
In particolare, sono state prodotte:
➢ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
➢ la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
➢ l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo “stato particolareggiato ed estimativo delle attività”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
➢ un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
➢ l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
➢ la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. avv. Daniele Enrico Paci, il quale ha:
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
➢ attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto risiede da Parte_1
oltre un anno a Meda: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non ha mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile.
Conseguentemente, non è assoggettabile alla Parte_1
liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a €
134.487,99, e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato unicamente dalla quota mensile degli stipendi che verranno corrisposti al debitore nella misura che eccede il fabbisogno del nucleo familiare;
• come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 15.696,36, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € 5.961,67 (non dovendo considerarsi prededucibile il credito vantato dal legale che ha assistito il debitore, trattandosi di fattispecie non ricompresa nell'elencazione di cui all'art. 6 CCII);
• il ricorrente deve essere autorizzato all'utilizzo dell'autovettura Volskwagen, modello Golf targata CX 655 ED in quanto la stessa risulta necessaria per recarsi sul luogo di lavoro;
la liquidazione dell'autovettura, pertanto, avverrà unicamente nella fase immediatamente antecedente alla chiusura della procedura, qualora risulti che la stessa abbia ancora un valore apprezzabile;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
[...]
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII, DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Guayaquil (Ecuador), il 29.7.1974.
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il dott. Francesco Ambrosio.
NOMINA Liquidatore il dott. Avv. Daniele Enrico Paci (C.F.
) con studio in Cantù, Via Mazzini n. 13. C.F._3
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura Volskwagen, modello Golf targata CX 655 ED.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore: - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del
Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma
2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1,
CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 9 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Caterina Giovanetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 75-1/2025 promosso da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele
Luigi Capitani (C.F.: ) C.F._2
Conclusioni nell'interesse di : Parte_1
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti di cui gli artt. 268 e 269 C.C.I.I. e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni VOGLIA
- DICHIARARE aperta con sentenza ex art. 270, comma 1, C.C.I.I. la procedura di
Liquidazione controllata del patrimonio;
- NOMINARE quale Liquidatore lo scrivente Gestore della Crisi, Avv. Daniele
Enrico Paci;
- DISPORRE che non possano a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o iniziate nuove procedure esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo
o causa anteriore;
- DICHIARARE inopponibili alla presente procedura di liquidazione controllata le trattenute sullo stipendio del sig. ad opera di Pitagora S.p.a.; Pt_1
- STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza di apertura;
- ORDINARE la trascrizione della sentenza ad opera del Liquidatore;
- FISSARE i limiti di cui all'art. di cui all'art. 268 n.4 d.lgs.14/2019 nella somma di euro1.885,65 mensili, ovvero nella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia o secondo equità;
- AUTORIZZARE il sig. a mantenere attivo il conto corrente e le carte allo Pt_1
stesso intestate per la gestione del credito per le esigenze familiari;
- DISPORRE che venga esclusa l'autovettura di proprietà del sig. dalla Pt_1 liquidazione controllata per i motivi esposti in narrativa o, in subordine, nell'ipotesi in cui venga negata l'esclusione, disporre che venga autorizzato il suo utilizzo per tutta la durata della procedura di liquidazione controllata;
- FISSARE nel termine di tre anni (36 mesi) a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 279 CCII
e della relativa esdebitazione;
- DISPORRE che una volta concessa l'esdebitazione il sig. non debba più Pt_1
versare alla procedura le somme derivanti dal proprio reddito (al netto della spesa mensile);
- SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
• con ricorso depositato il 28.2.2025, ha Parte_1
domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.
In particolare, sono state prodotte:
➢ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
➢ la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
➢ l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo “stato particolareggiato ed estimativo delle attività”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
➢ un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
➢ l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
➢ la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. avv. Daniele Enrico Paci, il quale ha:
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
➢ attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto risiede da Parte_1
oltre un anno a Meda: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non ha mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile.
Conseguentemente, non è assoggettabile alla Parte_1
liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a €
134.487,99, e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato unicamente dalla quota mensile degli stipendi che verranno corrisposti al debitore nella misura che eccede il fabbisogno del nucleo familiare;
• come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 15.696,36, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € 5.961,67 (non dovendo considerarsi prededucibile il credito vantato dal legale che ha assistito il debitore, trattandosi di fattispecie non ricompresa nell'elencazione di cui all'art. 6 CCII);
• il ricorrente deve essere autorizzato all'utilizzo dell'autovettura Volskwagen, modello Golf targata CX 655 ED in quanto la stessa risulta necessaria per recarsi sul luogo di lavoro;
la liquidazione dell'autovettura, pertanto, avverrà unicamente nella fase immediatamente antecedente alla chiusura della procedura, qualora risulti che la stessa abbia ancora un valore apprezzabile;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
[...]
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII, DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Guayaquil (Ecuador), il 29.7.1974.
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il dott. Francesco Ambrosio.
NOMINA Liquidatore il dott. Avv. Daniele Enrico Paci (C.F.
) con studio in Cantù, Via Mazzini n. 13. C.F._3
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura Volskwagen, modello Golf targata CX 655 ED.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore: - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del
Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma
2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1,
CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 9 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Caterina Giovanetti