Ordinanza cautelare 18 dicembre 2023
Sentenza 17 settembre 2024
Decreto cautelare 19 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 27 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/06/2025, n. 5609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5609 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05609/2025REG.PROV.COLL.
N. 06975/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6975 del 2024, proposto da
Caba s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Matilde Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 617/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri. Si dà atto che l'avvocato Matilde Mura ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Caba S.r.l. (di seguito, per brevità: la società), premesso di essere gestrice dell’esercizio pubblico denominato “Locanda Manduca”, sito in Cagliari, via Angioy n. 20, in cui svolge l’attività, regolarmente autorizzata, di somministrazione di alimenti e bevande, ha impugnato innanzi al TAR Sardegna la determinazione n. 6546 del 18 ottobre 2023 (e gli ulteriori atti indicati in epigrafe), con cui il Comune di Cagliari ha applicato a suo carico la sanzione di cui all’art. 18, comma 2, lett. b), punto 2 del “ Regolamento comunale per la concessione del suolo pubblico per l’esercizio delle attività di ristoro all’aperto ”, consistente nella sospensione per 12 giorni (dal 1° maggio 2024 al 12 maggio 2024) della concessione di suolo pubblico rilasciata a servizio del pubblico esercizio in questione.
La sanzione è stata applicata in quanto la ricorrente, in data 11 agosto 2023, avrebbe occupato, senza titolo, un’area di suolo (asseritamente) pubblico (distinta in catasto al foglio 18, particella 3812) adiacente il locale.
A sostegno del ricorso, la società ha dedotto che:
- l’area per cui è causa non sarebbe di proprietà comunale, di modo che, nella specie, non vi sarebbe stata alcuna occupazione, senza titolo, di uno spazio pubblico;
- l’iscrizione in catasto dell’area medesima a nome del Comune di Cagliari non costituirebbe un titolo di proprietà né una valida prova della titolarità del bene;
- numerosi elementi dimostrerebbero che la proprietà dell’area non sarebbe del Comune, bensì dei condomini dell’immobile in cui sorge il locale della società Caba S.r.l.: a) l’area di cui trattasi è recintata e, quindi, sottratta al pubblico uso; b) l’accesso ad essa è sottratto a chiunque (anche al Comune di Cagliari), essendo possibile solo attraverso il portone di ingresso, le cui chiavi sono in possesso esclusivo dei condomini dell’immobile di via Angioy n. 20; c) tale situazione sussisterebbe da tempo immemore, e sarebbe conosciuta dallo stesso Comune; d) l’area sarebbe stata dunque usucapita dai suddetti condomini.
In subordine, la società ha dedotto la propria buona fede, sub specie di ignoranza incolpevole in ordine alla natura pubblica dell’area in esame.
Per tali ragioni, essa ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Cagliari ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 617/24 il TAR Lazio ha rigettato il proposto ricorso.
Avverso tale pronuncia giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; natura privata dell’area in esame; 2) difetto dell’elemento psicologico richiesto al fine dell’irrogazione dell’impugnata sanzione.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Cagliari ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 13.2.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame l’appellante deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, avuto riguardo alla natura privata dell’area in esame, essendo la stessa utilizzata da tempo immemore dai condomini dello stabile antistante l’esercizio commerciale, i quali l’avrebbero dunque usucapita.
L’assunto è infondato.
3. Vi è in atti nota del Servizio Patrimonio del Comune di Cagliari dell’11.10.2023, in cui si attesta che: “ sulla base delle verifiche documentali presenti negli archivi di questo Ufficio la particella 3812 del foglio A/18 risulta di proprietà comunale ed è regolarmente intestata al Comune di Cagliari con data dell’impianto meccanografico del 14/05/1985 ”.
Ciò premesso, è ben vero che le risultanze catastali hanno valore meramente indiziario, e per tali ragioni possono essere smentite da elementi di contrario avviso.
Nondimeno, nella specie, gli elementi offerti al riguardo dall’appellante non sono di tal natura da consentire di affermare l’avvenuta usucapione dell’area in esame, in favore dei condomini dello stabile antistante l’esercizio commerciale in esame.
4. Invero, sotto un primo profilo, la sua natura di strada esclude ipso iure la sua usucabilità, ai sensi dell’art. 823 co. 1 c.c. (“ I beni che fanno parte del demanio pubblico ... non possono formare oggetto di diritti in favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano ”), applicabile anche ai beni comunali, in virtù della previsione di cui all’art. 824 c.c.
In secondo luogo, anche a voler prescindere dalla qualificazione dell’area in esame come “strada” (ma non si vede come), nondimeno non risulta il possesso pacifico della stessa da parte di terzi soggetti, posto che nella predetta nota da un lato si è affermato che: “ la chiusura non è mai stata
rimossa, da parte dell’Amministrazione comunale, per evitare l’uso improprio dello stradello pedonale, in attesa di un progetto di sistemazione da parte del competente Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti ”, e in secondo luogo si è soggiunto che, al fine di rimuovere la situazione di attuale incertezza rispetto all’uso pubblico della suddetta area, si è fatta richiesta al competente Servizio di viabilità comunale “ ... di provvedere alla rimozione di cancelli, recinzioni e altri impedimenti al fine di realizzare il collegamento pedonale tra la Via Sassari e la Via Angioy ”.
5. Per tali ragioni, non solo emerge dagli atti la natura di strada di collegamento pedonale (tra via Sassari e Via Angioy) dell’area in esame – la qual cosa, si ribadisce, esclude la sua usucabilità, ai sensi degli artt. 823-824 c.c. – ma non risulta comunque provato il possesso pacifico e ultraventennale dell’area in esame, la qual cosa, anche da un punto di vista fattuale, esclude l’invocata usucapione.
6. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
7. Va del pari rigettato il secondo motivo di gravame, con il quale l’appellante deduce la propria buona fede in ordine alla natura privata della strada in esame. Sul punto, è sufficiente osservare che la natura presuntivamente pubblica dell’area in esame – che, si ribadisce, in quanto strada pubblica comunale di collegamento pedonale tra Via Sassari e Via Angioy, non può costituire oggetto di diritti di qualsivoglia natura in favore di terzi (artt. 823-824 c.c.) – emergente dalle risultanze catastali, doveva indurre l’appellante quantomeno a consultare il civico ente, al fine di ottenere maggiori ragguagli sul punto.
In tal senso l’appellante non si è attivata, la qual cosa integra senz’altro l’elemento psicologico richiesto al fine dell’operare dell’impugnata sanzione.
8. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
9. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO