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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2876/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
16/07/1987, con l'Avv. TAVA ROBERTO
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. TAVA ROBERTO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_1 ne cureranno la crescita, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, collaborando nel preminente interesse della prole;
2) La minore viene collocata prevalentemente presso la madre, attualmente presso la casa dei nonni materni in Tortona (AL), Via Aldo Moro n. 4, fino a quando la SI.ra Pt_1
avrà rinvenuto idonea soluzione abitativa, ove madre e figlia minore trasferiranno la propria residenza;
3) Il padre potrà vedere la figlia liberamente, anche quotidianamente, previo avviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e ludico-scolastici della figlia;
4) Il padre, compatibilmente con i propri turni di lavoro, durante la settimana e previo avviso alla madre, si recherà in una giornata a prendere la figlia all'uscita della scuola materna, la tratterrà presso di sé nel pomeriggio, a cena e durante la notte, fino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà a scuola;
5) Il padre tratterrà la figlia minore presso di sé a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, quando verrà riaccompagnata presso l'abitazione della madre;
6) Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà trattenere la figlia minore per n. 2 settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi preventivamente con
l'altro coniuge entro il 30 maggio;
7) I giorni di Natale e Pasqua saranno trascorsi dalla minore possibilmente con entrambi i genitori, ovvero con ciascuno di essi in regime di equa alternanza;
anche le ulteriori giornate in cui ricadono le festività scolastiche saranno trascorse dalla minore con
i genitori in regime di alternanza;
8) Il SI. contribuirà al mantenimento della figlia minore CP_1
versando, entra il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
SI.ra ; 9) Le spese straordinarie (c.d. extra assegno) relative alla figlia minore, rimarranno Pt_1
a carico dei genitori al 50% ciascuno e saranno regolate dal protocollo di intesa in vigore presso il
Tribunale di Alessandria, che qui si richiama integralmente e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
10) Le parti si rilasciano reciprocamente nulla osta al rilascio del passaporto e/o di altro documento equivalente, valido per l'espatrio.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3 dicembre 2024, le parti in epigrafe indicate hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli e rappresentavano di avere convissuto more uxorio. Dalla loro unione nasceva la figlia nata a Per_1
Novi Ligure (AL) il 9 settembre 2020.
Le parti esponevano che la convivenza, inizialmente felice, era andata progressivamente deteriorandosi a causa della reciproca incompatibilità caratteriale, per cui decidevano di interrompere la stessa. Le parti rappresentavano inoltre che, da un punto di vista reddituale, il SI. di CP_1 professione addetto alla vendita in un negozio ubicato all'interno del centro commerciale Designer
Outlet Serravalle percepisce uno stipendio netto mensile di € 1750,00 mentre la SI.ra , che Pt_1
lavora part-time in qualità di addetta alla vendita in altro negozio ubicato all'interno del medesimo centro commerciale, percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 1.200; pertanto, addivenivano alla decisione di ottenere la pronuncia sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 316, 337-ter e ss. c.c. e 473-bis51 c.p.c., le condizioni congiunte devono essere omologate, non risultando, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia minore Per_1
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
dispone che la minore venga collocata prevalentemente presso la madre, attualmente presso la casa dei nonni materni in Tortona (AL), Via Aldo Moro n. 4, fino a quando la SI.ra avrà Pt_1
rinvenuto idonea soluzione abitativa, ove madre e figlia minore trasferiranno la propria residenza;
dispone che il padre possa vedere la figlia liberamente, anche quotidianamente, previo avviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e ludico- scolastici della figlia;
dispone che il padre, compatibilmente con i propri turni di lavoro, durante la settimana e previo avviso alla madre, si rechi in una giornata a prendere la figlia all'uscita della scuola materna, la tratterrà poi presso di sé nel pomeriggio, a cena e durante la notte, fino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà a scuola;
dispone che il padre tenga la figlia minore presso di sé a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
dispone che, durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore tenga con sé la figlia minore per n. 2 settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi preventivamente con l'altro coniuge entro il 30 maggio;
dispone che i giorni di Natale e Pasqua saranno trascorsi dalla minore possibilmente con entrambi i genitori, ovvero con ciascuno di essi in regime di equa alternanza;
anche le ulteriori giornate in cui ricadono le festività scolastiche saranno trascorse dalla minore con i genitori in regime di alternanza;
dispone che il SI. contribuisca al mantenimento della figlia minore versando, entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ; Pt_1
dispone che le spese straordinarie (c.d. extra assegno) relative alla figlia minore, rimarranno a carico dei genitori al 50% ciascuno e saranno regolate dal Protocollo di intesa in vigore presso il
Tribunale di Alessandria, che qui si richiama integralmente e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
dà atto che le parti si rilasciano reciprocamente nulla osta al rilascio del passaporto e/o di altro documento equivalente, valido per l'espatrio.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 11 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2876/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
16/07/1987, con l'Avv. TAVA ROBERTO
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. TAVA ROBERTO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_1 ne cureranno la crescita, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, collaborando nel preminente interesse della prole;
2) La minore viene collocata prevalentemente presso la madre, attualmente presso la casa dei nonni materni in Tortona (AL), Via Aldo Moro n. 4, fino a quando la SI.ra Pt_1
avrà rinvenuto idonea soluzione abitativa, ove madre e figlia minore trasferiranno la propria residenza;
3) Il padre potrà vedere la figlia liberamente, anche quotidianamente, previo avviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e ludico-scolastici della figlia;
4) Il padre, compatibilmente con i propri turni di lavoro, durante la settimana e previo avviso alla madre, si recherà in una giornata a prendere la figlia all'uscita della scuola materna, la tratterrà presso di sé nel pomeriggio, a cena e durante la notte, fino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà a scuola;
5) Il padre tratterrà la figlia minore presso di sé a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, quando verrà riaccompagnata presso l'abitazione della madre;
6) Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà trattenere la figlia minore per n. 2 settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi preventivamente con
l'altro coniuge entro il 30 maggio;
7) I giorni di Natale e Pasqua saranno trascorsi dalla minore possibilmente con entrambi i genitori, ovvero con ciascuno di essi in regime di equa alternanza;
anche le ulteriori giornate in cui ricadono le festività scolastiche saranno trascorse dalla minore con
i genitori in regime di alternanza;
8) Il SI. contribuirà al mantenimento della figlia minore CP_1
versando, entra il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
SI.ra ; 9) Le spese straordinarie (c.d. extra assegno) relative alla figlia minore, rimarranno Pt_1
a carico dei genitori al 50% ciascuno e saranno regolate dal protocollo di intesa in vigore presso il
Tribunale di Alessandria, che qui si richiama integralmente e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
10) Le parti si rilasciano reciprocamente nulla osta al rilascio del passaporto e/o di altro documento equivalente, valido per l'espatrio.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3 dicembre 2024, le parti in epigrafe indicate hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli e rappresentavano di avere convissuto more uxorio. Dalla loro unione nasceva la figlia nata a Per_1
Novi Ligure (AL) il 9 settembre 2020.
Le parti esponevano che la convivenza, inizialmente felice, era andata progressivamente deteriorandosi a causa della reciproca incompatibilità caratteriale, per cui decidevano di interrompere la stessa. Le parti rappresentavano inoltre che, da un punto di vista reddituale, il SI. di CP_1 professione addetto alla vendita in un negozio ubicato all'interno del centro commerciale Designer
Outlet Serravalle percepisce uno stipendio netto mensile di € 1750,00 mentre la SI.ra , che Pt_1
lavora part-time in qualità di addetta alla vendita in altro negozio ubicato all'interno del medesimo centro commerciale, percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 1.200; pertanto, addivenivano alla decisione di ottenere la pronuncia sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 316, 337-ter e ss. c.c. e 473-bis51 c.p.c., le condizioni congiunte devono essere omologate, non risultando, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia minore Per_1
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
dispone che la minore venga collocata prevalentemente presso la madre, attualmente presso la casa dei nonni materni in Tortona (AL), Via Aldo Moro n. 4, fino a quando la SI.ra avrà Pt_1
rinvenuto idonea soluzione abitativa, ove madre e figlia minore trasferiranno la propria residenza;
dispone che il padre possa vedere la figlia liberamente, anche quotidianamente, previo avviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e ludico- scolastici della figlia;
dispone che il padre, compatibilmente con i propri turni di lavoro, durante la settimana e previo avviso alla madre, si rechi in una giornata a prendere la figlia all'uscita della scuola materna, la tratterrà poi presso di sé nel pomeriggio, a cena e durante la notte, fino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà a scuola;
dispone che il padre tenga la figlia minore presso di sé a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
dispone che, durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore tenga con sé la figlia minore per n. 2 settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi preventivamente con l'altro coniuge entro il 30 maggio;
dispone che i giorni di Natale e Pasqua saranno trascorsi dalla minore possibilmente con entrambi i genitori, ovvero con ciascuno di essi in regime di equa alternanza;
anche le ulteriori giornate in cui ricadono le festività scolastiche saranno trascorse dalla minore con i genitori in regime di alternanza;
dispone che il SI. contribuisca al mantenimento della figlia minore versando, entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ; Pt_1
dispone che le spese straordinarie (c.d. extra assegno) relative alla figlia minore, rimarranno a carico dei genitori al 50% ciascuno e saranno regolate dal Protocollo di intesa in vigore presso il
Tribunale di Alessandria, che qui si richiama integralmente e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
dà atto che le parti si rilasciano reciprocamente nulla osta al rilascio del passaporto e/o di altro documento equivalente, valido per l'espatrio.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 11 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini