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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11873/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11873/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 maggio 2025 sono comparsi:
Per l'avv. D'ASARO ANTONIO Parte_1 Per il l'avv. Giovanni Vacirca, in sostituzione Controparte_1 dell'avvocato LA NAVE ROSARIO
Entrambi si riportano alle note conclusive depositate a cui rinviano , discutono la causa e chiedono che venga decisa.
Il got
Si ritira in Camera di consiglio per la decisione
Alle ore 17,35 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 26 maggio 2025,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11873/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ASARO ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE
contro
, con il patrocinio dell'avv. LA NAVE ROSARIO Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione delibera condominiale
PQM
1) In accoglimento della domanda dell'attrice, dichiara l'annullamento della delibera oggetto del giudizio nella parte impugnata
2) Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del giudizio CP_1
che si liquidano in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre euro 450,00 per spese, oltre iva, cpa e spese forfettarie .
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 2 di 5 Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierna attrice impugnava la delibera del 4/7/2024,
assunta dal , nella parte in cui sei Controparte_2
condomini avevano stabilito di dividere le spese di rifacimento della copertura condominiale adottando
"il criterio di riparto in base al quale i lavori della muratura portante vengano ripartiti a carico di tutti
i condomini secondo le tabelle Mm provvisorie attualmente vigenti e salvo conguaglio all'esito
dell'approvazione delle redigende tabelle Mm, mentre le restanti spese relative copertura, previste dal
suddetto computo metrico estimativo, vengano ripartite a carico delle sole unità immobiliari coperte in
proiezìone dalle coperture interessate dai lavori".
L'attrice rilevava che quanto deliberato non era compreso nell'oggetto del punto 2 dell'ODG (relativo all'aggiornamento del procedimento cautelare iniziato dalla ai danni del condominio). CP_3
Evidenziava che il convenuto aveva sempre trattato le questioni inerenti al rifacimento del CP_1
tetto come questioni comuni a tutti i proprietari delle unità immobiliari, precisava che il tetto rientra tra i beni condominiali ex art. 1117 c.c. atteso che esso protegge le mura portanti e garantisce il deflusso delle acque meteoriche dall'edificio, proteggendolo nel suo complesso, con impossibilità di ricondurlo fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, commi 2 e 3, c.c.
L'attrice riteneva la delibera impugnata illegittima in quanto contrastante con l'art. 1123, co. 1, c.c.
Chiedeva preliminarmente la sospensione della delibera nella parte impugnata.
Nel merito di “ritenere e dichiarare nulla o annullabile la delibera assembleare del 4/7/2024 per i motivi elencati nella parte in diritto o per quelli ritenuti sussistenti con ogni conseguente statuizione,
ordinando l'immediata restituzione di quanto eventualmente versato in attuazione della delibera illegittima nelle more del giudizio. Con vittoria delle spese”
Si costituiva il convenuto che contestava tutto quanto dedotto dall'attrice e chiedeva il CP_1
rigetto delle domande.
Questo decidente sospendeva la delibera nella parte impugnata.
pagina 3 di 5 Omessa ogni istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione.
All'udienza del giorno 26 maggio 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Ritiene questo decidente che la delibera, nella parte impugnata, sia da annullare in quanto l'argomento non era contenuto nell'ordine del giorno.
Infatti ai fini della validità delle deliberazioni dell'assemblea di condominio è necessario che l'ordine del giorno elenchi in modo specifico gli argomenti da trattare, tale specificità non deve essere intesa come una indicazione analitica e minuziosa di ogni possibile aspetto delle materie dedotte in discussione ma deve intendersi nel senso che l'ordine del giorno deve indicare nei termini essenziali gli argomenti da trattare in modo da mettere i condomini in condizione di comprenderli e da poter decidere se intervenire direttamente o indirettamente alla convocata riunione.
Nella fattispecie nell'avviso di convocazione erano indicati gli argomenti da trattare e il punto 2
dell'ODG riguardava l'aggiornamento del procedimento cautelare iniziato dalla e le CP_3
valutazioni conseguenziali.
L'assemblea, esorbitando l'oggetto, ha deliberato su questioni ultronee, nemmeno implicitamente riconducibili alla questione affrontata, ha deliberato su argomenti che non erano previsti nell'ordine del giorno.
Per i motivi esposti, la delibera oggetto del giudizio va annullata nella parte impugnata e ogni altro motivo di impugnazione deve ritenersi assorbito.
Comunque si rileva che le parti dell'edificio in condominio, nella specie muri e tetti, (ossia le opere e i manufatti volti a preservare l'edificio da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni di acqua piovana o sotterranea), rientrano tra le cose comuni, proprio per la loro funzione necessaria all'uso collettivo,
pertanto le spese di conservazione di queste parti sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ossia in base ai millesimi.
pagina 4 di 5 Non risulta, inoltre che il convenuto sia un condominio parziale e comunque nel CP_1
condominio parziale, quando occorre deliberare in merito a beni e servizi che appartengono a un gruppo di condòmini, solamente questi ultimi devono essere convocati dall'amministratore e non sussiste il diritto di partecipare all'assemblea da parte di coloro che non ne hanno la titolarità.
Stante la soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice , CP_1
delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Got dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11873/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 maggio 2025 sono comparsi:
Per l'avv. D'ASARO ANTONIO Parte_1 Per il l'avv. Giovanni Vacirca, in sostituzione Controparte_1 dell'avvocato LA NAVE ROSARIO
Entrambi si riportano alle note conclusive depositate a cui rinviano , discutono la causa e chiedono che venga decisa.
Il got
Si ritira in Camera di consiglio per la decisione
Alle ore 17,35 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 26 maggio 2025,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11873/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ASARO ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE
contro
, con il patrocinio dell'avv. LA NAVE ROSARIO Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione delibera condominiale
PQM
1) In accoglimento della domanda dell'attrice, dichiara l'annullamento della delibera oggetto del giudizio nella parte impugnata
2) Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del giudizio CP_1
che si liquidano in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre euro 450,00 per spese, oltre iva, cpa e spese forfettarie .
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 2 di 5 Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierna attrice impugnava la delibera del 4/7/2024,
assunta dal , nella parte in cui sei Controparte_2
condomini avevano stabilito di dividere le spese di rifacimento della copertura condominiale adottando
"il criterio di riparto in base al quale i lavori della muratura portante vengano ripartiti a carico di tutti
i condomini secondo le tabelle Mm provvisorie attualmente vigenti e salvo conguaglio all'esito
dell'approvazione delle redigende tabelle Mm, mentre le restanti spese relative copertura, previste dal
suddetto computo metrico estimativo, vengano ripartite a carico delle sole unità immobiliari coperte in
proiezìone dalle coperture interessate dai lavori".
L'attrice rilevava che quanto deliberato non era compreso nell'oggetto del punto 2 dell'ODG (relativo all'aggiornamento del procedimento cautelare iniziato dalla ai danni del condominio). CP_3
Evidenziava che il convenuto aveva sempre trattato le questioni inerenti al rifacimento del CP_1
tetto come questioni comuni a tutti i proprietari delle unità immobiliari, precisava che il tetto rientra tra i beni condominiali ex art. 1117 c.c. atteso che esso protegge le mura portanti e garantisce il deflusso delle acque meteoriche dall'edificio, proteggendolo nel suo complesso, con impossibilità di ricondurlo fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, commi 2 e 3, c.c.
L'attrice riteneva la delibera impugnata illegittima in quanto contrastante con l'art. 1123, co. 1, c.c.
Chiedeva preliminarmente la sospensione della delibera nella parte impugnata.
Nel merito di “ritenere e dichiarare nulla o annullabile la delibera assembleare del 4/7/2024 per i motivi elencati nella parte in diritto o per quelli ritenuti sussistenti con ogni conseguente statuizione,
ordinando l'immediata restituzione di quanto eventualmente versato in attuazione della delibera illegittima nelle more del giudizio. Con vittoria delle spese”
Si costituiva il convenuto che contestava tutto quanto dedotto dall'attrice e chiedeva il CP_1
rigetto delle domande.
Questo decidente sospendeva la delibera nella parte impugnata.
pagina 3 di 5 Omessa ogni istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione.
All'udienza del giorno 26 maggio 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Ritiene questo decidente che la delibera, nella parte impugnata, sia da annullare in quanto l'argomento non era contenuto nell'ordine del giorno.
Infatti ai fini della validità delle deliberazioni dell'assemblea di condominio è necessario che l'ordine del giorno elenchi in modo specifico gli argomenti da trattare, tale specificità non deve essere intesa come una indicazione analitica e minuziosa di ogni possibile aspetto delle materie dedotte in discussione ma deve intendersi nel senso che l'ordine del giorno deve indicare nei termini essenziali gli argomenti da trattare in modo da mettere i condomini in condizione di comprenderli e da poter decidere se intervenire direttamente o indirettamente alla convocata riunione.
Nella fattispecie nell'avviso di convocazione erano indicati gli argomenti da trattare e il punto 2
dell'ODG riguardava l'aggiornamento del procedimento cautelare iniziato dalla e le CP_3
valutazioni conseguenziali.
L'assemblea, esorbitando l'oggetto, ha deliberato su questioni ultronee, nemmeno implicitamente riconducibili alla questione affrontata, ha deliberato su argomenti che non erano previsti nell'ordine del giorno.
Per i motivi esposti, la delibera oggetto del giudizio va annullata nella parte impugnata e ogni altro motivo di impugnazione deve ritenersi assorbito.
Comunque si rileva che le parti dell'edificio in condominio, nella specie muri e tetti, (ossia le opere e i manufatti volti a preservare l'edificio da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni di acqua piovana o sotterranea), rientrano tra le cose comuni, proprio per la loro funzione necessaria all'uso collettivo,
pertanto le spese di conservazione di queste parti sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ossia in base ai millesimi.
pagina 4 di 5 Non risulta, inoltre che il convenuto sia un condominio parziale e comunque nel CP_1
condominio parziale, quando occorre deliberare in merito a beni e servizi che appartengono a un gruppo di condòmini, solamente questi ultimi devono essere convocati dall'amministratore e non sussiste il diritto di partecipare all'assemblea da parte di coloro che non ne hanno la titolarità.
Stante la soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice , CP_1
delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Got dott. Maria Rosalia Grassadonia
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