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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1045 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MOSCA VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO RE
UMBERTO, 23 10128 TORINO;
- appellante contro
tramite la mandataria Controparte_1 Parte_2
per il tramite di CERVED LEGAL SERVICES SRL (c.f. ), rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dall'Avv. PESENTI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
CORSO FRANCIA, 25 10138 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma integrale della
Sentenza resa dal Tribunale di Torino n. 2549/2023 pubblicata il 15.06.2023 e notificata il
26.06.2023, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con riserva di capitolare
e dedurre
In via istruttoria:
- Riformare l'impugnata sentenza e conseguentemente ammettere idonea CTU tecnico contabile, volta ad accertare la presenza nei moduli fideiussori oggetto di causa, in forza dei quali la ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo, delle previsioni conformi allo CP_2
schema ABI dichiarate nulle dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito in via preliminare:
-accertare il difetto di legittimazione attiva in capo alla non avendo Controparte_1 fornito idonea prova della presenza all'interno della richiamata cessione in blocco di crediti del credito azionato in via monitoria nei confronti degli odierni esponenti e per l'effetto revocare dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 9059/2021, emesso dal Tribunale di Torino, in data 14.12.2021, notificato in data 28.12.2021 nei confronti degli odierni appellanti con tutti i conseguenti effetti liberatori
Nel merito in via principale:
- Ferme le assorbenti domande formulate in via preliminare, riformare integralmente
l'impugnata sentenza per i motivi tutti esposti in narrativa.
- Accertare la nullità/inefficacia o comunque l'invalidità delle fideiussioni prestate dai sig.ri
e per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto revocare, dichiarare Pt_1 Pt_3
nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 9059/2021, emesso dal Tribunale di
Torino, in data 14.12.2021, notificato in data 28.12.2021 nei confronti degli odierni appellanti per tutti i motivi sovra esposti con tutti i conseguenti effetti liberatori.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
2 - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 co. I nn. 1, 2 e 3 c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
-respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dai Sig.ri e con atto di Parte_1 Parte_4 citazione in appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 2549/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino e pubblicata in data 15/06/2023, resa nel giudizio R.G.
n. 2327/2022 (Repert. n. 6376/2023 del 16/06/2023) e notificata in data 26/06/2023;
Nel merito, in via subordinata:
- nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuti e conseguentemente condannare i Sig.ri e a pagare, Parte_1 Parte_4
in favore della società la somma di Euro 54.008,33, oltre Controparte_1
interessi di mora convenzionali dal dovuto al saldo effettivo, sulla sola sorte capitale, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame.
In via istruttoria:
- rigettare le richieste istruttorie avversarie.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M.
147/2022 tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – di cui è stata socia al 94 % ed amministratrice unica CP_3 Parte_4
(come da visura a Registro delle imprese), ha intrattenuto con , per quanto qui CP_4
interessa, n. 3 conti correnti affidati;
la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ivrea il 24.07.2018.
In relazione ai predetti conti correnti, la situazione debitoria di dopo la CP_3
revoca degli affidamenti e il recesso dai contratti, era, alla data del 31.07.2019, la seguente:
- € 78,69, quale saldo debitore per scoperto di conto corrente n. 288, acceso il 17.12.2013 alla filiale di Torino Cincinnato, oltre interessi convenzionali dall'1.08.2019 al saldo;
3 - € 48.128,26, quale saldo debitore per scoperto di conto corrente n. 945, acceso l'8.01.2013 alla filiale di Torino Cincinnato, oltre interessi convenzionali dall'1.08.2019 al saldo;
- € 5.801,38, quale saldo debitore per scoperto di conto corrente n. 397, acceso il
24.03.2014 alla filiale di Torino Cincinnato, oltre interessi convenzionali dall'1.08.2019 al saldo;
e così in totale € 54.008,33.
1.2 - e hanno rilasciato in data 24.11.2015 a favore di Parte_1 Parte_4
una fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 300.000, a garanzia dei CP_4
debiti della CP_3
Gli artt. 5 e 6 del contratto, relativi, rispettivamente, alla deroga al termine semestrale dello art. 1957 c.c. ed alla clausola a prima richiesta, sono così formulati:
“Art. 5 – Responsabilità del fideiussore.
I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Art. 6 – Pagamento del fideiussore.
Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (…).
L'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
1.3 - ha ceduto in blocco una serie di crediti, tra cui quello verso CP_4 CP_3
a con contratto di cessione in data 19.07.2019; l'avviso ex art.
[...] Controparte_1
58 TUB è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 3.08.2019.
1.4 – come cessionaria del credito, ha ottenuto dal Tribunale di Torino Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 9059/2021 del 13-14.12.2021 per € 54.008,33, più accessori, contro e , nella qualità di garanti dei debiti da scoperto di conto Parte_1 Parte_4
corrente della debitrice principale CP_3
4 1.5 – Avverso il predetto decreto ingiuntivo hanno proposto lo e la Pt_1 Pt_4
deducendo:
a) la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ai sensi degli artt. 1419 c.c. e 2 l.
287/90 perchè il modulo contrattuale di fideiussione omnibus da essi sottoscritto riproduce, sia pure con una numerazione differente, il modello ABI dichiarato illegittimo per violazione della normativa antitrust dal provvedimento n. 55 del 2.05.2005 della Banca d'Italia e costituisce, dunque, contratto “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata;
b) la decadenza dalla fideiussione perchè la banca creditrice, essendo nulla la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., non aveva agito nei sei mesi e coltivato le azioni contro la debitrice principale;
c) la mancanza di prova della cessione e, quindi, della titolarità del credito in capo a
[...]
CP_1
in via istruttoria, avanzavano di CTU per accertare se nel modulo di fideiussione da essi firmato ci fossero delle clausole conformi al modello ABI censurato da . Parte_5
1.6 – Con sent. n. 2549/2023 pubblicata il 15.6.2023 e notificata il 26.6.2023, il Tribunale di
Torino ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando i due opponenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.052.
Nel dettaglio, il primo Giudice:
a) ha escluso la nullità del contratto di fideiussione per conformità' al modello ABI, dato che la clausola ABI censurata dalla Banca d'Italia prevede la deroga tout court all'art. 1957
c.c., mentre nel caso in esame, il modulo di fideiussione sottoscritto dagli opponenti elevava soltanto il termine per il creditore per agire da sei a trentasei mesi;
in difetto di una pronuncia dell'Autorità antitrust per il settore bancario che dicesse che anche questo tipo di clausole erano il prodotto di un'intesa anticoncorrenziale o, in alternativa, della dimostrazione ad opera degli opponenti che quelle clausole riproducevano un'intesa anti concorrenziale, non si poteva sostenere una nullità di essa ai sensi dell'art. 2 l. 287/90;
b) la fideiussione in esame conteneva la clausola a prima richiesta, quindi, per evitare in tal caso la decadenza ex art. 1957 c.c. derogato in parte, sarebbe stata sufficiente una semplice richiesta di adempimento alla debitrice principale, cosa che era avvenuta con la missiva di revoca degli affidamenti ad e contestuale richiesta di rientro;
CP_3
c) aveva prodotto la Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso ex art. Controparte_1
58 TUB e la dichiarazione di , cedente, che attestava la cessione;
l'eccezione CP_4
di carenza di legittimazione attiva, sollevata solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c.,
5 quando ormai per l'opposta erano spirati i termini per prove, era tardiva, e in ogni caso la titolarità del credito in capo a poteva perciò dirsi provata. CP_1
2. – L'appello di e e i motivi di impugnazione. Parte_1 Parte_4
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_4
chiedendo, altresì, la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza.
Con ordinanza del 12.03.2024, questa Corte ha accolto l'istanza di inibitoria, sul duplice rilievo che, essendo pacifico che non avesse agito contro la debitrice principale CP_4 dalla scadenza dell'obbligazione garantita (id est, dalla revoca degli affidamenti), la semplice presenza di una clausola a prima richiesta non poteva ritenersi sufficiente a ritenere che le parti avessero, per ciò solo, derogato all'art. 1957 c.c., e che l'art. 5 del modulo contrattuale, che elevava da sei a trentasei mesi il termine per agire contro il debitore principale, sembrava interpretarsi nel senso di richiedere un'iniziativa giudiziale, e non una semplice richiesta stragiudiziale.
2.1 – ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto si CP_1
limiterebbe ad un semplice richiamo delle difese già svolte in primo grado, rinviando genericamente alle contestazioni già mosse in quella sede.
L'eccezione è infondata.
Come meglio si dirà oltre nell'esaminarli singolarmente, i motivi vengono articolati dagli appellanti in modo da consentirne una chiara individuazione come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata, e sono sempre accompagnati da argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della propria decisione;
risulta, con ciò, rispettato il dettato dell'art. 342 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. Unite, 10/05/2019, n. 12587). Occorre aggiungere che la parte appellante, per osservare i requisiti di specificità e concludenza dei motivi del gravame, non deve per forza introdurre degli argomenti nuovi rispetto a quelli spesi nella precedente fase di giudizio, ma potrà anche invocare una nuova valutazione delle difese già svolte in prime cure, pur se disattese in maniera motivata dal primo giudice, purchè comunque nell'atto introduttivo dell'appello vengano contrapposte alle argomentazioni del giudicante di primo grado quelle dell'appellante, il cui contenuto possa confutarne il fondamento logico-giuridico.
6 2.2 – Con il primo motivo, e denunciano l'errata Parte_1 Parte_4 valutazione del Tribunale sull'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo a
[...]
per mancanza della prova della cessione: diversamente da quanto ritenuto CP_1 dal primo giudice, si tratta non di un'eccezione in senso proprio ma di una mera difesa, non soggetta come tale a preclusioni, e in ogni caso, essa era già stata dedotta con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., e non – come affermato nella sentenza impugnata – nella sola terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.; la produzione, da parte della banca, dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente, perché detto avviso non contiene la specifica indicazione del credito per cui è processo tra i crediti oggetto di cessione e, in ogni caso, non è stato prodotto il contratto di cessione.
2.2.1 - ha preliminarmente eccepito che si tratterebbe di un'eccezione CP_1
tardiva, in quanto non introdotta nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che equivale a comparsa di risposta dell'attore in opposizione-convenuto sostanziale rispetto alla domanda introdotta col ricorso monitorio, agli effetti dell'art. 167 c.p.c.
Il rilievo infondato.
La negazione della legittimazione attiva per omessa prova della cessione del credito per cui si agisce equivale alla negazione della titolarità attuale del diritto azionato in giudizio, e dunque nella contestazione dell'assenza di uno degli elementi della fattispecie complessa
(ossia, della successione a titolo particolare nel credito) da cui origina il diritto che si fa valere;
non si tratta dell'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi la cui efficacia sul diritto azionato è rimessa alla disponibilità della parte.
2.2.2 - Il motivo di impugnazione è nondimeno infondato nel merito. ha prodotto la dichiarazione di cessione della cedente Controparte_1 CP_4
(doc. 8 fasc. primo grado): l'accertamento della titolarità attiva del credito per effetto di una successione a titolo particolare è evidentemente funzionale a consentire al debitore di pagare correttamente, con efficacia liberatoria, al suo creditore attuale; ma se il precedente titolare (come tale, potenzialmente interessato a rivendicare per sé il pagamento) dichiara che il credito è stato ceduto a colui che ne richiede ora al debitore l'adempimento, non vi è il rischio dell'obbligato di pagare al soggetto sbagliato, od anche solo di dover dimostrare la ricorrenza delle condizioni per invocare l'efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.).
7 2.3 – Con il secondo motivo, e denunciano l'errata Parte_1 Parte_4
interpretazione degli elementi di fatto e di diritto relativi alla nullità delle fideiussioni perché predisposte su moduli ABI uniformi: l'interpretazione data dal Tribunale sul fatto che la clausola sull'art. 1957 c.c. contenuta nel modulo contrattuale non è conforme al modello ABI in quanto l'art. 5 del testo si limita ad elevare il termine entro cui la banca deve agire da sei a trentasei mesi (senza dispensare il creditore dall'agire contro il debitore), sarebbe errata, perché detta clausola ripete la terminologia, le espressioni e il contenuto dello schema contrattuale censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
E' del resto pacifico che non abbia agito giudizialmente contro la debitrice CP_4
principale e la raccomandata con la quale si revocavano gli affidamenti e si CP_3 chiedeva il rientro non equivale ad un'iniziativa giudiziale ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Inoltre, si aggiunge (e richiamando i contenti dell'ordinanza di sospensiva di questa Corte), la sola presenza di una clausola a prima richiesta (art. 6 del testo: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (….)
L'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”) non sarebbe sufficiente a ritenere che le parti abbiano con essa derogato all'art. 1957 c.c. quanto all'onere del creditore di agire in via giudiziale contro il debitore, anziché tramite una semplice richiesta stragiudiziale.
Pertanto, si sostiene, anche a ritenere che la clausola di deroga (parziale) al disposto normativo dell'art. 1957 c.c. sia valida, in ogni caso non avrebbe comunque CP_4
agito contro la debitrice principale, anche insinuandosi nel suo fallimento, neppure nel maggior termine convenzionale di trentasei (anziché di sei) mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite, e sarebbe perciò decaduta dalla fideiussione.
Il motivo si rivela infondato sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
2.3.1 – Gli appellanti pretendono di far derivare la nullità ex artt. 1419 c.c. e 2 l. 287/90 della clausola di deroga (parziale) all'art. 1957 c.c. dalla presenza nel formulario di fideiussione omnibus sottoscritto con il 24.11.2015 delle clausole di reviviscenza, di CP_4 sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cit. contenute allo schema contrattuale dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia, in funzione di autorità antitrust del settore bancario, con provvedimento n. 55 del 2.05.2005; e di considerare, per ciò solo, il contratto da essi concluso con alla stregua di contratto “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale. CP_4
Una volta espunta, perché nulla, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., rivivrebbe la
8 disciplina dettata da quella norma, che si inserisce di diritto nel regolamento negoziale, e nel caso di specie la stessa cessionaria del credito riconosce che, a suo tempo, CP_4
non aveva agito nei sei mesi dalla revoca degli affidamenti contro la società debitrice principale (così pag. 13 della comparsa di risposta in appello di “… si Controparte_1
osserva come la Banca cedente abbia tempestivamente avanzato le proprie richieste nei confronti dell'obbligata principale e dei garanti. Attesa la revoca degli affidamenti, infatti, veniva richiesto il pagamento immediato del dovuto anche agli odierni appellanti, come provato dalle lettere prodotte in sede monitoria. Ciò è assolutamente sufficiente ad evitare la decadenza prevista dall'art 1957 c.c. atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le clausole contrattuali previste in fideiussione, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”);
Il rilievo è infondato.
Anzitutto, come già evidenziato dal primo Giudice, il contratto di fideiussione non riproduce integralmente lo schema di fideiussione predisposto dall'ABI con circolare dell'ottobre 2002, dato che l'art. 5 del contratto in esame non prevede la deroga tout court dell'onere del creditore di agire e di coltivare le azioni contro il debitore principale dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ma più semplicemente allunga il termine codicistico di sei mesi portandolo a trentasei.
In secondo luogo, e soprattutto, la fideiussione risale al novembre 2015.
La Cass., Sez. Unite, 30.12.2021, n. 41.991, nel dichiarare parzialmente nulle le fideiussioni omnibus riproduttive dello schema contenuto nella circolare ABI dell'ottobre 2002 in quanto contratti “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale, ha attribuito il valore di prova privilegiata dell'intesa illecita ex art. 2 l. 287/90 al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. La successiva giurisprudenza ha nondimeno circoscritto la portata di prova privilegiata dell'intesa illecita contenuta nel citato provvedimento di al solo periodo 2002 Parte_5
(data della circolare ABI contenente lo schema tipo di fideiussione omnibus oggetto di censure) – 2005 (data del provvedimento di accertamento dell'intesa vietata), ferma restando la possibilità per chi invoca una nullità “a valle” di un contratto di fideiussione omnibus concluso fuori del periodo preso in esame dall'autorità di vigilanza (ed anzi, abbondantemente oltre, come nel caso di specie) di fornire, attraverso altri mezzi, la prova del permanere nel tempo di quell'intesa limitativa della concorrenza realizzata con la circolare ABI dell'ottobre 2002 e della stipula di contratti di fideiussione omnibus conformi ai
9 contenuti dell'accordo anticoncorrenziale – e dunque attuativi di essa agli effetti degli artt.
1418-1419 c.c. e 2 l. 287/90.
Così, infatti, la Cass., 25.11.2024, n. 30.383:
“Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni
Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente,
e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova …” (conforme la Cass.,
17.01.2025, n. 1170, in motivazione, § 7).
Le tre clausole in questione (di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.) non sono infatti illegittime in quanto tali, non contravvenendo ad alcuna norma imperativa, bensì in quanto riproduttive di un'intesa vietata dalla normativa antitrust;
e se taluno – come nella specie gli appellanti – invoca la nullità di un contratto di fideiussione contenente le tre clausole in parola e non ha la possibilità di fruire della prova privilegiata del cartello anticoncorrenziale costituita dalla decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia perché il presunto cartello si riferisce ad un periodo diverso da quello preso in esame nella citata decisione, egli ha l'onere di allegare e di dimostrare l'esistenza di un'intesa illecita ed il diretto coinvolgimento del predisponente il testo contrattuale;
ma nel caso di specie, lo e la si sono limitati a segnalare la presenza nei documenti contrattuali Pt_1 Pt_4 delle tre clausole contestate, senza né allegare né in alcun modo provare l'esistenza, al
10 tempo della sottoscrizione della fideiussione (novembre 2015; l'accertamento di
è del maggio 2005), di un accordo limitativo della concorrenza, a cui quella Parte_5
fideiussione desse attuazione.
La conseguenza è che l'eccezione di nullità ex artt. 1418 c.c. – 2 l. 289/90 deve essere respinta.
2.3.2 - Nondimeno, se la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 5 del formulario, non è nulla come sopra, essa rimane valida e prevede pur sempre un termine entro il quale il creditore “deve agire per l'adempimento”, stabilito in trentasei anziché il sei mesi secondo la previsione codicistica derogata.
Ora, è certo che non abbia agito giudizialmente contro la debitrice principale CP_4
neppure insinuandosi nel fallimento, ma abbia soltanto inviato una CP_3
raccomandata in data 10-11.04.2018 (doc. 5 fasc. con cui chiedeva il CP_1
pagamento contestualmente alla revoca degli affidamenti: ciò è quanto riconosce la banca odierna appellata fin dal proprio atto introduttivo. invoca, a questo punto, la clausola a prima richiesta contenuta nell'art. 6 CP_1 del contratto, che varrebbe tanto come deroga implicita all'art. 1957 c.c., rendendo sufficiente una semplice richiesta stragiudiziale, qui individuata nella lettera di revoca degli affidamenti con contestuale richiesta di rientro, quanto a qualificare il contratto in esame alla stregua di garanzia autonoma, e non come fideiussione.
2.3.3 – L'art. 6 del contratto, rubricato come “Pagamento del fideiussore”, prevede:
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (…).
L'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
Va anzitutto escluso che la sola presenza di una clausola a prima richiesta valga a qualificare il contratto di garanzia in cui è inserita alla stregua di una garanzia autonoma, anziché come fideiussione.
Si richiama, sul punto, quanto statuito da App. Torino, 14.04.2022, n. 411, in motivazione: “
Con il contratto autonomo di garanzia il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi
11 rispetto al fideiussore, il quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale (Cassazione sez. 3 ord.
n. 6177 del 5.03.2020), sicché non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni
(Cassazione sez.
6-3 ord. n. 8874 del 31.03.2021).
(….)
… la garanzia prestata non risulta qualificabile come contratto autonomo di garanzia atteso che non ne contiene le tipiche clausole contrattuali dimostrative dell'autonomia dell'obbligazione assunta, non assumendo a tale fine rilevanza decisiva la sola previsione del pagamento "a prima richiesta" (vedi Cassazione sez. 2 sentenza n. 4717 del 19.02.2019:
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta
e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto)”.
2.3.4 – Quanto alle ulteriori conseguenze che dall'inserimento di una clausola a prima richiesta nel contratto di fideiussione parte appellata pretende di far derivare, questa Corte, nella ordinanza di sospensiva, ha richiamato la giurisprudenza per cui la sola presenza di una siffatta clausola non è sufficiente a ritenere che le parti abbiano, per ciò stesso, derogato all'art. 1957 c.c. Così la Cass. n. 12.12.2005, n. 27.333: “La deroga all'art. 1957 c.c. non può … ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di "pagamento
a prima richiesta" o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra
12 l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché la presenza di una clausola siffatta non assume comunque rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957, ad esempio limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria ….”; aggiunge, a riguardo, la Cass., 9.08.2016, n. 16.825, seguita da Id., 27.12.2024, n. 34.678, che “… non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”.
A ben vedere, melius re perpensa, la massima, più volte ripetuta dalla giurisprudenza (vds.
Cass, 8.01.2010, n. 84; Id., 9.08.2016, n. 16.825), laddove parla di una deroga all'art. 1957
c.c., non pare riferirsi all'onere del creditore di agire in via giudiziale contro il debitore, anziché tramite una semplice richiesta stragiudiziale;
piuttosto, una tale affermazione sembra voler dire che la clausola a prima richiesta non connota, di per sé, la garanzia personale come garanzia autonoma e che una disposizione convenzionale di quel tipo, se inserita in una fideiussione, non implica una rinuncia tout court al meccanismo protettivo per il fideiussore dell'art. 1957 c.c., lasciandolo esposto indefinitamente al rischio di essere richiesto del pagamento, col solo limite temporale della prescrizione del credito garantito, anche quando le condizioni del debitore principale siano divenute più difficili e, con esse, sia divenuta più ardua o addirittura impossibile la possibilità di regresso.
Semmai, occorrerà valutare se l'inserimento in una comune fideiussione di una clausola a prima richiesta – come è nel caso di specie – assuma il significato di una deroga parziale alla disciplina dettata dal citato art. 1957 “limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria” (così le sentt. citt.).
La stessa Corte di Cassazione, del resto, ha in altre occasioni riconosciuto che la clausola a prima richiesta in una fideiussione acquisisce proprio il senso di dispensare il creditore dall'agire giudizialmente nei sei mesi contro il debitore principale, secondo lo schema legale
13 proprio dell'art. 1957 c.c., e di consentirgli invece, in parziale deroga alla citata disposizione, di effettuare un'intimazione stragiudiziale per poter impedire la decadenza dalla garanzia.
Così, infatti, la Cass., 25.02.2002, n. 2742, in massima: “La clausola di pagamento "a prima richiesta" può essere apposta anche ad una fideiussione tipica. In questo caso, la clausola suddetta ha l'effetto di derogare parzialmente all'art. 1957 c.c., e consente al creditore di evitare la decadenza ivi prevista anche solo chiedendo stragiudizialmente l'adempimento al garante”.
In motivazione:
“La giurisprudenza della Corte ha da ultimo affermato che la disposizione dell'art. 1957 cod. civ. non può trovare applicazione nel contratto autonomo di garanzia (Cass. 21 aprile 1999
n. 3964).
Ha enunciato il principio di diritto per cui al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, perché la norma si collega al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria.
Ma, in precedenza, la Corte, nella sentenza 1 luglio 1995 n. 7345, aveva considerato che, pur nell'ambito del contratto di fideiussione e non di quello autonomo di garanzia, la clausola con cui il garante si obblighi a pagare a semplice richiesta è idonea ad assumere il valore di una deroga all'art. 1957 cod. civ., sotto il profilo che ad impedire l'estinzione della fideiussione basti la richiesta fatta nelle forme previste dalle parti e non sia invece necessario che il creditore proponga le sue richieste mediante azione giudiziaria”.
Nello stesso senso, le pronunce di merito citt. dalla difesa (App. Venezia, CP_1
n. 1.03.2024, n. 438; App. Milano, 24.01.2023, n. 220).
2.3.5 - Per risolvere il problema interpretativo, occorre partire da quanto affermato dalla
Cass., 1.07.1995, n. 7345, richiamata dalla sent. n. 2742/2002 cit.:
“La clausola di pagamento "a semplice richiesta", anche quando non integra un'ipotesi di contratto autonomo di garanzia - con la conseguente totale autonomia dal rapporto sottostante - comporta ugualmente l'effetto, di astrazione, per così dire, processuale, che è proprio di una clausola di "solve et repete". Questa non è incompatibile con le caratteristiche di accessorietà proprie del negozio fideiussorio, ma implica che, soltanto dopo l'avvenuto pagamento da parte del garante, quest'ultimo possa agire in ripetizione di un debito verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti che comportano al debitore nel rapporto principale”.
14 Ma se la clausola in parola implica il diritto di chiedere al fideiussore il pagamento della somma senza che possano essere opposte eccezioni altrimenti opponibili ex art. 1945 c.c.
(con il limite delle eccezioni indisponibili ex art. 1462 c.c., e salva possibilità di ripetere dal creditore quanto indebitamente pagato), allora l'iniziativa richiesta dall'art. 1957 c.c. – applicabile al contratto all'esame in quanto rientrante nello schema tipico della fideiussione, ovvero in quanto, pur inerendo ad un contratto autonomo, sia espressamente richiamato dalle parti – non può che consistere in una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento al debitore principale e al fideiussore, a fronte della quale il garante è tenuto a pagare senza eccezioni, mentre non sarebbe necessario (come è nel caso di fideiussione ordinaria, in cui non compaia una clausola a prima richiesta) un'iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale.
Alla luce di tali rilievi, e considerando che del contratto deve esser data un'interpretazione complessiva intendendo unitariamente il significato delle singole parti di esso (art. 1363
c.c.), la clausola all'art. 5 per cui è processo, laddove paria di “termine entro il quale agire per l'adempimento” in riferimento al termine convenzionale di trentasei anziché di sei mesi e pur richiamando l'art. 1957 c.c., dovrà esser letta nel senso che l'“agire per l'adempimento” non equivale ad azione legale contro il debitore principale, non necessaria in rapporto alla clausola a prima richiesta che postula un pagamento immediato, ma va intesa come semplice richiesta, anche stragiudiziale, di adempimento rivolta dal creditore all'obbligato principale.
2.3.6 – Ma se così è, allora la mera richiesta di adempimento, inoltrata a suo tempo alla società debitrice principale da contestualmente alla revoca degli affidamenti, CP_4
risulta sufficiente ad evitare la decadenza dell'art. 1957 c.c., e la banca cessionaria da potrà, dunque, validamente pretendere il pagamento dai due fideiussori, CP_4
odierni appellanti.
2.4 – Con il terzo motivo, e denunciano l'omessa Parte_1 Parte_4 pronuncia e l'erronea interpretazione di diritto in merito alla exceptio doli: sostengono che le garanzie fideiussorie azionate da sono state ottenute quattordici anni Controparte_1 prima (sic) dell'apertura del conto corrente azionato dalla banca, la quale non solo avrebbe omesso di illustrare ogni conseguenza relative alla concessione di tali garanzie personali, ma altresì avrebbe presentato la firma delle fideiussioni come una mera formalità necessaria.
15 Anche questo terzo motivo è infondato.
In disparte la configurabilità nell'ordinamento italiano dell'istituto tedesco della , CP_5
per cui alla luce del generale canone di buona fede, il comportamento del titolare di una situazione creditoria che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, è idoneo a determinare la perdita della stessa;
non può nella fattispecie sicuramente sostenersi, vista la tempistica degli eventi
(24.11.2015 stipula della fideiussione omnibus a garanzia dei debiti di in CP_3
relazione ai conti accesi nei due anni precedenti;
revoca degli affidamenti il 10-11.04.2018
e contestuale richiesta di adempimento;
cessione del credito da a CP_4 [...]
del 19.07.2019; decreto ingiuntivo contro i fideiussori del 13-14.12.2021, CP_1
essendo nel frattempo fallita il 24.07.2018), che il tempo trascorso tra la CP_3 prima richiesta di rientro, rivolta anche ai garanti della società, il fallimento di quest'ultima e la domanda monitoria possa avere ingenerato un ragionevole affidamento nei fideiussori sull'abbandono di ogni pretesa creditoria nei loro confronti, così da rendere la richiesta di adempimento contraria ai principi di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e, come tale, inammissibile.
Del tutto indimostrate – a prescindere dalle conseguenze giuridiche che ne potrebbero derivare – sono risultate le ulteriori doglianze per cui non avrebbe illustrato ai CP_4
sottoscrittori gli effetti giuridici e il valore della fideiussione, presentandola come una semplice formalità.
2.5 – Con il quarto motivo, si denuncia il mancato espletamento della CTU relativa alle garanzie fideiussorie: era stata richiesta una consulenza tecnica per accertare se il modulo contrattuale di fideiussione omnibus sottoscritto dagli appellanti fosse conforme al modulo
ABI, ma il primo giudice aveva respinto la richiesta come “irrilevante”; in realtà, la richiesta non per nulla esplorativa, essendo finalizzata ad accertare la presenza, nel testo a suo tempo firmato, delle tre clausole censurate dalla Banca d'Italia nel già menzionato provvedimento n. 55/2005.
La censura rimane assorbita dalla reiezione, per quanto sopra, al § 2.2.1, del secondo motivo riguardante la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellanti per (presunta) conformità al modulo ABI.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, si rivela infondato e deve essere respinto.
16 Le spese di questo grado seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, e poste solidalmente a carico di entrambi gli appellanti, comune essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n.. Parte_1 Controparte_1
2549/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 15.06.2023, atto di citazione notificato in data 26.07.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione, in Parte_1 Parte_4
favore di delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 14.317, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21/03/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1045 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MOSCA VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO RE
UMBERTO, 23 10128 TORINO;
- appellante contro
tramite la mandataria Controparte_1 Parte_2
per il tramite di CERVED LEGAL SERVICES SRL (c.f. ), rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dall'Avv. PESENTI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
CORSO FRANCIA, 25 10138 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma integrale della
Sentenza resa dal Tribunale di Torino n. 2549/2023 pubblicata il 15.06.2023 e notificata il
26.06.2023, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con riserva di capitolare
e dedurre
In via istruttoria:
- Riformare l'impugnata sentenza e conseguentemente ammettere idonea CTU tecnico contabile, volta ad accertare la presenza nei moduli fideiussori oggetto di causa, in forza dei quali la ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo, delle previsioni conformi allo CP_2
schema ABI dichiarate nulle dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito in via preliminare:
-accertare il difetto di legittimazione attiva in capo alla non avendo Controparte_1 fornito idonea prova della presenza all'interno della richiamata cessione in blocco di crediti del credito azionato in via monitoria nei confronti degli odierni esponenti e per l'effetto revocare dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 9059/2021, emesso dal Tribunale di Torino, in data 14.12.2021, notificato in data 28.12.2021 nei confronti degli odierni appellanti con tutti i conseguenti effetti liberatori
Nel merito in via principale:
- Ferme le assorbenti domande formulate in via preliminare, riformare integralmente
l'impugnata sentenza per i motivi tutti esposti in narrativa.
- Accertare la nullità/inefficacia o comunque l'invalidità delle fideiussioni prestate dai sig.ri
e per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto revocare, dichiarare Pt_1 Pt_3
nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 9059/2021, emesso dal Tribunale di
Torino, in data 14.12.2021, notificato in data 28.12.2021 nei confronti degli odierni appellanti per tutti i motivi sovra esposti con tutti i conseguenti effetti liberatori.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
2 - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 co. I nn. 1, 2 e 3 c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
-respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dai Sig.ri e con atto di Parte_1 Parte_4 citazione in appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 2549/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino e pubblicata in data 15/06/2023, resa nel giudizio R.G.
n. 2327/2022 (Repert. n. 6376/2023 del 16/06/2023) e notificata in data 26/06/2023;
Nel merito, in via subordinata:
- nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuti e conseguentemente condannare i Sig.ri e a pagare, Parte_1 Parte_4
in favore della società la somma di Euro 54.008,33, oltre Controparte_1
interessi di mora convenzionali dal dovuto al saldo effettivo, sulla sola sorte capitale, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame.
In via istruttoria:
- rigettare le richieste istruttorie avversarie.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M.
147/2022 tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – di cui è stata socia al 94 % ed amministratrice unica CP_3 Parte_4
(come da visura a Registro delle imprese), ha intrattenuto con , per quanto qui CP_4
interessa, n. 3 conti correnti affidati;
la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ivrea il 24.07.2018.
In relazione ai predetti conti correnti, la situazione debitoria di dopo la CP_3
revoca degli affidamenti e il recesso dai contratti, era, alla data del 31.07.2019, la seguente:
- € 78,69, quale saldo debitore per scoperto di conto corrente n. 288, acceso il 17.12.2013 alla filiale di Torino Cincinnato, oltre interessi convenzionali dall'1.08.2019 al saldo;
3 - € 48.128,26, quale saldo debitore per scoperto di conto corrente n. 945, acceso l'8.01.2013 alla filiale di Torino Cincinnato, oltre interessi convenzionali dall'1.08.2019 al saldo;
- € 5.801,38, quale saldo debitore per scoperto di conto corrente n. 397, acceso il
24.03.2014 alla filiale di Torino Cincinnato, oltre interessi convenzionali dall'1.08.2019 al saldo;
e così in totale € 54.008,33.
1.2 - e hanno rilasciato in data 24.11.2015 a favore di Parte_1 Parte_4
una fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 300.000, a garanzia dei CP_4
debiti della CP_3
Gli artt. 5 e 6 del contratto, relativi, rispettivamente, alla deroga al termine semestrale dello art. 1957 c.c. ed alla clausola a prima richiesta, sono così formulati:
“Art. 5 – Responsabilità del fideiussore.
I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Art. 6 – Pagamento del fideiussore.
Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (…).
L'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
1.3 - ha ceduto in blocco una serie di crediti, tra cui quello verso CP_4 CP_3
a con contratto di cessione in data 19.07.2019; l'avviso ex art.
[...] Controparte_1
58 TUB è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 3.08.2019.
1.4 – come cessionaria del credito, ha ottenuto dal Tribunale di Torino Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 9059/2021 del 13-14.12.2021 per € 54.008,33, più accessori, contro e , nella qualità di garanti dei debiti da scoperto di conto Parte_1 Parte_4
corrente della debitrice principale CP_3
4 1.5 – Avverso il predetto decreto ingiuntivo hanno proposto lo e la Pt_1 Pt_4
deducendo:
a) la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ai sensi degli artt. 1419 c.c. e 2 l.
287/90 perchè il modulo contrattuale di fideiussione omnibus da essi sottoscritto riproduce, sia pure con una numerazione differente, il modello ABI dichiarato illegittimo per violazione della normativa antitrust dal provvedimento n. 55 del 2.05.2005 della Banca d'Italia e costituisce, dunque, contratto “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata;
b) la decadenza dalla fideiussione perchè la banca creditrice, essendo nulla la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., non aveva agito nei sei mesi e coltivato le azioni contro la debitrice principale;
c) la mancanza di prova della cessione e, quindi, della titolarità del credito in capo a
[...]
CP_1
in via istruttoria, avanzavano di CTU per accertare se nel modulo di fideiussione da essi firmato ci fossero delle clausole conformi al modello ABI censurato da . Parte_5
1.6 – Con sent. n. 2549/2023 pubblicata il 15.6.2023 e notificata il 26.6.2023, il Tribunale di
Torino ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando i due opponenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.052.
Nel dettaglio, il primo Giudice:
a) ha escluso la nullità del contratto di fideiussione per conformità' al modello ABI, dato che la clausola ABI censurata dalla Banca d'Italia prevede la deroga tout court all'art. 1957
c.c., mentre nel caso in esame, il modulo di fideiussione sottoscritto dagli opponenti elevava soltanto il termine per il creditore per agire da sei a trentasei mesi;
in difetto di una pronuncia dell'Autorità antitrust per il settore bancario che dicesse che anche questo tipo di clausole erano il prodotto di un'intesa anticoncorrenziale o, in alternativa, della dimostrazione ad opera degli opponenti che quelle clausole riproducevano un'intesa anti concorrenziale, non si poteva sostenere una nullità di essa ai sensi dell'art. 2 l. 287/90;
b) la fideiussione in esame conteneva la clausola a prima richiesta, quindi, per evitare in tal caso la decadenza ex art. 1957 c.c. derogato in parte, sarebbe stata sufficiente una semplice richiesta di adempimento alla debitrice principale, cosa che era avvenuta con la missiva di revoca degli affidamenti ad e contestuale richiesta di rientro;
CP_3
c) aveva prodotto la Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso ex art. Controparte_1
58 TUB e la dichiarazione di , cedente, che attestava la cessione;
l'eccezione CP_4
di carenza di legittimazione attiva, sollevata solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c.,
5 quando ormai per l'opposta erano spirati i termini per prove, era tardiva, e in ogni caso la titolarità del credito in capo a poteva perciò dirsi provata. CP_1
2. – L'appello di e e i motivi di impugnazione. Parte_1 Parte_4
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_4
chiedendo, altresì, la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza.
Con ordinanza del 12.03.2024, questa Corte ha accolto l'istanza di inibitoria, sul duplice rilievo che, essendo pacifico che non avesse agito contro la debitrice principale CP_4 dalla scadenza dell'obbligazione garantita (id est, dalla revoca degli affidamenti), la semplice presenza di una clausola a prima richiesta non poteva ritenersi sufficiente a ritenere che le parti avessero, per ciò solo, derogato all'art. 1957 c.c., e che l'art. 5 del modulo contrattuale, che elevava da sei a trentasei mesi il termine per agire contro il debitore principale, sembrava interpretarsi nel senso di richiedere un'iniziativa giudiziale, e non una semplice richiesta stragiudiziale.
2.1 – ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto si CP_1
limiterebbe ad un semplice richiamo delle difese già svolte in primo grado, rinviando genericamente alle contestazioni già mosse in quella sede.
L'eccezione è infondata.
Come meglio si dirà oltre nell'esaminarli singolarmente, i motivi vengono articolati dagli appellanti in modo da consentirne una chiara individuazione come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata, e sono sempre accompagnati da argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della propria decisione;
risulta, con ciò, rispettato il dettato dell'art. 342 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. Unite, 10/05/2019, n. 12587). Occorre aggiungere che la parte appellante, per osservare i requisiti di specificità e concludenza dei motivi del gravame, non deve per forza introdurre degli argomenti nuovi rispetto a quelli spesi nella precedente fase di giudizio, ma potrà anche invocare una nuova valutazione delle difese già svolte in prime cure, pur se disattese in maniera motivata dal primo giudice, purchè comunque nell'atto introduttivo dell'appello vengano contrapposte alle argomentazioni del giudicante di primo grado quelle dell'appellante, il cui contenuto possa confutarne il fondamento logico-giuridico.
6 2.2 – Con il primo motivo, e denunciano l'errata Parte_1 Parte_4 valutazione del Tribunale sull'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo a
[...]
per mancanza della prova della cessione: diversamente da quanto ritenuto CP_1 dal primo giudice, si tratta non di un'eccezione in senso proprio ma di una mera difesa, non soggetta come tale a preclusioni, e in ogni caso, essa era già stata dedotta con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., e non – come affermato nella sentenza impugnata – nella sola terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.; la produzione, da parte della banca, dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente, perché detto avviso non contiene la specifica indicazione del credito per cui è processo tra i crediti oggetto di cessione e, in ogni caso, non è stato prodotto il contratto di cessione.
2.2.1 - ha preliminarmente eccepito che si tratterebbe di un'eccezione CP_1
tardiva, in quanto non introdotta nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che equivale a comparsa di risposta dell'attore in opposizione-convenuto sostanziale rispetto alla domanda introdotta col ricorso monitorio, agli effetti dell'art. 167 c.p.c.
Il rilievo infondato.
La negazione della legittimazione attiva per omessa prova della cessione del credito per cui si agisce equivale alla negazione della titolarità attuale del diritto azionato in giudizio, e dunque nella contestazione dell'assenza di uno degli elementi della fattispecie complessa
(ossia, della successione a titolo particolare nel credito) da cui origina il diritto che si fa valere;
non si tratta dell'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi la cui efficacia sul diritto azionato è rimessa alla disponibilità della parte.
2.2.2 - Il motivo di impugnazione è nondimeno infondato nel merito. ha prodotto la dichiarazione di cessione della cedente Controparte_1 CP_4
(doc. 8 fasc. primo grado): l'accertamento della titolarità attiva del credito per effetto di una successione a titolo particolare è evidentemente funzionale a consentire al debitore di pagare correttamente, con efficacia liberatoria, al suo creditore attuale; ma se il precedente titolare (come tale, potenzialmente interessato a rivendicare per sé il pagamento) dichiara che il credito è stato ceduto a colui che ne richiede ora al debitore l'adempimento, non vi è il rischio dell'obbligato di pagare al soggetto sbagliato, od anche solo di dover dimostrare la ricorrenza delle condizioni per invocare l'efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.).
7 2.3 – Con il secondo motivo, e denunciano l'errata Parte_1 Parte_4
interpretazione degli elementi di fatto e di diritto relativi alla nullità delle fideiussioni perché predisposte su moduli ABI uniformi: l'interpretazione data dal Tribunale sul fatto che la clausola sull'art. 1957 c.c. contenuta nel modulo contrattuale non è conforme al modello ABI in quanto l'art. 5 del testo si limita ad elevare il termine entro cui la banca deve agire da sei a trentasei mesi (senza dispensare il creditore dall'agire contro il debitore), sarebbe errata, perché detta clausola ripete la terminologia, le espressioni e il contenuto dello schema contrattuale censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
E' del resto pacifico che non abbia agito giudizialmente contro la debitrice CP_4
principale e la raccomandata con la quale si revocavano gli affidamenti e si CP_3 chiedeva il rientro non equivale ad un'iniziativa giudiziale ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Inoltre, si aggiunge (e richiamando i contenti dell'ordinanza di sospensiva di questa Corte), la sola presenza di una clausola a prima richiesta (art. 6 del testo: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (….)
L'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”) non sarebbe sufficiente a ritenere che le parti abbiano con essa derogato all'art. 1957 c.c. quanto all'onere del creditore di agire in via giudiziale contro il debitore, anziché tramite una semplice richiesta stragiudiziale.
Pertanto, si sostiene, anche a ritenere che la clausola di deroga (parziale) al disposto normativo dell'art. 1957 c.c. sia valida, in ogni caso non avrebbe comunque CP_4
agito contro la debitrice principale, anche insinuandosi nel suo fallimento, neppure nel maggior termine convenzionale di trentasei (anziché di sei) mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite, e sarebbe perciò decaduta dalla fideiussione.
Il motivo si rivela infondato sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
2.3.1 – Gli appellanti pretendono di far derivare la nullità ex artt. 1419 c.c. e 2 l. 287/90 della clausola di deroga (parziale) all'art. 1957 c.c. dalla presenza nel formulario di fideiussione omnibus sottoscritto con il 24.11.2015 delle clausole di reviviscenza, di CP_4 sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cit. contenute allo schema contrattuale dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia, in funzione di autorità antitrust del settore bancario, con provvedimento n. 55 del 2.05.2005; e di considerare, per ciò solo, il contratto da essi concluso con alla stregua di contratto “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale. CP_4
Una volta espunta, perché nulla, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., rivivrebbe la
8 disciplina dettata da quella norma, che si inserisce di diritto nel regolamento negoziale, e nel caso di specie la stessa cessionaria del credito riconosce che, a suo tempo, CP_4
non aveva agito nei sei mesi dalla revoca degli affidamenti contro la società debitrice principale (così pag. 13 della comparsa di risposta in appello di “… si Controparte_1
osserva come la Banca cedente abbia tempestivamente avanzato le proprie richieste nei confronti dell'obbligata principale e dei garanti. Attesa la revoca degli affidamenti, infatti, veniva richiesto il pagamento immediato del dovuto anche agli odierni appellanti, come provato dalle lettere prodotte in sede monitoria. Ciò è assolutamente sufficiente ad evitare la decadenza prevista dall'art 1957 c.c. atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le clausole contrattuali previste in fideiussione, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”);
Il rilievo è infondato.
Anzitutto, come già evidenziato dal primo Giudice, il contratto di fideiussione non riproduce integralmente lo schema di fideiussione predisposto dall'ABI con circolare dell'ottobre 2002, dato che l'art. 5 del contratto in esame non prevede la deroga tout court dell'onere del creditore di agire e di coltivare le azioni contro il debitore principale dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ma più semplicemente allunga il termine codicistico di sei mesi portandolo a trentasei.
In secondo luogo, e soprattutto, la fideiussione risale al novembre 2015.
La Cass., Sez. Unite, 30.12.2021, n. 41.991, nel dichiarare parzialmente nulle le fideiussioni omnibus riproduttive dello schema contenuto nella circolare ABI dell'ottobre 2002 in quanto contratti “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale, ha attribuito il valore di prova privilegiata dell'intesa illecita ex art. 2 l. 287/90 al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. La successiva giurisprudenza ha nondimeno circoscritto la portata di prova privilegiata dell'intesa illecita contenuta nel citato provvedimento di al solo periodo 2002 Parte_5
(data della circolare ABI contenente lo schema tipo di fideiussione omnibus oggetto di censure) – 2005 (data del provvedimento di accertamento dell'intesa vietata), ferma restando la possibilità per chi invoca una nullità “a valle” di un contratto di fideiussione omnibus concluso fuori del periodo preso in esame dall'autorità di vigilanza (ed anzi, abbondantemente oltre, come nel caso di specie) di fornire, attraverso altri mezzi, la prova del permanere nel tempo di quell'intesa limitativa della concorrenza realizzata con la circolare ABI dell'ottobre 2002 e della stipula di contratti di fideiussione omnibus conformi ai
9 contenuti dell'accordo anticoncorrenziale – e dunque attuativi di essa agli effetti degli artt.
1418-1419 c.c. e 2 l. 287/90.
Così, infatti, la Cass., 25.11.2024, n. 30.383:
“Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni
Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente,
e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova …” (conforme la Cass.,
17.01.2025, n. 1170, in motivazione, § 7).
Le tre clausole in questione (di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.) non sono infatti illegittime in quanto tali, non contravvenendo ad alcuna norma imperativa, bensì in quanto riproduttive di un'intesa vietata dalla normativa antitrust;
e se taluno – come nella specie gli appellanti – invoca la nullità di un contratto di fideiussione contenente le tre clausole in parola e non ha la possibilità di fruire della prova privilegiata del cartello anticoncorrenziale costituita dalla decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia perché il presunto cartello si riferisce ad un periodo diverso da quello preso in esame nella citata decisione, egli ha l'onere di allegare e di dimostrare l'esistenza di un'intesa illecita ed il diretto coinvolgimento del predisponente il testo contrattuale;
ma nel caso di specie, lo e la si sono limitati a segnalare la presenza nei documenti contrattuali Pt_1 Pt_4 delle tre clausole contestate, senza né allegare né in alcun modo provare l'esistenza, al
10 tempo della sottoscrizione della fideiussione (novembre 2015; l'accertamento di
è del maggio 2005), di un accordo limitativo della concorrenza, a cui quella Parte_5
fideiussione desse attuazione.
La conseguenza è che l'eccezione di nullità ex artt. 1418 c.c. – 2 l. 289/90 deve essere respinta.
2.3.2 - Nondimeno, se la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 5 del formulario, non è nulla come sopra, essa rimane valida e prevede pur sempre un termine entro il quale il creditore “deve agire per l'adempimento”, stabilito in trentasei anziché il sei mesi secondo la previsione codicistica derogata.
Ora, è certo che non abbia agito giudizialmente contro la debitrice principale CP_4
neppure insinuandosi nel fallimento, ma abbia soltanto inviato una CP_3
raccomandata in data 10-11.04.2018 (doc. 5 fasc. con cui chiedeva il CP_1
pagamento contestualmente alla revoca degli affidamenti: ciò è quanto riconosce la banca odierna appellata fin dal proprio atto introduttivo. invoca, a questo punto, la clausola a prima richiesta contenuta nell'art. 6 CP_1 del contratto, che varrebbe tanto come deroga implicita all'art. 1957 c.c., rendendo sufficiente una semplice richiesta stragiudiziale, qui individuata nella lettera di revoca degli affidamenti con contestuale richiesta di rientro, quanto a qualificare il contratto in esame alla stregua di garanzia autonoma, e non come fideiussione.
2.3.3 – L'art. 6 del contratto, rubricato come “Pagamento del fideiussore”, prevede:
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (…).
L'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
Va anzitutto escluso che la sola presenza di una clausola a prima richiesta valga a qualificare il contratto di garanzia in cui è inserita alla stregua di una garanzia autonoma, anziché come fideiussione.
Si richiama, sul punto, quanto statuito da App. Torino, 14.04.2022, n. 411, in motivazione: “
Con il contratto autonomo di garanzia il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi
11 rispetto al fideiussore, il quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale (Cassazione sez. 3 ord.
n. 6177 del 5.03.2020), sicché non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni
(Cassazione sez.
6-3 ord. n. 8874 del 31.03.2021).
(….)
… la garanzia prestata non risulta qualificabile come contratto autonomo di garanzia atteso che non ne contiene le tipiche clausole contrattuali dimostrative dell'autonomia dell'obbligazione assunta, non assumendo a tale fine rilevanza decisiva la sola previsione del pagamento "a prima richiesta" (vedi Cassazione sez. 2 sentenza n. 4717 del 19.02.2019:
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta
e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto)”.
2.3.4 – Quanto alle ulteriori conseguenze che dall'inserimento di una clausola a prima richiesta nel contratto di fideiussione parte appellata pretende di far derivare, questa Corte, nella ordinanza di sospensiva, ha richiamato la giurisprudenza per cui la sola presenza di una siffatta clausola non è sufficiente a ritenere che le parti abbiano, per ciò stesso, derogato all'art. 1957 c.c. Così la Cass. n. 12.12.2005, n. 27.333: “La deroga all'art. 1957 c.c. non può … ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di "pagamento
a prima richiesta" o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra
12 l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché la presenza di una clausola siffatta non assume comunque rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957, ad esempio limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria ….”; aggiunge, a riguardo, la Cass., 9.08.2016, n. 16.825, seguita da Id., 27.12.2024, n. 34.678, che “… non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”.
A ben vedere, melius re perpensa, la massima, più volte ripetuta dalla giurisprudenza (vds.
Cass, 8.01.2010, n. 84; Id., 9.08.2016, n. 16.825), laddove parla di una deroga all'art. 1957
c.c., non pare riferirsi all'onere del creditore di agire in via giudiziale contro il debitore, anziché tramite una semplice richiesta stragiudiziale;
piuttosto, una tale affermazione sembra voler dire che la clausola a prima richiesta non connota, di per sé, la garanzia personale come garanzia autonoma e che una disposizione convenzionale di quel tipo, se inserita in una fideiussione, non implica una rinuncia tout court al meccanismo protettivo per il fideiussore dell'art. 1957 c.c., lasciandolo esposto indefinitamente al rischio di essere richiesto del pagamento, col solo limite temporale della prescrizione del credito garantito, anche quando le condizioni del debitore principale siano divenute più difficili e, con esse, sia divenuta più ardua o addirittura impossibile la possibilità di regresso.
Semmai, occorrerà valutare se l'inserimento in una comune fideiussione di una clausola a prima richiesta – come è nel caso di specie – assuma il significato di una deroga parziale alla disciplina dettata dal citato art. 1957 “limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria” (così le sentt. citt.).
La stessa Corte di Cassazione, del resto, ha in altre occasioni riconosciuto che la clausola a prima richiesta in una fideiussione acquisisce proprio il senso di dispensare il creditore dall'agire giudizialmente nei sei mesi contro il debitore principale, secondo lo schema legale
13 proprio dell'art. 1957 c.c., e di consentirgli invece, in parziale deroga alla citata disposizione, di effettuare un'intimazione stragiudiziale per poter impedire la decadenza dalla garanzia.
Così, infatti, la Cass., 25.02.2002, n. 2742, in massima: “La clausola di pagamento "a prima richiesta" può essere apposta anche ad una fideiussione tipica. In questo caso, la clausola suddetta ha l'effetto di derogare parzialmente all'art. 1957 c.c., e consente al creditore di evitare la decadenza ivi prevista anche solo chiedendo stragiudizialmente l'adempimento al garante”.
In motivazione:
“La giurisprudenza della Corte ha da ultimo affermato che la disposizione dell'art. 1957 cod. civ. non può trovare applicazione nel contratto autonomo di garanzia (Cass. 21 aprile 1999
n. 3964).
Ha enunciato il principio di diritto per cui al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, perché la norma si collega al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria.
Ma, in precedenza, la Corte, nella sentenza 1 luglio 1995 n. 7345, aveva considerato che, pur nell'ambito del contratto di fideiussione e non di quello autonomo di garanzia, la clausola con cui il garante si obblighi a pagare a semplice richiesta è idonea ad assumere il valore di una deroga all'art. 1957 cod. civ., sotto il profilo che ad impedire l'estinzione della fideiussione basti la richiesta fatta nelle forme previste dalle parti e non sia invece necessario che il creditore proponga le sue richieste mediante azione giudiziaria”.
Nello stesso senso, le pronunce di merito citt. dalla difesa (App. Venezia, CP_1
n. 1.03.2024, n. 438; App. Milano, 24.01.2023, n. 220).
2.3.5 - Per risolvere il problema interpretativo, occorre partire da quanto affermato dalla
Cass., 1.07.1995, n. 7345, richiamata dalla sent. n. 2742/2002 cit.:
“La clausola di pagamento "a semplice richiesta", anche quando non integra un'ipotesi di contratto autonomo di garanzia - con la conseguente totale autonomia dal rapporto sottostante - comporta ugualmente l'effetto, di astrazione, per così dire, processuale, che è proprio di una clausola di "solve et repete". Questa non è incompatibile con le caratteristiche di accessorietà proprie del negozio fideiussorio, ma implica che, soltanto dopo l'avvenuto pagamento da parte del garante, quest'ultimo possa agire in ripetizione di un debito verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti che comportano al debitore nel rapporto principale”.
14 Ma se la clausola in parola implica il diritto di chiedere al fideiussore il pagamento della somma senza che possano essere opposte eccezioni altrimenti opponibili ex art. 1945 c.c.
(con il limite delle eccezioni indisponibili ex art. 1462 c.c., e salva possibilità di ripetere dal creditore quanto indebitamente pagato), allora l'iniziativa richiesta dall'art. 1957 c.c. – applicabile al contratto all'esame in quanto rientrante nello schema tipico della fideiussione, ovvero in quanto, pur inerendo ad un contratto autonomo, sia espressamente richiamato dalle parti – non può che consistere in una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento al debitore principale e al fideiussore, a fronte della quale il garante è tenuto a pagare senza eccezioni, mentre non sarebbe necessario (come è nel caso di fideiussione ordinaria, in cui non compaia una clausola a prima richiesta) un'iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale.
Alla luce di tali rilievi, e considerando che del contratto deve esser data un'interpretazione complessiva intendendo unitariamente il significato delle singole parti di esso (art. 1363
c.c.), la clausola all'art. 5 per cui è processo, laddove paria di “termine entro il quale agire per l'adempimento” in riferimento al termine convenzionale di trentasei anziché di sei mesi e pur richiamando l'art. 1957 c.c., dovrà esser letta nel senso che l'“agire per l'adempimento” non equivale ad azione legale contro il debitore principale, non necessaria in rapporto alla clausola a prima richiesta che postula un pagamento immediato, ma va intesa come semplice richiesta, anche stragiudiziale, di adempimento rivolta dal creditore all'obbligato principale.
2.3.6 – Ma se così è, allora la mera richiesta di adempimento, inoltrata a suo tempo alla società debitrice principale da contestualmente alla revoca degli affidamenti, CP_4
risulta sufficiente ad evitare la decadenza dell'art. 1957 c.c., e la banca cessionaria da potrà, dunque, validamente pretendere il pagamento dai due fideiussori, CP_4
odierni appellanti.
2.4 – Con il terzo motivo, e denunciano l'omessa Parte_1 Parte_4 pronuncia e l'erronea interpretazione di diritto in merito alla exceptio doli: sostengono che le garanzie fideiussorie azionate da sono state ottenute quattordici anni Controparte_1 prima (sic) dell'apertura del conto corrente azionato dalla banca, la quale non solo avrebbe omesso di illustrare ogni conseguenza relative alla concessione di tali garanzie personali, ma altresì avrebbe presentato la firma delle fideiussioni come una mera formalità necessaria.
15 Anche questo terzo motivo è infondato.
In disparte la configurabilità nell'ordinamento italiano dell'istituto tedesco della , CP_5
per cui alla luce del generale canone di buona fede, il comportamento del titolare di una situazione creditoria che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, è idoneo a determinare la perdita della stessa;
non può nella fattispecie sicuramente sostenersi, vista la tempistica degli eventi
(24.11.2015 stipula della fideiussione omnibus a garanzia dei debiti di in CP_3
relazione ai conti accesi nei due anni precedenti;
revoca degli affidamenti il 10-11.04.2018
e contestuale richiesta di adempimento;
cessione del credito da a CP_4 [...]
del 19.07.2019; decreto ingiuntivo contro i fideiussori del 13-14.12.2021, CP_1
essendo nel frattempo fallita il 24.07.2018), che il tempo trascorso tra la CP_3 prima richiesta di rientro, rivolta anche ai garanti della società, il fallimento di quest'ultima e la domanda monitoria possa avere ingenerato un ragionevole affidamento nei fideiussori sull'abbandono di ogni pretesa creditoria nei loro confronti, così da rendere la richiesta di adempimento contraria ai principi di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e, come tale, inammissibile.
Del tutto indimostrate – a prescindere dalle conseguenze giuridiche che ne potrebbero derivare – sono risultate le ulteriori doglianze per cui non avrebbe illustrato ai CP_4
sottoscrittori gli effetti giuridici e il valore della fideiussione, presentandola come una semplice formalità.
2.5 – Con il quarto motivo, si denuncia il mancato espletamento della CTU relativa alle garanzie fideiussorie: era stata richiesta una consulenza tecnica per accertare se il modulo contrattuale di fideiussione omnibus sottoscritto dagli appellanti fosse conforme al modulo
ABI, ma il primo giudice aveva respinto la richiesta come “irrilevante”; in realtà, la richiesta non per nulla esplorativa, essendo finalizzata ad accertare la presenza, nel testo a suo tempo firmato, delle tre clausole censurate dalla Banca d'Italia nel già menzionato provvedimento n. 55/2005.
La censura rimane assorbita dalla reiezione, per quanto sopra, al § 2.2.1, del secondo motivo riguardante la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellanti per (presunta) conformità al modulo ABI.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, si rivela infondato e deve essere respinto.
16 Le spese di questo grado seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, e poste solidalmente a carico di entrambi gli appellanti, comune essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n.. Parte_1 Controparte_1
2549/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 15.06.2023, atto di citazione notificato in data 26.07.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione, in Parte_1 Parte_4
favore di delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 14.317, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21/03/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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