Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3955/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Fortino;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02/11/2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso avviso di addebito n. 33420230001791317000, formato il 09.09.2023 e ricevuto il 27.09.2023
CP_ con il quale l' le aveva comunicato che, nel periodo che va dal 01/2005 al 12/2005, le sono state pagate somme per un importo totale di € 1.942 ,46 a titolo di disoccupazione agricola, divenute indebite per “cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura”.
Si è costituito l' resistente per chiedere il rigetto della opposizione. CP_1
2. Il ricorso è fondato, e dunque è meritevole di accoglimento.
Deve rilevarsi che non vi è prova che la parte ricorrente abbia mai percepito le somme pretese
CP_ dall' a titolo restitutorio per presunta erogazione indebita di indennità di disoccupazione agricola. A fronte di specifiche eccezioni sollevate dalla parte ricorrente circa la mancata
CP_ percezione di dette somme, non solo l' non ha preso alcuna posizione specifica, ma non ha nemmeno offerto la prova dell'avvenuta acquisizione nel patrimonio del ricorrente delle somme in esame, essendosi limitato a produrre semplici schermate dell'applicativo interno.
Non è stata prodotta la domanda di disoccupazione agricola eventualmente presentata dalla ricorrente.
CP_ Va accolto, di conseguenza, il proposto ricorso e dichiarato insussistente il diritto dell' di recuperare l'indebito previdenziale per cui è causa.
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3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- annulla l'avviso di addebito e dichiara l'insussistenza dell'indebito per cui è causa;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 900,00, oltre Iva e Cpa CP_2 come per legge, con attribuzione all'avvocato Giuseppe Fortino, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 05/02/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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