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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 303/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Gaetana Angela Marchese
Appellante
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Schilirò
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_3
difesa dalle avv. Emanuela Natoli e Carola Magistro
Appellati
OGGETTO: appello- opposizione a intimazione di pagamento- spese processuali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1588 del 18 aprile 2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla
[...]
dichiarava l'intervenuta Controparte_2
prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 593 20112 Pt_1
000819169 e n. 593 2012 0002544025, che per l'effetto annullava;
dichiarava l'inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta per la parte relativa ai predetti avvisi.
Premesso che questi ultimi, per ruoli emessi dall' aventi ad oggetto Pt_1
DM/10 per gli anni 2009, 2010 e 2011, erano stati notificati, rispettivamente, il 9.11.2011 e l'8.08.2012, il primo giudice osservava che la notifica dell'intimazione di pagamento, in data 6.05.2022, era avvenuta allorquando il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla precedente notifica degli atti impositivi sottesi, risultava maturato.
Richiamata la sentenza n. 7514/2022 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, escludeva la legittimazione passiva dell'ente riscossore e, in applicazione del principio di soccombenza, poneva le spese di lite a carico dell' Pt_1
Appellava la sentenza l'ente previdenziale con atto del 27 aprile 2023 limitatamente alla statuizione sulle spese di lite. Resistevano al gravame l'ente riscossore e la Controparte_2
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame l' censura la sentenza impugnata per Pt_1
aver posto a proprio carico le spese processuali che, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., dovevano invece gravare sul concessionario della riscossione. Sostiene che l'invio di atti interruttivi della prescrizione, successivamente alla regolare notifica degli avvisi di addebito, compete esclusivamente ad
, non sussistendo alcun onere dell'ente Controparte_1
impositore di controllare le attività svolte dall'ente riscossore “nel momento successivo alla cessione del credito”.
2. Deve rilevarsi preliminarmente che la notifica del ricorso nei confronti della ha valore di mera litis Controparte_2
denuntiatio, non essendo stato impugnato il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha dichiarato prescritte le pretese contributive di cui all'opposta intimazione di pagamento e non essendo stata proposta nei riguardi della società appellata alcuna domanda.
3. Ciò posto, l'appello è infondato.
3.1. Il Tribunale, con riferimento alla ripartizione delle spese di lite, ha evidenziato che “la Cassazione a Sezioni Unite con la sua pronuncia n. 7514 del 08.03.2022 ha statuito che l'agente della riscossione non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass.
24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006
n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), evidenziando il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione. Pertanto, dovendosi ritenere che l'agente della riscossione non sia legittimato passivo, la condanna alle spese segue la soccombenza soltanto nei confronti dell' . Pt_1
3.2. Il primo giudice si è conformato all'orientamento della Suprema
Corte, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del
2022, già condiviso da questa Corte in numerosi precedenti conformi (cfr. ex multis sent. n. 587/2024), secondo cui, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale (o ad avviso di addebito) nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore. La Corte di legittimità ha altresì precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. anche., ex multis, Cass. 17208/2023; 25781/2023 e, più di recente, 7372/2024). In caso di omessa o invalida notificazione della cartella o dell'intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, per far accertare l'insussistenza della pretesa previdenziale. L'unico soggetto legittimato passivo in relazione a tale domanda è l'ente previdenziale.
3.3. Nel caso in esame la società opponente, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva successiva alla notifica degli atti impositivi, eccezione che attiene al merito della pretesa. Priva di pregio risulta la difesa dell' per cui “L'invio degli atti Pt_1
interruttivi della prescrizione, successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, risulta di esclusiva competenza, infatti, dell , non avendo CP_3
l' impositore- un onere di controllo sulle attività svolte dalla CP_4
prima nel momento successivo alla cessione del credito”, atteso che, se è vero che la procedura esecutiva è riservata al concessionario, non è certamente inibito al titolare effettivo del credito interrompere i termini di prescrizione. L'eventuale comportamento negligente dell'ente riscossore può assumere rilievo nei rapporti interni tra istituto impositore e concessionario.
3.4. Pertanto, il giudice di primo grado, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in applicazione del principio di soccombenza CP_3
ex art. 91 c.p.c., ha correttamente posto le spese di lite a carico dell' Pt_1 4. In definitiva, l'appello dev'essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
5. Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo secondo il valore del devolutum in appello, seguono la soccombenza.
Non si provvede sulle spese nei confronti della
[...]
rispetto alla quale, come già evidenziato, la Controparte_2
notifica è stata effettuata con mero valore di litis denuntiatio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di , che liquida in Controparte_1
€ 1.458,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA e
IVA; nulla per le spese tra l'appellante e la società appellata.
Dichiara, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n.
115/2002, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese