Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00711/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2025, proposto da
IO RT, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’esecuzione
della sentenza Tribunale di Genova n. 917/2023 pubbl. il 02/01/2024 RG n. 2118/2023 passata in giudicato.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Richard Goso e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione presentata dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 26 febbraio 2025, il signor IO RT agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro n. 917/2023 del 2 gennaio 2024 (R.G. n. 2118/2023) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli, in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle maturazioni annuali al saldo.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Anzitutto, è stata prodotta copia autentica della sentenza da ottemperare, l’attestazione del passaggio in giudicato nonché la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta il lamentato inadempimento e non risulta che abbia comunque provveduto a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario.
In conseguenza, va ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Genova rilasciando al ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi l’importo di € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle maturazioni annuali al saldo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del carattere seriale nonché della natura della controversia, sono equitativamente liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro n. 917/2023 del 2 gennaio 2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione Generale.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento euro), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore degli avv. Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO