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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 397/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERVELLO Parte_1 C.F._1 SI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CERVELLO SI
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 5/2/2025 l'Avv. , ut sopra, chiedeva, previ gli Pt_1 incombenti di rito, l'accoglimento nei confronti del resistente delle ss. conclusioni:
piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, - Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente, per le causali di cui in premessa, dell'importo di €. 3.101,55=, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del pagina 1 di 3 sottoscritto Avvocato quale antistatario.
A fondamento delle stesse deduceva di avere svolto prestazioni professionali giudiziali a favore del resistente consistite nel proporre ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, innanzi al Tribunale di Bari Sez.
Lavoro, teso all'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini (lavoro manuale pesante), con deposito eseguito in data 09.03.2023 (doc.2 – n.3).
In esito allo stesso svolgeva le ulteriori attività difensive che portavano in data 04.04.2024 all'emissione da parte del GdL (Avv. Maria Rosaria Olivieri) del Decreto di Omologa ex art. 445bis, comma 5 cpc (doc. n. 9), con il quale veniva accertato il riconoscimento del requisito sanitario permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini (lavoro manuale pesante), con decorrenza del beneficio riconosciuto dal 07.03.2023.
Alla prima udienza veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso e pedissequo decreto nei confronti del resistente.
Esaurito tale incombente, veniva dichiarata la contumacia del resistente.
Essendo la causa matura per la decisione veniva trattenuta per la decisione sulla base delle conclusioni sopra esposte.
Domanda attorea
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda attorea è fondata e meritevole pertanto di accoglimento.
Il ricorrente ha allegato la documentazione inerente il mandato ricevuto e l'attività espletata in ottemperanza dello stesso (docc. 1 e ss.).
Il compenso richiesto per tali prestazioni, come riepilogato nella nota sub doc. 12), appare corretto alla luce delle prestazioni effettuate e dei parametri ministeriali di riferimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del resistente nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa condanna il resistente a corrispondere al ricorrente per le causali in premessa euro 3.101,55, oltre interessi di legge dalla data della prima diffida di pagamento sino al saldo;
2) Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in euro 850,00 per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 397/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERVELLO Parte_1 C.F._1 SI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CERVELLO SI
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 5/2/2025 l'Avv. , ut sopra, chiedeva, previ gli Pt_1 incombenti di rito, l'accoglimento nei confronti del resistente delle ss. conclusioni:
piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, - Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente, per le causali di cui in premessa, dell'importo di €. 3.101,55=, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del pagina 1 di 3 sottoscritto Avvocato quale antistatario.
A fondamento delle stesse deduceva di avere svolto prestazioni professionali giudiziali a favore del resistente consistite nel proporre ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, innanzi al Tribunale di Bari Sez.
Lavoro, teso all'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini (lavoro manuale pesante), con deposito eseguito in data 09.03.2023 (doc.2 – n.3).
In esito allo stesso svolgeva le ulteriori attività difensive che portavano in data 04.04.2024 all'emissione da parte del GdL (Avv. Maria Rosaria Olivieri) del Decreto di Omologa ex art. 445bis, comma 5 cpc (doc. n. 9), con il quale veniva accertato il riconoscimento del requisito sanitario permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini (lavoro manuale pesante), con decorrenza del beneficio riconosciuto dal 07.03.2023.
Alla prima udienza veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso e pedissequo decreto nei confronti del resistente.
Esaurito tale incombente, veniva dichiarata la contumacia del resistente.
Essendo la causa matura per la decisione veniva trattenuta per la decisione sulla base delle conclusioni sopra esposte.
Domanda attorea
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda attorea è fondata e meritevole pertanto di accoglimento.
Il ricorrente ha allegato la documentazione inerente il mandato ricevuto e l'attività espletata in ottemperanza dello stesso (docc. 1 e ss.).
Il compenso richiesto per tali prestazioni, come riepilogato nella nota sub doc. 12), appare corretto alla luce delle prestazioni effettuate e dei parametri ministeriali di riferimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del resistente nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa condanna il resistente a corrispondere al ricorrente per le causali in premessa euro 3.101,55, oltre interessi di legge dalla data della prima diffida di pagamento sino al saldo;
2) Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in euro 850,00 per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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