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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3910 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1970/2018, pubblicata il 18 settembre 2018, iscritto al n. 1228/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(c.f. , con sede in Cercola (NA), Parte_1 P.IVA_1 alla Via Don Minzoni n. 302, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro Cavallaro (c.f. ), Antonio C.F._1
Cavallaro (c.f. ) e Carmelo Cavallaro (c.f. ) C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Martucci (c.f.
) e Raffaele Montanaro (c.f. C.F._4 C.F._5
APPELLATA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il domandava al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata di ordinare all' di pagare la somma di € Controparte_2
170.515,10, “oltre agi interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002”, a saldo delle fatture (n. 34/P.A. e n. 35/P.A.) emesse per le prestazioni sanitarie relative alla branca di Riabilitazione eseguite in regime di accreditamento provvisorio nel mese di novembre
2015.
2. Con decreto ingiuntivo n. 354/2016 del 21 marzo 2016, il Tribunale adito intimava Contr all' di corrispondere al Centro la somma di € 170.515,10, “oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Contr 3. Con citazione in opposizione a tale decreto ingiuntivo, notificata il 13 aprile 2016, l' ne chiedeva la revoca, eccependo, per quanto è d'interesse in questa sede, che il Centro nell'anno 2015 aveva fatturato un importo complessivo di euro 1.952.761,36, superiore al tetto di spesa di euro 1.503.573,00; tale tetto risultava essere stato sforato dallo stesso già nel mese di Ottobre 2015, con il pagamento dell'acconto delle mensilità da Gennaio a Ottobre 2015, così come riportato nella nota prot. n. 107/20176.
4. Con comparsa di costituzione, depositata il 6 settembre 2016, il Centro resisteva all'opposizione rilevando che: la nota dell' del 4 aprile 2016 era inidonea a Parte_2 provare il superamento del tetto di spesa, trattandosi di atto interno tra distretti sanitari, dal contenuto generico, mai comunicato alla struttura opposta e che non forniva alcun elemento utile in ordine all'effettivo pagamento delle prestazioni entro il tetto di spesa assegnato;
il tetto da considerare era comunque quello relativo all'intera branca e non alla singola Contr struttura, sicché l avrebbe dovuto fornire la prova dell'ammontare del tetto di spesa di macroarea e del suo sforamento attraverso le risultanze del Tavolo Tecnico.
5. Con la sentenza n. 1970/2018, pubblicata il 18 settembre 2018, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, con attribuzione delle spese a carico del Centro, osservando: in primo luogo, che la documentazione prodotta dal a sostegno del proprio credito doveva ritenersi “prova Pt_1 idonea e sufficiente del numero di prestazioni rese dal e del relativo corrispettivo Pt_1 Contr pecuniario”; in secondo luogo, che l' aveva provato la sua eccezione relativa al superamento del tetto di spesa di struttura ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto, a fronte del fatto che quest'ultima avesse “specificamente contestato la spettanza degli importi richiesti, deducendo che il centro opposto avrebbe fatturato nell'anno 2015 il complessivo importo di
€ 1.952.761,36 rispetto alla somma effettivamente assegnata di € 1.503.573,00”, la “parte opposta non ha negato di aver fatturato la somma sopra indicata eccedente il tetto di spesa”.
2 6. Avverso tale sentenza proponeva appello il , con citazione notificata il 14 marzo Pt_1
2019, deducendo che il giudice di prime cure aveva errato nell'accogliere l'eccezione del Contr superamento del tetto di struttura formulata dall in quanto:
- la motivazione era contraddittoria laddove, da una parte affermava che i documenti depositati dal andavano ritenuti sufficienti a provare il numero delle prestazioni rese Pt_1 dal e il corrispettivo pecuniario, mentre dall'altra non riconosceva come dovuti gli Pt_1 importi richiesti dal;
Pt_1
- il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il tetto di spesa fosse assegnato alla singola struttura, mentre quello indicato nel contratto era un tetto di macroarea, con la conseguenza che sarebbe stato necessario accertare il contributo fornito dal al superamento e Pt_1 determinare in proporzione la regressione tariffaria allo stesso applicabile;
Contr
- l'onere della prova del fatto impeditivo eccepito spettava all' debitrice e nel caso de quo quest'ultima non lo aveva assolto limitandosi genericamente a dichiarare che il limite di spesa era pari ad € 1.503.573,00 e che il Centro avrebbe emesso fatture per importi superiori, quantificati in € 1.952.761,36, senza fornire nessuna prova circa l'avvenuto pagamento in favore del dell'importo massimo consentito dal tetto di spesa indicato Pt_1 nel contratto e quale fosse l'eventuale fatturato in eccedenza;
Cont
- la documentazione depositata dall' non era sufficiente per provare il superamento del tetto di spesa, essendo viceversa necessarie le determinazioni del Tavolo Tecnico da cui evincere l'apporto del singolo centro allo sforamento e la RTU da applicare;
- il Tribunale aveva erroneamente ritenuto dimostrato il superamento del tetto di spesa in base al principio di non contestazione, quando in realtà la contestazione era intervenuta fin dalla comparsa di costituzione.
Contr 7. Con comparsa di costituzione, depositata il 3 settembre 2019, l' resisteva all'appello, chiedendone il rigetto per infondatezza, con condanna del Centro alla refusione delle spese del grado.
8. Alla prima udienza dell'1 ottobre 2019 la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi il 4 marzo 2025, in cui la Corte assegnava alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non si ravvisa alcuna contraddittorietà della motivazione, dal momento che il Tribunale si è limitato ad esaminare logicamente prima le contestazioni alla documentazione depositata dal a sostegno del proprio credito (ritenendole infondate) e poi il fatto impeditivo Pt_1 rappresentato dal superamento del tetto di spesa. Quest'ultimo, infatti, ben può essere ritenuto sussistente anche laddove il creditore ricorrente abbia dimostrato il quantum della
3 propria pretesa, in quanto incide autonomamente sul credito rivendicato, paralizzando la sua sussistenza anche laddove il credito sia stato provato in tutti i suoi elementi costitutivi, come è avvenuto nel caso de quo.
II. Ciò considerato, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Il ha lamentato l'erronea valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa la Pt_1 previsione, nel caso de quo, di un tetto di spesa di struttura, anziché di macroarea.
Tale contestazione è infondata, in quanto, dalla lettura degli artt. 3 e 4 del contratto stipulato tra le parti emerge chiaramente che il tetto di spesa di € 1.503.573,00 è riferito alla struttura Contr e non alla macroarea, essendosi l' impegnata all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto. All'art. 3, infatti, è indicato il numero di prestazioni da acquistare da parte del Centro nell'anno di riferimento, mentre nell'art. 4 si stabilisce che per tale volume di prestazioni la spesa non può essere comunque maggiore di € 1.503.573,00. Trattandosi chiaramente di un tetto di spesa stabilito per il Centro che ha sottoscritto il contratto, restano prive di rilievo tutte le deduzioni dell'appellante inerenti alla necessità di operare una regressione tariffaria unica.
Secondo l'appellante, la pronuncia sarebbe ulteriormente erronea per aver ritenuto assolto Contr dall' l'onere probatorio in ordine al superamento del tetto di spesa, nonostante la documentazione esibita non fosse insufficiente, perché la nota prot. 107/20176 era stata specificamente e tempestivamente contestata da . Pt_1
Anche tali doglianze sono infondate.
Orbene, oramai è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il superamento del tetto di spesa è da annoverare tra i fatti impeditivi della pretesa creditoria (Cass. civ. ord. n. 3403/2018, 5661/2021, 10182/2021), per cui l'onere della prova ricade in capo al debitore che lo eccepisce.
Contr Nel caso de quo, l' ha dimostrato il superamento del tetto di struttura richiamando il contenuto della nota prot. 107/20176, documento che non è stato specificamente contestato Contr dal Centro. Ed infatti, a fronte dell'affermazione dell' che il tetto di struttura era stato superato come indicato nella nota anzidetta, il Centro avrebbe dovuto negare in maniera Contr specifica tale circostanza, mentre si è limitato genericamente ad affermare che l non l'aveva dimostrata.
Contr Più nello specifico, l' in primo grado ha dedotto che il tetto di spesa assegnato al Centro era pari ad € 1.503.573,00 e che per l'anno in questione esso aveva presentato fatture per un importo complessivo di € 1.952.761,36, sforando il detto limite già nel mese di ottobre. Di fronte a tale allegazione, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado, il si è limitato a contestare che la prova di tali circostanze non Pt_1 potesse essere fornita dalla detta nota, senza tuttavia negarle, come invece avrebbe dovuto fare. In altri termini, a fronte di tali affermazioni, il avrebbe dovuto affermare che il Pt_1
4 tetto di spesa non era stato superato, deducendo altresì l'ammontare del proprio fatturato per i mesi di gennaio – dicembre 2015, trattandosi di elementi di cui era certamente a Contr conoscenza. Solo in tale ipotesi sarebbe sorto l'obbligo per l' di dimostrate con adeguata documentazione quanto dalla stessa affermato. È dunque irrilevante il fatto che la nota prot. 107/20176 fosse un mero documento interno, giacché il Tribunale non ha ritenuto che il superamento del tetto di spesa fosse dimostrato in base a tale documento, bensì in Contr base alle dichiarazioni del medesimo contenuto riportate nell'atto di opposizione dall' e non contestate dal . Pt_1
Contr Con riguardo, invece alla doglianza relativa alla mancata dimostrazione da parte dell' del pagamento in favore della struttura sanitaria dell'importo pari al limite massimo di spesa contrattualmente previsto, si rileva che tale censura è infondata, poiché, a fronte dell'affermazione dell'avvenuto pagamento di tali somme, il non può limitarsi a Pt_1 richiederne la prova, in quanto avrebbe dovuto negare tale circostanza (cioè contestarla specificamente, trattandosi di fatti certamente a sua conoscenza, essendo creditore di tali Contr somme), così onerando l della relativa prova. Non avendovi provveduto, non può dolersi che la stessa non sia stata adeguatamente dimostrata.
Peraltro, ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche il non Controparte_1 Pt_1 avesse ricevuto il pagamento di tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più potrebbe chiedere il pagamento delle prestazioni eseguite prima di tale sforamento, ma certamente non di quelle successive.
Infine, è priva di pregio anche la doglianza dell'appellante secondo cui il Tribunale non avrebbe fatto corretto uso del principio di non contestazione. Sul punto occorre ribadire che non deve essere confuso il piano dell'onere della prova con quello delle contestazioni processuali. Conformandosi all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto degli oneri probatori, il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che l'onere di dimostrare l'intervenuto superamento del tetto di spesa gravava interamente sull'amministrazione sanitaria, trattandosi di circostanza impeditiva della pretesa creditoria. Tuttavia, il Tribunale ha correttamente ritenuto che tale onere fosse stato assolto, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c., non avendo il sollevato specifiche contestazioni sull'esistenza del fatto impeditivo in parola, ossia Pt_1 in ordine al fatto di aver ricevuto pagamenti pari all'importo del tetto di spesa contrattualmente assegnato, sicché gli importi rivendicati sono da considerare extra tetto e quindi non dovuti.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
III. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante Parte_1 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della
[...]
5 relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 52.000,01 ed € 260.000,00), e dunque nel complessivo importo di € 16.464,55, di cui:
Fase di studio € 2.977,00
Fase introduttiva € 1.911,00
Fase di trattazione € 4.326,00
Fase decisionale € 5.103,00
Spese forfett. (15%) € 2.147,55
Totale € 16.464,55
IV. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1970/2018, pubblicata il 18 settembre 2018, proposto dal
[...] nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 Controparte_2
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del Controparte_2 secondo grado di giudizio che liquida in €. 14.317,00 per compenso professionale ed €. 2.147,55 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'1.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1970/2018, pubblicata il 18 settembre 2018, iscritto al n. 1228/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(c.f. , con sede in Cercola (NA), Parte_1 P.IVA_1 alla Via Don Minzoni n. 302, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro Cavallaro (c.f. ), Antonio C.F._1
Cavallaro (c.f. ) e Carmelo Cavallaro (c.f. ) C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Martucci (c.f.
) e Raffaele Montanaro (c.f. C.F._4 C.F._5
APPELLATA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il domandava al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata di ordinare all' di pagare la somma di € Controparte_2
170.515,10, “oltre agi interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002”, a saldo delle fatture (n. 34/P.A. e n. 35/P.A.) emesse per le prestazioni sanitarie relative alla branca di Riabilitazione eseguite in regime di accreditamento provvisorio nel mese di novembre
2015.
2. Con decreto ingiuntivo n. 354/2016 del 21 marzo 2016, il Tribunale adito intimava Contr all' di corrispondere al Centro la somma di € 170.515,10, “oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Contr 3. Con citazione in opposizione a tale decreto ingiuntivo, notificata il 13 aprile 2016, l' ne chiedeva la revoca, eccependo, per quanto è d'interesse in questa sede, che il Centro nell'anno 2015 aveva fatturato un importo complessivo di euro 1.952.761,36, superiore al tetto di spesa di euro 1.503.573,00; tale tetto risultava essere stato sforato dallo stesso già nel mese di Ottobre 2015, con il pagamento dell'acconto delle mensilità da Gennaio a Ottobre 2015, così come riportato nella nota prot. n. 107/20176.
4. Con comparsa di costituzione, depositata il 6 settembre 2016, il Centro resisteva all'opposizione rilevando che: la nota dell' del 4 aprile 2016 era inidonea a Parte_2 provare il superamento del tetto di spesa, trattandosi di atto interno tra distretti sanitari, dal contenuto generico, mai comunicato alla struttura opposta e che non forniva alcun elemento utile in ordine all'effettivo pagamento delle prestazioni entro il tetto di spesa assegnato;
il tetto da considerare era comunque quello relativo all'intera branca e non alla singola Contr struttura, sicché l avrebbe dovuto fornire la prova dell'ammontare del tetto di spesa di macroarea e del suo sforamento attraverso le risultanze del Tavolo Tecnico.
5. Con la sentenza n. 1970/2018, pubblicata il 18 settembre 2018, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, con attribuzione delle spese a carico del Centro, osservando: in primo luogo, che la documentazione prodotta dal a sostegno del proprio credito doveva ritenersi “prova Pt_1 idonea e sufficiente del numero di prestazioni rese dal e del relativo corrispettivo Pt_1 Contr pecuniario”; in secondo luogo, che l' aveva provato la sua eccezione relativa al superamento del tetto di spesa di struttura ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto, a fronte del fatto che quest'ultima avesse “specificamente contestato la spettanza degli importi richiesti, deducendo che il centro opposto avrebbe fatturato nell'anno 2015 il complessivo importo di
€ 1.952.761,36 rispetto alla somma effettivamente assegnata di € 1.503.573,00”, la “parte opposta non ha negato di aver fatturato la somma sopra indicata eccedente il tetto di spesa”.
2 6. Avverso tale sentenza proponeva appello il , con citazione notificata il 14 marzo Pt_1
2019, deducendo che il giudice di prime cure aveva errato nell'accogliere l'eccezione del Contr superamento del tetto di struttura formulata dall in quanto:
- la motivazione era contraddittoria laddove, da una parte affermava che i documenti depositati dal andavano ritenuti sufficienti a provare il numero delle prestazioni rese Pt_1 dal e il corrispettivo pecuniario, mentre dall'altra non riconosceva come dovuti gli Pt_1 importi richiesti dal;
Pt_1
- il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il tetto di spesa fosse assegnato alla singola struttura, mentre quello indicato nel contratto era un tetto di macroarea, con la conseguenza che sarebbe stato necessario accertare il contributo fornito dal al superamento e Pt_1 determinare in proporzione la regressione tariffaria allo stesso applicabile;
Contr
- l'onere della prova del fatto impeditivo eccepito spettava all' debitrice e nel caso de quo quest'ultima non lo aveva assolto limitandosi genericamente a dichiarare che il limite di spesa era pari ad € 1.503.573,00 e che il Centro avrebbe emesso fatture per importi superiori, quantificati in € 1.952.761,36, senza fornire nessuna prova circa l'avvenuto pagamento in favore del dell'importo massimo consentito dal tetto di spesa indicato Pt_1 nel contratto e quale fosse l'eventuale fatturato in eccedenza;
Cont
- la documentazione depositata dall' non era sufficiente per provare il superamento del tetto di spesa, essendo viceversa necessarie le determinazioni del Tavolo Tecnico da cui evincere l'apporto del singolo centro allo sforamento e la RTU da applicare;
- il Tribunale aveva erroneamente ritenuto dimostrato il superamento del tetto di spesa in base al principio di non contestazione, quando in realtà la contestazione era intervenuta fin dalla comparsa di costituzione.
Contr 7. Con comparsa di costituzione, depositata il 3 settembre 2019, l' resisteva all'appello, chiedendone il rigetto per infondatezza, con condanna del Centro alla refusione delle spese del grado.
8. Alla prima udienza dell'1 ottobre 2019 la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi il 4 marzo 2025, in cui la Corte assegnava alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non si ravvisa alcuna contraddittorietà della motivazione, dal momento che il Tribunale si è limitato ad esaminare logicamente prima le contestazioni alla documentazione depositata dal a sostegno del proprio credito (ritenendole infondate) e poi il fatto impeditivo Pt_1 rappresentato dal superamento del tetto di spesa. Quest'ultimo, infatti, ben può essere ritenuto sussistente anche laddove il creditore ricorrente abbia dimostrato il quantum della
3 propria pretesa, in quanto incide autonomamente sul credito rivendicato, paralizzando la sua sussistenza anche laddove il credito sia stato provato in tutti i suoi elementi costitutivi, come è avvenuto nel caso de quo.
II. Ciò considerato, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Il ha lamentato l'erronea valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa la Pt_1 previsione, nel caso de quo, di un tetto di spesa di struttura, anziché di macroarea.
Tale contestazione è infondata, in quanto, dalla lettura degli artt. 3 e 4 del contratto stipulato tra le parti emerge chiaramente che il tetto di spesa di € 1.503.573,00 è riferito alla struttura Contr e non alla macroarea, essendosi l' impegnata all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto. All'art. 3, infatti, è indicato il numero di prestazioni da acquistare da parte del Centro nell'anno di riferimento, mentre nell'art. 4 si stabilisce che per tale volume di prestazioni la spesa non può essere comunque maggiore di € 1.503.573,00. Trattandosi chiaramente di un tetto di spesa stabilito per il Centro che ha sottoscritto il contratto, restano prive di rilievo tutte le deduzioni dell'appellante inerenti alla necessità di operare una regressione tariffaria unica.
Secondo l'appellante, la pronuncia sarebbe ulteriormente erronea per aver ritenuto assolto Contr dall' l'onere probatorio in ordine al superamento del tetto di spesa, nonostante la documentazione esibita non fosse insufficiente, perché la nota prot. 107/20176 era stata specificamente e tempestivamente contestata da . Pt_1
Anche tali doglianze sono infondate.
Orbene, oramai è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il superamento del tetto di spesa è da annoverare tra i fatti impeditivi della pretesa creditoria (Cass. civ. ord. n. 3403/2018, 5661/2021, 10182/2021), per cui l'onere della prova ricade in capo al debitore che lo eccepisce.
Contr Nel caso de quo, l' ha dimostrato il superamento del tetto di struttura richiamando il contenuto della nota prot. 107/20176, documento che non è stato specificamente contestato Contr dal Centro. Ed infatti, a fronte dell'affermazione dell' che il tetto di struttura era stato superato come indicato nella nota anzidetta, il Centro avrebbe dovuto negare in maniera Contr specifica tale circostanza, mentre si è limitato genericamente ad affermare che l non l'aveva dimostrata.
Contr Più nello specifico, l' in primo grado ha dedotto che il tetto di spesa assegnato al Centro era pari ad € 1.503.573,00 e che per l'anno in questione esso aveva presentato fatture per un importo complessivo di € 1.952.761,36, sforando il detto limite già nel mese di ottobre. Di fronte a tale allegazione, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado, il si è limitato a contestare che la prova di tali circostanze non Pt_1 potesse essere fornita dalla detta nota, senza tuttavia negarle, come invece avrebbe dovuto fare. In altri termini, a fronte di tali affermazioni, il avrebbe dovuto affermare che il Pt_1
4 tetto di spesa non era stato superato, deducendo altresì l'ammontare del proprio fatturato per i mesi di gennaio – dicembre 2015, trattandosi di elementi di cui era certamente a Contr conoscenza. Solo in tale ipotesi sarebbe sorto l'obbligo per l' di dimostrate con adeguata documentazione quanto dalla stessa affermato. È dunque irrilevante il fatto che la nota prot. 107/20176 fosse un mero documento interno, giacché il Tribunale non ha ritenuto che il superamento del tetto di spesa fosse dimostrato in base a tale documento, bensì in Contr base alle dichiarazioni del medesimo contenuto riportate nell'atto di opposizione dall' e non contestate dal . Pt_1
Contr Con riguardo, invece alla doglianza relativa alla mancata dimostrazione da parte dell' del pagamento in favore della struttura sanitaria dell'importo pari al limite massimo di spesa contrattualmente previsto, si rileva che tale censura è infondata, poiché, a fronte dell'affermazione dell'avvenuto pagamento di tali somme, il non può limitarsi a Pt_1 richiederne la prova, in quanto avrebbe dovuto negare tale circostanza (cioè contestarla specificamente, trattandosi di fatti certamente a sua conoscenza, essendo creditore di tali Contr somme), così onerando l della relativa prova. Non avendovi provveduto, non può dolersi che la stessa non sia stata adeguatamente dimostrata.
Peraltro, ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche il non Controparte_1 Pt_1 avesse ricevuto il pagamento di tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più potrebbe chiedere il pagamento delle prestazioni eseguite prima di tale sforamento, ma certamente non di quelle successive.
Infine, è priva di pregio anche la doglianza dell'appellante secondo cui il Tribunale non avrebbe fatto corretto uso del principio di non contestazione. Sul punto occorre ribadire che non deve essere confuso il piano dell'onere della prova con quello delle contestazioni processuali. Conformandosi all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto degli oneri probatori, il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che l'onere di dimostrare l'intervenuto superamento del tetto di spesa gravava interamente sull'amministrazione sanitaria, trattandosi di circostanza impeditiva della pretesa creditoria. Tuttavia, il Tribunale ha correttamente ritenuto che tale onere fosse stato assolto, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c., non avendo il sollevato specifiche contestazioni sull'esistenza del fatto impeditivo in parola, ossia Pt_1 in ordine al fatto di aver ricevuto pagamenti pari all'importo del tetto di spesa contrattualmente assegnato, sicché gli importi rivendicati sono da considerare extra tetto e quindi non dovuti.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
III. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante Parte_1 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della
[...]
5 relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 52.000,01 ed € 260.000,00), e dunque nel complessivo importo di € 16.464,55, di cui:
Fase di studio € 2.977,00
Fase introduttiva € 1.911,00
Fase di trattazione € 4.326,00
Fase decisionale € 5.103,00
Spese forfett. (15%) € 2.147,55
Totale € 16.464,55
IV. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1970/2018, pubblicata il 18 settembre 2018, proposto dal
[...] nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 Controparte_2
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del Controparte_2 secondo grado di giudizio che liquida in €. 14.317,00 per compenso professionale ed €. 2.147,55 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'1.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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