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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/04/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 82/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 07/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Napolitano, in sostituzione dell'avv. Sernia, e, per parte resistente, la dott.ssa Sammartini e il dott. Di Renzo.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 82/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. 82/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
, dagli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai Controparte_1 te iato presso l' , a Controparte_2
, via Rismondo 6, p.e.c. CP_2 Email_1 resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e verbale d'udienza del 24.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 18 febbraio 2025, il ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1 qualità di docente in forza di sei contratti a tempo determinato per l'a.s. 2020/21 – per un totale di 235 giorni di lavoro – e di 4 contratti per l'a.s. 2021/22 – per un totale di 233 giorni di lavoro-; poiché l'amministrazione, al momento dell'erogazione della retribuzione, avrebbe omesso di versargli quanto asseritamente dovuto a titolo di “retribuzione professionale docenti”, ha chiesto che essa venga condannata a versare quanto dovuto a quel titolo, pari ad euro 2.044,55.
* 2. Il convenuto si è costituito in giudizio sostenendo che la voce CP_1 retributiva richiesta spetti soltanto ai docenti assunti a tempo indeterminato o assunti a tempo determinato con contratto fino termine delle attività didattiche, e quindi fino al 30.06, ma non anche a chi sia assunto, come la ricorrente, per mere supplenze temporanee. Ha inoltre contestato il metodo impiegato dal ricorrente per quantificare l'importo richiesto, sostenendo che «l'emolumento accessorio va conteggiato a mensilità e, solo in caso di servizio inferiore al mese, a giorni effettivamente prestato » [p. 4 memoria]. Ha infine dedotto che il calcolo compiuto dalla ricorrente non terrebbe conto dei giorni d'assenza per malattia documentati dallo stato matricolare, individuando infine l'eventuale credito nel diverso importo di euro 2.021,36.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata quindi discussa oralmente dai difensori delle parti. In sede di discussione, parte ricorrente ha dato atto della correttezza del conteggio elaborato dal , cui ha dunque aderito.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, si deve affermare che il ricorso è fondato perché va condiviso quanto illustrato in materia dalla Corte di cassazione.
4.1. Questa ha infatti osservato che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»; dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »; la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare…, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di Per_1 non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); … il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere … che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi de , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”. La Corte ha dunque concluso affermando il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” [Cass., n. 20015/2018].
4.2. Tale orientamento di legittimità ha trovato del resto adesione anche presso la giurisprudenza di merito, essendo stato affermato che “la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 7 CCNL. Tale disposizione contrattuale collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte dalla finalità della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso” [cfr., tra le altre, C. App. Milano, sent. n. 353/2021].
4.3. Calando tali indicazioni nel caso di specie deve dunque accogliersi la domanda formulata da parte ricorrente.
4.4. In ordine alla sua quantificazione si ritiene che quella prospettata dal sia corretta, stante l'adesione ad essa proveniente dallo stesso creditore. Il titolare dovuto dal è quindi pari ad euro 2.021,36. In ordine agli accessori, va rammentato il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c. [cfr., tra le altre, Cass., n. 13624/2020].
* 5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori del ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna il Controparte_4
a pagare in favore di parte ricorrente l'importo di euro 2.021,36, il tutto
[...] oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
condanna il e del merito a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 le spese del giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia. Gorizia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 07/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Napolitano, in sostituzione dell'avv. Sernia, e, per parte resistente, la dott.ssa Sammartini e il dott. Di Renzo.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 82/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. 82/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
, dagli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai Controparte_1 te iato presso l' , a Controparte_2
, via Rismondo 6, p.e.c. CP_2 Email_1 resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e verbale d'udienza del 24.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 18 febbraio 2025, il ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1 qualità di docente in forza di sei contratti a tempo determinato per l'a.s. 2020/21 – per un totale di 235 giorni di lavoro – e di 4 contratti per l'a.s. 2021/22 – per un totale di 233 giorni di lavoro-; poiché l'amministrazione, al momento dell'erogazione della retribuzione, avrebbe omesso di versargli quanto asseritamente dovuto a titolo di “retribuzione professionale docenti”, ha chiesto che essa venga condannata a versare quanto dovuto a quel titolo, pari ad euro 2.044,55.
* 2. Il convenuto si è costituito in giudizio sostenendo che la voce CP_1 retributiva richiesta spetti soltanto ai docenti assunti a tempo indeterminato o assunti a tempo determinato con contratto fino termine delle attività didattiche, e quindi fino al 30.06, ma non anche a chi sia assunto, come la ricorrente, per mere supplenze temporanee. Ha inoltre contestato il metodo impiegato dal ricorrente per quantificare l'importo richiesto, sostenendo che «l'emolumento accessorio va conteggiato a mensilità e, solo in caso di servizio inferiore al mese, a giorni effettivamente prestato » [p. 4 memoria]. Ha infine dedotto che il calcolo compiuto dalla ricorrente non terrebbe conto dei giorni d'assenza per malattia documentati dallo stato matricolare, individuando infine l'eventuale credito nel diverso importo di euro 2.021,36.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata quindi discussa oralmente dai difensori delle parti. In sede di discussione, parte ricorrente ha dato atto della correttezza del conteggio elaborato dal , cui ha dunque aderito.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, si deve affermare che il ricorso è fondato perché va condiviso quanto illustrato in materia dalla Corte di cassazione.
4.1. Questa ha infatti osservato che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»; dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »; la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare…, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di Per_1 non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); … il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere … che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi de , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”. La Corte ha dunque concluso affermando il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” [Cass., n. 20015/2018].
4.2. Tale orientamento di legittimità ha trovato del resto adesione anche presso la giurisprudenza di merito, essendo stato affermato che “la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 7 CCNL. Tale disposizione contrattuale collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte dalla finalità della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso” [cfr., tra le altre, C. App. Milano, sent. n. 353/2021].
4.3. Calando tali indicazioni nel caso di specie deve dunque accogliersi la domanda formulata da parte ricorrente.
4.4. In ordine alla sua quantificazione si ritiene che quella prospettata dal sia corretta, stante l'adesione ad essa proveniente dallo stesso creditore. Il titolare dovuto dal è quindi pari ad euro 2.021,36. In ordine agli accessori, va rammentato il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c. [cfr., tra le altre, Cass., n. 13624/2020].
* 5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori del ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna il Controparte_4
a pagare in favore di parte ricorrente l'importo di euro 2.021,36, il tutto
[...] oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
condanna il e del merito a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 le spese del giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia. Gorizia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri