Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/06/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 922/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Giuseppe Bersani Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 922/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da ato il 20/10/1981 a VOGHERA (PV) Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. TORLASCO MAURIZIO
E
nata il [...] a [...]_1
rappresentata e difesa dall'Avv. TORLASCO MAURIZIO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha osservato trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che nulla ha osservato alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“ 1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) la figlia minore è affidati, ai sensi dell'art. 155 c.c., ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
e permanenza prevalente, sino a quando la minore non sarà in grado di decidere autonomamente il luogo di propria dimora, presso la madre , la quale continuerà ad occupare la casa CP_1
coniugale sita in Castelnuovo Scrivia (AL), Via Francesco Bersani n. 5;
3) il padre potrà vedere la figlia presso l'abitazione della stessa nei giorni della settimana in cui non
è con lui, previo accordo con la Sig. Barbero e nel rispetto dei diritti di riservatezza di quest'ultima: in particolare il Sig. potrà recarsi dalla figlia e accudirla coadiuvando i nonni materni e Pt_1
paterni, qualora la madre sia impegnata con il lavoro, sino al rientro della stessa;
4) in ogni caso, salvo migliori accordi, il Sig. potrà tenere con sé la figlia minore Parte_1
per due week-end al mese, a settimane alternate, dal sabato mattina (compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia) sino alla domenica sera alle ore 21/21,30 o, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni delle parti, sino al lunedì mattina;
negli altri due week-end la figlia trascorrerà il week-end con la mamma.
Il Sig. potrà inoltre tenere con sé la figlia per un giorno durante la settimana Parte_1
indicativamente dalle ore 17,30 sino alla mattina successiva, occupandosi anche di portarla a scuola e, nella settimana in cui la minore trascorrerà il week-end con la madre, potrà tenerla con sé anche un secondo giorno sempre con i medesimi orari;
5) qualora la figlia fosse ammalata ovvero il padre fosse impossibilitato a tenerla nei giorni a lui assegnati, quest'ultimo potrà fare lei visita presso la casa materna, previo accordo telefonico e sempre nel rispetto dei diritti di riservatezza di quest'ultima; 6) nei giorni di visita del padre, la figlia sarà da questo prelevata presso l'abitazione materna ovvero all'uscita dell'asilo e/o dalla scuola e, se il padre fosse impedito, la stessa potrà essere prelevata dai nonni o da persone di fiducia di entrambi i genitori;
7) la minore trascorrerà con il padre due settimane di vacanza – anche non consecutive – nel periodo estivo, che dovranno essere previamente concordate dai genitori compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
8) i giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalla figlia alternativamente con il padre o la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro. La figlia trascorrerà le altre festività con i genitori alternativamente previo tempestivo accordo tra i coniugi;
9) il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente, allo stesso modo, la madre potrà comunicare telefonicamente quando questa si trova con il padre;
10) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località che si protraggano per più di un giorno quando hanno con sé la figlia minore, soprattutto in occasione delle vacanze estive;
11) tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
12) per il mantenimento della figlia minore il Sig. verserà alla Sig.ra – entro il Pt_1 CP_1
giorno 15 di ogni mese – la somma di euro 300,00 mensile (rivalutata ogni anno secondo gli indici
ISTAT). Qualora la Sig.ra dovesse trasferirsi in altro immobile, la somma che il Sig. CP_1
sarà tenuto a versare verrà elevata ad euro 350,00 mensile (rivalutata ogni anno secondo Pt_1
gli indici ISTAT;
13) le spese scolastiche, quelle per le attività sportive e/o culturali extrascolastiche, nonché quelle mediche non mutuabili sono a carico di entrambi i coniugi al 50%;
14) la casa coniugale, sita in Castelnuovo Scrivia (AL), Via Francesco Bersani n. 5, di proprietà di
, resta assegnata alla Sig.ra e alla figlia minore, con i beni mobili che ne Parte_1 CP_1
costituiscono gli arredi;
15) quanto agli altri oggetti e suppellettili di casa, nonché i regali di nozze, i coniugi hanno provveduto alla loro equa suddivisione e verranno prelevati dal Sig. prima dell'udienza Pt_1
presidenziale;
16) il Sig. trasferirà la propria residenza nell'immobile di proprietà esclusiva della Sig.ra Pt_1
sito in Castelnuovo Scrivia (AL), Via Giuseppe Garibaldi n. 90 e lo occuperà a titolo CP_1
gratuito sino a quando la Sig.ra occuperà la casa coniugale;
CP_1
17) i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per le questioni economico/ patrimoniali connesse al rapporto coniugale, salvo il rimborso di eventuali utenze che dovessero essere mantenute intestaste formalmente al coniuge che occupa l'immobile di proprietà dell'altro;
18) i coniugi – nell'interesse del benessere psicofisico ed emotivo della figlia minore e per evitarle traumi connessi alla separazione dei genitori – si impegnano a non far frequentare alla figlia eventuali nuovi partner salvo che la relazione sia stabile e duratura;
19) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero nulla ha osservato;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
nato a [...] il [...] e da , nata a [...]_1
TORTONA (AL) il 18/04/1974, celebrato in Castelnuovo Scrivia in data 29/08/2020, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte 2^, Serie A, Anno 2020
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 11/06/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.