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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/06/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1143/2024, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Guido Parte_1 Parte_2
Alfonsi ed Ornella Matera
- appellanti-
[...
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
e
DEL NERO ANTONIO, , , Controparte_2 Controparte_3 non costituiti in giudizio
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , congiunti di , deceduto a seguito di Parte_1 Parte_2 Persona_1 sinistro stradale verificatosi in data 19/9/2011 in Foggia, convenivano in giudizio gli eredi di , in epigrafe indicati, e la Compagnia garante CP_4 Controparte_5
al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti conseguenti al decesso
[...] del congiunto, e per le lesioni anche subite dal , che nel frangente era Parte_1 Per terzo trasportato unitamente al fratello , sull'auto condotta del , CP_4 imputando a tale ultimo le conseguenze patite, e per la scorretta condotta di guida tenuta nell'occorso.
Si deduceva che il giunto in prossimità dell'ingresso di una CP_4 autodemolizione sita su via D'Aragona, in Foggia, perdeva il controllo del mezzo ed andava ad impattare contro un muro di recinzione lì presente, e che e Persona_1
Pagina 1 , trasportati a bordo dell'auto condotta dal , subivano gravi Parte_1 CP_4 lesioni, a seguito delle quali il , decedeva, dopo tre giorni dal trasporto Persona_1 in ospedale, e dopo esser stato sottoposto a due interventi chirurgici
Veniva quindi formulata richiesta:
-Per , di risarcimento danno biologico per tutte le lesioni Parte_1 subite dallo stesso in proprio quale terzo trasportato, con detrazione delle somme già percepite (€ 26.700) dalla Compagnia, ed anche per riflessi di danno psichico subiti per il decesso del fratello;
ed ancora del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale e danno morale, con detrazione delle somme già percepite (pari ad € 80.000,00).
- per , il risarcimento del danno biologico, per le lesioni Parte_2 psichiche subite dalla dipartita del giovanissimo figlio;
ed ancora il risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale e danno morale, con detrazione delle somme già percepite (pari ad €
260.000,00)
- per entrambi i suddetti e , il risarcimento di tutti i danni Parte_1 Pt_2 non patrimoniali, per danno biologico terminale e danno catastrofale- esistenziale, subiti dalla vittima;
ed ancora dei danni patrimoniali, danni da lucro cessante e danno da perdita di chance, subito dalla giovane vittima, per pregiudizi alla carriera calcistica.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo,
e spese di lite
Si costituiva la Compagnia convenuta chiedendo il rigetto delle richieste attoree, ed in subordine di ridurre il quantum delle pretese avverse.
Con sentenza n. 460/2024 del 14/2/2024, il Tribunale di Foggia, ritenendo la esclusiva responsabilità del , nella causazione del sinistro, e per le CP_4 conseguenze dannose del medesimo, e condannando i convenuti in solido per i relativi pagamenti, riconosceva, tenendo conto delle somme già corrisposte dalla
Compagnia garante:
I)Il danno terminale da inabilità temporanea assoluta, patito da Persona_1
, ed a favore, iure hereditatis, di entrambi gli attori, in ragione delle loro
[...] quote ereditarie;
II) In favore di , per perdita del rapporto parentale, la somma, di Parte_2
€ 49.580,00, oltre accessori;
III) In favore di , la somma di € 42.740,80, oltre accessori, Parte_1 quale danno da perdita del rapporto parentale;
IV) in favore di , la somma di € 38.816,13, oltre accessori, per Parte_1 le lesioni personali dallo stesso subite in occasione del sinistro;
V) in favore di , la complessiva somma di € 16.724,03, oltre Parte_2 accessori, per riflessi di danno biologico subiti in conseguenza del sinistro;
Le ulteriori domande venivano rigettate, con regolamentate delle spese di lite, alla stregua del principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado riteneva:
Pagina 2 -La piena responsabilità del , per l'occorso; CP_4
-La fondatezza della richiesta risarcitoria per perdita del rapporto parentale;
-La infondatezza della richiesta formulata per danno iure hereditatis, per danno catastrofale subito dal deceduto
Ritenendo non esservi riscontri sul patimento di un danno da lucida agonia;
-Di disporre la liquidazione per danno da perdita del rapporto parentale, alla stregua delle previsioni tabellari del Tribunale di Milano
- Doversi detrarre dal computo di spettanza, le somme già corrisposte dalla
Compagnia;
- Non doversi riconoscere il chiesto danno morale, trattandosi di duplicazione risarcitoria;
- Doversi liquidare il danno biologico per , in considerazione di Parte_1 quanto stimato dal Ctu,
Considerando dover il detto danno essere onnicomprensivo e per tutti i riflessi lamentati, essendo la situazione del richiedente, anche stata valutata sotto il profilo psicologico
-Non doversi riconoscere l'aumento per personalizzazione,
Per mancanza di allegazioni e prova al riguardo
-Doversi riconoscere e liquidare il danno biologico, a favore della Pt_2
Per i postumi riconosciuti dal ctu specialista;
-Non essere di spettanza i danni da perdita di chance,
Non essendo desumibile dalle risultanze in atti, le capacità sportive del deceduto Pt_1
e le possibilità di relativo rendimento economico.
[...]
La suddetta pronuncia veniva impugnata dagli attori e i quali Parte_1 Pt_2 chiedevano il riconoscimento:
1) del danno iure hereditatis, per “lucida agonia” patito da a Persona_1 seguito dell'incidente per cui è causa, da ripartirsi in favore degli eredi nella misura del 50% cadauno, oltre accessori;
2) in favore di , del danno non patrimoniale conseguente alle Parte_1 lesioni per perdita del congiunto, chiedendo anche la previa remissione in istruttoria della causa e nomina del Ctu, e deducendo esser stata prodotta documentazione e certificazione clinica a sostegno
(doc. n. 41, 42, 43, 44 fascicolo di primo grado si parte appellante);
3) in favore di e del danno patrimoniale inerente Persona_1 Parte_2 il rimborso delle spese legali stragiudiziali, pari a complessivi € 20.000,00 (€
10.000,00 cadauno), oltre accessori;
Lamentando:
a) L'omessa liquidazione del danno morale da “lucida agonia” e/o danno catastrofale spettante alla vittima, per errata e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie Tes_ E deducendo che per quanto emerso dalla prova testi (teste , ed a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di primo grado sulla mancanza di riscontri, la vittima, prima di entrare in coma, era in stato di lucidità, essendo deceduto dopo tre giorni, ed
Pagina 3 avendo chiesto aiuto per essere estratto dall'auto incidentata, avendo avuto modo di percepire quanto stava accadendo, e rilevando non essere i soccorsi intervenuti nell'immediatezza;
b) L'omesso riconoscimento delle lesioni iure proprio per , in Parte_1 conseguenza della perdita del fratello;
la carente e/o inesistente motivazione, e violazione dell'art. 112 c.p.c.
Deducendo esser stati oggetto di accertamento, per il medesimo i soli pregiudizi subiti a livello fisico, senza alcun approfondimento dei riflessi psichici correlati alla scomparsa del fratello, ed avendo il Tribunale proceduto a tali verifiche, solo con riferimento alla posizione della madre.
Si chiedeva quindi di procedere ad apposita ctu.
c) L'omessa liquidazione del danno patrimoniale in relazione alle spese della fase stragiudiziale;
contraddittoria motivazione
Deducendo che erroneamente il Giudice di prime cure, aveva ritenuto esser stata omessa, e non formulata nei termini di legge, la domanda al riguardo.
Si sosteneva esser tale posta, compresa nella richiesta di danno patrimoniale, e che comunque le spese de quibus erano state appositamente documentate si costituiva contestando le avverse deduzioni e richieste, e Controparte_6 concludendo per l'infondatezza dell'appello.
********************************
L'appello deve ritenersi infondato, e va rigettato.
Occorre, al fine di valutare le questioni oggetto di decisione, delimitare il thema decidedum del giudizio di appello, posto che gli appellanti hanno specificamente richiesto:
-Il riconoscimento iure hereditatis, del danno per “lucida agonia” patito dal congiunto deceduto;
-Il riconoscimento in favore di , del danno non patrimoniale per Parte_1 pregiudizi psichici, derivante dalla perdita del congiunto;
- Il riconoscimento, a titolo di danno patrimoniale, delle spese legali stragiudiziali -pari a complessivi € 10.000,00 cadauno- sostenute.
Deve pertanto ritenersi che, tali essendo le questioni residue oggetto del contendere, le ulteriori oggetto di valutazione negativa da parte del Giudice di prime cure -per danno morale, personalizzazione, e perdita di chances-, devono ritenersi coperte dal giudicato, e non più suscettibili di valutazione.
Oggetto di specifica doglianza è stata l'omessa liquidazione del danno morale da
“lucida agonia”, avendo gli appellanti lamentato non esser state valorizzate le risultanze istruttorie al riguardo, e fondando in sostanza la propria richiesta, su quanto Tes_ riferito dal teste sopraggiunto nell'immediato sui luoghi, per soccorrere i due
Parte_1
Da tali dichiarazioni gli appellanti fanno discendere la constatazione dello stato di lucidità del deceduto nell'immediato post-sinistro, sostenendo che la vittima, prima di
Pagina 4 entrare in coma, era cosciente e lucido, avendo chiesto aiuto per essere estratto dall'auto incidentata, e da tanto potendosi desumere che aveva avuto modo di percepire quanto stava accadendo.
La doglianza deve ritenersi infondata. Tes_
Va difatti considerato che il teste ha sì reso dichiarazioni riferite a quanto constatato nell'immediatezza, specificamente riferendo che il “…..tentava di Parte_1 chiedere aiuto”.
Tale affermazione non risulta comunque esser sufficiente a dare riscontro sulla condizione di lucidità e percepibilità delle proprie condizioni prossime all'exitus da parte del suddetto.
Mancano difatti, a fronte del generico riferimento dato dal teste, sul mero “tentativo” di chiedere aiuto, ulteriori dati di conferma su condizioni del tali da Persona_1 consentire al medesimo di percepire coscientemente quanto stesse accadendo.
Alcun ulteriore riscontro al riguardo, è stato dato dai soccorritori -del 118- intervenuti sui luoghi, e neppure dagli operatori dei VVFF che si erano recati in loco per estrarre i soggetti coinvolti, dall'auto incidentata.
Quel che comunque più rileva al riguardo, è la condizione comatosa sopraggiunta nell'immediato e la necessità di trasporto in rianimazione, per l'esecuzione degli interventi chirurgici necessari.
Ed ancora che la gravità delle lesioni riscontrate nell'immediatezza presso il nosocomio foggiano, mal si concilia con l'asserito stato di coscienza del ed Parte_1 in particolare con la sostenuta possibilità di percepire quanto stesse accadendo.
Va difatti rilevato che, come desumibile ex actis, ed in particolare dalla ricognizione cadaverica il la vittima aveva una “Frattura della teca cranica esposta” un “grossolano ematoma parenchimale profondo mediano paramediano del frontale di sinistra”, e
“presenza di alcune bolle d'aria intraparenchimale”, “Frattura scomposta pluriframmentaria dell'osso frontale di sinistra….”, avendo quindi subito la rottura del cranio, con esposizione, e fuoriuscita di tessuto cerebrale, come da constatazione in sede operatoria -“fuoriuscita di frustoli di tessuto cerebrale…taglio cute coronarico bifrontale………. ampio focolaio di frattura pluriframmentaria interessante margine superiore dell'orbita sin. Seno frontale, convessità frontale anteriore…”, e
“…..fuoriuscita di grosso coagulo ematico e quindi fuoriuscita di abbondante quantità di sangue come da sospetta lesione arteriosa di grosso calibro”, e con constatazione di “Stato di coma gravissimo”- condizioni molto difficilmente compatibili con uno stato di coscienza e lucidità.
Manca quindi il presupposto necessario ai fini del riconoscimento del danno richiesto da “lucida agonia”, che deve comportare il riscontro della percezione consapevole della propria morte imminente, percezione che, nella specie, non è dato ravvisare alla stregua di quanto riferito dal teste di cui sopra, che confligge con le gravissime condizioni in cui versava il e riscontrate in ambito ospedaliero. Parte_1
Tanto trova peraltro conferma, alla stregua di quanto statuito dalla S.C., secondo la quale (Cassazione civile sez. III, 12/06/2024, n.16348) “La risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita va esclusa allorché la vittima, al momento
Pagina 5 del sinistro, sia finita in uno stato di coma profondo e, non ravvisandosi la prova del contrario, il decesso sia verosimilmente intervenuto in assenza di 'lucida agonia'”, e dovendo rilevarsi che fu dai sanitari constatato lo “Stato di coma gravissimo” del Pt_1
[...]
Passando all'ulteriore richiesta/doglianza, si rileva che la stessa attiene al mancato riconoscimento dei pregiudizi in termini di danno biologico, subiti dal in Parte_1 conseguenza della perdita del fratello.
Si lamenta al riguardo la omessa valutazione di tali profili di danno, per esser stati solo accertati e liquidati, i postumi per pregiudizi subiti a livello fisico, senza alcun approfondimento dei riflessi psichici correlati alla scomparsa del fratello.
Il deducente sostiene che le correlate verifiche, siano state disposte solo con riferimento alla posizione della madre -la e non per il nonostante Pt_2 Parte_1 le ripetute richieste formulate, ma non riscontrate dai vari Giudici avvicendatisi nella trattazione della controversia.
La doglianza si appalesa infondata.
Ed infatti il è stato sottoposto ad apposito accertamento peritale, a mezzo Parte_1 di ctu specialista in medicina legale, il quale ha valutato non solo i soli riflessi pregiudizievoli derivanti dalle lesioni fisiche subite a seguito del sinistro, ma anche l'incidenza, sul periziato, dell'accaduto.
Va difatti rilevato che nella relazione peritale sono stati specificamente oggetto di valutazioni anche i riflessi psichici subiti dal Parte_1
Il Ctu ha difatti constatato che il risulta, in seguito all'incidente de quo, Parte_1 essere affetto non solo dagli esiti fisici del trauma, come elencati nelle conclusioni della perizia, ma anche da “Sindrome ansiosa reattiva”.
Il Ctu ha al riguardo evidenziato che “L'esame psichico ha inoltre evidenziato il tono dell'umore a tratti deflesso polarizzato al ricordo del sinistro stradale in cui perse la vita il fratello”, avendo specificamente rilevato, “Psiche: soggetto collaborante, orientato nel tempo e nello spazio. Tono dell'umore a tratti deflesso per evocazione dell'incidente della strada in cui perse la vita il fratello”
Tali riflessi psichici sono pertanto stati tenuti in considerazione ai fini della valutazione complessiva dei postumi subiti dal che include quindi, nella Parte_1 relativa quantificazione, anche la correlata verifica.
Va peraltro rilevato che il Ctu ha preso anche, ed in particolare, in considerazione quanto oggetto di valutazione ed esame psicologico presso la Struttura Complessa di
Psicologia Ospedaliera degli Ospedali Riuniti di Foggia, sulla condizione “grave depressione del tono dell'umore” e “L'ansia generale (che) si situa a livelli alti” e la
“grave deflessione del tono dell'umore reattivo, post-traumatico” con consigliabile
“Utile terapia farmacologica e psicoterapia”.
Ed ancora che è stata dal Ctu rilevata prescrizione di “Lexotan 10 gtt al bisogno.
AR 10 gtt la sera”.
Le valutazioni del Ctu, sono quindi state effettuate sulla scorta delle allegazioni di cui sopra, e della valutazione del periziato.
Pagina 6 Al cospetto di tali considerazioni e valutazioni, non risultano esser state mosse specifiche censure, essendosi il danneggiato limitato ad insistere sul conferimento di apposito incarico di ctu, sostenendo esser stata del tutto omessa la valutazione dei riflessi psichici di danno, omissione che nella specie non è dato riscontrare.
Residua quindi la questione attinente all' omesso riconoscimento, a titolo di danno patrimoniale, delle spese della fase stragiudiziale.
Si deduce al riguardo, essere incorso in errore il Giudice di prime cure, avendo ritenuto omessa e tardiva la relativa domanda.
Si sostiene quindi che, trattandosi comunque di posta attinente al danno patrimoniale
-corredata da appositi riscontri documentali (fatture relative alle spese legali)- la richiesta dovesse ritenersi tempestiva, in quanto comunque inclusa nella onnicomprensiva domanda risarcitoria attinente al danno patrimoniale, ab initio formulata.
La doglianza è infondata.
Va rilevato che il Tribunale ha correttamente considerato trattarsi di richiesta attinente ad una posta di danno patrimoniale.
Si è quindi ritenuto che gli attori avrebbero dovuto proporre la relativa e specifica domanda nei termini di legge, e che non fosse ravvisabile alcuna tempestiva domanda al riguardo.
Occorre al riguardo considerare che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le poste di danno de quibus non sono state indicate, non rinvenendosi alcun riferimento sul punto;
è stata quindi formulata una domanda risarcitoria attinente al danno patrimoniale, del tutto generica, e facendo esclusivo riferimento alla perdita di chance di guadagno correlata alla attività calcistica svolta dal . Persona_1
Ed ancora che la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., si limita ad un mero e generico richiamano alle conclusioni dell'atto introduttivo.
Solo con la memoria di cui al n. 2 della richiamata norma (relativa alle richieste istruttorie), si procede al deposito delle due fatture riferite alle spese legali stragiudiziali, senza rendere alcuno specifico chiarimento in merito.
La richiesta si appalesa, pertanto, tardiva, in quanto affatto articolata nei termini di sbarramento ex lege previsti, e non potendo ritenersi implicitamente compresa nella generica richiesta di danno patrimoniale -non potendosi ritenere garantito, a fronte della omessa/tardiva allegazione argomentativo/documentale, il diritto di difesa e la correlata possibilità di controdedurre per la controparte-.
Deve al riguardo rilevarsi che, essendo le spese di assistenza legale stragiudiziale una voce -come poc'anzi evidenziato- di danno patrimoniale autonoma e distinta dalle spese giudiziali, occorre che la relativa allegazione avvenga nei limiti delle preclusioni processuali;
pertanto laddove la relativa domanda sia stata formulata solo in via successiva, dovrà ritenersi inammissibile poichè tardiva.
La richiesta de qua è comunque insuscettibile di accoglimento nel merito.
Deve difatti rilevarsi che nell'elencazione concernente le produzioni documentali - contenuta nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.-, si rileva il solo riferimento a mere
“spese legali”.
Pagina 7 Nessuna ulteriore e specifica indicazione risulta quindi esser stata data su tali spese, né sono state rese precisazioni a supporto della relativa giustificazione, ed alle attività in concreto espletate in merito, non essendo peraltro rinvenibili e desumibili, dalle fatture prodotte, anche idonei -e pur minimi- dettagli che possano consentire di valutare la congruità degli esborsi, rispetto alla attività e prestazioni rese dal professionista che ha emesso le fatture de quibus.
Trattandosi di posta di danno emergente occorre tener presente che (Cassazione civile sez. III, 17/05/2022, n.15732) “sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova.”; deve quindi esser fornita la piena prova di aver subito un danno correlato agli esborsi patrimoniali corrispondenti, dovendo esser formulate al riguardo valutazioni in termini di necessarietà e congruità di tali esborsi;
la relativa liquidazione deve peraltro avvenire nel rispetto delle tariffe forensi.
In mancanza di analitica indicazione nei documenti prodotti, e di precisazioni sulla correlabilità tra le spese legali indicate, e le attività espletate, non può darsi corso alle verifiche nei termini testè evidenziati -anche di conformità alle tariffe forensi- e sull'utilità ai fini della risoluzione della controversia, dovendo la relativa valutazione formularsi ex ante (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, n.16612).
Alla infondatezza dei motivi di appello, consegue quindi la pronuncia di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della CP_5 come da dispositivo, alla stregua del parametro valore indeterminabile complessità bassa, valori minimi, non essendovi stati specifici approfondimenti, o particolari e complesse questioni di valutare.
Nulla deve essere disposto nei confronti delle controparti non costituite.
Al rigetto dell'appello, consegue la declaratoria per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull' appello proposto avverso la sentenza n. 460/2024, pubblicata il 14/2/2024, del Tribunale di Foggia, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Rigetta l'appello
- Condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese di lite, liquidandole a favore della nella somma complessiva di € 4.996,00 Controparte_1 oltre accessori come per legge;
- Dichiara che e sono tenuti in solido al pagamento, Parte_1 Parte_2 per quanto previsto dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 18/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1143/2024, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Guido Parte_1 Parte_2
Alfonsi ed Ornella Matera
- appellanti-
[...
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
e
DEL NERO ANTONIO, , , Controparte_2 Controparte_3 non costituiti in giudizio
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , congiunti di , deceduto a seguito di Parte_1 Parte_2 Persona_1 sinistro stradale verificatosi in data 19/9/2011 in Foggia, convenivano in giudizio gli eredi di , in epigrafe indicati, e la Compagnia garante CP_4 Controparte_5
al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti conseguenti al decesso
[...] del congiunto, e per le lesioni anche subite dal , che nel frangente era Parte_1 Per terzo trasportato unitamente al fratello , sull'auto condotta del , CP_4 imputando a tale ultimo le conseguenze patite, e per la scorretta condotta di guida tenuta nell'occorso.
Si deduceva che il giunto in prossimità dell'ingresso di una CP_4 autodemolizione sita su via D'Aragona, in Foggia, perdeva il controllo del mezzo ed andava ad impattare contro un muro di recinzione lì presente, e che e Persona_1
Pagina 1 , trasportati a bordo dell'auto condotta dal , subivano gravi Parte_1 CP_4 lesioni, a seguito delle quali il , decedeva, dopo tre giorni dal trasporto Persona_1 in ospedale, e dopo esser stato sottoposto a due interventi chirurgici
Veniva quindi formulata richiesta:
-Per , di risarcimento danno biologico per tutte le lesioni Parte_1 subite dallo stesso in proprio quale terzo trasportato, con detrazione delle somme già percepite (€ 26.700) dalla Compagnia, ed anche per riflessi di danno psichico subiti per il decesso del fratello;
ed ancora del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale e danno morale, con detrazione delle somme già percepite (pari ad € 80.000,00).
- per , il risarcimento del danno biologico, per le lesioni Parte_2 psichiche subite dalla dipartita del giovanissimo figlio;
ed ancora il risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale e danno morale, con detrazione delle somme già percepite (pari ad €
260.000,00)
- per entrambi i suddetti e , il risarcimento di tutti i danni Parte_1 Pt_2 non patrimoniali, per danno biologico terminale e danno catastrofale- esistenziale, subiti dalla vittima;
ed ancora dei danni patrimoniali, danni da lucro cessante e danno da perdita di chance, subito dalla giovane vittima, per pregiudizi alla carriera calcistica.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo,
e spese di lite
Si costituiva la Compagnia convenuta chiedendo il rigetto delle richieste attoree, ed in subordine di ridurre il quantum delle pretese avverse.
Con sentenza n. 460/2024 del 14/2/2024, il Tribunale di Foggia, ritenendo la esclusiva responsabilità del , nella causazione del sinistro, e per le CP_4 conseguenze dannose del medesimo, e condannando i convenuti in solido per i relativi pagamenti, riconosceva, tenendo conto delle somme già corrisposte dalla
Compagnia garante:
I)Il danno terminale da inabilità temporanea assoluta, patito da Persona_1
, ed a favore, iure hereditatis, di entrambi gli attori, in ragione delle loro
[...] quote ereditarie;
II) In favore di , per perdita del rapporto parentale, la somma, di Parte_2
€ 49.580,00, oltre accessori;
III) In favore di , la somma di € 42.740,80, oltre accessori, Parte_1 quale danno da perdita del rapporto parentale;
IV) in favore di , la somma di € 38.816,13, oltre accessori, per Parte_1 le lesioni personali dallo stesso subite in occasione del sinistro;
V) in favore di , la complessiva somma di € 16.724,03, oltre Parte_2 accessori, per riflessi di danno biologico subiti in conseguenza del sinistro;
Le ulteriori domande venivano rigettate, con regolamentate delle spese di lite, alla stregua del principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado riteneva:
Pagina 2 -La piena responsabilità del , per l'occorso; CP_4
-La fondatezza della richiesta risarcitoria per perdita del rapporto parentale;
-La infondatezza della richiesta formulata per danno iure hereditatis, per danno catastrofale subito dal deceduto
Ritenendo non esservi riscontri sul patimento di un danno da lucida agonia;
-Di disporre la liquidazione per danno da perdita del rapporto parentale, alla stregua delle previsioni tabellari del Tribunale di Milano
- Doversi detrarre dal computo di spettanza, le somme già corrisposte dalla
Compagnia;
- Non doversi riconoscere il chiesto danno morale, trattandosi di duplicazione risarcitoria;
- Doversi liquidare il danno biologico per , in considerazione di Parte_1 quanto stimato dal Ctu,
Considerando dover il detto danno essere onnicomprensivo e per tutti i riflessi lamentati, essendo la situazione del richiedente, anche stata valutata sotto il profilo psicologico
-Non doversi riconoscere l'aumento per personalizzazione,
Per mancanza di allegazioni e prova al riguardo
-Doversi riconoscere e liquidare il danno biologico, a favore della Pt_2
Per i postumi riconosciuti dal ctu specialista;
-Non essere di spettanza i danni da perdita di chance,
Non essendo desumibile dalle risultanze in atti, le capacità sportive del deceduto Pt_1
e le possibilità di relativo rendimento economico.
[...]
La suddetta pronuncia veniva impugnata dagli attori e i quali Parte_1 Pt_2 chiedevano il riconoscimento:
1) del danno iure hereditatis, per “lucida agonia” patito da a Persona_1 seguito dell'incidente per cui è causa, da ripartirsi in favore degli eredi nella misura del 50% cadauno, oltre accessori;
2) in favore di , del danno non patrimoniale conseguente alle Parte_1 lesioni per perdita del congiunto, chiedendo anche la previa remissione in istruttoria della causa e nomina del Ctu, e deducendo esser stata prodotta documentazione e certificazione clinica a sostegno
(doc. n. 41, 42, 43, 44 fascicolo di primo grado si parte appellante);
3) in favore di e del danno patrimoniale inerente Persona_1 Parte_2 il rimborso delle spese legali stragiudiziali, pari a complessivi € 20.000,00 (€
10.000,00 cadauno), oltre accessori;
Lamentando:
a) L'omessa liquidazione del danno morale da “lucida agonia” e/o danno catastrofale spettante alla vittima, per errata e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie Tes_ E deducendo che per quanto emerso dalla prova testi (teste , ed a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di primo grado sulla mancanza di riscontri, la vittima, prima di entrare in coma, era in stato di lucidità, essendo deceduto dopo tre giorni, ed
Pagina 3 avendo chiesto aiuto per essere estratto dall'auto incidentata, avendo avuto modo di percepire quanto stava accadendo, e rilevando non essere i soccorsi intervenuti nell'immediatezza;
b) L'omesso riconoscimento delle lesioni iure proprio per , in Parte_1 conseguenza della perdita del fratello;
la carente e/o inesistente motivazione, e violazione dell'art. 112 c.p.c.
Deducendo esser stati oggetto di accertamento, per il medesimo i soli pregiudizi subiti a livello fisico, senza alcun approfondimento dei riflessi psichici correlati alla scomparsa del fratello, ed avendo il Tribunale proceduto a tali verifiche, solo con riferimento alla posizione della madre.
Si chiedeva quindi di procedere ad apposita ctu.
c) L'omessa liquidazione del danno patrimoniale in relazione alle spese della fase stragiudiziale;
contraddittoria motivazione
Deducendo che erroneamente il Giudice di prime cure, aveva ritenuto esser stata omessa, e non formulata nei termini di legge, la domanda al riguardo.
Si sosteneva esser tale posta, compresa nella richiesta di danno patrimoniale, e che comunque le spese de quibus erano state appositamente documentate si costituiva contestando le avverse deduzioni e richieste, e Controparte_6 concludendo per l'infondatezza dell'appello.
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L'appello deve ritenersi infondato, e va rigettato.
Occorre, al fine di valutare le questioni oggetto di decisione, delimitare il thema decidedum del giudizio di appello, posto che gli appellanti hanno specificamente richiesto:
-Il riconoscimento iure hereditatis, del danno per “lucida agonia” patito dal congiunto deceduto;
-Il riconoscimento in favore di , del danno non patrimoniale per Parte_1 pregiudizi psichici, derivante dalla perdita del congiunto;
- Il riconoscimento, a titolo di danno patrimoniale, delle spese legali stragiudiziali -pari a complessivi € 10.000,00 cadauno- sostenute.
Deve pertanto ritenersi che, tali essendo le questioni residue oggetto del contendere, le ulteriori oggetto di valutazione negativa da parte del Giudice di prime cure -per danno morale, personalizzazione, e perdita di chances-, devono ritenersi coperte dal giudicato, e non più suscettibili di valutazione.
Oggetto di specifica doglianza è stata l'omessa liquidazione del danno morale da
“lucida agonia”, avendo gli appellanti lamentato non esser state valorizzate le risultanze istruttorie al riguardo, e fondando in sostanza la propria richiesta, su quanto Tes_ riferito dal teste sopraggiunto nell'immediato sui luoghi, per soccorrere i due
Parte_1
Da tali dichiarazioni gli appellanti fanno discendere la constatazione dello stato di lucidità del deceduto nell'immediato post-sinistro, sostenendo che la vittima, prima di
Pagina 4 entrare in coma, era cosciente e lucido, avendo chiesto aiuto per essere estratto dall'auto incidentata, e da tanto potendosi desumere che aveva avuto modo di percepire quanto stava accadendo.
La doglianza deve ritenersi infondata. Tes_
Va difatti considerato che il teste ha sì reso dichiarazioni riferite a quanto constatato nell'immediatezza, specificamente riferendo che il “…..tentava di Parte_1 chiedere aiuto”.
Tale affermazione non risulta comunque esser sufficiente a dare riscontro sulla condizione di lucidità e percepibilità delle proprie condizioni prossime all'exitus da parte del suddetto.
Mancano difatti, a fronte del generico riferimento dato dal teste, sul mero “tentativo” di chiedere aiuto, ulteriori dati di conferma su condizioni del tali da Persona_1 consentire al medesimo di percepire coscientemente quanto stesse accadendo.
Alcun ulteriore riscontro al riguardo, è stato dato dai soccorritori -del 118- intervenuti sui luoghi, e neppure dagli operatori dei VVFF che si erano recati in loco per estrarre i soggetti coinvolti, dall'auto incidentata.
Quel che comunque più rileva al riguardo, è la condizione comatosa sopraggiunta nell'immediato e la necessità di trasporto in rianimazione, per l'esecuzione degli interventi chirurgici necessari.
Ed ancora che la gravità delle lesioni riscontrate nell'immediatezza presso il nosocomio foggiano, mal si concilia con l'asserito stato di coscienza del ed Parte_1 in particolare con la sostenuta possibilità di percepire quanto stesse accadendo.
Va difatti rilevato che, come desumibile ex actis, ed in particolare dalla ricognizione cadaverica il la vittima aveva una “Frattura della teca cranica esposta” un “grossolano ematoma parenchimale profondo mediano paramediano del frontale di sinistra”, e
“presenza di alcune bolle d'aria intraparenchimale”, “Frattura scomposta pluriframmentaria dell'osso frontale di sinistra….”, avendo quindi subito la rottura del cranio, con esposizione, e fuoriuscita di tessuto cerebrale, come da constatazione in sede operatoria -“fuoriuscita di frustoli di tessuto cerebrale…taglio cute coronarico bifrontale………. ampio focolaio di frattura pluriframmentaria interessante margine superiore dell'orbita sin. Seno frontale, convessità frontale anteriore…”, e
“…..fuoriuscita di grosso coagulo ematico e quindi fuoriuscita di abbondante quantità di sangue come da sospetta lesione arteriosa di grosso calibro”, e con constatazione di “Stato di coma gravissimo”- condizioni molto difficilmente compatibili con uno stato di coscienza e lucidità.
Manca quindi il presupposto necessario ai fini del riconoscimento del danno richiesto da “lucida agonia”, che deve comportare il riscontro della percezione consapevole della propria morte imminente, percezione che, nella specie, non è dato ravvisare alla stregua di quanto riferito dal teste di cui sopra, che confligge con le gravissime condizioni in cui versava il e riscontrate in ambito ospedaliero. Parte_1
Tanto trova peraltro conferma, alla stregua di quanto statuito dalla S.C., secondo la quale (Cassazione civile sez. III, 12/06/2024, n.16348) “La risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita va esclusa allorché la vittima, al momento
Pagina 5 del sinistro, sia finita in uno stato di coma profondo e, non ravvisandosi la prova del contrario, il decesso sia verosimilmente intervenuto in assenza di 'lucida agonia'”, e dovendo rilevarsi che fu dai sanitari constatato lo “Stato di coma gravissimo” del Pt_1
[...]
Passando all'ulteriore richiesta/doglianza, si rileva che la stessa attiene al mancato riconoscimento dei pregiudizi in termini di danno biologico, subiti dal in Parte_1 conseguenza della perdita del fratello.
Si lamenta al riguardo la omessa valutazione di tali profili di danno, per esser stati solo accertati e liquidati, i postumi per pregiudizi subiti a livello fisico, senza alcun approfondimento dei riflessi psichici correlati alla scomparsa del fratello.
Il deducente sostiene che le correlate verifiche, siano state disposte solo con riferimento alla posizione della madre -la e non per il nonostante Pt_2 Parte_1 le ripetute richieste formulate, ma non riscontrate dai vari Giudici avvicendatisi nella trattazione della controversia.
La doglianza si appalesa infondata.
Ed infatti il è stato sottoposto ad apposito accertamento peritale, a mezzo Parte_1 di ctu specialista in medicina legale, il quale ha valutato non solo i soli riflessi pregiudizievoli derivanti dalle lesioni fisiche subite a seguito del sinistro, ma anche l'incidenza, sul periziato, dell'accaduto.
Va difatti rilevato che nella relazione peritale sono stati specificamente oggetto di valutazioni anche i riflessi psichici subiti dal Parte_1
Il Ctu ha difatti constatato che il risulta, in seguito all'incidente de quo, Parte_1 essere affetto non solo dagli esiti fisici del trauma, come elencati nelle conclusioni della perizia, ma anche da “Sindrome ansiosa reattiva”.
Il Ctu ha al riguardo evidenziato che “L'esame psichico ha inoltre evidenziato il tono dell'umore a tratti deflesso polarizzato al ricordo del sinistro stradale in cui perse la vita il fratello”, avendo specificamente rilevato, “Psiche: soggetto collaborante, orientato nel tempo e nello spazio. Tono dell'umore a tratti deflesso per evocazione dell'incidente della strada in cui perse la vita il fratello”
Tali riflessi psichici sono pertanto stati tenuti in considerazione ai fini della valutazione complessiva dei postumi subiti dal che include quindi, nella Parte_1 relativa quantificazione, anche la correlata verifica.
Va peraltro rilevato che il Ctu ha preso anche, ed in particolare, in considerazione quanto oggetto di valutazione ed esame psicologico presso la Struttura Complessa di
Psicologia Ospedaliera degli Ospedali Riuniti di Foggia, sulla condizione “grave depressione del tono dell'umore” e “L'ansia generale (che) si situa a livelli alti” e la
“grave deflessione del tono dell'umore reattivo, post-traumatico” con consigliabile
“Utile terapia farmacologica e psicoterapia”.
Ed ancora che è stata dal Ctu rilevata prescrizione di “Lexotan 10 gtt al bisogno.
AR 10 gtt la sera”.
Le valutazioni del Ctu, sono quindi state effettuate sulla scorta delle allegazioni di cui sopra, e della valutazione del periziato.
Pagina 6 Al cospetto di tali considerazioni e valutazioni, non risultano esser state mosse specifiche censure, essendosi il danneggiato limitato ad insistere sul conferimento di apposito incarico di ctu, sostenendo esser stata del tutto omessa la valutazione dei riflessi psichici di danno, omissione che nella specie non è dato riscontrare.
Residua quindi la questione attinente all' omesso riconoscimento, a titolo di danno patrimoniale, delle spese della fase stragiudiziale.
Si deduce al riguardo, essere incorso in errore il Giudice di prime cure, avendo ritenuto omessa e tardiva la relativa domanda.
Si sostiene quindi che, trattandosi comunque di posta attinente al danno patrimoniale
-corredata da appositi riscontri documentali (fatture relative alle spese legali)- la richiesta dovesse ritenersi tempestiva, in quanto comunque inclusa nella onnicomprensiva domanda risarcitoria attinente al danno patrimoniale, ab initio formulata.
La doglianza è infondata.
Va rilevato che il Tribunale ha correttamente considerato trattarsi di richiesta attinente ad una posta di danno patrimoniale.
Si è quindi ritenuto che gli attori avrebbero dovuto proporre la relativa e specifica domanda nei termini di legge, e che non fosse ravvisabile alcuna tempestiva domanda al riguardo.
Occorre al riguardo considerare che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le poste di danno de quibus non sono state indicate, non rinvenendosi alcun riferimento sul punto;
è stata quindi formulata una domanda risarcitoria attinente al danno patrimoniale, del tutto generica, e facendo esclusivo riferimento alla perdita di chance di guadagno correlata alla attività calcistica svolta dal . Persona_1
Ed ancora che la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., si limita ad un mero e generico richiamano alle conclusioni dell'atto introduttivo.
Solo con la memoria di cui al n. 2 della richiamata norma (relativa alle richieste istruttorie), si procede al deposito delle due fatture riferite alle spese legali stragiudiziali, senza rendere alcuno specifico chiarimento in merito.
La richiesta si appalesa, pertanto, tardiva, in quanto affatto articolata nei termini di sbarramento ex lege previsti, e non potendo ritenersi implicitamente compresa nella generica richiesta di danno patrimoniale -non potendosi ritenere garantito, a fronte della omessa/tardiva allegazione argomentativo/documentale, il diritto di difesa e la correlata possibilità di controdedurre per la controparte-.
Deve al riguardo rilevarsi che, essendo le spese di assistenza legale stragiudiziale una voce -come poc'anzi evidenziato- di danno patrimoniale autonoma e distinta dalle spese giudiziali, occorre che la relativa allegazione avvenga nei limiti delle preclusioni processuali;
pertanto laddove la relativa domanda sia stata formulata solo in via successiva, dovrà ritenersi inammissibile poichè tardiva.
La richiesta de qua è comunque insuscettibile di accoglimento nel merito.
Deve difatti rilevarsi che nell'elencazione concernente le produzioni documentali - contenuta nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.-, si rileva il solo riferimento a mere
“spese legali”.
Pagina 7 Nessuna ulteriore e specifica indicazione risulta quindi esser stata data su tali spese, né sono state rese precisazioni a supporto della relativa giustificazione, ed alle attività in concreto espletate in merito, non essendo peraltro rinvenibili e desumibili, dalle fatture prodotte, anche idonei -e pur minimi- dettagli che possano consentire di valutare la congruità degli esborsi, rispetto alla attività e prestazioni rese dal professionista che ha emesso le fatture de quibus.
Trattandosi di posta di danno emergente occorre tener presente che (Cassazione civile sez. III, 17/05/2022, n.15732) “sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova.”; deve quindi esser fornita la piena prova di aver subito un danno correlato agli esborsi patrimoniali corrispondenti, dovendo esser formulate al riguardo valutazioni in termini di necessarietà e congruità di tali esborsi;
la relativa liquidazione deve peraltro avvenire nel rispetto delle tariffe forensi.
In mancanza di analitica indicazione nei documenti prodotti, e di precisazioni sulla correlabilità tra le spese legali indicate, e le attività espletate, non può darsi corso alle verifiche nei termini testè evidenziati -anche di conformità alle tariffe forensi- e sull'utilità ai fini della risoluzione della controversia, dovendo la relativa valutazione formularsi ex ante (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, n.16612).
Alla infondatezza dei motivi di appello, consegue quindi la pronuncia di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della CP_5 come da dispositivo, alla stregua del parametro valore indeterminabile complessità bassa, valori minimi, non essendovi stati specifici approfondimenti, o particolari e complesse questioni di valutare.
Nulla deve essere disposto nei confronti delle controparti non costituite.
Al rigetto dell'appello, consegue la declaratoria per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull' appello proposto avverso la sentenza n. 460/2024, pubblicata il 14/2/2024, del Tribunale di Foggia, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Rigetta l'appello
- Condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese di lite, liquidandole a favore della nella somma complessiva di € 4.996,00 Controparte_1 oltre accessori come per legge;
- Dichiara che e sono tenuti in solido al pagamento, Parte_1 Parte_2 per quanto previsto dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 18/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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