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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 577/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Somministrazione
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 577/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 02/04/2025, promossa
DA
P. I.V.A. ), con sede in Massa, in persona della Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Antonella Venuti Chiocca e avv. Cecilia Chiocca ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pontremoli alla via Bologna 13, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 9 C.F. ), con sede in Sarnico, in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Simone Tangorra e Raffaella
Galimberti del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bergamo Piazza Matteotti n. 9, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1023/2023 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 12.05.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello di Brescia e in riforma della sentenza n. 1023/2023
pubblicata dal Tribunale di Bergamo il 12.5.2023, nella causa civile n.
3317/2022 R.G., reiectis contrariis, chiedendo il rigetto della domanda di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 852/2022 emesso dal Tribunale di Bergamo nella persona del Dott.
in data 23.3.2022, nella procedura avente n. R.G. 1976/2022, per tutti i Pt_3
motivi indicati in atti;
in subordine, nel merito, revocare e porre nel nulla nonché
dichiarare privo di ogni effetto giuridico il predetto decreto ingiuntivo n. 852/22
emesso dal Tribunale di Bergamo per tutti i motivi indicati in atti.
Con vittoria di spese e competenze oltre spese generali I.V.A. e Cassa di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 9 Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione,
domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., l'appello proposto da per le Parte_1
ragioni indicate in atto;
In via principale: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da confermando la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bergamo n. 1023/2023 depositata in data 12.05.2023, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a e c.p.a.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 22.05.2022, proponeva tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 852/22 emesso dal Tribunale di
Bergamo con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 11.273,
oltre interessi e spese, in favore di per la fornitura di energia CP_1
elettrica.
In una sintetica citazione, lamentava che il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto era stato emesso sulla scorta di semplici fatture, inidonee a dare la prova pagina 3 di 9 certa del consumo;
che nel periodo di riferimento la deducente era in fase di chiusura e dunque il consumo effettivo non poteva essere quello attestato dalla documentazione prodotta in giudizio.
resisteva osservando che era certa la conclusione del contratto per la CP_1
somministrazione di energia elettrica e delle relative condizioni;
che la fornitura era stata eseguita nel mese di novembre 2021 e le relative fatture erano state emesse nel mese di dicembre, con scadenza 31.12.2021, per complessivi €
11.273; che dette fatture erano state accettate e mai tempestivamente contestate;
che le stesse indicavano nel dettaglio i consumi, erano intestate a
[...]
in quanto utente del contratto di trasporto facente parte dello CP_2
stesso gruppo di e, in aggiunta, venivano prodotti i tracciati emessi CP_1
da E-Distribuzione s.p.a. attestanti la correttezza della somma ingiunta.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto ed istruita la lite solo con documenti, il giudice adito rigettava l'opposizione argomentando che il ricorso monitorio era fondato sulle fatture n. 6042 e 6043 del 14.12.2021 relative al periodo di somministrazione compreso tra il 1° e il 30 novembre 2021e che la parte ingiungente aveva altresì prodotto i tracciati relativi al consumo di energia elettrica distribuita da terza società, E - Distribuzione s.p.a., tramite i quali detto consumo è stato conteggiato nel periodo di rifornimento nei punti di distribuzione di spettanza dell'opponente N. IT001E43454089 e IT
001143457714; aggiungeva che non aveva contestato la funzionalità dei Pt_1
contatori e neppure aveva dedotto che i consumi registrati nei mesi precedenti pagina 4 di 9 fossero inferiori a quelli contabilizzati, sicché l'assenza di allegazione era inidonea a contrastare la presunzione di veridicità delle rilevazioni.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 CP_1
Il consigliere istruttore rinviava alla causa all'udienza del 2.04.2025 per la decisione ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo di appello parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha disatteso i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Allega che se la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da presunzione di veridicità, detta presunzione non opera in ipotesi di contestazione e, in detta evenienza, è onere del somministrante provare che il contatore è perfettamente funzionante. Deduce che , socia Parte_2
unica di a causa di importante malattia, ha dovuto chiudere la sua Parte_1
attività alla fine dell'anno 2021 con l'affitto del ramo di azienda a Montefo
Società Agricola trascritto in data 27.01.2022; che ha contestato le fatture appena le è stato possibile e che i consumi registrati erano superiori a quelli dei mesi precedenti in cui l'attività era pienamente operante;
sostiene, infine, che la mancata prova della taratura del contatore rende nullo qualsiasi rilievo.
Il motivo è infondato.
In fatto, è documentato che tra e sia intercorso un CP_1 Parte_1
contratto di somministrazione dell'energia elettrica in data 7.05.2021 e che detta pagina 5 di 9 fornitura sia stata eseguita presso i due punti di prelievo contraddistinti con i codici POD n. IT001E43454089 e IT001E43457714; neppure in contestazione che l'energia sia stata somministrata anche nel mese di novembre 2011 con la conseguente emissione delle due fatture azionate in via monitoria, la prima portante la somma di € 10.992 per il primo punto e la seconda di € 281 per il secondo.
La documentazione posta a corredo dell'opposizione consiste nella visura camerale di , in una lettera di contestazione dell'effettività dei consumi Pt_1
inoltrata nel mese di aprile 2022, dopo la notifica dell'ingiunzione, e nella documentazione clinica attestante le condizioni di salute di . Parte_2
Invero, a parere della Corte, le contestazioni sollevate da parte opponente sono estremamente generiche e non resistono alle corrette argomentazioni dell'originaria parte ingiungente che ha prodotto il contratto di fornitura,
dimostrando in tal modo la fonte negoziale del suo credito, le fatture n. 6042 e
6043 relative al periodo d somministrazione dell'energia del mese di novembre
2021, e soprattutto, per quanto di maggior rilievo, i tracciati relativi al consumo di energia elettrica distribuita da terza società, la E - Distribuzione s.p.a., tramite i quali detto consumo è stato conteggiato nel periodo di riferimento nei punti di distribuzione in carico all'opponente.
A giudizio del collegio, il credito azionato in via monitoria è sorretto da prova scritta sia in relazione al rapporto di fornitura sia con riguardo al quantum
dell'energia elettrica somministrata e il relativo costo;
di contro l'opponente pagina 6 di 9 propone una generica contestazione dei consumi fondandola sull'imminente chiusura dell'attività prospettando un mal funzionamento del misuratore
(contatore).
Nessuna di tali circostanze è stata provata.
Se è vero che “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei
consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di
veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di
provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve
dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo
controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto,
ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non
potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un
incremento dei consumi” (cfr. tra Cass. 12195/2021 e Cass. 23699/2016), è
tuttavia necessario, affinché possa delinearsi la predetta distribuzione dell'onere della prova, che la contestazione del mal funzionamento e/o manomissione da parte di terzi del contatore sia formulata non genericamente al fine di contestare il credito, ma in modo specifico e con relativa richiesta di verifica, come più
volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di
somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della
prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore -
richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel
periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in
pagina 7 di 9 precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia” (Cass.
297/2020, Cass. 15771/22).
Solo a seguito di idonea e circostanziata contestazione di mal funzionamento e/o manomissione del contatore, scatta l'onere in capo al fornitore di provare la correttezza dei consumi fatturati.
Nel caso di specie, parte opponente si è limitata a dedurre che l'attività era in fase di dismissione, ma non ha affatto provato che nel mese di novembre l'attività produttiva fosse cessata o rallentata – tanto che il contratto di affitto di azienda risale alla fine di dicembre 2021 – e l'opponente non ha neppure dimostrato che i consumi riferiti al mese di novembre fossero eccessivi rispetto al passato.
Ne consegue la manifesta infondatezza del gravame e parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1023/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 12.05.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del pagina 8 di 9 presente grado che liquida in complessivi € 3.966 per compenso (di cui € 1.134
per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Somministrazione
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 577/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 02/04/2025, promossa
DA
P. I.V.A. ), con sede in Massa, in persona della Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Antonella Venuti Chiocca e avv. Cecilia Chiocca ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pontremoli alla via Bologna 13, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 9 C.F. ), con sede in Sarnico, in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Simone Tangorra e Raffaella
Galimberti del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bergamo Piazza Matteotti n. 9, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1023/2023 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 12.05.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello di Brescia e in riforma della sentenza n. 1023/2023
pubblicata dal Tribunale di Bergamo il 12.5.2023, nella causa civile n.
3317/2022 R.G., reiectis contrariis, chiedendo il rigetto della domanda di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 852/2022 emesso dal Tribunale di Bergamo nella persona del Dott.
in data 23.3.2022, nella procedura avente n. R.G. 1976/2022, per tutti i Pt_3
motivi indicati in atti;
in subordine, nel merito, revocare e porre nel nulla nonché
dichiarare privo di ogni effetto giuridico il predetto decreto ingiuntivo n. 852/22
emesso dal Tribunale di Bergamo per tutti i motivi indicati in atti.
Con vittoria di spese e competenze oltre spese generali I.V.A. e Cassa di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 9 Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione,
domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., l'appello proposto da per le Parte_1
ragioni indicate in atto;
In via principale: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da confermando la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bergamo n. 1023/2023 depositata in data 12.05.2023, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a e c.p.a.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 22.05.2022, proponeva tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 852/22 emesso dal Tribunale di
Bergamo con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 11.273,
oltre interessi e spese, in favore di per la fornitura di energia CP_1
elettrica.
In una sintetica citazione, lamentava che il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto era stato emesso sulla scorta di semplici fatture, inidonee a dare la prova pagina 3 di 9 certa del consumo;
che nel periodo di riferimento la deducente era in fase di chiusura e dunque il consumo effettivo non poteva essere quello attestato dalla documentazione prodotta in giudizio.
resisteva osservando che era certa la conclusione del contratto per la CP_1
somministrazione di energia elettrica e delle relative condizioni;
che la fornitura era stata eseguita nel mese di novembre 2021 e le relative fatture erano state emesse nel mese di dicembre, con scadenza 31.12.2021, per complessivi €
11.273; che dette fatture erano state accettate e mai tempestivamente contestate;
che le stesse indicavano nel dettaglio i consumi, erano intestate a
[...]
in quanto utente del contratto di trasporto facente parte dello CP_2
stesso gruppo di e, in aggiunta, venivano prodotti i tracciati emessi CP_1
da E-Distribuzione s.p.a. attestanti la correttezza della somma ingiunta.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto ed istruita la lite solo con documenti, il giudice adito rigettava l'opposizione argomentando che il ricorso monitorio era fondato sulle fatture n. 6042 e 6043 del 14.12.2021 relative al periodo di somministrazione compreso tra il 1° e il 30 novembre 2021e che la parte ingiungente aveva altresì prodotto i tracciati relativi al consumo di energia elettrica distribuita da terza società, E - Distribuzione s.p.a., tramite i quali detto consumo è stato conteggiato nel periodo di rifornimento nei punti di distribuzione di spettanza dell'opponente N. IT001E43454089 e IT
001143457714; aggiungeva che non aveva contestato la funzionalità dei Pt_1
contatori e neppure aveva dedotto che i consumi registrati nei mesi precedenti pagina 4 di 9 fossero inferiori a quelli contabilizzati, sicché l'assenza di allegazione era inidonea a contrastare la presunzione di veridicità delle rilevazioni.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 CP_1
Il consigliere istruttore rinviava alla causa all'udienza del 2.04.2025 per la decisione ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo di appello parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha disatteso i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Allega che se la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da presunzione di veridicità, detta presunzione non opera in ipotesi di contestazione e, in detta evenienza, è onere del somministrante provare che il contatore è perfettamente funzionante. Deduce che , socia Parte_2
unica di a causa di importante malattia, ha dovuto chiudere la sua Parte_1
attività alla fine dell'anno 2021 con l'affitto del ramo di azienda a Montefo
Società Agricola trascritto in data 27.01.2022; che ha contestato le fatture appena le è stato possibile e che i consumi registrati erano superiori a quelli dei mesi precedenti in cui l'attività era pienamente operante;
sostiene, infine, che la mancata prova della taratura del contatore rende nullo qualsiasi rilievo.
Il motivo è infondato.
In fatto, è documentato che tra e sia intercorso un CP_1 Parte_1
contratto di somministrazione dell'energia elettrica in data 7.05.2021 e che detta pagina 5 di 9 fornitura sia stata eseguita presso i due punti di prelievo contraddistinti con i codici POD n. IT001E43454089 e IT001E43457714; neppure in contestazione che l'energia sia stata somministrata anche nel mese di novembre 2011 con la conseguente emissione delle due fatture azionate in via monitoria, la prima portante la somma di € 10.992 per il primo punto e la seconda di € 281 per il secondo.
La documentazione posta a corredo dell'opposizione consiste nella visura camerale di , in una lettera di contestazione dell'effettività dei consumi Pt_1
inoltrata nel mese di aprile 2022, dopo la notifica dell'ingiunzione, e nella documentazione clinica attestante le condizioni di salute di . Parte_2
Invero, a parere della Corte, le contestazioni sollevate da parte opponente sono estremamente generiche e non resistono alle corrette argomentazioni dell'originaria parte ingiungente che ha prodotto il contratto di fornitura,
dimostrando in tal modo la fonte negoziale del suo credito, le fatture n. 6042 e
6043 relative al periodo d somministrazione dell'energia del mese di novembre
2021, e soprattutto, per quanto di maggior rilievo, i tracciati relativi al consumo di energia elettrica distribuita da terza società, la E - Distribuzione s.p.a., tramite i quali detto consumo è stato conteggiato nel periodo di riferimento nei punti di distribuzione in carico all'opponente.
A giudizio del collegio, il credito azionato in via monitoria è sorretto da prova scritta sia in relazione al rapporto di fornitura sia con riguardo al quantum
dell'energia elettrica somministrata e il relativo costo;
di contro l'opponente pagina 6 di 9 propone una generica contestazione dei consumi fondandola sull'imminente chiusura dell'attività prospettando un mal funzionamento del misuratore
(contatore).
Nessuna di tali circostanze è stata provata.
Se è vero che “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei
consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di
veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di
provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve
dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo
controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto,
ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non
potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un
incremento dei consumi” (cfr. tra Cass. 12195/2021 e Cass. 23699/2016), è
tuttavia necessario, affinché possa delinearsi la predetta distribuzione dell'onere della prova, che la contestazione del mal funzionamento e/o manomissione da parte di terzi del contatore sia formulata non genericamente al fine di contestare il credito, ma in modo specifico e con relativa richiesta di verifica, come più
volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di
somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della
prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore -
richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel
periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in
pagina 7 di 9 precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia” (Cass.
297/2020, Cass. 15771/22).
Solo a seguito di idonea e circostanziata contestazione di mal funzionamento e/o manomissione del contatore, scatta l'onere in capo al fornitore di provare la correttezza dei consumi fatturati.
Nel caso di specie, parte opponente si è limitata a dedurre che l'attività era in fase di dismissione, ma non ha affatto provato che nel mese di novembre l'attività produttiva fosse cessata o rallentata – tanto che il contratto di affitto di azienda risale alla fine di dicembre 2021 – e l'opponente non ha neppure dimostrato che i consumi riferiti al mese di novembre fossero eccessivi rispetto al passato.
Ne consegue la manifesta infondatezza del gravame e parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1023/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 12.05.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del pagina 8 di 9 presente grado che liquida in complessivi € 3.966 per compenso (di cui € 1.134
per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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