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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 522, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.,
[...] per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1
17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, CP_1
Via Turati n. 18/20 Resistente
OGGETTO: riconoscimento maggior grado malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 maggio 2024, ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare il giusto grado di danno biologico permanente derivante dalle patologie “Sindrome del tunnel carpale bilaterale e Tendinite del sovraspinoso” allo stesso già riconosciute di natura professionale dall' Controparte_3
e, per l'effetto, condannare l all'erogazione in suo
[...] CP_1 favore dei benefici previdenziali previsti, nella misura di legge, previo cumulo con altre patologie già accertate e riconosciute. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di aver sempre svolto, dal 1983 all'attualità del ricorso, l'attività artigiana di pittore edile (Cfr. All. 2 al ricorso – estratto contributivo ed anamnesi lavorativa); - Di essere stato sempre esposto, nello svolgimento dell'indicata attività, al rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori con movimentazione manuale di carichi, posture incongrue mantenute per oltre la metà del turno lavorativo e a movimenti ripetitivi;
- Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni, la Sindrome del tunnel carpale bilaterale e la Tendinite del sovraspinoso, riconosciute dall' di natura CP_1 tecnopatica ma a cui veniva attribuito un danno biologico consequenziale nella misura, rispettivamente, del 4% e del 5% (Cfr. All. 4 e 8 al ricorso); - Di aver proposto opposizioni amministrative avverso tali riduttive valutazioni, rimaste senza riscontro da parte dell (Cfr. All. 5 e 9 al ricorso). CP_1
Conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di CP_1 accertare e dichiarare che dalle malattie professionali “Sindrome del tunnel carpale bilaterale e Tendinite del sovraspinoso” sia residuato un danno biologico permanente, rispettivamente, nella misura dell'8% e del 20%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia;
- di condannare l' a CP_1 corrispondere la rendita/indennizzo corrispondente, dalla data della richiesta, con la rivalutazione e gli interessi, previo cumulo con le menomazioni all'integrità psico fisica già precedentemente accertate. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite. Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del direttore Controparte_2 pro tempore il quale, contestato integralmente il ricorso, assumeva che la valutazione del caso effettuata dall'Istituto nella fase amministrativa di revisione (4% per la sindrome del tunnel carpale e 5% per la tendinite del sovraspinoso) è rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D.L.vo 38/00. Ritenuto necessario ai fini del decidere, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto, nella fase CP_1 amministrativa, la natura professionale delle malattie sofferte dalla parte ricorrente, riconoscendo il consequenziale danno biologico permanente nella misura del 4% per la sindrome del tunnel carpale e del 5% per la tendinite del sovraspinoso. Il ricorrente ha contestato tali valutazioni, sostenendo che le riconosciute patologie professionali debbano ritenersi produttive di un maggior grado di danno biologico permanente e, in particolare, dell'8% per la Sindrome bilaterale del tunnel carpale e del 20% per la tendinite del sovraspinso, per come valutate dal medico-legale di parte (Cfr. relazione medico legale di parte – All. 6 al ricorso) Al fine di determinare il corretto grado di invalidità residuato al ricorrente per le patologie già riconosciute di origine professionale da parte dell' CP_1 veniva disposta consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'indagine clinico Persona_2 anamnestica svolta e della documentazione sanitaria allegata, ha confermato che il ricorrente è affetto dalle tecnopatie accertate e, segnatamente, da: Sindrome da conflitto bilaterale delle spalle con degenerazione artrosica e tendinite del muscolo sovraspinoso e Sindrome del tunnel carpale bilaterale con interessamento sensitivo-motorio. L'ausiliario del giudice ha, inoltre, evidenziato che le patologie riscontrate
“…presentino un riverbero negativo anatomico e funzionale sui distretti corporei di afferenza superiore rispetto a quanto stimato dall' di Terni in termini di CP_1 danno biologico permanente”. A giudizio del CTU, infatti, il danno biologico derivante dalle tecnopatie riscontrate è pari al 6% per la malattia professionale della spalla destra (stima effettuata con riferimento analogico ed equitativo alle voci valutative n. 223, 224 e 227 delle tabelle promulgate con D.M. Lavoro del 12.07.2000 ex D. Lgs.vo n. 38/2000); pari al 7%, per la malattia professionale della spalla sinistra (stima effettuata con riferimento analogico ed equitativo alle voci valutative n. 223, 224 e 227 delle tabelle promulgate con D.M. Lavoro del 12.07.2000 ex D. Lgs.vo n. 38/2000); pari al 7% per malattia professionale da compressione dei nervi mediani ad entrambi i polsi (stima effettuata con riferimento diretto alla voce valutativa n.163 delle tabelle promulgate con D.M. Lavoro del 12.07.2000 ex D. Lgs.vo n. 38/2000). Il CTU, quindi, procedendo alla valutazione complessiva del danno biologico apportato dalle singole tecnopatie, ha quantificato lo stesso nella misura del 20%, “…in considerazione dello stretto rapporto di concorso anatomo-funzionale tra le stesse, tutte interferenti negativamente con l'efficienza e l'integrità degli arti superiori”, fissandone la decorrenza dalla data della denuncia amministrativa delle stesse (16.12.2022). Operato, poi, il cumulo con i precedenti riconoscimenti per gli esiti CP_1 menomativi all'arto superiore destro, derivanti da infortunio sul lavoro del 05.05.2018, il CTU ha quantificato il danno cumulativo nella misura del 26%,
“sempre in considerazione del fatto che anche l'infortunio è intervenuto a menomare un arto superiore” (Cfr. relazione medico legale in atti).
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, all'ausiliario del giudice sono giunte note concordi dal solo consulente di parte ricorrente. Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Ciò posto, in base al grado di invalidità riscontrato per le patologie in esame, valutato complessivamente pari al 20% e, operato il cumulo con le menomazioni preesistenti (6%), del 26%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione delle domande amministrative, ovvero dal 16.12.2022. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo dal dovuto, fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nella causa iscritta al R.G. n. 522/2024, disattesa ogni altra eccezione e
[...] deduzione: a) accerta e dichiara che dalle malattie professionali Sindrome del tunnel carpale bilaterale e Tendinite del sovraspinoso, cui è affetto il ricorrente, è derivato un danno biologico pari al 7%, per la malattia professionale della spalla sinistra, un danno biologico del 6% per quanto concerne la malattia alla spalla destra e un danno biologico del 7% da compressione dei nervi mediani ad entrambi i polsi e quindi un danno biologico permanente complessivo del 20% e, operato il cumulo con le menomazioni preesistenti, del 26%; b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa 16 dicembre 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, dal dovuto fino al saldo;
e) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate con separato decreto. Terni, lì 14 giugno 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 522, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.,
[...] per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1
17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, CP_1
Via Turati n. 18/20 Resistente
OGGETTO: riconoscimento maggior grado malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 maggio 2024, ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare il giusto grado di danno biologico permanente derivante dalle patologie “Sindrome del tunnel carpale bilaterale e Tendinite del sovraspinoso” allo stesso già riconosciute di natura professionale dall' Controparte_3
e, per l'effetto, condannare l all'erogazione in suo
[...] CP_1 favore dei benefici previdenziali previsti, nella misura di legge, previo cumulo con altre patologie già accertate e riconosciute. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di aver sempre svolto, dal 1983 all'attualità del ricorso, l'attività artigiana di pittore edile (Cfr. All. 2 al ricorso – estratto contributivo ed anamnesi lavorativa); - Di essere stato sempre esposto, nello svolgimento dell'indicata attività, al rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori con movimentazione manuale di carichi, posture incongrue mantenute per oltre la metà del turno lavorativo e a movimenti ripetitivi;
- Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni, la Sindrome del tunnel carpale bilaterale e la Tendinite del sovraspinoso, riconosciute dall' di natura CP_1 tecnopatica ma a cui veniva attribuito un danno biologico consequenziale nella misura, rispettivamente, del 4% e del 5% (Cfr. All. 4 e 8 al ricorso); - Di aver proposto opposizioni amministrative avverso tali riduttive valutazioni, rimaste senza riscontro da parte dell (Cfr. All. 5 e 9 al ricorso). CP_1
Conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di CP_1 accertare e dichiarare che dalle malattie professionali “Sindrome del tunnel carpale bilaterale e Tendinite del sovraspinoso” sia residuato un danno biologico permanente, rispettivamente, nella misura dell'8% e del 20%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia;
- di condannare l' a CP_1 corrispondere la rendita/indennizzo corrispondente, dalla data della richiesta, con la rivalutazione e gli interessi, previo cumulo con le menomazioni all'integrità psico fisica già precedentemente accertate. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite. Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del direttore Controparte_2 pro tempore il quale, contestato integralmente il ricorso, assumeva che la valutazione del caso effettuata dall'Istituto nella fase amministrativa di revisione (4% per la sindrome del tunnel carpale e 5% per la tendinite del sovraspinoso) è rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D.L.vo 38/00. Ritenuto necessario ai fini del decidere, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto, nella fase CP_1 amministrativa, la natura professionale delle malattie sofferte dalla parte ricorrente, riconoscendo il consequenziale danno biologico permanente nella misura del 4% per la sindrome del tunnel carpale e del 5% per la tendinite del sovraspinoso. Il ricorrente ha contestato tali valutazioni, sostenendo che le riconosciute patologie professionali debbano ritenersi produttive di un maggior grado di danno biologico permanente e, in particolare, dell'8% per la Sindrome bilaterale del tunnel carpale e del 20% per la tendinite del sovraspinso, per come valutate dal medico-legale di parte (Cfr. relazione medico legale di parte – All. 6 al ricorso) Al fine di determinare il corretto grado di invalidità residuato al ricorrente per le patologie già riconosciute di origine professionale da parte dell' CP_1 veniva disposta consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'indagine clinico Persona_2 anamnestica svolta e della documentazione sanitaria allegata, ha confermato che il ricorrente è affetto dalle tecnopatie accertate e, segnatamente, da: Sindrome da conflitto bilaterale delle spalle con degenerazione artrosica e tendinite del muscolo sovraspinoso e Sindrome del tunnel carpale bilaterale con interessamento sensitivo-motorio. L'ausiliario del giudice ha, inoltre, evidenziato che le patologie riscontrate
“…presentino un riverbero negativo anatomico e funzionale sui distretti corporei di afferenza superiore rispetto a quanto stimato dall' di Terni in termini di CP_1 danno biologico permanente”. A giudizio del CTU, infatti, il danno biologico derivante dalle tecnopatie riscontrate è pari al 6% per la malattia professionale della spalla destra (stima effettuata con riferimento analogico ed equitativo alle voci valutative n. 223, 224 e 227 delle tabelle promulgate con D.M. Lavoro del 12.07.2000 ex D. Lgs.vo n. 38/2000); pari al 7%, per la malattia professionale della spalla sinistra (stima effettuata con riferimento analogico ed equitativo alle voci valutative n. 223, 224 e 227 delle tabelle promulgate con D.M. Lavoro del 12.07.2000 ex D. Lgs.vo n. 38/2000); pari al 7% per malattia professionale da compressione dei nervi mediani ad entrambi i polsi (stima effettuata con riferimento diretto alla voce valutativa n.163 delle tabelle promulgate con D.M. Lavoro del 12.07.2000 ex D. Lgs.vo n. 38/2000). Il CTU, quindi, procedendo alla valutazione complessiva del danno biologico apportato dalle singole tecnopatie, ha quantificato lo stesso nella misura del 20%, “…in considerazione dello stretto rapporto di concorso anatomo-funzionale tra le stesse, tutte interferenti negativamente con l'efficienza e l'integrità degli arti superiori”, fissandone la decorrenza dalla data della denuncia amministrativa delle stesse (16.12.2022). Operato, poi, il cumulo con i precedenti riconoscimenti per gli esiti CP_1 menomativi all'arto superiore destro, derivanti da infortunio sul lavoro del 05.05.2018, il CTU ha quantificato il danno cumulativo nella misura del 26%,
“sempre in considerazione del fatto che anche l'infortunio è intervenuto a menomare un arto superiore” (Cfr. relazione medico legale in atti).
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, all'ausiliario del giudice sono giunte note concordi dal solo consulente di parte ricorrente. Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Ciò posto, in base al grado di invalidità riscontrato per le patologie in esame, valutato complessivamente pari al 20% e, operato il cumulo con le menomazioni preesistenti (6%), del 26%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione delle domande amministrative, ovvero dal 16.12.2022. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo dal dovuto, fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nella causa iscritta al R.G. n. 522/2024, disattesa ogni altra eccezione e
[...] deduzione: a) accerta e dichiara che dalle malattie professionali Sindrome del tunnel carpale bilaterale e Tendinite del sovraspinoso, cui è affetto il ricorrente, è derivato un danno biologico pari al 7%, per la malattia professionale della spalla sinistra, un danno biologico del 6% per quanto concerne la malattia alla spalla destra e un danno biologico del 7% da compressione dei nervi mediani ad entrambi i polsi e quindi un danno biologico permanente complessivo del 20% e, operato il cumulo con le menomazioni preesistenti, del 26%; b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa 16 dicembre 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, dal dovuto fino al saldo;
e) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate con separato decreto. Terni, lì 14 giugno 2025
Il giudice
Michela Francorsi