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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/04/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 49 CCII
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Valentina Prudente Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 11/04/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 18-1/ DELL'ANNO 2025 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. VA ), con sede in Fivizzano loc. La Controparte_1 P.IVA_1
Ferriera, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_2 cancellata dal Registro delle Imprese in data 03/06/2024.
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE RICORRENTE: come da verbale di udienza del 04/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato, ex art. 38 comma 1 CCII, in data 10/02/2025, la PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO QUESTO TRIBUNALE chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di (P. VA Controparte_1
), con sede in Fivizzano loc. La Ferriera, in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore cancellata dal Registro delle Imprese in data Controparte_2
03/06/2024 (cfr. visura storica), potendosi desumere potendosi desumere la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, come risultanti dagli accertamenti compiuti dal Gruppo della Guardia di Finanza di Massa-Carrara con le relazioni redatte nel dicembre 2024 e nel gennaio 2015, contenenti l'accertamento dei parametri qualitativi e quantitativi posseduti dalla società, come richiesti dall'art. 121 D.Lgs. 12.01.2019 n. 14, nonché della sussistenza dello stato di insolvenza e relativi allegati (cfr. nota n. 437098/2024 di prot., del 10 dicembre 2024, redatta dal Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Massa Carrara, Sezione Tutela Finanza Pubblica, in data 10 dicembre 2024; cfr. nota n. 36061/2025, redatta dal Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Massa Carrara, Sezione Tutela Economia, in data 31 gennaio 2025 e relativi allegati – docc.
1-2 ricorrente). Chiariva, a fondamento della domanda, che la società: i) era stata cancellata dal Registro Imprese in data 03/06/2024; ii) costituita il 27/12/2010 non aveva mai depositato alcun bilancio d'esercizio, né, tantomeno, aveva mai effettuato alcun adempimento fiscale a partire dall'anno di costituzione fino alla data cancellazione, rendendo impossibile la ricostruzione delle attività e passività, nonché il valore della produzione;
iii) aveva accumulato un debito erariale per € 653.518,76 senza avere mai presentato alcuna istanza di rateizzo;
iv) non aveva emesso fatture attive a partire dall'anno 2019 e fino all'anno 2024, v) non era risultata titolare né di beni mobili registrati, né beni immobili. Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società resistente. Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi al società debitrice da parte dell' , dell Controparte_3 Controparte_4
, dell' e del Registro delle imprese.
[...] Controparte_5
Veniva acquisito il parere dell'Autorità governativa che ha la vigilanza sulla società con atto depositato in data 02/04/2025, nel quale si dava atto che “con Decreto Direttoriale del 08.03.2024 è stata posta in scioglimento per atto dell'Autorità ex art. 223-septiesdecies disp. att. del c.c. L'ente è stato poi cancellato dal Registro delle Imprese il 03.06.2024. Dalla visura camerale aggiornata risulta, infine, che la cooperativa non ha mai depositato bilanci di esercizio presso la competente CCIAA.” (cfr. parere Ministero datato 01/10/2024). Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva per
[...]
(P. VA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia. All'udienza del 04/04/2025, la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 12/02/2025 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati, sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.). La società debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori
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rispetto alla prima udienza fissata in data 04/04/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 12/02/2025.
2. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI . Controparte_6
PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
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1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA. Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 14/2019, in quanto la sede principiale dell'impresa, che coincide con la sede legale, si trova nel Circondario, in particolare in Fivizzano. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D.Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata in data 03/06/2024. Si ricorda che, in base all'art. 33 D.Lgs. 14/2019, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Sez. I Ord., 13/07/2018, n. 18731; Sez. VI - 1 Ord., 07/03/2016, n. 4409 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). SEGNATAMENTE, SOCIETÀ COOPERATIVA. Dalla documentazione in atti risulta che Controparte_7 CP_1
è iscritta all'Albo delle società cooperative, disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004, come cooperativa a mutualità prevalente (cfr. visura camerale aggiornata – Registro Imprese). Deve ritenersi assoggettabile alla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale la società cooperativa che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo). L'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa, ai fini della sua assoggettabilità alla procedura concorsuale liquidatoria, compete all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge (Trib. S.M.C.V. sentenza 22 novembre 2022). Il fine mutualistico, dunque, non esclude di per sé la natura di imprenditore commerciale di una cooperativa, dato che l'art. 2545-terdecies c.c. ne prevede espressamente la dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale), così riconoscendo che le cooperative possano svolgere anche un'attività commerciale (Cass. 6835/2014). Segnatamente, l'attività di impresa è individuabile tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che ben può essere presente in una società cooperativa, ove svolga attività commerciale (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25478 del 10-10-2019; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14250 del 12-07-2016; Sez. 1 - , Sentenza n. 29245 del 20-10-2021) (Sez. I, Ord., (data ud. 25/03/2024) 06/05/2024, n. 12268). Ai fini della sottoposizione a procedura di liquidazione giudiziale occorre, quindi, indagare lo svolgimento di attività commerciale, cioè di una attività economica organizzata in modo da perseguire l'obiettivo di remunerare i fattori produttivi. Ne consegue che anche tale società, in caso di insolvenza, possa essere assoggettata a fallimento (Cass. 25478/2019; Cass. 14250/2016; Cass. 6835/2014). A tal proposito, costituisce orientamento giurisprudenziale granitico (Cass. 22955/2020 e Cass.
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25478/2019) che il carattere commerciale di un'attività prescinda dal c.d. lucro soggettivo, cioè dallo scopo di guadagno, essendo sufficiente e necessario che l'attività sia svolta nel rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), che si traduce nell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi o anche nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. Neppure rileva il fine altruistico in ipotesi perseguito, poiché esso, inteso come destinazione dei proventi ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente, non pregiudica l'imprenditorialità dei servizi resi, restando giuridicamente irrilevante al pari dello scopo di lucro soggettivo e di qualsiasi altro movente che induca l'imprenditore ad esercitare la sia attività (Cass. 17399/2011, Cass. 16612/2008). La Corte di Cassazione ha pertanto precisato che il requisito dello scopo di lucro va escluso solo qualora l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti (Cass. 29245/2021 e Cass. 22955/2020, Cass. 16612/2008). Per stabilire, dunque, se una cooperativa sia assoggettabile, o meno, al fallimento (ora liquidazione giudiziale), occorrerà riferirsi alla natura commerciale o meno dell'attività svolta in concreto C. 27.10.2023, n. 29801, Sez. 1, Sentenza n. 32992 del 2023), secondo i criteri definitori offerti dall'art. 2195. Pertanto, ove una società cooperativa svolga esclusivamente o prevalentemente attività d'impresa commerciale, può ben essere assoggettata a fallimento in caso di insolvenza, indipendentemente dal tipo di mutualità adottato. Orbene, tanto evidenziato, dalla documentazione acquisita d'ufficio si ricava come la cooperativa ricorrente svolga attività commerciale: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale “- servizi di pulizia in genere, costruzioni e manutenzioni edili, montaggio e assistenza caldaie, impianti di riparazione idrotermosanitari, manutenzioni pubbliche e private, traslochi, facchinaggio, imbiancature, verniciature, falegnameria, riparazioni, agricoltura in genere, dattilografiche, copisteria, assistenza domiciliare anziani, edilizia ambientale residenziale e pubblica, movimento terra, […]” (cfr. visura storica resistente aggiornata – Registro imprese): dunque, l'attività svolta rientra pacificamente tra quelle di cui all'art. 2195 c.c.. In sostanza, la società risulta svolgere attività tipicamente commerciale di servizi a terzi. Ciò può ricavarsi anche dall'ammontare dei debiti scaduti iscritti a ruolo per oltre € 659.000,00 (cfr. dichiarazione scritta datata Controparte_4
12/02/2025). Dal parere espresso dal competente Ministero delle imprese e del made in Italy (cfr. parere depositato in data 02/04/2025), si ricava che ad oggi non vi è alcun procedimento in corso per la sottoposizione della cooperativa ricorrente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto cancellata d'ufficio, atteso il mancato deposito di qualsiasi bilancio di esercizio fin dalla costituzione nel 2010. La società cooperativa rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. La natura commerciale dell'impresa debitrice determina la sua astratta sottoposizione alla procedura di liquidazione giudiziale. Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre
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quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). La società rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. La società resistente, chiamata ritualmente in giudizio a seguito di un'istanza di liquidazione giudiziale, ha omesso di depositare, nel presente procedimento, la documentazione aggiornata attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, come richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza per la discussione in contraddittorio del ricorso: circostanza quest'ultima, in particolare, che incide negativamente sulla valutazione circa la sussistenza dei requisiti di non apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la cui prova va desunta innanzi tutto dai bilanci o, anche, da documenti altrettanto significativi (Sez. I, 22/04/2015, n. 8226; Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Inoltre, la resistente ha omesso di dimostrare la sua non esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi (Sez. VI - 1 Ord., 22/12/2021, n. 41285 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, formatosi nella vigenza della abrogata legge fallimentare, applicabile anche alla nuova disciplina del codice della crisi d'impresa e d'insolvenza, stante il medesimo tenore letterale della disposizione sulla prova di rientrare nell'alveo delle imprese minori, aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dalla liquidazione giudiziale, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento di apertura di liquidazione giudiziale, che impone al Tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame. In questo senso i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti di esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che né il giudice del reclamo, né prima di lui il tribunale è tenuto a svolgere d'ufficio una specifica attività finalizzata ad accertare l'inesistenza di requisiti per la dichiarazione apertura di liquidazione giudiziale (Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016; Corte App. Genova sent. 73/2017 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla
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fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Merita sottolineare come la società resistente non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. d) e dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. Invero, all'esito dell'istruttoria, si è riscontrato il mancato deposito di qualsiasi bilancio dalla costituzione in data 17/12/2010 fino alla cancellazione in data 03/06/2024. INDEBITAMENTO COMPLESSIVO. In ogni caso, si rileva che l'ammontare dei debiti erariali iscritti a ruolo è superiore a circa € 653.987,65, con l'assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (seppur ancora pendenti e dagli esiti non conosciuti) (cfr. dichiarazione scritta datata 12/02/2025). Controparte_4
Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3 D. Lgs. 14/2019, costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad € 500.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, con riferimento al tempo di presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) ed al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). I requisiti dimensionali per l'esonero dalla procedura di liquidazione giudiziale della società commerciale ritenuta non minore, previsti dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019, hanno, difatti, il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. La verifica della sussistenza dei requisiti di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019 offre all'interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la “corrispondenza di impresa” (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, c.c.). Nella valutazione della documentazione offerta al fine di provare la sussistenza dei requisiti di impresa minore per l'esenzione dalla procedura di liquidazione giudiziale, non rileva la provenienza dei documenti dall'impresa interessata, quanto piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, così che rilievo cruciale assume il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile, del grado di fedeltà del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata.
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Non appare necessario esaminare il superamento delle altre soglie. Tenuto conto della lettera della disposizione normativa, che richiede espressamente la presenza
“congiuntamente” dei tre requisiti indicati (relativi, come detto, all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed ai debiti anche non scaduti), il superamento di un unico parametro comporta, invece, la assoggettabilità della società alla procedura di liquidazione giudiziale. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. STATO DI INSOLVENZA. SOCIETÀ CANCELLATA. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Dunque, tale stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto, non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Nel dettaglio, può essere desunto, ad esempio, sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. Di contro, resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra Commissioni tributarie CP_8
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La verifica che si richiede al giudice della apertura della liquidazione giudiziale non comporta, quindi, l'accertamento definitivo dell'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti. Dunque, lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad euro trentamila, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12338 del 2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7390 del 2017, in motivazione;
Sez. I civ., 02 agosto 2022, n. 23993 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto
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di condizione di procedibilità nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Orbene, nella fattispecie in esame, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta: i) la esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per € 653.987,65, con l'assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da
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aggiornata in data 12/02/2025); Controparte_4
ii) l'omesso deposito di qualsiasi bilancio di esercizio dalla costituzione nel dicembre 2010 pur essendovi tenuta per legge (cfr. visura camerale aggiornata – Registro Imprese); iii) la omessa presentazione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, VA, Irap (cfr. dichiarazione scritta resa da aggiornata in data 12/03/2025); Controparte_4 iv) la mancata emissione o ricezione di fatture dal 2019 (cfr. relazione G.d.F. – docc.
1-2 ricorrente); v) la mancata titolarità di beni immobili e di beni mobili registrati (cfr. relazione G.d.F. – docc.
1-2 ricorrente). Dunque, tutte le suindicate circostanze dimostrano come l'imprenditore non avesse più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. La resistente, poi, non ha assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, volta a provare il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza. In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi in stato di insolvenza, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, emergendo uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. L'ammontare dei debiti erariale iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € 653.987,65 (cfr. dichiarazione scritta resa da in data 12/02/2025) comporta Controparte_4 ampiamente il superamento del limite di € 30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 66-1 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
P. VA ), con sede in Fivizzano loc. Controparte_1 P.IVA_1
La Ferriera, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_2
cancellata dal Registro delle Imprese in data 03/06/2024;
[...]
2. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
3. NOMINA Curatore il DOTT. , iscritto all'Albo degli Avvocati di Massa- Persona_1
Carrara, nonché iscritta all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia), il quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla
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comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D. Lgs. 14/2019;
4. ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
5. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
6. FISSA per il giorno 17/09/2025 alle ore 12:40, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Massa, piazza Alcide De Gasperi, primo piano, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
8. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
9. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
10. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad
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acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
11. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 12. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Valentina Prudente Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 11/04/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 18-1/ DELL'ANNO 2025 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. VA ), con sede in Fivizzano loc. La Controparte_1 P.IVA_1
Ferriera, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_2 cancellata dal Registro delle Imprese in data 03/06/2024.
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE RICORRENTE: come da verbale di udienza del 04/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato, ex art. 38 comma 1 CCII, in data 10/02/2025, la PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO QUESTO TRIBUNALE chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di (P. VA Controparte_1
), con sede in Fivizzano loc. La Ferriera, in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore cancellata dal Registro delle Imprese in data Controparte_2
03/06/2024 (cfr. visura storica), potendosi desumere potendosi desumere la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, come risultanti dagli accertamenti compiuti dal Gruppo della Guardia di Finanza di Massa-Carrara con le relazioni redatte nel dicembre 2024 e nel gennaio 2015, contenenti l'accertamento dei parametri qualitativi e quantitativi posseduti dalla società, come richiesti dall'art. 121 D.Lgs. 12.01.2019 n. 14, nonché della sussistenza dello stato di insolvenza e relativi allegati (cfr. nota n. 437098/2024 di prot., del 10 dicembre 2024, redatta dal Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Massa Carrara, Sezione Tutela Finanza Pubblica, in data 10 dicembre 2024; cfr. nota n. 36061/2025, redatta dal Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Massa Carrara, Sezione Tutela Economia, in data 31 gennaio 2025 e relativi allegati – docc.
1-2 ricorrente). Chiariva, a fondamento della domanda, che la società: i) era stata cancellata dal Registro Imprese in data 03/06/2024; ii) costituita il 27/12/2010 non aveva mai depositato alcun bilancio d'esercizio, né, tantomeno, aveva mai effettuato alcun adempimento fiscale a partire dall'anno di costituzione fino alla data cancellazione, rendendo impossibile la ricostruzione delle attività e passività, nonché il valore della produzione;
iii) aveva accumulato un debito erariale per € 653.518,76 senza avere mai presentato alcuna istanza di rateizzo;
iv) non aveva emesso fatture attive a partire dall'anno 2019 e fino all'anno 2024, v) non era risultata titolare né di beni mobili registrati, né beni immobili. Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società resistente. Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi al società debitrice da parte dell' , dell Controparte_3 Controparte_4
, dell' e del Registro delle imprese.
[...] Controparte_5
Veniva acquisito il parere dell'Autorità governativa che ha la vigilanza sulla società con atto depositato in data 02/04/2025, nel quale si dava atto che “con Decreto Direttoriale del 08.03.2024 è stata posta in scioglimento per atto dell'Autorità ex art. 223-septiesdecies disp. att. del c.c. L'ente è stato poi cancellato dal Registro delle Imprese il 03.06.2024. Dalla visura camerale aggiornata risulta, infine, che la cooperativa non ha mai depositato bilanci di esercizio presso la competente CCIAA.” (cfr. parere Ministero datato 01/10/2024). Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva per
[...]
(P. VA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia. All'udienza del 04/04/2025, la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 12/02/2025 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati, sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.). La società debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori
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rispetto alla prima udienza fissata in data 04/04/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 12/02/2025.
2. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI . Controparte_6
PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
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1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA. Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 14/2019, in quanto la sede principiale dell'impresa, che coincide con la sede legale, si trova nel Circondario, in particolare in Fivizzano. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D.Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata in data 03/06/2024. Si ricorda che, in base all'art. 33 D.Lgs. 14/2019, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Sez. I Ord., 13/07/2018, n. 18731; Sez. VI - 1 Ord., 07/03/2016, n. 4409 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). SEGNATAMENTE, SOCIETÀ COOPERATIVA. Dalla documentazione in atti risulta che Controparte_7 CP_1
è iscritta all'Albo delle società cooperative, disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004, come cooperativa a mutualità prevalente (cfr. visura camerale aggiornata – Registro Imprese). Deve ritenersi assoggettabile alla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale la società cooperativa che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo). L'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa, ai fini della sua assoggettabilità alla procedura concorsuale liquidatoria, compete all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge (Trib. S.M.C.V. sentenza 22 novembre 2022). Il fine mutualistico, dunque, non esclude di per sé la natura di imprenditore commerciale di una cooperativa, dato che l'art. 2545-terdecies c.c. ne prevede espressamente la dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale), così riconoscendo che le cooperative possano svolgere anche un'attività commerciale (Cass. 6835/2014). Segnatamente, l'attività di impresa è individuabile tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che ben può essere presente in una società cooperativa, ove svolga attività commerciale (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25478 del 10-10-2019; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14250 del 12-07-2016; Sez. 1 - , Sentenza n. 29245 del 20-10-2021) (Sez. I, Ord., (data ud. 25/03/2024) 06/05/2024, n. 12268). Ai fini della sottoposizione a procedura di liquidazione giudiziale occorre, quindi, indagare lo svolgimento di attività commerciale, cioè di una attività economica organizzata in modo da perseguire l'obiettivo di remunerare i fattori produttivi. Ne consegue che anche tale società, in caso di insolvenza, possa essere assoggettata a fallimento (Cass. 25478/2019; Cass. 14250/2016; Cass. 6835/2014). A tal proposito, costituisce orientamento giurisprudenziale granitico (Cass. 22955/2020 e Cass.
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25478/2019) che il carattere commerciale di un'attività prescinda dal c.d. lucro soggettivo, cioè dallo scopo di guadagno, essendo sufficiente e necessario che l'attività sia svolta nel rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), che si traduce nell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi o anche nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. Neppure rileva il fine altruistico in ipotesi perseguito, poiché esso, inteso come destinazione dei proventi ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente, non pregiudica l'imprenditorialità dei servizi resi, restando giuridicamente irrilevante al pari dello scopo di lucro soggettivo e di qualsiasi altro movente che induca l'imprenditore ad esercitare la sia attività (Cass. 17399/2011, Cass. 16612/2008). La Corte di Cassazione ha pertanto precisato che il requisito dello scopo di lucro va escluso solo qualora l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti (Cass. 29245/2021 e Cass. 22955/2020, Cass. 16612/2008). Per stabilire, dunque, se una cooperativa sia assoggettabile, o meno, al fallimento (ora liquidazione giudiziale), occorrerà riferirsi alla natura commerciale o meno dell'attività svolta in concreto C. 27.10.2023, n. 29801, Sez. 1, Sentenza n. 32992 del 2023), secondo i criteri definitori offerti dall'art. 2195. Pertanto, ove una società cooperativa svolga esclusivamente o prevalentemente attività d'impresa commerciale, può ben essere assoggettata a fallimento in caso di insolvenza, indipendentemente dal tipo di mutualità adottato. Orbene, tanto evidenziato, dalla documentazione acquisita d'ufficio si ricava come la cooperativa ricorrente svolga attività commerciale: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale “- servizi di pulizia in genere, costruzioni e manutenzioni edili, montaggio e assistenza caldaie, impianti di riparazione idrotermosanitari, manutenzioni pubbliche e private, traslochi, facchinaggio, imbiancature, verniciature, falegnameria, riparazioni, agricoltura in genere, dattilografiche, copisteria, assistenza domiciliare anziani, edilizia ambientale residenziale e pubblica, movimento terra, […]” (cfr. visura storica resistente aggiornata – Registro imprese): dunque, l'attività svolta rientra pacificamente tra quelle di cui all'art. 2195 c.c.. In sostanza, la società risulta svolgere attività tipicamente commerciale di servizi a terzi. Ciò può ricavarsi anche dall'ammontare dei debiti scaduti iscritti a ruolo per oltre € 659.000,00 (cfr. dichiarazione scritta datata Controparte_4
12/02/2025). Dal parere espresso dal competente Ministero delle imprese e del made in Italy (cfr. parere depositato in data 02/04/2025), si ricava che ad oggi non vi è alcun procedimento in corso per la sottoposizione della cooperativa ricorrente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto cancellata d'ufficio, atteso il mancato deposito di qualsiasi bilancio di esercizio fin dalla costituzione nel 2010. La società cooperativa rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. La natura commerciale dell'impresa debitrice determina la sua astratta sottoposizione alla procedura di liquidazione giudiziale. Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre
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quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). La società rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. La società resistente, chiamata ritualmente in giudizio a seguito di un'istanza di liquidazione giudiziale, ha omesso di depositare, nel presente procedimento, la documentazione aggiornata attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, come richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza per la discussione in contraddittorio del ricorso: circostanza quest'ultima, in particolare, che incide negativamente sulla valutazione circa la sussistenza dei requisiti di non apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la cui prova va desunta innanzi tutto dai bilanci o, anche, da documenti altrettanto significativi (Sez. I, 22/04/2015, n. 8226; Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Inoltre, la resistente ha omesso di dimostrare la sua non esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi (Sez. VI - 1 Ord., 22/12/2021, n. 41285 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, formatosi nella vigenza della abrogata legge fallimentare, applicabile anche alla nuova disciplina del codice della crisi d'impresa e d'insolvenza, stante il medesimo tenore letterale della disposizione sulla prova di rientrare nell'alveo delle imprese minori, aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dalla liquidazione giudiziale, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento di apertura di liquidazione giudiziale, che impone al Tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame. In questo senso i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti di esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che né il giudice del reclamo, né prima di lui il tribunale è tenuto a svolgere d'ufficio una specifica attività finalizzata ad accertare l'inesistenza di requisiti per la dichiarazione apertura di liquidazione giudiziale (Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016; Corte App. Genova sent. 73/2017 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla
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fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Merita sottolineare come la società resistente non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. d) e dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. Invero, all'esito dell'istruttoria, si è riscontrato il mancato deposito di qualsiasi bilancio dalla costituzione in data 17/12/2010 fino alla cancellazione in data 03/06/2024. INDEBITAMENTO COMPLESSIVO. In ogni caso, si rileva che l'ammontare dei debiti erariali iscritti a ruolo è superiore a circa € 653.987,65, con l'assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (seppur ancora pendenti e dagli esiti non conosciuti) (cfr. dichiarazione scritta datata 12/02/2025). Controparte_4
Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3 D. Lgs. 14/2019, costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad € 500.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, con riferimento al tempo di presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) ed al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). I requisiti dimensionali per l'esonero dalla procedura di liquidazione giudiziale della società commerciale ritenuta non minore, previsti dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019, hanno, difatti, il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. La verifica della sussistenza dei requisiti di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019 offre all'interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la “corrispondenza di impresa” (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, c.c.). Nella valutazione della documentazione offerta al fine di provare la sussistenza dei requisiti di impresa minore per l'esenzione dalla procedura di liquidazione giudiziale, non rileva la provenienza dei documenti dall'impresa interessata, quanto piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, così che rilievo cruciale assume il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile, del grado di fedeltà del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata.
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Non appare necessario esaminare il superamento delle altre soglie. Tenuto conto della lettera della disposizione normativa, che richiede espressamente la presenza
“congiuntamente” dei tre requisiti indicati (relativi, come detto, all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed ai debiti anche non scaduti), il superamento di un unico parametro comporta, invece, la assoggettabilità della società alla procedura di liquidazione giudiziale. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. STATO DI INSOLVENZA. SOCIETÀ CANCELLATA. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Dunque, tale stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto, non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Nel dettaglio, può essere desunto, ad esempio, sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. Di contro, resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra Commissioni tributarie CP_8
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La verifica che si richiede al giudice della apertura della liquidazione giudiziale non comporta, quindi, l'accertamento definitivo dell'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti. Dunque, lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad euro trentamila, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12338 del 2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7390 del 2017, in motivazione;
Sez. I civ., 02 agosto 2022, n. 23993 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto
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di condizione di procedibilità nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Orbene, nella fattispecie in esame, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta: i) la esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per € 653.987,65, con l'assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
aggiornata in data 12/02/2025); Controparte_4
ii) l'omesso deposito di qualsiasi bilancio di esercizio dalla costituzione nel dicembre 2010 pur essendovi tenuta per legge (cfr. visura camerale aggiornata – Registro Imprese); iii) la omessa presentazione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, VA, Irap (cfr. dichiarazione scritta resa da aggiornata in data 12/03/2025); Controparte_4 iv) la mancata emissione o ricezione di fatture dal 2019 (cfr. relazione G.d.F. – docc.
1-2 ricorrente); v) la mancata titolarità di beni immobili e di beni mobili registrati (cfr. relazione G.d.F. – docc.
1-2 ricorrente). Dunque, tutte le suindicate circostanze dimostrano come l'imprenditore non avesse più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. La resistente, poi, non ha assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, volta a provare il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza. In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi in stato di insolvenza, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, emergendo uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. L'ammontare dei debiti erariale iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € 653.987,65 (cfr. dichiarazione scritta resa da in data 12/02/2025) comporta Controparte_4 ampiamente il superamento del limite di € 30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 66-1 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
P. VA ), con sede in Fivizzano loc. Controparte_1 P.IVA_1
La Ferriera, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_2
cancellata dal Registro delle Imprese in data 03/06/2024;
[...]
2. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
3. NOMINA Curatore il DOTT. , iscritto all'Albo degli Avvocati di Massa- Persona_1
Carrara, nonché iscritta all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia), il quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla
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comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D. Lgs. 14/2019;
4. ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
5. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
6. FISSA per il giorno 17/09/2025 alle ore 12:40, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Massa, piazza Alcide De Gasperi, primo piano, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
8. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
9. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
10. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad
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acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
11. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 12. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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