Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 13061 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. ONORATO MARCO e l'avv.ta FARACI SILVIA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con gli avv.ti MORRICO ENZO, INFANTINO LORENZO SALVATORE,
[...]
, CARLEO LORENA, CP_2 CP_3
resistente
Avente ad oggetto: Risarcimento danni all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 26/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 19/12/2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità, “dal
1973 circa al 1986”, alle dipendenze dirette di diverse ditte facenti parte
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svolgendo le mansioni di “impiantista e coibentista”; che nei luoghi di lavoro era presente amianto;
di avere scoperto di essere affetto da”ispessimento in parte calcifico della pleura costo-parietale a destra, mv ridotto su tutti gli ambiti polmonari,
BPCO, accentuazione della trama vascolo-bronchiale, enfisema centro lobulare, micronodulazioni di natura fibrotica, ispessimento della pleura costo-parietale”; che tale patologia è da ritenersi causata dall'ambiente di lavoro, con conseguente responsabilità della società convenuta.
Concludeva dunque nei termini seguenti: “- accertare e dichiarare che la malattia polmonare e il compromesso quadro respiratorio del sig. è causa di Parte_1
malattia professionale, asbesto correlate o da gas nitrosi, e/o comunque concausali con la malattia professionale;
- accertare e dichiarare che il sig. a causa del predetto Pt_1 quadro patologico, presenta un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 55% ovvero pari a quella diversa percentuale, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito del parere medico legale espresso da opportuna
CTU; - accertare e dichiarare, l'omissione di e dei dirigenti p.t., nel non Controparte_1 aver adottato tutte le misure di protezione e sicurezza di cui alle normative vigenti al momento in cui il sig. prestava il proprio lavoro in officina o a bordo della navi in Pt_1 allestimento, costruzione, trasformazione e riparazione site all'interno dei Controparte_4 di Palermo e di cui ai precetti di legge ex art. 2087 c.c., DpR n. 547/55 (sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 2008) e DpR 303 del 1956; - accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dell'evento lesivo in considerazione Controparte_1 alla sua condotta omissiva ed alla posizione di garanzia che ricopriva nei confronti del lavoratore dipendente sig. - per l'effetto, condannare la in Pt_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, per le premesse di cui in causale ed a qualsiasi titolo responsabile, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali invocati dal ricorrente e, segnatamente: - a titolo di danno biologico differenziale e di danno morale soggettivo patiti dal sig. la somma che va da euro 357.922,00 ad euro 417.576,00 o Pt_1 cifra diversa, maggiore o minore, anche “personalizzata” che verrà ritenuta di giustizia;
- a titolo di danno c.d. “catastrofale” patito dal ricorrente la somma pari ad euro 100.000,00 ovvero pari a quella cifra diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia secondo i criteri di equità; -a titolo di danno esistenziale (dinamico-relazionale) patito dal sig. la somma di euro 250.000,00, ovvero quella cifra diversa, maggiore o minore, Pt_1 che verrà ritenuta di giustizia secondo i criteri di equità e i parametri indicati in ricorso.
In linea meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la percentuale relativa alla menomazione psico-fisica del sig. dovesse essere ritenuta non Pt_1
2 corrispondente al 50%, voglia essere presa in considerazione la percentuale già riconosciuta o riconoscibile dall'INAIL, con conseguente ricalcolo delle somme dovute.”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando di non rivestire alcun ruolo rispetto al rapporto di lavoro dedotto in giudizio;
in ogni caso affermava la infondatezza del ricorso, nonché la eventuale prescrizione dei crediti, e concludeva per il rigetto delle domande;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 26/05/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che parte ricorrente afferma la responsabilità della società convenuta quale “proprietaria del cantiere e committente dell'appalto”;
- rilevato che dall'estratto conto prodotto dal ricorrente si evince che lo CP_5 stesso ha prestato attività dal 01.08.1973 al 03.01.1986 presso la spa Davison e la srl
Piacenza. Nulla è possibile evince da detto documento circa l'attività effettivamente svolta dalle società, ovvero circa il luogo ove l'attività è stata espletata;
- rilevato inoltre che parte ricorrente ha affidato la prova del titolo della responsabilità della resistente alla prova testimoniale così formulata: “il sig. Pt_1 lavorò in officina e a bordo delle navi in allestimento, costruzione, riparazione e/o trasformazione presso il Cantiere navale di Palermo ininterrottamente e senza soluzione di continuità dal 1973 al 1986”….”Altresì, il sig. ha per oltre 30 anni, sempre Pt_1 lavorato in ambienti confinati, a bordo delle navi…”;
- rilevato che, tenuto conto della tempestiva e precisa eccezione sollevata dalla società resistente, non può ritenersi che la generica prova testimoniale articolata possa ritenersi idonea a provare il titolo della responsabilità affermata, in uno con la considerazione che – a fronte della dedotta attività trentennale – la documentazione prodotta è relativa ad un ben minore lasso di tempo;
- rilevato, dunque, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 26/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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