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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza dell'11/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6307/2020
TRA
nata il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. C. Soriano, Parte_1
in Caserta (CE) alla via F. Renella n. 32, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. G. Fiorentino, giusta procura generale CP_1
i in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2020, la parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- di essere titolare di pensione di invalidità civile n. 07191397 con necessità di accompagnamento a far data dal 01/02/2016;
- che, a seguito di visita di revisione del 07/12/2017, l' inviava il verbale sanitario CP_1 relativo agli accertamenti effettuati, in cui veniva ric uta la qualifica di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%”;
- che, con nota del 24/10/2019, l'ente previdenziale chiedeva la restituzione della complessiva somma di € 11.374,60 per il periodo 01/01/2018 al 31/10/2019;
- che aveva presentato ricorso amministrativo, non riscontrato nei termini di legge;
- che successivamente, l' notificava due ulteriori comunicazioni di indebito relative CP_1 al periodo dal 01/01/ l 29/02/2020. Dedotta la non debenza delle somme richieste, riscosse in buona fede, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra Pt_1 all' e/o l'irripetibilità di quanto da LA percepito e per l'effetto: - annull
[...] CP_1 ent del 02/10/2019 con il quale è stato comunicato alla sig.ra CP_1 Parte_1
“l'avvenuta co sione di una prestazione di invalidità civile non spettante per
1 01/01/2018 al 31/10/2019” e conseguente richiesta di rimborso per Euro 11.374,60 (undicimilatrecentosettantaquattro/60) (cfr. all. 1); - annullare la successiva “Comunicazione di Riliquidazione Prestazione n. 07191397 Cat. INVCIV ricevuta in data 31/10/2019, con riporto dei conguagli a debito a carico della sig.ra fino al 31 ottobre 2019, per un importo totale Parte_1 di Euro 11.374,60 (cfr. all. 2); - annull tto e/o provvedimento seguente e/o conseguente del medesimo tenore ivi inclusi: il provvedimento del 06/02/2020 con il quale è stato comunicato CP_1 alla sig.ra “l'avvenuta correspon una prestazione di invalidità civile non spettante Parte_1 per il peri 2020 al 29/02/2020” e conseguente richiesta di rimborso per Euro 573,62 (cinquecentosettantatre/62) (cfr. all. 11), la successiva “Comunicazione di Riliquidazione Prestazione n. 07191397 Cat. INVCIV del 29/01/2020, con riporto dei conguagli a debito a carico della sig.ra
fino al 28 febbraio 2020, per un importo totale di Euro 573,62 (cfr. all. 12). Vittoria Parte_1
attribuzione. Si costituiva l' che, con articolata memoria, dedotta l'infondatezza del ricorso e CP_1 rilevata la regolarità della procedura seguita, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, a seguito di rinvii, anche d'ufficio, giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è fondato nei limi e per le ragioni di seguito esposte. Il presente giudizio ha ad oggetto un indebito prodotto da prestazione assistenziale, trattandosi, con riferimento all'indebito di cui alla comunicazione datata 02/10/2019, di erogazione dell'indennità di accompagnamento, mentre, con riferimento all'indebito di cui alla comunicazione datata 06/02/2020, di erogazione di pensione di inabilità civile. In tal caso, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., né la disciplina dell'art. 13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, ma, come la Corte di Cassazione ha in più occasioni avuto modo di precisare (Cass. n. 28771/2018; Cass. n. 26036/2019), alla fattispecie in esame si applicano, invece, i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza, la quale ha individuato, in relazione alle singole fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura. Sul piano generale, in materia di indebito assistenziale, quale quello per cui è causa, la Suprema Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1446 del 23/01/2008, Rv. 601294 - 01) ha osservato che “la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre
1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre
1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifi i requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)”. La Suprema Corte, in una recente ordinanza (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), ha richiamato i propri precedenti resi in materia, rilevando di aver sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. Per_1
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si to, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004)”. Con recente ordinanza (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24180 del 2022), inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. Infine, in un recente arresto (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 248 del 2023), è stato richiamato “il consolidato principio per cui «in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C. 34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010)”. Tanto premesso in linea generale, si osserva quanto segue.
3 Il ricorso va accolto con riferimento all'indebito di cui alla comunicazione datata 06/02/2020, per complessivi € 573,62, atteso che, dalla documentazione di formazione successiva depositata da parte ricorrente in data 06/06/2023, si evince che tale somma è stata portata in compensazione rispetto al credito vantato dalla stessa parte ricorrente, a seguito di decreto di omologa di questo Tribunale, con cui veniva riconosciuta la prestazione di inabilità civile da gennaio 2020.
Considerato che
l'indebito di € 573,62 è relativo alle somme erogate nel periodo 01/2020-02/2020, si deduce, dalla stessa documentazione di formazione successiva prodotta da parte ricorrente e di provenienza dell'ente previdenziale – tra l'altro non contestata – che le somme ritenute indebite erano, invece, dovute. Ne discende che l'ente è tenuto a restituire la somma prevista dalla predetta comunicazione. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto, ovvero con riferimento alla somma di € 11.374,60, chiesta in ripetizione con provvedimento datato 02/10/2019. Nel caso in esame, l'esito negativo della visita di verifica è stato tempestivamente comunicato alla parte ricorrente, come dalla stessa dedotto nell'atto introduttivo (p. 2 ricorso) e come si evince dalla documentazione in atti. Pertanto, alcun incolpevole affidamento è ravvisabile nel caso di specie in capo alla parte ricorrente, che è stata posta nelle condizioni di apprendere sia della revoca dell'indennità di accompagnamento per il venir meno del requisito sanitario, sia di proporre ricorso avverso l'esito della visita. Si aggiunge che, nella fattispecie in esame, alcun rilievo assume il dolo di parte ricorrente, e pertanto le relative doglianze sono infondate. In particolare, si osserva che l'esito della visita di revisione è stato tempestivamente comunicato e portato a conoscenza della parte ricorrente in data 22/12/2017 (cfr. produzione . Va inoltre rilevata - pur in assenza di qualsivoglia contestazione ad CP_1 opera di par rente della documentazione depositata dall'istituto resistente - l'identità tra il numero della raccomandata e quello indicato nella missiva di comunicazione dell'esito della visita, che accompagna il verbale di verifica (riportato nella documentazione allegata al ricorso amministrativo presentato da parte ricorrente, ed in particolare nell'allegato 6, richiamato nel ricorso amministrativo - cfr. all. 9 di produzione di parte ricorrente): ne discende che, non avendo parte ricorrente dedotto e dimostrato di non aver avuto conoscenza di tale atto (tra l'altro riportato nella stessa produzione di parte attorea), la comunicazione si intende validamente effettuata. Alla luce di tutto quanto esposto, ed in applicazione dei principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso va accolto limitatamente all'indebito per € 573,62 di cui alla comunicazione datata 06/02/2020, con conseguente condanna dell' alla CP_1 restituzione di quanto a tale titolo trattenuto. Nel resto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione dell'accoglimento del tutto parziale del ricorso e della qualità delle parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non ripetibile l'importo pari ad € 573,62 richiesto dall' per il periodo dal 01/01/2020 al 29/02/2020 di cui alla CP_1 comunicazione datata 06/02/2020, per le ragioni di cui in parte motiva, condannando l' alla restituzione in favore di parte ricorrente delle somme CP_1 trattenute a tale titolo;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza dell'11/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6307/2020
TRA
nata il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. C. Soriano, Parte_1
in Caserta (CE) alla via F. Renella n. 32, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. G. Fiorentino, giusta procura generale CP_1
i in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2020, la parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- di essere titolare di pensione di invalidità civile n. 07191397 con necessità di accompagnamento a far data dal 01/02/2016;
- che, a seguito di visita di revisione del 07/12/2017, l' inviava il verbale sanitario CP_1 relativo agli accertamenti effettuati, in cui veniva ric uta la qualifica di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%”;
- che, con nota del 24/10/2019, l'ente previdenziale chiedeva la restituzione della complessiva somma di € 11.374,60 per il periodo 01/01/2018 al 31/10/2019;
- che aveva presentato ricorso amministrativo, non riscontrato nei termini di legge;
- che successivamente, l' notificava due ulteriori comunicazioni di indebito relative CP_1 al periodo dal 01/01/ l 29/02/2020. Dedotta la non debenza delle somme richieste, riscosse in buona fede, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra Pt_1 all' e/o l'irripetibilità di quanto da LA percepito e per l'effetto: - annull
[...] CP_1 ent del 02/10/2019 con il quale è stato comunicato alla sig.ra CP_1 Parte_1
“l'avvenuta co sione di una prestazione di invalidità civile non spettante per
1 01/01/2018 al 31/10/2019” e conseguente richiesta di rimborso per Euro 11.374,60 (undicimilatrecentosettantaquattro/60) (cfr. all. 1); - annullare la successiva “Comunicazione di Riliquidazione Prestazione n. 07191397 Cat. INVCIV ricevuta in data 31/10/2019, con riporto dei conguagli a debito a carico della sig.ra fino al 31 ottobre 2019, per un importo totale Parte_1 di Euro 11.374,60 (cfr. all. 2); - annull tto e/o provvedimento seguente e/o conseguente del medesimo tenore ivi inclusi: il provvedimento del 06/02/2020 con il quale è stato comunicato CP_1 alla sig.ra “l'avvenuta correspon una prestazione di invalidità civile non spettante Parte_1 per il peri 2020 al 29/02/2020” e conseguente richiesta di rimborso per Euro 573,62 (cinquecentosettantatre/62) (cfr. all. 11), la successiva “Comunicazione di Riliquidazione Prestazione n. 07191397 Cat. INVCIV del 29/01/2020, con riporto dei conguagli a debito a carico della sig.ra
fino al 28 febbraio 2020, per un importo totale di Euro 573,62 (cfr. all. 12). Vittoria Parte_1
attribuzione. Si costituiva l' che, con articolata memoria, dedotta l'infondatezza del ricorso e CP_1 rilevata la regolarità della procedura seguita, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, a seguito di rinvii, anche d'ufficio, giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è fondato nei limi e per le ragioni di seguito esposte. Il presente giudizio ha ad oggetto un indebito prodotto da prestazione assistenziale, trattandosi, con riferimento all'indebito di cui alla comunicazione datata 02/10/2019, di erogazione dell'indennità di accompagnamento, mentre, con riferimento all'indebito di cui alla comunicazione datata 06/02/2020, di erogazione di pensione di inabilità civile. In tal caso, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., né la disciplina dell'art. 13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, ma, come la Corte di Cassazione ha in più occasioni avuto modo di precisare (Cass. n. 28771/2018; Cass. n. 26036/2019), alla fattispecie in esame si applicano, invece, i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza, la quale ha individuato, in relazione alle singole fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura. Sul piano generale, in materia di indebito assistenziale, quale quello per cui è causa, la Suprema Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1446 del 23/01/2008, Rv. 601294 - 01) ha osservato che “la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre
1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre
1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifi i requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)”. La Suprema Corte, in una recente ordinanza (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), ha richiamato i propri precedenti resi in materia, rilevando di aver sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. Per_1
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si to, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004)”. Con recente ordinanza (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24180 del 2022), inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. Infine, in un recente arresto (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 248 del 2023), è stato richiamato “il consolidato principio per cui «in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C. 34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010)”. Tanto premesso in linea generale, si osserva quanto segue.
3 Il ricorso va accolto con riferimento all'indebito di cui alla comunicazione datata 06/02/2020, per complessivi € 573,62, atteso che, dalla documentazione di formazione successiva depositata da parte ricorrente in data 06/06/2023, si evince che tale somma è stata portata in compensazione rispetto al credito vantato dalla stessa parte ricorrente, a seguito di decreto di omologa di questo Tribunale, con cui veniva riconosciuta la prestazione di inabilità civile da gennaio 2020.
Considerato che
l'indebito di € 573,62 è relativo alle somme erogate nel periodo 01/2020-02/2020, si deduce, dalla stessa documentazione di formazione successiva prodotta da parte ricorrente e di provenienza dell'ente previdenziale – tra l'altro non contestata – che le somme ritenute indebite erano, invece, dovute. Ne discende che l'ente è tenuto a restituire la somma prevista dalla predetta comunicazione. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto, ovvero con riferimento alla somma di € 11.374,60, chiesta in ripetizione con provvedimento datato 02/10/2019. Nel caso in esame, l'esito negativo della visita di verifica è stato tempestivamente comunicato alla parte ricorrente, come dalla stessa dedotto nell'atto introduttivo (p. 2 ricorso) e come si evince dalla documentazione in atti. Pertanto, alcun incolpevole affidamento è ravvisabile nel caso di specie in capo alla parte ricorrente, che è stata posta nelle condizioni di apprendere sia della revoca dell'indennità di accompagnamento per il venir meno del requisito sanitario, sia di proporre ricorso avverso l'esito della visita. Si aggiunge che, nella fattispecie in esame, alcun rilievo assume il dolo di parte ricorrente, e pertanto le relative doglianze sono infondate. In particolare, si osserva che l'esito della visita di revisione è stato tempestivamente comunicato e portato a conoscenza della parte ricorrente in data 22/12/2017 (cfr. produzione . Va inoltre rilevata - pur in assenza di qualsivoglia contestazione ad CP_1 opera di par rente della documentazione depositata dall'istituto resistente - l'identità tra il numero della raccomandata e quello indicato nella missiva di comunicazione dell'esito della visita, che accompagna il verbale di verifica (riportato nella documentazione allegata al ricorso amministrativo presentato da parte ricorrente, ed in particolare nell'allegato 6, richiamato nel ricorso amministrativo - cfr. all. 9 di produzione di parte ricorrente): ne discende che, non avendo parte ricorrente dedotto e dimostrato di non aver avuto conoscenza di tale atto (tra l'altro riportato nella stessa produzione di parte attorea), la comunicazione si intende validamente effettuata. Alla luce di tutto quanto esposto, ed in applicazione dei principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso va accolto limitatamente all'indebito per € 573,62 di cui alla comunicazione datata 06/02/2020, con conseguente condanna dell' alla CP_1 restituzione di quanto a tale titolo trattenuto. Nel resto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione dell'accoglimento del tutto parziale del ricorso e della qualità delle parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non ripetibile l'importo pari ad € 573,62 richiesto dall' per il periodo dal 01/01/2020 al 29/02/2020 di cui alla CP_1 comunicazione datata 06/02/2020, per le ragioni di cui in parte motiva, condannando l' alla restituzione in favore di parte ricorrente delle somme CP_1 trattenute a tale titolo;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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