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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/08/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Massimo Iovino Giudice esperto, ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa iscritta al n. 1728/2022 R.G., tra:
, con sede legale in Palma di Montechiaro, Parte_1 via R. Luxemburg 10/a, (p. iva ) in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Parte_2 Parte_3 con sede legale in Favara, via DE Resistenza n. 24, (p. iva
[...]
), in personale del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Pt_3 [...]
, e (p. iva: ), in persona Pt_4 Parte_5 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, Parte_6 rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Gattuso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giulio Bonanno, in Palermo, via Delle Croci n. 2/g (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
ricorrenti,
e
presso la Controparte_1
1 (c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente, con note depositate in data 10 settembre 2024, ha così concluso:
“1) ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in premessa l' Controparte_1
quale ex lege 8/2018 Dipartimento Della RE Della GI Siciliana in
[...] persona del suo legale rapp.te p.t. e la in persona del suo Controparte_3 presidente pt, di cui l è Controparte_1
Dipartimento ex L.R. n. 8/2018. 2) Per l'effetto condannare l' quale Controparte_1 ex lege 8/2018 Dipartimento in persona del suo Controparte_2 legale rapp.te p.t. e la in persona del suo presidente pt, di Controparte_3 cui l è Dipartimento ex L.R. n. Controparte_1
8/2018, al risarcimento in favore dei ricorrenti di tutti i danni patrimoniali subiti nonché di tutti i danni patrimoniali subendi a seguito dell'esondazione del Fiume Buirraiti, per la somme indicate in atto introduttivo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2022, Parte_1
e
[...] Parte_3 Parte_5 evocavano in giudizio l'
[...] Controparte_1
e la .
[...] Controparte_3
2 I ricorrenti, premesso di essere proprietari e conduttori di alcuni fondi – meglio identificati in ricorso – ubicati nel territorio del Comune di Favara, c/da Burraiti, chiedevano ristoro per i danni causati dall'esondazione del vicino fiume Naro/Burraito, avvenuta in seguito alle precipitazioni verificatesi nei giorni 25 e 26 novembre 2021 a causa DE condizione di degrado in cui versa il suddetto corso d'acqua, mai oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il cui alveo, notevolmente ridotto ed a tratti inesistente, risulta infestato da fitta vegetazione e materiale solido depositatosi nel tempo sul fondo e sulle sponde, limitanti le sezioni di deflusso delle acque meteoriche.
Assumendo la natura demaniale del menzionato corso d'acqua, i ricorrenti ne imputavano all'amministrazione convenuta l'omessa manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la conseguente responsabilità ex art. 2051 o, in subordine, 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva il rigetto DE Controparte_1 domanda – deducendo, sotto vari aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti alla morfologia dello stato dei luoghi ed al carattere straordinario degli eventi meteorici di cui trattasi – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
***** Le domande sono fondate e vanno, pertanto, accolte per quanto di ragione.
Risultano documentate in capo ai ricorrenti la proprietà o la conduzione degli appezzamenti di terreno meglio identificati in ricorso.
In particolare, risulta:
- in capo all , la conduzione in affitto Parte_1 dell'appezzamento di terreno indicato in ricorso, meglio identificato al foglio 72
3 del NCT del Comune di Favara (AG), p.lle n. 86, 156 e 809 (contratto di affitto di fondo rustico del 19.11.2021, registrato il 24.11.2021, con scadenza 20.11.2028);
- in capo all' , la conduzione in comodato dei Parte_3 terreni indicati in ricorso, meglio identificati al foglio 72 del NCT del Comune di Favara (AG) p.lle n. 740 e 321 (contratto di comodato d'uso gratuito del 24.03.2017, con scadenza al 24.03.2087);
- in capo all' , la proprietà e la conduzione Parte_5 di parte dei fondi indicate in ricorso, meglio identificati al foglio 73 del NCT del Comune di Favara (AG), p.lle n. 58, 417, 59 e 152 (la particella 58 è stata oggetto di compravendita con atto stipulato 1/10/2014 in notar Persona_1
Notaio in Palma di Montechiaro, Rep. 32927 Racc. 11407; le particelle 59, 152 e 417 sono condotte dalla ditta giusta contratto di comodato del 16/03/2017).
Secondo la descrizione fornita dai c.t.u., i fondi oggetto di ricorso sono tutti ubicati nel territorio di Favara (AG), nelle contrade “Burraitotto”
[...]
ed e “Burraiti” Parte_1 Pt_1 Parte_3
( ). Parte_5
I terreni condotti in locazione dall' , estesi Parte_1 catastalmente per 23.07.65 ha, presentano giacitura moderatamente acclive e rientrano, secondo la classificazione contenuta nella Carta dei suoli redatta dai Prof. e nell'Associazione n. 18 (Suoli Alluvionali - Per_2 Per_3 Per_4
Vertisuoli), il cui indirizzo agronomico trova nell'agrumeto, nel vigneto, nei fruttiferi in genere e nel seminativo l'uso prevalente e la potenzialità produttiva risulta variabile da buona a ottima. L'azienda ha indirizzo produttivo orticolo ed è destinato alla coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture.
Quelli condotti dall' , catastalmente estesi per Parte_3
2.49.31 ha, sono parte di una più vasta azienda, estesa per oltre 39,00 ha.
Presentano giacitura pianeggiante e rientrano anch'essi, secondo la richiamata classificazione, nell'Associazione n. 18 (Suoli Alluvionali - Vertisuoli).
4 All'atto del sopralluogo il collegio peritale ha riscontrato la presenza presso i fondi oggetto di ricorso di un limoneto, in stato di evidente sofferenza, allevato con all'interno di una struttura costituita da pali di cemento e fil di Parte_7 ferro zincato sormontati da reti antigrandine.
I terreni di proprietà e/o condotti dall' , Parte_5 estesi catastalmente per 4.18.23 ha, presentano giacitura moderatamente acclive e sono classificabili, come i precedenti, nell'Associazione n. 18.
Essi sono coltivati a vigneto per la produzione di uva da tavola, allevata a tendone e sotto struttura protetta.
Dal punto di vista idrografico i menzionati fondi ricadono nel bacino del torrente Burraito, in un settore in cui vi sono dei bruschi cambiamenti di direzione del tracciato planimetrico del corso d'acqua, proprio in concomitanza dei quali gli esperti hanno posto le sezioni di chiusura del bacino “…nella verosimile ipotesi che, durante un evento di piena, la corrente riesce difficilmente a seguire l'andamento meandriforme del corso d'acqua…”. A monte dei tratti di interesse, il torrente Burraito è poi preceduto dal e dalla diga di San Giovanni, sezione Per_5 rispetto alla quale, gli ausiliari hanno considerato i soli deflussi superficiali conseguenti agli eventi meteorici per cui è processo (cfr. pag. 29 e 30 c.t.u.).
Nel corso dei sopralluoghi effettuati presso le Aziende dei ricorrenti, sono risultati ancora evidenti alcuni segni dell'alluvione. Ciononostante, considerato il lasso temporale intercorrente tra gli eventi e le date di sopralluogo, il collegio peritale, ai fini DE ricostruzione dello stato dei luoghi prima e dopo l'evento per cui è causa, si è avvalso, oltre che delle osservazioni in campo, anche DE fotointerpretazione delle ortofoto disponibili su piattaforma Google Earth e delle ortofoto satellitari (Sentinel 2 - L2A) tratte dal sito www.eos.com, nonché delle ulteriori indicazioni riportate nella relazione di CTP a firma dell‟Ing.
[...]
e del Dott. CP_4 Persona_6
In particolare, i consulenti hanno avuto modo di osservare, con riguardo ai fondi dell' , che “Le acque esondate in occasione Parte_1 degli eventi meteorici del mese di novembre 2021… hanno: - invaso i campi coltivati dal ricorrente distruggendone i tunnel e le colture in essi impiantate per una superficie lorda di 4.168 mq… - invaso i campi coltivati dal ricorrente danneggiando le colture impiantate nei
5 tunnel per una superficie lorda di 8.392 mq senza danneggiare gli stessi tunnel… - invaso le stradelle di servizio per una lunghezza stimata di 1.050 m…” (cfr. pagina 14 c.t.u.).
Rispetto ai terreni condotti dall' , hanno Parte_3 constatato che le acque esondate hanno: … - invaso il limoneto coltivato dal ricorrente per una superficie complessiva di 9.000 mq di cui 4.000 mq sono stati totalmente asportati…
- invaso e sommerso una ulteriore porzione di limoneto (5.000 mq) senza asportazione delle piante…” (cfr. pagina 20 c.t.u.).
Quanto, infine, ai fondi dell' , gli ausiliari Parte_5 hanno stimato l'invasione da parte delle acque esondate, seppur con diversa intensità, di una superficie complessiva di 21.000 mq di cui “- 13.000 mq di vigneto sono stati danneggiati irreparabilmente…- 8.000 mq di vigneto sono stati sommersi senza asportazione delle strutture (pali e fili) né delle piante…” (cfr. pagina 27 c.t.u.).
Il collegio peritale ha ricostruito l'evento meteorico occorso tra il 25 ed il 26 novembre 2021, calcolando tempi di corrivazione e ritorno ed accertando, quindi, le cause dell'allagamento.
Stante la distanza tra i diversi fondi oggetto di ricorso, sono state eseguite due distinte indagini idrologiche: la prima con riferimento alle aziende Parte_1
e , la seconda relativa all'azienda Pt_3 Parte_5
Per entrambe, una volta tracciato il bacino del menzionato corso d'acqua, i consulenti hanno calcolato la portata massima del fiume nella sezione di interesse e hanno determinato il tempo di corrivazione ed il tempo di ritorno.
In ragione delle superiori analisi, e tenuto conto DE condizione degli immobili dei ricorrenti al momento del sopralluogo, gli esperti hanno ricondotto la verificazione dell'evento esondativo alla mancata manutenzione nel tempo del corso d'acqua, non in grado di convogliare le portate di piena conseguenti alle piogge verificatesi il 25 novembre 2021 (Così si esprimo i consulenti sul punto:
“…a valle dell'evento di precipitazione intensa, ma ordinario, occorso il 25 novembre 2021, è avvenutal'esondazione del torrente Burraito in diverse sezioni, verosimilmente a causa dell'assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso nel tempo. A seguito di tali esondazioni, in corrispondenza delle parti allagate delle aziende ricorrenti, si sono raggiunti tiranti idrici
6 massimi di circa 1.5 metri, che hanno comportato i danni ampiamente documentati da reperti fotografici. Nonostante ciò, le tre aziende sono state interessate dall'esondazione del torrente Burraito soltanto in parte DE loro estensione. Al fine di evitare o quanto meno limitare il verificarsi di tali eventi, occorre procedere con degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, tramite la pulizia del fondo alveo e il ripristino degli argini…. L'intervento non è da limitare esclusivamente ai tratti confinanti con i fondi dei ricorrenti ma all'intero corso d'acqua fino alla foce rimoDEndo il fondo dell'alveo alle giuste pendenze a causa dell'interrimento per deposito del materiale solido trasportato dal flusso idrico”; cfr. pag. 42 e 46 c.t.u.).
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati ai ricorrenti DE convenuta - pubblica Controparte_1 amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico DE ” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere CP_1 omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua sopra indicati.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, ricorrente in ipotesi di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
7 Attraverso i dati registrati dalle stazioni pluviografiche di Agrigento Mandrascava - appartenente al Servizio Informatico Agrometeorologico Siciliano (SIAS) - e Palma Di Montechiaro - gestita dall' Controparte_1
- i c.t.u. hanno eseguito lo studio idrologico dell'evento piovoso per cui
[...]
è causa, analizzando in particolare i dati pluviometrici rilevati dalla rete di rilevamento territoriale disponibili, nei tempi di: 10 min, 1h, 3h, 6h, 12h e 24h.
I suindicati valori hanno permesso di accertare che gli eventi per cui è causa si sono caratterizzati per tempi di ritorno dal valore di circa 5 anni e vanno pertanto definiti quali eventi ordinari, secondo il parametro utilizzato dalla Corte, costituito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010 (Attuazione DE direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), fonte normativa di natura primaria, che classifica in termini di “scarsa probabilità” le
“alluvioni” o gli altri “scenari di eventi estremi” verificatisi con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, ed in termini, invece, di “media probabilità”, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni, con la conseguenze che il carattere di eccezionalità, ai presenti fini, può essere attribuito solo ai fenomeni che presentano un tempo di ritorno superiore ai 200 anni.
I consulenti hanno, sull'argomento, anche replicato con chiarezza ai rilievi del c.t.p. di parte convenuta, ribadendo, in particolare, la attendibilità dei dati ricavabili dalla stazione Sias di Agrigento Mandrascava e la irrilevanza delle stazioni DE rete AdB di Agrigento e di Palma di Montechiaro per la ricostruzione dell'evento meteorico.
Condivisibili, inoltre, risultano le considerazioni dei tecnici in ordine alla non ininfluenza DE dichiarazione dello stato di emergenza ai fini DE valutazione circa l'ordinarietà/eccezionalità di un evento.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di . CP_1
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
8 Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all' convenuta, una Controparte_1 posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al “consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù DE quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là DE proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità DE stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
9 L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
Altrettanto generico, in quanto non ancorato a nessun comportamento concreto attribuito ai ricorrenti, risulta il richiamo a forme di concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Il collegio di consulenti non ha infatti rilevato alcun comportamento colpevole attribuibile ai ricorrenti, idoneo a cagionare o aggravare i danni accertati, specificando come: “...la causa dell'esondazione e il conseguente allagamento del fondo di parte ricorrente con danni arrecati alle colture esistenti nel fondo delle parti ricorrenti è da ascrivereesclusivamentealla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del torrente Burraito” (cfr. pagina 51 c.t.u.).
L'individuazione e quantificazione dei danni patiti dai ricorrenti per effetto dell'esondazione si basa sia su quanto direttamente verificato al momento dei sopralluoghi, che sull'analisi delle ortofoto disponibili su piattaforma Google Earth e di quelle satellitari (Sentinel 2 – L2A) scaricate dal sito www.eos.com, nonché sulle ulteriori indicazioni riportate nella relazione di CTP a firma dell'Ing. e del Dott. CP_4 Persona_6
Gli ausiliari hanno altresì specificato che le superfici oggetto di danno sono state quantificate dal collegio al netto delle aree che ricadono a distanza minore di 4 m. (fascia di pertinenza) dagli argini del , nel rispetto di quanto Parte_8 sancito dalla lett. f) dell'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523.
Il calcolo dei danni alle colture presenti ed alle strutture è stato effettuato mediante l'utilizzazione del (2015 e 2023), Controparte_5 del Prezzario unico regionale dei Lavori Pubblici per la GI del CP_2
2024 adottato con D.A 2/Gab del 17/01/2024 e dei “Costi semplificati”
10 pubblicati con D.A. n. 40 /Gab. /2023 del 31/08/2023 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e DE Pesca Mediterranea.
I prezzi unitari dei prodotti agricoli danneggiati (peperoni, uva, limoni) utilizzati dal collegio per la valutazione dei danni finanziari subìti dalle diverse aziende ricorrenti sono stati ricavati da fonte Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo-alimentare) per gli anni 2021 e 2022 e 2023 e sono stati confrontati con informazioni assunte dal mercato locale.
Il collegio ha stimato altresì che il valore di mercato dei fondi agricoli per cui è causa, a seguito degli interventi meglio descritti in relazione, non sarà oggetto di deprezzamento.
Rinviandosi più nel dettaglio alla relazione in atti (pagg. 52 ss.) – che il Collegio reputa di poter recepire integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censure, rimandandosi inoltre alla relazione di risposta alle osservazioni delle parti – si ritiene di poter liquidare le seguenti voci di danno:
- con riferimento all' : danni materiali Parte_1
(danno emergente) per €83.410,17 e mancati redditi (lucro cessante) per
€84.360,30, per complessivi €167.770,47;
- con riferimento all' : danni materiali (danno Parte_3 emergente) per € 20.331,25 e mancati redditi (lucro cessante) per €77.238,71, per complessivi €97.569,96;
- con riferimento all' : danni materiali Parte_5
(danno emergente) per €80.472,10 e mancati redditi (lucro cessante) per
€304.870,41, per complessivi €385.342,51.
Trattandosi di debito di valore, sui suddetti importi, devalutati al mese di novembre 2021 e rivalutati anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione DE presente sentenza.
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, soccombente, va condannata alla rifusione, nei confronti dei ricorrenti, delle spese del presente
11 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e DE complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito DE causa - in complessivi €17.000,00 per compensi (scaglione valore da €520.000,00 a €1.000.000,00; €4.000,00 per la fase di studio DE controversia, €3.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €5.000,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €5.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le suddette spese vanno distratte in favore del difensore dei ricorrenti, avv. Bruno Gattuso, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente interamente a carico DE
. Controparte_1
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la GI Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, e
[...] Parte_3 Parte_5 nei confronti DE
[...] Controparte_1
presso la in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, così provvede:
- dichiara l' del Distretto Idrografico DE presso Controparte_1 CP_1 la RE DE responsabile dei danni causati il 25 e Controparte_3
26 novembre 2021 dalla esondazione del fiume “Burraito” nei confronti dei ricorrenti;
- condanna, per l'effetto, l' Controparte_1
presso la RE DE GI , in persona del
[...] CP_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di
[...]
, Parte_1 Parte_9
, a titolo di risarcimento dei suddetti danni, gli
[...] importi, rispettivamente, di €167.770,47, €97.569,96 ed €385.342,51, oltre interessi al tasso legale sugli stessi importi, devalutati al mese di novembre 2021 ed annualmente rivalutati secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione DE presente sentenza;
12 - condanna l' Controparte_1 presso la RE alla rifusione, nei confronti dei Controparte_3 ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €17.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avvocato Bruno Gattuso;
- pone definitivamente le spese DE consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
13
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Massimo Iovino Giudice esperto, ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa iscritta al n. 1728/2022 R.G., tra:
, con sede legale in Palma di Montechiaro, Parte_1 via R. Luxemburg 10/a, (p. iva ) in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Parte_2 Parte_3 con sede legale in Favara, via DE Resistenza n. 24, (p. iva
[...]
), in personale del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Pt_3 [...]
, e (p. iva: ), in persona Pt_4 Parte_5 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, Parte_6 rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Gattuso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giulio Bonanno, in Palermo, via Delle Croci n. 2/g (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
ricorrenti,
e
presso la Controparte_1
1 (c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente, con note depositate in data 10 settembre 2024, ha così concluso:
“1) ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in premessa l' Controparte_1
quale ex lege 8/2018 Dipartimento Della RE Della GI Siciliana in
[...] persona del suo legale rapp.te p.t. e la in persona del suo Controparte_3 presidente pt, di cui l è Controparte_1
Dipartimento ex L.R. n. 8/2018. 2) Per l'effetto condannare l' quale Controparte_1 ex lege 8/2018 Dipartimento in persona del suo Controparte_2 legale rapp.te p.t. e la in persona del suo presidente pt, di Controparte_3 cui l è Dipartimento ex L.R. n. Controparte_1
8/2018, al risarcimento in favore dei ricorrenti di tutti i danni patrimoniali subiti nonché di tutti i danni patrimoniali subendi a seguito dell'esondazione del Fiume Buirraiti, per la somme indicate in atto introduttivo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2022, Parte_1
e
[...] Parte_3 Parte_5 evocavano in giudizio l'
[...] Controparte_1
e la .
[...] Controparte_3
2 I ricorrenti, premesso di essere proprietari e conduttori di alcuni fondi – meglio identificati in ricorso – ubicati nel territorio del Comune di Favara, c/da Burraiti, chiedevano ristoro per i danni causati dall'esondazione del vicino fiume Naro/Burraito, avvenuta in seguito alle precipitazioni verificatesi nei giorni 25 e 26 novembre 2021 a causa DE condizione di degrado in cui versa il suddetto corso d'acqua, mai oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il cui alveo, notevolmente ridotto ed a tratti inesistente, risulta infestato da fitta vegetazione e materiale solido depositatosi nel tempo sul fondo e sulle sponde, limitanti le sezioni di deflusso delle acque meteoriche.
Assumendo la natura demaniale del menzionato corso d'acqua, i ricorrenti ne imputavano all'amministrazione convenuta l'omessa manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la conseguente responsabilità ex art. 2051 o, in subordine, 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva il rigetto DE Controparte_1 domanda – deducendo, sotto vari aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti alla morfologia dello stato dei luoghi ed al carattere straordinario degli eventi meteorici di cui trattasi – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
***** Le domande sono fondate e vanno, pertanto, accolte per quanto di ragione.
Risultano documentate in capo ai ricorrenti la proprietà o la conduzione degli appezzamenti di terreno meglio identificati in ricorso.
In particolare, risulta:
- in capo all , la conduzione in affitto Parte_1 dell'appezzamento di terreno indicato in ricorso, meglio identificato al foglio 72
3 del NCT del Comune di Favara (AG), p.lle n. 86, 156 e 809 (contratto di affitto di fondo rustico del 19.11.2021, registrato il 24.11.2021, con scadenza 20.11.2028);
- in capo all' , la conduzione in comodato dei Parte_3 terreni indicati in ricorso, meglio identificati al foglio 72 del NCT del Comune di Favara (AG) p.lle n. 740 e 321 (contratto di comodato d'uso gratuito del 24.03.2017, con scadenza al 24.03.2087);
- in capo all' , la proprietà e la conduzione Parte_5 di parte dei fondi indicate in ricorso, meglio identificati al foglio 73 del NCT del Comune di Favara (AG), p.lle n. 58, 417, 59 e 152 (la particella 58 è stata oggetto di compravendita con atto stipulato 1/10/2014 in notar Persona_1
Notaio in Palma di Montechiaro, Rep. 32927 Racc. 11407; le particelle 59, 152 e 417 sono condotte dalla ditta giusta contratto di comodato del 16/03/2017).
Secondo la descrizione fornita dai c.t.u., i fondi oggetto di ricorso sono tutti ubicati nel territorio di Favara (AG), nelle contrade “Burraitotto”
[...]
ed e “Burraiti” Parte_1 Pt_1 Parte_3
( ). Parte_5
I terreni condotti in locazione dall' , estesi Parte_1 catastalmente per 23.07.65 ha, presentano giacitura moderatamente acclive e rientrano, secondo la classificazione contenuta nella Carta dei suoli redatta dai Prof. e nell'Associazione n. 18 (Suoli Alluvionali - Per_2 Per_3 Per_4
Vertisuoli), il cui indirizzo agronomico trova nell'agrumeto, nel vigneto, nei fruttiferi in genere e nel seminativo l'uso prevalente e la potenzialità produttiva risulta variabile da buona a ottima. L'azienda ha indirizzo produttivo orticolo ed è destinato alla coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture.
Quelli condotti dall' , catastalmente estesi per Parte_3
2.49.31 ha, sono parte di una più vasta azienda, estesa per oltre 39,00 ha.
Presentano giacitura pianeggiante e rientrano anch'essi, secondo la richiamata classificazione, nell'Associazione n. 18 (Suoli Alluvionali - Vertisuoli).
4 All'atto del sopralluogo il collegio peritale ha riscontrato la presenza presso i fondi oggetto di ricorso di un limoneto, in stato di evidente sofferenza, allevato con all'interno di una struttura costituita da pali di cemento e fil di Parte_7 ferro zincato sormontati da reti antigrandine.
I terreni di proprietà e/o condotti dall' , Parte_5 estesi catastalmente per 4.18.23 ha, presentano giacitura moderatamente acclive e sono classificabili, come i precedenti, nell'Associazione n. 18.
Essi sono coltivati a vigneto per la produzione di uva da tavola, allevata a tendone e sotto struttura protetta.
Dal punto di vista idrografico i menzionati fondi ricadono nel bacino del torrente Burraito, in un settore in cui vi sono dei bruschi cambiamenti di direzione del tracciato planimetrico del corso d'acqua, proprio in concomitanza dei quali gli esperti hanno posto le sezioni di chiusura del bacino “…nella verosimile ipotesi che, durante un evento di piena, la corrente riesce difficilmente a seguire l'andamento meandriforme del corso d'acqua…”. A monte dei tratti di interesse, il torrente Burraito è poi preceduto dal e dalla diga di San Giovanni, sezione Per_5 rispetto alla quale, gli ausiliari hanno considerato i soli deflussi superficiali conseguenti agli eventi meteorici per cui è processo (cfr. pag. 29 e 30 c.t.u.).
Nel corso dei sopralluoghi effettuati presso le Aziende dei ricorrenti, sono risultati ancora evidenti alcuni segni dell'alluvione. Ciononostante, considerato il lasso temporale intercorrente tra gli eventi e le date di sopralluogo, il collegio peritale, ai fini DE ricostruzione dello stato dei luoghi prima e dopo l'evento per cui è causa, si è avvalso, oltre che delle osservazioni in campo, anche DE fotointerpretazione delle ortofoto disponibili su piattaforma Google Earth e delle ortofoto satellitari (Sentinel 2 - L2A) tratte dal sito www.eos.com, nonché delle ulteriori indicazioni riportate nella relazione di CTP a firma dell‟Ing.
[...]
e del Dott. CP_4 Persona_6
In particolare, i consulenti hanno avuto modo di osservare, con riguardo ai fondi dell' , che “Le acque esondate in occasione Parte_1 degli eventi meteorici del mese di novembre 2021… hanno: - invaso i campi coltivati dal ricorrente distruggendone i tunnel e le colture in essi impiantate per una superficie lorda di 4.168 mq… - invaso i campi coltivati dal ricorrente danneggiando le colture impiantate nei
5 tunnel per una superficie lorda di 8.392 mq senza danneggiare gli stessi tunnel… - invaso le stradelle di servizio per una lunghezza stimata di 1.050 m…” (cfr. pagina 14 c.t.u.).
Rispetto ai terreni condotti dall' , hanno Parte_3 constatato che le acque esondate hanno: … - invaso il limoneto coltivato dal ricorrente per una superficie complessiva di 9.000 mq di cui 4.000 mq sono stati totalmente asportati…
- invaso e sommerso una ulteriore porzione di limoneto (5.000 mq) senza asportazione delle piante…” (cfr. pagina 20 c.t.u.).
Quanto, infine, ai fondi dell' , gli ausiliari Parte_5 hanno stimato l'invasione da parte delle acque esondate, seppur con diversa intensità, di una superficie complessiva di 21.000 mq di cui “- 13.000 mq di vigneto sono stati danneggiati irreparabilmente…- 8.000 mq di vigneto sono stati sommersi senza asportazione delle strutture (pali e fili) né delle piante…” (cfr. pagina 27 c.t.u.).
Il collegio peritale ha ricostruito l'evento meteorico occorso tra il 25 ed il 26 novembre 2021, calcolando tempi di corrivazione e ritorno ed accertando, quindi, le cause dell'allagamento.
Stante la distanza tra i diversi fondi oggetto di ricorso, sono state eseguite due distinte indagini idrologiche: la prima con riferimento alle aziende Parte_1
e , la seconda relativa all'azienda Pt_3 Parte_5
Per entrambe, una volta tracciato il bacino del menzionato corso d'acqua, i consulenti hanno calcolato la portata massima del fiume nella sezione di interesse e hanno determinato il tempo di corrivazione ed il tempo di ritorno.
In ragione delle superiori analisi, e tenuto conto DE condizione degli immobili dei ricorrenti al momento del sopralluogo, gli esperti hanno ricondotto la verificazione dell'evento esondativo alla mancata manutenzione nel tempo del corso d'acqua, non in grado di convogliare le portate di piena conseguenti alle piogge verificatesi il 25 novembre 2021 (Così si esprimo i consulenti sul punto:
“…a valle dell'evento di precipitazione intensa, ma ordinario, occorso il 25 novembre 2021, è avvenutal'esondazione del torrente Burraito in diverse sezioni, verosimilmente a causa dell'assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso nel tempo. A seguito di tali esondazioni, in corrispondenza delle parti allagate delle aziende ricorrenti, si sono raggiunti tiranti idrici
6 massimi di circa 1.5 metri, che hanno comportato i danni ampiamente documentati da reperti fotografici. Nonostante ciò, le tre aziende sono state interessate dall'esondazione del torrente Burraito soltanto in parte DE loro estensione. Al fine di evitare o quanto meno limitare il verificarsi di tali eventi, occorre procedere con degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, tramite la pulizia del fondo alveo e il ripristino degli argini…. L'intervento non è da limitare esclusivamente ai tratti confinanti con i fondi dei ricorrenti ma all'intero corso d'acqua fino alla foce rimoDEndo il fondo dell'alveo alle giuste pendenze a causa dell'interrimento per deposito del materiale solido trasportato dal flusso idrico”; cfr. pag. 42 e 46 c.t.u.).
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati ai ricorrenti DE convenuta - pubblica Controparte_1 amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico DE ” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere CP_1 omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua sopra indicati.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, ricorrente in ipotesi di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
7 Attraverso i dati registrati dalle stazioni pluviografiche di Agrigento Mandrascava - appartenente al Servizio Informatico Agrometeorologico Siciliano (SIAS) - e Palma Di Montechiaro - gestita dall' Controparte_1
- i c.t.u. hanno eseguito lo studio idrologico dell'evento piovoso per cui
[...]
è causa, analizzando in particolare i dati pluviometrici rilevati dalla rete di rilevamento territoriale disponibili, nei tempi di: 10 min, 1h, 3h, 6h, 12h e 24h.
I suindicati valori hanno permesso di accertare che gli eventi per cui è causa si sono caratterizzati per tempi di ritorno dal valore di circa 5 anni e vanno pertanto definiti quali eventi ordinari, secondo il parametro utilizzato dalla Corte, costituito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010 (Attuazione DE direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), fonte normativa di natura primaria, che classifica in termini di “scarsa probabilità” le
“alluvioni” o gli altri “scenari di eventi estremi” verificatisi con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, ed in termini, invece, di “media probabilità”, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni, con la conseguenze che il carattere di eccezionalità, ai presenti fini, può essere attribuito solo ai fenomeni che presentano un tempo di ritorno superiore ai 200 anni.
I consulenti hanno, sull'argomento, anche replicato con chiarezza ai rilievi del c.t.p. di parte convenuta, ribadendo, in particolare, la attendibilità dei dati ricavabili dalla stazione Sias di Agrigento Mandrascava e la irrilevanza delle stazioni DE rete AdB di Agrigento e di Palma di Montechiaro per la ricostruzione dell'evento meteorico.
Condivisibili, inoltre, risultano le considerazioni dei tecnici in ordine alla non ininfluenza DE dichiarazione dello stato di emergenza ai fini DE valutazione circa l'ordinarietà/eccezionalità di un evento.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di . CP_1
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
8 Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all' convenuta, una Controparte_1 posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al “consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù DE quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là DE proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità DE stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
9 L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
Altrettanto generico, in quanto non ancorato a nessun comportamento concreto attribuito ai ricorrenti, risulta il richiamo a forme di concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Il collegio di consulenti non ha infatti rilevato alcun comportamento colpevole attribuibile ai ricorrenti, idoneo a cagionare o aggravare i danni accertati, specificando come: “...la causa dell'esondazione e il conseguente allagamento del fondo di parte ricorrente con danni arrecati alle colture esistenti nel fondo delle parti ricorrenti è da ascrivereesclusivamentealla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del torrente Burraito” (cfr. pagina 51 c.t.u.).
L'individuazione e quantificazione dei danni patiti dai ricorrenti per effetto dell'esondazione si basa sia su quanto direttamente verificato al momento dei sopralluoghi, che sull'analisi delle ortofoto disponibili su piattaforma Google Earth e di quelle satellitari (Sentinel 2 – L2A) scaricate dal sito www.eos.com, nonché sulle ulteriori indicazioni riportate nella relazione di CTP a firma dell'Ing. e del Dott. CP_4 Persona_6
Gli ausiliari hanno altresì specificato che le superfici oggetto di danno sono state quantificate dal collegio al netto delle aree che ricadono a distanza minore di 4 m. (fascia di pertinenza) dagli argini del , nel rispetto di quanto Parte_8 sancito dalla lett. f) dell'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523.
Il calcolo dei danni alle colture presenti ed alle strutture è stato effettuato mediante l'utilizzazione del (2015 e 2023), Controparte_5 del Prezzario unico regionale dei Lavori Pubblici per la GI del CP_2
2024 adottato con D.A 2/Gab del 17/01/2024 e dei “Costi semplificati”
10 pubblicati con D.A. n. 40 /Gab. /2023 del 31/08/2023 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e DE Pesca Mediterranea.
I prezzi unitari dei prodotti agricoli danneggiati (peperoni, uva, limoni) utilizzati dal collegio per la valutazione dei danni finanziari subìti dalle diverse aziende ricorrenti sono stati ricavati da fonte Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo-alimentare) per gli anni 2021 e 2022 e 2023 e sono stati confrontati con informazioni assunte dal mercato locale.
Il collegio ha stimato altresì che il valore di mercato dei fondi agricoli per cui è causa, a seguito degli interventi meglio descritti in relazione, non sarà oggetto di deprezzamento.
Rinviandosi più nel dettaglio alla relazione in atti (pagg. 52 ss.) – che il Collegio reputa di poter recepire integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censure, rimandandosi inoltre alla relazione di risposta alle osservazioni delle parti – si ritiene di poter liquidare le seguenti voci di danno:
- con riferimento all' : danni materiali Parte_1
(danno emergente) per €83.410,17 e mancati redditi (lucro cessante) per
€84.360,30, per complessivi €167.770,47;
- con riferimento all' : danni materiali (danno Parte_3 emergente) per € 20.331,25 e mancati redditi (lucro cessante) per €77.238,71, per complessivi €97.569,96;
- con riferimento all' : danni materiali Parte_5
(danno emergente) per €80.472,10 e mancati redditi (lucro cessante) per
€304.870,41, per complessivi €385.342,51.
Trattandosi di debito di valore, sui suddetti importi, devalutati al mese di novembre 2021 e rivalutati anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione DE presente sentenza.
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, soccombente, va condannata alla rifusione, nei confronti dei ricorrenti, delle spese del presente
11 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e DE complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito DE causa - in complessivi €17.000,00 per compensi (scaglione valore da €520.000,00 a €1.000.000,00; €4.000,00 per la fase di studio DE controversia, €3.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €5.000,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €5.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le suddette spese vanno distratte in favore del difensore dei ricorrenti, avv. Bruno Gattuso, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente interamente a carico DE
. Controparte_1
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la GI Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, e
[...] Parte_3 Parte_5 nei confronti DE
[...] Controparte_1
presso la in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, così provvede:
- dichiara l' del Distretto Idrografico DE presso Controparte_1 CP_1 la RE DE responsabile dei danni causati il 25 e Controparte_3
26 novembre 2021 dalla esondazione del fiume “Burraito” nei confronti dei ricorrenti;
- condanna, per l'effetto, l' Controparte_1
presso la RE DE GI , in persona del
[...] CP_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di
[...]
, Parte_1 Parte_9
, a titolo di risarcimento dei suddetti danni, gli
[...] importi, rispettivamente, di €167.770,47, €97.569,96 ed €385.342,51, oltre interessi al tasso legale sugli stessi importi, devalutati al mese di novembre 2021 ed annualmente rivalutati secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione DE presente sentenza;
12 - condanna l' Controparte_1 presso la RE alla rifusione, nei confronti dei Controparte_3 ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €17.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avvocato Bruno Gattuso;
- pone definitivamente le spese DE consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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