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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3078/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCERT.ES n. 628 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4926/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, presenta ricorso contro la società a responsabilità limitata denominata Italia Gestioni Esattoriali che si occupa di svolgere il servizio di riscossione tributi per conto del Comune di San Marcellino. In data 14/04/2025 gli veniva notificato un avviso di accertamento esecutivo n. 628 per omessa o infedele denuncia TARI anno di imposta 2017 emesso dalla società esattrice per conto del Comune di San Marcellino. Tale avviso reca una richiesta tributaria di euro 1.362,00 comprensive di tributi, sanzioni ed interessi. Il ricorrente ne richiede l'annullamento per difetto di motivazioni in quanto non contiene alcuna specifica circa i criteri di determinazione della superficie tassabile, l'effettivo stato di occupazione dell'immobile e l'assenza di eventuali riduzioni e detrazioni previste per legge. In assenza di questi elementi l'atto non consente al contribuente di esercitare il diritto di difesa risultando arbitrario, generico e privo di giustificazione giuridica. Invoca inoltre ai sensi dell'art. 2948 n. 4 del c. c. la prescrizione del credito tributario. Si costituisce con proprie controdeduzioni la società della riscossione del tributo a mezzo dell'avvocato
Difensore_2 che fa presente che il ricorrente omette di rappresentare che l'avviso di accertamento è stato preceduto dalla notifica di un precedente atto notificato in data 26/01/2022 con deposito presso la casa del Comune a cura del messo notificatore. Da tutto questo si evince chiaramente che l'eccezione di prescrizione del credito tributario e le altre eccezioni sono prive di fondamento. In data 27/10/2025 il ricorrente deposita memorie di replica alle controdeduzioni della parte resistente invocando la nullità e l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso infondato e pertanto lo rigetta. Nel merito delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente la Corte rileva che tali contestazioni circa i metri quadrati ed altro andavano sollevate opponendosi al precedente atto notificato regolarmente in data 26/01/2022. La mancata opposizione all'atto presupposto ha generato due conseguenze: la prima è che ha interrotto i termini quinquennali prescrizionali previsti per i tributi locali, la seconda che relativamente all'atto impugnato allo stesso possono essere sollevate solo eccezioni riguardanti vizi propri e non aspetti sostanziali che dovevano essere eccepiti opponendosi all'atto prodromico. Relativamente poi alla regolare notifica dell'atto presupposto la Corte rileva che il comportamento del notificatore è conformne ai principi fissati dall'articolo 60 lettera e) del DPR 600/1973. Dagli atti risulta che il messo notificatore ha eseguito un primo tentativo di notifica con esito negativo per assenza del destinatario. Successivamente
è stato effettuato un secondo accesso sempre negativo e di conseguenza il messo notificatore ha proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale e all'affissione dell'avviso di deposito nell'albo pretorio del Comune. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese dell'odierno giudizio a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese euro 300,00 con attribuzione al procuratore costituito.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3078/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCERT.ES n. 628 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4926/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, presenta ricorso contro la società a responsabilità limitata denominata Italia Gestioni Esattoriali che si occupa di svolgere il servizio di riscossione tributi per conto del Comune di San Marcellino. In data 14/04/2025 gli veniva notificato un avviso di accertamento esecutivo n. 628 per omessa o infedele denuncia TARI anno di imposta 2017 emesso dalla società esattrice per conto del Comune di San Marcellino. Tale avviso reca una richiesta tributaria di euro 1.362,00 comprensive di tributi, sanzioni ed interessi. Il ricorrente ne richiede l'annullamento per difetto di motivazioni in quanto non contiene alcuna specifica circa i criteri di determinazione della superficie tassabile, l'effettivo stato di occupazione dell'immobile e l'assenza di eventuali riduzioni e detrazioni previste per legge. In assenza di questi elementi l'atto non consente al contribuente di esercitare il diritto di difesa risultando arbitrario, generico e privo di giustificazione giuridica. Invoca inoltre ai sensi dell'art. 2948 n. 4 del c. c. la prescrizione del credito tributario. Si costituisce con proprie controdeduzioni la società della riscossione del tributo a mezzo dell'avvocato
Difensore_2 che fa presente che il ricorrente omette di rappresentare che l'avviso di accertamento è stato preceduto dalla notifica di un precedente atto notificato in data 26/01/2022 con deposito presso la casa del Comune a cura del messo notificatore. Da tutto questo si evince chiaramente che l'eccezione di prescrizione del credito tributario e le altre eccezioni sono prive di fondamento. In data 27/10/2025 il ricorrente deposita memorie di replica alle controdeduzioni della parte resistente invocando la nullità e l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso infondato e pertanto lo rigetta. Nel merito delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente la Corte rileva che tali contestazioni circa i metri quadrati ed altro andavano sollevate opponendosi al precedente atto notificato regolarmente in data 26/01/2022. La mancata opposizione all'atto presupposto ha generato due conseguenze: la prima è che ha interrotto i termini quinquennali prescrizionali previsti per i tributi locali, la seconda che relativamente all'atto impugnato allo stesso possono essere sollevate solo eccezioni riguardanti vizi propri e non aspetti sostanziali che dovevano essere eccepiti opponendosi all'atto prodromico. Relativamente poi alla regolare notifica dell'atto presupposto la Corte rileva che il comportamento del notificatore è conformne ai principi fissati dall'articolo 60 lettera e) del DPR 600/1973. Dagli atti risulta che il messo notificatore ha eseguito un primo tentativo di notifica con esito negativo per assenza del destinatario. Successivamente
è stato effettuato un secondo accesso sempre negativo e di conseguenza il messo notificatore ha proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale e all'affissione dell'avviso di deposito nell'albo pretorio del Comune. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese dell'odierno giudizio a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese euro 300,00 con attribuzione al procuratore costituito.