Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 254
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    Le contestazioni relative ai metri quadrati e altri aspetti sostanziali dovevano essere sollevate opponendosi al precedente atto notificato regolarmente in data 26/01/2022. La mancata opposizione all'atto presupposto ha determinato la decadenza da tali eccezioni e ha interrotto i termini prescrizionali.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La mancata opposizione all'atto presupposto notificato in data 26/01/2022 ha interrotto i termini quinquennali prescrizionali previsti per i tributi locali.

  • Rigettato
    Nullità e inesistenza della notifica dell'atto presupposto

    La Corte rileva che il comportamento del notificatore è conforme ai principi fissati dall'articolo 60 lettera e) del DPR 600/1973, avendo effettuato i tentativi di notifica previsti e il successivo deposito presso la casa comunale con affissione dell'avviso nell'albo pretorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 254
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 254
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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