Articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2160Articolo 2200
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9 ottobre 2010
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1 gennaio 2014
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1 marzo 2017
Art. 2195. (( (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche).)) (( 1. Al fine di sostenere le finalita' istituzionali e le attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93 , e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. ))
Entrata in vigore il 1 marzo 2017
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