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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/11/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 38/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BERRETTA MARIA P.IVA_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI STALLO AGATINO Controparte_1 P.IVA_2 LUIGI
CONVENUTO/I
OGGETTO
Azione di risoluzione e di risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Parte attrice: accertato e dichiarato l'inadempimento dell'usufruttuaria per il mancato pagamento delle rate di usufrutto precisate in narrativa, dichiarare risolto il contratto di costituzione del diritto di usufrutto su ramo di azienda stipulato in data 27 05 2013, modificato in data 05 12 2014. Conseguentemente condannare la come sopra generalizzata, alla restituzione in favore della curatela dei Controparte_1 beni concessi in usufrutto previa redazione di apposito inventario a cura e spese della usufruttuaria. Condannare altresì per le causali esposte in narrativa l'odierna convenuta al pagamento della complessiva somma, maturata alla data del 31.12.2021, di euro 108.980,96 oltre iva come per legge (di cui: € 96.222,00 per sorte capitale portata dalle rate scadute e non pagate, € 9.342,10 per interessi trimestrali pattuiti al tasso del 3,5% sulle singole rate scadute, € 3.416,86 per interessi corrispettivi di mora ex art. 1224 c.c. calcolati al medesimo tasso del 3,5% pattuito dalle parti per gli interessi trimestrali) oltre ancora al pagamento delle ulteriori rate che andranno a maturare sino alla effettiva restituzione parte convenuta: pagina 1 di 4 ritenere fondata l'eccezione di inadempimento formulata dalla usufruttuaria e per l'effetto rigettare la domanda di risoluzione del contratto di usufrutto per cui è causa;
in ogni caso: - accertare per le ragioni esposte che non sussiste inadempimento colpevole della usufruttuaria e dunque rigettare la domanda di risoluzione del contratto;
- previa CTU che sin d'ora si invoca, accertare lo stato e la reale consistenza dei beni concessi in usufrutto e sulla base degli esiti dell'accertamento, il diritto della usufruttuaria alla riduzione del corrispettivo dovuto, da quantificarsi, in subordine, in via equitativa;
- accertare e dichiarare in coerenza l'obbligo della Curatela a prendere in consegnare a sua cura e spese, i beni inseriti nel contratto di usufrutto non più funzionanti e/o comunque inutilizzabili;
- in ogni caso accertare il saldo dovuto per residui canoni di locazione sulla base delle contestazioni formulate…
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce la curatela con citazione del dicembre 2021 che con scrittura privata del 27.05.2013, con sottoscrizioni autenticate dal notaio di Catania, la Persona_1 Parte_2 costituisce in favore della (p.iva ) un diritto di usufrutto su ramo Controparte_1 P.IVA_2 d'azienda per la durata di quindici anni decorrenti dal 01.06.2013 (all. 3). Il corrispettivo dovuto dalla usufruttaria per la intera durata del rapporto viene fissato dalle parti in euro 300.000,00 da corrispondere in rate trimestrali anticipate di eguale sorte capitale (pari per ciascuna di esse ad euro 7.500,00) aumentate della quota interessi calcolata al tasso semplice annuale del 3,5%, scadenti consecutivamente di trimestre in trimestre senza interruzioni, a partire dalla prima rata scadente il 01 06 2013. Precisano a tal proposito le parti che il mancato pagamento di tre trimestralità consecutive comporta la risoluzione di diritto del contratto. Le stesse parti contraenti in data 05 12 2014 (all. 4), presso lo studio del notaio di Modica, sottoscrivono una modifica alla costituzione Persona_2 del diritto di usufrutto su ramo d'azienda sopra menzionato dichiarando e precisando che la società usufruttuaria ha già corrisposto alla le rate di usufrutto maturate al 31 12 Parte_1 2014 pari a sei trimestralità; - che vanno espunti dal contratto di usufrutto e rimessi nella disponibilità della senza essere rimpiazzati, tre trattori stradali e un semirimorchio ormai Parte_1 obsoleti e non più utilizzabili;
- che, in considerazione delle suddette restituzioni, l'importo residuo per sorte capitale, ancora dovuto dall'usufruttuaria, viene ridotto da € 255.000,00 ad € 235.000,00; - che tale ultimo importo andrà corrisposto con versamenti trimestrali anticipati di € 4.582,00 cadauno oltre iva e interessi calcolati nella misura concordata del 3,5%; - che restano ferme ed invariate le restanti parti del contratto di costituzione di usufrutto stipulato il 27 05 2013. A seguito del fallimento della dichiarato con sentenza del 24.10.2016, e del subentro della Curatela nel Parte_1 rapporto in corso, la società usufruttuaria nulla ha versato nonostante sollecitata e diffidata al pagamento delle rate di usufrutto (all.ti 5 e 6). Anche il procedimento di mediazione promosso dalla Curatela avanti l'Organismo della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia per una bonaria composizione di ogni pendenza si è concluso con esito negativo “non sussistendo i presupposti per il raggiungimento di un eventuale accordo transattivo” (all.ti 7 e 8). Per le suesposte ragioni, salve ed impregiudicate le ulteriori azioni che la curatela avrà diritto di esperire nei confronti dell'usufruttuaria, l'importo dovuto dalla convenuta dalla data di dichiarazione del fallimento alla data del 31 12 2021 è pari per sorte capitale ad euro 96.222,00 oltre iva ed interessi corrispettivi e di mora maturati.
Si costituisce parte convenuta eccependo che il sistema contrattuale individuato tra le parti, prevedeva che man mano che i beni concessi non sarebbero più stati utilizzabili, ed in particolare i mezzi, per specifiche ragioni di sicurezza nella circolazione, quest'ultimi sarebbero stati restituiti, con contestuale riduzione del canone complessivo dovuto. Tanto è vero che, con atto notarile del 5.12.2014 (all.4 controparte), utilizzando il richiamato schema contrattuale, le parti provvedevano ad eliminare pagina 2 di 4 tre trattori stradali dal contratto, nel contempo riducendo in proporzione il corrispettivo dovuto. Accadeva tuttavia che, intervenuto il fallimento della concedente, il meccanismo di (auto)regolazione contrattuale in precedenza stabilito e applicato dalle parti originarie, si veniva a scontrare con le dinamiche - necessariamente differenti – dettate dalla procedura concorsuale. Di talché, nonostante l'usufruttuaria abbia provato a più riprese a rappresentare alla Curatela il mutato stato di consistenza del contratto di usufrutto, prospettando proposte per la coerente riduzione e/o alternativamente per l'acquisto dei beni al valore attuale, dette proposte hanno sempre trovato diniego immotivato.
La causa è stata più volte rinviata per bonario componimento ed infine posta in decisione a seguito del mancato versamento, da parte convenuta, della prima rata nell'esatto importo concordato in seno alla transazione intervenuta in corso di causa, che pertanto è stata risolta di diritto.
La domanda è fondata e va accolta.
Diversamente da quanto labialmente sostenuto da parte convenuta, l'accordo intercorso nel 2013, così come quello modificativo del 2014, non prevedeva alcun meccanismo di (auto)regolazione contrattuale;
non solo, essa non ha neppure dato prova di aver provato a più riprese a rappresentare alla Curatela il mutato stato di consistenza del contratto di usufrutto, prospettando proposte per la coerente riduzione e/o alternativamente per l'acquisto dei beni al valore attuale;
ciò che emerge evidente, piuttosto, è che dalla data di fallimento del 24.10.2016, parte convenuta, pur restando nella disponibilità dei beni ceduti in affitto o usufrutto (artt. 2561 e 2562 c.c.), non ha versato nulla, né ha mai in concreto proposto di versare un importo minore in ragione dell'obsolescenza dei mezzi, che parimenti non risulta specificamente allegata e provata;
l'allegato 2 alla comparsa di costituzione è un mero elenco di parte, privo di data ed incomprensibile: parte convenuta eccepisce infatti che allo stato (da intendersi cioè alla data della comparsa di costituzione, aprile 2022), come è evincibile dall'allegato verbale di consistenza (che riporta tutte le singole date di dismissione da intendersi qui richiamate), solo 4 dei 10 trattori originariamente inseriti nel contratto continuano a fare parte del contratto e di questi solo uno è marciante.
Ne consegue che va dichiarata la risoluzione del contratto, in ragione della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, di cui parte attrice ha inteso avvalersi introducendo il presente giudizio.
In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza risoluzione che non può essere pertanto pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purchè inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale (Cass. 167/2005).
Sono dovute inoltre le somme indicata in citazione per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento al 31.12.2021 (21 trimestri), ed oltre gli interessi corrispettivi nella misura pattuita e gli interessi moratori ex art. 1224 comma 1 c.c.; anche il quantum è infatti solo genericamente e labialmente contestato.
Vale infatti il principio di cui all'art. 1458 c.c., comma 1, c.c., secondo cui nei contratti di durata - qual è l'affitto di azienda - la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, sicchè la parte che ha eseguito la sua prestazione può pretendere la controprestazione fino alla data della pronuncia di risoluzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: dichiara risolto il contratto di costituzione del diritto di usufrutto su ramo di azienda stipulato in data 27 05 2013, modificato in data 05 12 2014; condanna la alla restituzione in favore della curatela dei beni concessi in usufrutto;
Controparte_1 condanna la al pagamento, in favore della , della complessiva somma, maturata Controparte_1 Pt_1 alla data del 31.12.2021, di euro 108.980,96 oltre iva come per legge, oltre al pagamento delle ulteriori rate maturate fino all'effettiva restituzione;
condanna al pagamento, in favore della Curatela, delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 18.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 10/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 38/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BERRETTA MARIA P.IVA_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI STALLO AGATINO Controparte_1 P.IVA_2 LUIGI
CONVENUTO/I
OGGETTO
Azione di risoluzione e di risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Parte attrice: accertato e dichiarato l'inadempimento dell'usufruttuaria per il mancato pagamento delle rate di usufrutto precisate in narrativa, dichiarare risolto il contratto di costituzione del diritto di usufrutto su ramo di azienda stipulato in data 27 05 2013, modificato in data 05 12 2014. Conseguentemente condannare la come sopra generalizzata, alla restituzione in favore della curatela dei Controparte_1 beni concessi in usufrutto previa redazione di apposito inventario a cura e spese della usufruttuaria. Condannare altresì per le causali esposte in narrativa l'odierna convenuta al pagamento della complessiva somma, maturata alla data del 31.12.2021, di euro 108.980,96 oltre iva come per legge (di cui: € 96.222,00 per sorte capitale portata dalle rate scadute e non pagate, € 9.342,10 per interessi trimestrali pattuiti al tasso del 3,5% sulle singole rate scadute, € 3.416,86 per interessi corrispettivi di mora ex art. 1224 c.c. calcolati al medesimo tasso del 3,5% pattuito dalle parti per gli interessi trimestrali) oltre ancora al pagamento delle ulteriori rate che andranno a maturare sino alla effettiva restituzione parte convenuta: pagina 1 di 4 ritenere fondata l'eccezione di inadempimento formulata dalla usufruttuaria e per l'effetto rigettare la domanda di risoluzione del contratto di usufrutto per cui è causa;
in ogni caso: - accertare per le ragioni esposte che non sussiste inadempimento colpevole della usufruttuaria e dunque rigettare la domanda di risoluzione del contratto;
- previa CTU che sin d'ora si invoca, accertare lo stato e la reale consistenza dei beni concessi in usufrutto e sulla base degli esiti dell'accertamento, il diritto della usufruttuaria alla riduzione del corrispettivo dovuto, da quantificarsi, in subordine, in via equitativa;
- accertare e dichiarare in coerenza l'obbligo della Curatela a prendere in consegnare a sua cura e spese, i beni inseriti nel contratto di usufrutto non più funzionanti e/o comunque inutilizzabili;
- in ogni caso accertare il saldo dovuto per residui canoni di locazione sulla base delle contestazioni formulate…
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce la curatela con citazione del dicembre 2021 che con scrittura privata del 27.05.2013, con sottoscrizioni autenticate dal notaio di Catania, la Persona_1 Parte_2 costituisce in favore della (p.iva ) un diritto di usufrutto su ramo Controparte_1 P.IVA_2 d'azienda per la durata di quindici anni decorrenti dal 01.06.2013 (all. 3). Il corrispettivo dovuto dalla usufruttaria per la intera durata del rapporto viene fissato dalle parti in euro 300.000,00 da corrispondere in rate trimestrali anticipate di eguale sorte capitale (pari per ciascuna di esse ad euro 7.500,00) aumentate della quota interessi calcolata al tasso semplice annuale del 3,5%, scadenti consecutivamente di trimestre in trimestre senza interruzioni, a partire dalla prima rata scadente il 01 06 2013. Precisano a tal proposito le parti che il mancato pagamento di tre trimestralità consecutive comporta la risoluzione di diritto del contratto. Le stesse parti contraenti in data 05 12 2014 (all. 4), presso lo studio del notaio di Modica, sottoscrivono una modifica alla costituzione Persona_2 del diritto di usufrutto su ramo d'azienda sopra menzionato dichiarando e precisando che la società usufruttuaria ha già corrisposto alla le rate di usufrutto maturate al 31 12 Parte_1 2014 pari a sei trimestralità; - che vanno espunti dal contratto di usufrutto e rimessi nella disponibilità della senza essere rimpiazzati, tre trattori stradali e un semirimorchio ormai Parte_1 obsoleti e non più utilizzabili;
- che, in considerazione delle suddette restituzioni, l'importo residuo per sorte capitale, ancora dovuto dall'usufruttuaria, viene ridotto da € 255.000,00 ad € 235.000,00; - che tale ultimo importo andrà corrisposto con versamenti trimestrali anticipati di € 4.582,00 cadauno oltre iva e interessi calcolati nella misura concordata del 3,5%; - che restano ferme ed invariate le restanti parti del contratto di costituzione di usufrutto stipulato il 27 05 2013. A seguito del fallimento della dichiarato con sentenza del 24.10.2016, e del subentro della Curatela nel Parte_1 rapporto in corso, la società usufruttuaria nulla ha versato nonostante sollecitata e diffidata al pagamento delle rate di usufrutto (all.ti 5 e 6). Anche il procedimento di mediazione promosso dalla Curatela avanti l'Organismo della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia per una bonaria composizione di ogni pendenza si è concluso con esito negativo “non sussistendo i presupposti per il raggiungimento di un eventuale accordo transattivo” (all.ti 7 e 8). Per le suesposte ragioni, salve ed impregiudicate le ulteriori azioni che la curatela avrà diritto di esperire nei confronti dell'usufruttuaria, l'importo dovuto dalla convenuta dalla data di dichiarazione del fallimento alla data del 31 12 2021 è pari per sorte capitale ad euro 96.222,00 oltre iva ed interessi corrispettivi e di mora maturati.
Si costituisce parte convenuta eccependo che il sistema contrattuale individuato tra le parti, prevedeva che man mano che i beni concessi non sarebbero più stati utilizzabili, ed in particolare i mezzi, per specifiche ragioni di sicurezza nella circolazione, quest'ultimi sarebbero stati restituiti, con contestuale riduzione del canone complessivo dovuto. Tanto è vero che, con atto notarile del 5.12.2014 (all.4 controparte), utilizzando il richiamato schema contrattuale, le parti provvedevano ad eliminare pagina 2 di 4 tre trattori stradali dal contratto, nel contempo riducendo in proporzione il corrispettivo dovuto. Accadeva tuttavia che, intervenuto il fallimento della concedente, il meccanismo di (auto)regolazione contrattuale in precedenza stabilito e applicato dalle parti originarie, si veniva a scontrare con le dinamiche - necessariamente differenti – dettate dalla procedura concorsuale. Di talché, nonostante l'usufruttuaria abbia provato a più riprese a rappresentare alla Curatela il mutato stato di consistenza del contratto di usufrutto, prospettando proposte per la coerente riduzione e/o alternativamente per l'acquisto dei beni al valore attuale, dette proposte hanno sempre trovato diniego immotivato.
La causa è stata più volte rinviata per bonario componimento ed infine posta in decisione a seguito del mancato versamento, da parte convenuta, della prima rata nell'esatto importo concordato in seno alla transazione intervenuta in corso di causa, che pertanto è stata risolta di diritto.
La domanda è fondata e va accolta.
Diversamente da quanto labialmente sostenuto da parte convenuta, l'accordo intercorso nel 2013, così come quello modificativo del 2014, non prevedeva alcun meccanismo di (auto)regolazione contrattuale;
non solo, essa non ha neppure dato prova di aver provato a più riprese a rappresentare alla Curatela il mutato stato di consistenza del contratto di usufrutto, prospettando proposte per la coerente riduzione e/o alternativamente per l'acquisto dei beni al valore attuale;
ciò che emerge evidente, piuttosto, è che dalla data di fallimento del 24.10.2016, parte convenuta, pur restando nella disponibilità dei beni ceduti in affitto o usufrutto (artt. 2561 e 2562 c.c.), non ha versato nulla, né ha mai in concreto proposto di versare un importo minore in ragione dell'obsolescenza dei mezzi, che parimenti non risulta specificamente allegata e provata;
l'allegato 2 alla comparsa di costituzione è un mero elenco di parte, privo di data ed incomprensibile: parte convenuta eccepisce infatti che allo stato (da intendersi cioè alla data della comparsa di costituzione, aprile 2022), come è evincibile dall'allegato verbale di consistenza (che riporta tutte le singole date di dismissione da intendersi qui richiamate), solo 4 dei 10 trattori originariamente inseriti nel contratto continuano a fare parte del contratto e di questi solo uno è marciante.
Ne consegue che va dichiarata la risoluzione del contratto, in ragione della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, di cui parte attrice ha inteso avvalersi introducendo il presente giudizio.
In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza risoluzione che non può essere pertanto pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purchè inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale (Cass. 167/2005).
Sono dovute inoltre le somme indicata in citazione per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento al 31.12.2021 (21 trimestri), ed oltre gli interessi corrispettivi nella misura pattuita e gli interessi moratori ex art. 1224 comma 1 c.c.; anche il quantum è infatti solo genericamente e labialmente contestato.
Vale infatti il principio di cui all'art. 1458 c.c., comma 1, c.c., secondo cui nei contratti di durata - qual è l'affitto di azienda - la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, sicchè la parte che ha eseguito la sua prestazione può pretendere la controprestazione fino alla data della pronuncia di risoluzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: dichiara risolto il contratto di costituzione del diritto di usufrutto su ramo di azienda stipulato in data 27 05 2013, modificato in data 05 12 2014; condanna la alla restituzione in favore della curatela dei beni concessi in usufrutto;
Controparte_1 condanna la al pagamento, in favore della , della complessiva somma, maturata Controparte_1 Pt_1 alla data del 31.12.2021, di euro 108.980,96 oltre iva come per legge, oltre al pagamento delle ulteriori rate maturate fino all'effettiva restituzione;
condanna al pagamento, in favore della Curatela, delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 18.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 10/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4