Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/06/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4210/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott. Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4210/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16/05/2025 ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c. TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. GESUALDI MICHELE, c.f.:
dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._2 procura agli atti
- RICORRENTE
E
Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Risoluzione contrattuale
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 16/05/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ricorrente SI.ra ha Parte_1 esposto:
-di avere stipulato in data 15.12.2017 un contratto per l'installazione di una turbina eolica con la società (P.IV ) con sede Controparte_2 P.IV_1 legale in Potenza al Viale del Basento n. 114;
-tale contratto ha previsto l'installazione di una turbina eolica su un terreno di sua proprietà sito nel Comune di Potenza alla Contrada Dragonara e riportato in Catasto Terreni di detto Comune al foglio 65, particelle 985 e 984;
-detto contratto è stato redatto a mezzo di atto pubblico a cura del Notaio Dott.ssa , rep. n. 9067 raccolta n. 6434 in data 15.12.2017 e Persona_1 rego larmente trascritto in detta data (Doc. 2);
-tale contratto ha previsto ai sensi dell'art. 3 lett. b) il pagamento in favore della SI.ra a titolo di diritto di superficie, della complessiva Parte_1 somma di euro 52.500 (cinquantaduemilacinquecento /00), da corrispondersi
in numero 21 (ventuno) rate annuali anticipate ciascuna dell'importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento /00) entro la data del 30 aprile di ciascun anno a partire dal 4 aprile 2017;
-ad oggi la ricorrente ha percepito soltanto la prima annualità alla stipula del contratto per l'installazione di una turbina eolica;
-vani sono stati i tentativi verbali di recupero del credito maturato dall'aprile
2018 al mese di aprile 2023;
-in data 15.5.2023 si è reso necessario l'invio a mezzo PEC alla CP_2
(P.IV di formale atto di invito, diffida e messa in mora
[...] P.IV_1 con interruzione dei termini di prescrizione, per la corresponsione dell'importo dei canoni a far data dall'aprile 2018 fino al mese di aprile 2023 per l'importo complessivo di euro 15.000,00 (quindicimila /00) (Doc. 3);
-tale missiva, però, è rimasta sostanzialmente inevasa;
-anche il tentativo di mediazione obbligatoria previsto per legge è risultato vano per mancata partecipazione della AG WE RL (Doc. 4);
-in data 16.10.2023 si è vista costretta al deposito di formale ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato all'ingiunzione del pagamento dei canoni scaduti, liqui di ed esigibili relativi al periodo aprile 2018 – aprile 2023, per l'importo com plessivo di euro 15.000,00 (quindicimila /00);
-ha fatto seguito il decreto ingiuntivo n. 741/2023 del 16 novembre 2023, reso nel procedimento monitorio presso il Tribunale Ordinario di Potenza – Sez.
Civile ed annotato al N.R.G. 3803/2023 e depositato telematicamente il giorno 16 novembre 2023, con il quale il Dott. ha ingiunto Parte_2 al debitore – individuato in AG WE RL (P.IV ) in P.IV_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Potenza alla Via del Basento n. 114 - di pagare entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del ricorso e del suddetto decreto ingiuntivo, in favore del creditore – la SI.ra
– “la somma di euro 15.000,00 (€ quindicimila/00), oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo pagamento, nonché le spese del presente procedimento, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 567,00 per competenze della difesa, oltre rimborso delle spese generali, IV sull'imponibile e c.p.a. come per legge” (Doc. 5);
- in data 20.11.2023 ha provveduto alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata ex art. 3 bis legge 21 gennaio 1994 n. 53 del predetto decreto ingiuntivo unitamente al ricorso e annessa procura alle liti (Doc. 6);
-stante la mancata opposizione del resistente nel termine di legge, in data 26 dicembre 2023 il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo;
-ha fatto seguito anche la notifica del precetto (Doc. 7);
-malgrado le notifiche di cui sopra la società è risultata inadempiente, tant'è vero che è stata presentata anche istanza ex art. 492 bis c.p.c. successivamente riscontrata dall' presso la Corte di Appello di Potenza (Doc. 8); CP_3
- è interesse della SI.ra proseguire nel tentativo di recupero Parte_1 del credito, stante il protrarsi dell'inadempimento di parte resistente in tal senso;
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-è interesse della SI.ra risolvere il contratto stipulato in data Parte_1 15.12.2017 per l'installazione di una turbina eolica con la società GO WE RL (P.IV con sede legale in Potenza al Viale del P.IV_1
Basento n. 114, al fine di poter contrarre con una nuova società interessata all'acquisizione del diritto di superficie sul terreno di sua proprietà e alla contestuale gestione dell'impianto;
-ad oggi interessata a subentrare nell'anzidetto rapporto contrattuale è la società " capitale sociale deliberato sottoscritto e Controparte_4 versato euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) con sede legale a Rovigo con la quale è stata già definita una bozza di contratto allegata (Doc. 9);
-che tale trattativa, è in una fase di stallo atteso che la società resistente è inerte anche rispetto tale proposta di cessione, per cui si rende necessario procedere preliminarmente ad una risoluzione per inadempimento del contratto originariamente siglato con quest'ultima.
Pertanto, parte ricorrente chiedeva di accertare l'inadempimento della società (P.IV ) rispetto quanto prescritto dall'art. 3 Controparte_2 P.IV_1 lett. b) del contratto stipulato in data 15.12.2017 per l'installazione di una turbina eolica e per l'effetto dichiararlo definitivamente risolto.
Parte resistente non si costituiva in giudizio pur a fronte della corretta comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, per cui a verbale di udienza del 16 Maggio 2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva quindi riservata per la decisione, stante la natura interamente documentale della vertenza.
Ciò premesso, la domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
Infatti l'art. 1456, I comma c.c. dispone espressamente che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio, alla luce di quanto complessivamente esposto in fatto ed ampiamente documentato, come parte resistente si sia resa inadempimento rispetto quanto previsto dall'art. 3, lett. b) del contratto per l'installazione di una turbina eolica stipulato in data 15.12.2017.
Anche ai fini dell' “importanza dell'inadempimento” di controparte ex art. 1455 c.c. può osservarsi che questo non si è concretizzato soltanto nel mancato guadagno della cifra pattuita a titolo di diritto di superficie ma anche
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e soprattutto nell'impossibilità di cedere il contratto in essere ad altra società del settore intenzionata a proseguire nell'affare che ci occupa.
Inoltre, nessun ostacolo vi è stato da parte della SI.ra circa il corretto Pt_1 esercizio del diritto di superficie da parte della società resistente, tant'è vero che la turbina eolica è ancora presente sul terreno di sua proprietà ed in funzione (Doc. 10)
La valutazione che il giudice di merito è tenuto a condurre in tema di inadempimento, non può prescindere dalla verifica della sussistenza di un preciso requisito oggettivo: l'inadempimento deve incidere in modo significativo sul sinallagma contrattuale, l'equilibrio in modo apprezzabile.
Solo una volta che sia verificata, in concreto, la sussistenza di tale presupposto oggettivo, è possibile procedere all'apprezzamento dei profili soggettivi, estendendo la valutazione al comportamento tenuto dalle parti, in modo da considerare la loro buona o la malafede, la tolleranza dell'inadempimento dell'altra parte, la reciprocità dell'inadempimento e l'eventuale condotta di agevolazione dell'adempimento del contratto tenuta da uno dei contraenti o da entrambi.
L'elemento soggettivo, dunque, si aggiunge alla valutazione oggettiva di partenza, relativa all'idoneità della condotta inadempiente ad incidere in modo apprezzabile sul sinallagma contrattuale, ma non può sostituirsi ad essa.
Sotto questo profilo, occorre considerare come l'inadempimento rispetto il pagamento del canone convenuto si protrae dal mese di aprile 2018, tant'è vero che la SI.ra si è vista costretta ad azionare tutti i rimedi necessari Pt_1 per il recupero del credito rimasto infruttuoso.
Oltre a tollerare tale inadempimento, inoltre, nel perdurare delll'originario vincolo contrattuale, la ricorrente si trova in effetti nell'impossibilità di cedere il contratto originariamente sottoscritto con la AG WE RL ad altra società del settore, così derivandone l'ulteriore danno da mancato guadagno.
Per le ragioni esposte, alla luce della documentazione allegata agli atti da parte ricorrente, la domanda deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, con conseguente accertamento dell'inadempimento della società (P.IV ) rispetto quanto prescritto Controparte_2 P.IV_1 dall'art. 3 lett. b) del contratto stipulato in data 15.12.2017 per l'installazione di una turbina eolica, che viene quindi dichiarato definitivamente risolto.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 92 e ss c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, considerato il valore indeterminabile- complessità bassa della controversia.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) Dichiara la contumacia di CP_1
2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto per inadempimento della resistente il contratto stipulato in data 15.12.2017 per l'installazione di una turbina eolica.
3) Condanna il resistente contumace soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3387 per compensi ed euro 545 per spese di lite.
Così deciso in Potenza, il 13/06/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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