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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1753/2024 R.G. avente ad oggetto “regolamentazione responsabilità genitoriale”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Parte_1 C.F._1
Paradisi presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Lugo via Marescotti
n. 2/2, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Gian Controparte_1 C.F._2
Luigi Manaresi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo Corso Matteotti n. 3, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte: “che il Giudice preso atto di quanto sopra emetta un provvedimento di non luogo a provvedere per cessata materia del contendere”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 7.08.2024 ha chiesto la regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale nei riguardi del figlio minore nato in [...] Persona_1
1.12.2020 dalla convivenza more uxorio con iniziata nel 2017 e cessata nel 2022. Controparte_1
Ha allegato la ricorrente condotte di violenza assistita da parte del nonché l'abuso di sostanze CP_1
alcoliche da parte del medesimo.
Ha addotto la ricorrente come in data 26.08.22 fosse stata emanata nei confronti del resistente ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento a sé ed al figlio minore.
Ha chiesto quindi la ricorrente l'affido esclusivo del figlio minore con assegnazione della casa familiare e diritto del padre di vedere il figlio alla presenza degli assistenti sociali oltre a contributo nel mantenimento del minore in misura di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
E' intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero.
Nessuno si è costituito in giudizio per che all'udienza del 17.12.24 è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
Il Giudice delegato con ordinanza 20.12.25 ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti con cui ha affidato il minore in via esclusiva alla madre ed ha disposto monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali con organizzazione di incontri protetti padre-figlio.
In data 25.02.25 si è costituito . Controparte_1
I procuratori delle parti hanno quindi depositato istanza congiunta di emissione di provvedimento di non luogo a provvedere allegando l'intervenuta riconciliazione delle parti e la conseguente cessazione della materia del contendere.
Il Giudice delegato ha quindi richiesto relazione di aggiornamento ai Servizi Sociali.
Il PM ha concluso per dichiarare non luogo a provvedere per cessata materia del contendere.
Il GI ha pertanto rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 10.03.25.
Orbene, le parti hanno dichiarato di essersi riconciliati e di aver ripreso la convivenza nonché le loro reciproche relazioni disciplinando congiuntamente le proprie responsabilità genitoriali nei confronti del figlio minore . Persona_1
I Servizi Sociali nella relazione depositata in atti hanno dichiarato che “il sig. è stato sin da CP_1
subito collaborativo, educato e rispettoso, rendendosi disponibile ed organizzandosi con il lavoro per poter incontrare il figlio. E' apparso adeguato, amorevole, attento nei confronti del bimbo, interagendo con lui, non distraendosi mai, seguendolo nei giochi e nei movimenti, lo loda quando porta a termine con successo una qualche attività, restando sintonizzato con i bisogni e l'umore del bambino”.
pagina 2 di 3 I Servizi Sociali hanno inoltre dato atto che ormai il nucleo familiare si è ricongiunto nella casa comune ove il sig. vive stabilmente ed è costantemente a contatto con il figlio”. CP_1
Ancora i Servizi Sociali hanno sottolineato che “il minore mostra un legame affettivo significativo forte con entrambe le figure genitoriali. Sia il padre che la madre si sono mostrati sempre collaborativi oltre che con i Servizi Socio Sanitari anche tra loro nel rispetto del reciproco ruolo genitoriale”.
Sussistono pertanto validi elementi per dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione delle parti.
Il Collegio osserva peraltro che le allegazioni di violenza assistita riportate dalla ricorrente generano il dubbio circa il loro reale accadimento ovvero al contrario sulla falsità delle allegazioni stesse e pertanto sebbene allo stato non sussistano indici specifici circa l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale di pregiudizio per il minore (cfr. relazione Servizi Sociali) si impone la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso il Tribunale dei Minorenni per quanto di competenza riguardo a tali allegazioni.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa 1753/24, ogni diversa domanda disattesa:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione tra le parti;
b) manda gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale dei Minori di Bologna per quanto di competenza circa le allegazioni di violenza assistita;
c) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1753/2024 R.G. avente ad oggetto “regolamentazione responsabilità genitoriale”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Parte_1 C.F._1
Paradisi presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Lugo via Marescotti
n. 2/2, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Gian Controparte_1 C.F._2
Luigi Manaresi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo Corso Matteotti n. 3, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte: “che il Giudice preso atto di quanto sopra emetta un provvedimento di non luogo a provvedere per cessata materia del contendere”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 7.08.2024 ha chiesto la regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale nei riguardi del figlio minore nato in [...] Persona_1
1.12.2020 dalla convivenza more uxorio con iniziata nel 2017 e cessata nel 2022. Controparte_1
Ha allegato la ricorrente condotte di violenza assistita da parte del nonché l'abuso di sostanze CP_1
alcoliche da parte del medesimo.
Ha addotto la ricorrente come in data 26.08.22 fosse stata emanata nei confronti del resistente ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento a sé ed al figlio minore.
Ha chiesto quindi la ricorrente l'affido esclusivo del figlio minore con assegnazione della casa familiare e diritto del padre di vedere il figlio alla presenza degli assistenti sociali oltre a contributo nel mantenimento del minore in misura di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
E' intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero.
Nessuno si è costituito in giudizio per che all'udienza del 17.12.24 è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
Il Giudice delegato con ordinanza 20.12.25 ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti con cui ha affidato il minore in via esclusiva alla madre ed ha disposto monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali con organizzazione di incontri protetti padre-figlio.
In data 25.02.25 si è costituito . Controparte_1
I procuratori delle parti hanno quindi depositato istanza congiunta di emissione di provvedimento di non luogo a provvedere allegando l'intervenuta riconciliazione delle parti e la conseguente cessazione della materia del contendere.
Il Giudice delegato ha quindi richiesto relazione di aggiornamento ai Servizi Sociali.
Il PM ha concluso per dichiarare non luogo a provvedere per cessata materia del contendere.
Il GI ha pertanto rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 10.03.25.
Orbene, le parti hanno dichiarato di essersi riconciliati e di aver ripreso la convivenza nonché le loro reciproche relazioni disciplinando congiuntamente le proprie responsabilità genitoriali nei confronti del figlio minore . Persona_1
I Servizi Sociali nella relazione depositata in atti hanno dichiarato che “il sig. è stato sin da CP_1
subito collaborativo, educato e rispettoso, rendendosi disponibile ed organizzandosi con il lavoro per poter incontrare il figlio. E' apparso adeguato, amorevole, attento nei confronti del bimbo, interagendo con lui, non distraendosi mai, seguendolo nei giochi e nei movimenti, lo loda quando porta a termine con successo una qualche attività, restando sintonizzato con i bisogni e l'umore del bambino”.
pagina 2 di 3 I Servizi Sociali hanno inoltre dato atto che ormai il nucleo familiare si è ricongiunto nella casa comune ove il sig. vive stabilmente ed è costantemente a contatto con il figlio”. CP_1
Ancora i Servizi Sociali hanno sottolineato che “il minore mostra un legame affettivo significativo forte con entrambe le figure genitoriali. Sia il padre che la madre si sono mostrati sempre collaborativi oltre che con i Servizi Socio Sanitari anche tra loro nel rispetto del reciproco ruolo genitoriale”.
Sussistono pertanto validi elementi per dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione delle parti.
Il Collegio osserva peraltro che le allegazioni di violenza assistita riportate dalla ricorrente generano il dubbio circa il loro reale accadimento ovvero al contrario sulla falsità delle allegazioni stesse e pertanto sebbene allo stato non sussistano indici specifici circa l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale di pregiudizio per il minore (cfr. relazione Servizi Sociali) si impone la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso il Tribunale dei Minorenni per quanto di competenza riguardo a tali allegazioni.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa 1753/24, ogni diversa domanda disattesa:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione tra le parti;
b) manda gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale dei Minori di Bologna per quanto di competenza circa le allegazioni di violenza assistita;
c) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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