Ordinanza cautelare 4 marzo 2022
Parere sospensivo 3 agosto 2022
Parere interlocutorio 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 18/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00125/2025 e data 18/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00555/2022
NUMERO AFFARE 00229/2023
OGGETTO:
Quanto al ricorso n. 555 del 2022: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, dal Sig. Antonio Di LO contro Regione Puglia - Agenzia Regionale Attività Irrigue Forestali - A.R.I.F., per l’annullamento della delibera n. del 24 maggio 2021 del direttore generale dell'Agenzia Regionale Attività Irrigue Forestali con cui non è stato incluso negli elenchi degli ammessi al corso-concorso per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nonché del provvedimento del direttore generale dell'A.R.I.F. n. 42572 del 25 maggio 2021, con cui è stata comunicata la sua esclusione dal corso-concorso oltre che degli atti che disciplinano tale procedura concorsuale, del bando, dello schema di domanda di partecipazione e degli atti con cui, indicendo la procedura concorsuale, è stato approvato lo schema di bando e della domanda di partecipazione, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Quanto al ricorso n. 229 del 2023: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, da Antonio Di LO contro Regione Puglia - Agenzia Regionale Attività Irrigue Forestali, A.R.I.F. avverso delibera n. 1479 del 30 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la graduatoria finale del corso concorso per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo/tecnico.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario depositato in data 6 agosto 2021;
Visto il ricorso straordinario depositato in data 7 aprile 2022;
Visto il parere interlocutorio n.1339/2022 del 3 agosto 2022;
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 72565 del 16 novembre 2023 con la quale il Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sugli affari consultivi in oggetto;
Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere Valeria Vaccaro.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. Il Sig. Antonio Di LO, impiegato presso l'A.R.I.F. Regione Puglia con contratto a tempo determinato a far data dal luglio 2011, con la qualifica professionale di addetto agli affari generali, inquadrato nel 3° livello del CCNL vigente, avendo partecipato al corso-concorso indetto dalla predetta A.R.I.F. per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso la medesima Agenzia, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente notificato all’A.R.I.F., ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia: i) della delibera n. 472 del 24 maggio 2021 del direttore generale dell'A.R.I.F., per effetto della quale non è stato incluso negli elenchi degli ammessi al corso-concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso la medesima Agenzia; ii) del provvedimento del direttore generale dell'A.R.I.F. n. 42572 del 25 maggio 2021 con cui gli è stata comunicata l'avvenuta esclusione dal concorso, nonché iii) di tutti gli atti ulteriori specificati in epigrafe.
Il gravame è stato affidato alle seguenti censure: 1) Violazione del bando di concorso - Violazione dell'art. 1 del bando - Eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifesta - Illegittimità propria e derivata; 2) Violazione di legge - Violazione delle norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego per la qualifica del concorso bandito dall'ARIF - Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta - Illegittimità propria e derivata; 3) Violazione di legge - Errata applicazione del bando di concorso - Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.
2. Con altro ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, anch’esso ritualmente notificato a mezzo raccomandata A/R all’A.R.I.F. in data 7 aprile 2022 (trasmesso al Consiglio di Stato “ai soli fini della procedibilità” del ricorso proposto avverso l’atto di esclusione concorsuale), il signor Di LO ricorrente ha chiesto anche l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’atto di approvazione definitiva della graduatoria concorsuale (delibera dell’ARIF n. 1479 del 30 dicembre 2021), per illegittimità propria e derivata.
3. Con il parere interlocutorio n. 1339/2022 del 3 agosto 2022 la Sezione ha ordinato all’Amministrazione di trasmettere la relazione di merito, debitamente firmata dall’Autorità di Governo, estesa anche al ricorso straordinario in data 7 aprile 2022, corredata dalla relativa documentazione, disponendone l’invio al ricorrente, assegnandogli un congruo termine per la formulazione di eventuali controdeduzioni e repliche, da depositare esclusivamente presso l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 49, secondo comma, del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444. E’ stato precisato che la predetta relazione e le eventuali repliche di parte ricorrente, unitamente alle proprie valutazioni, avrebbero dovuto essere inviate al Consiglio di Stato; a quest’ultimo si sarebbe dovuto inviare in ogni caso una comunicazione attestante la mancata presentazione di dette controdeduzioni e repliche nel termine assegnato.
Con il predetto parere è stata nondimeno respinta l’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnato.
4. La Presidenza del Consiglio, in adempimento del predetto parere interlocutorio, ha trasmesso alla Sezione la rituale relazione, dando atto del suo invio al ricorrente, sintetizzando gli esiti dell’istruttoria e concludendo nel senso della infondatezza di entrambi i ricorsi.
5. Agli atti di causa –avuto riguardo ad entrambi i ricorsi- sono altresì presenti: i) una memoria di controdeduzioni del Sig. Di LO del 12 luglio 2024; ii) un’istanza in data 2 ottobre 2024, di riunione e trattazione congiunta dei due ricorsi presentati (come in epigrafe individuati).
6. La Sezione in via preliminare dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe, in quanto avvinti da evidenti ragione di connessione oggettiva e soggettiva.
Tuttavia allo stato i ricorsi non possono ancora essere decisi dal momento che è necessario acquisire la relazione di merito firmata dall’Autorità di Governo (estesa anche al ricorso straordinario in data 7 aprile 2022), corredata dalla relativa documentazione. avendo cura di fare riferimento ad entrambi i gravami così riuniti, in quanto sotto tale profilo il precedente parere interlocutorio non risulta compiutamente adempiuto. Occorre, inoltre, ricordare che l’art. 36 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444 prevede che “ le comunicazioni al Consiglio di Stato per averne parere, sono fatte mediante richiesta del Ministro sopra relazione del capo servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio ”.
A tanto l’Amministrazione dovrà pertanto provvedere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente parere; nel caso di inutile scadenza del predetto termine, la Sezione riterrà la relazione trasmessa firmata dall’Autorità di governo e procederà alla decisione dei ricorsi sulla base degli atti presenti nei fascicoli: ciò in relazione al principio della ragionevole durata del processo.
Del resto non può sottacersi che la Corte costituzionale (sentenza n. 63 del 2023) ha sottolineato, in adesione alla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (sezione prima, sentenza 8 settembre 2020, Mediani contro Italia) che “ le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario ”.
7. In conclusione, riuniti i ricorsi e impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, la Sezione dispone gli incombenti istruttori sopra indicati a carico dell’Amministrazione e rinvia la trattazione degli affari ad una adunanza da tenersi nel terzo trimestre 2025.
P.Q.M.
La Sezione, riuniti i ricorsi e impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, dispone gli adempimenti istruttori di cui in motivazione e rinvia la trattazione degli affari ad una adunanza da tenersi nel terzo trimestre 2025.
Dà mandato alla Sezione di comunicare il presente parere interlocutorio sia all’A.R.I.F. che al ricorrente.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Vaccaro | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone