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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2024, n. 36039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36039 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR VE nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria scritta con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte presentate dall'avv. PAOLO MICHELUTTI, il quale, nell'interesse di VE OR, ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36039 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 13/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10 luglio 2021, la Corte di appello di Trieste aveva confermato la sentenza del Tribunale di Udine in data 31 ottobre 2019 con la quale CA RO era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 6 mesi di reclusione e di 150,00 euro di multa in quanto riconosciuta colpevole, con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen., per essersi impossessata, presso l'abitazione dalla stessa occupata, di gas naturale, sottraendolo alla Luenergy Group s.p.a., società erogatrice del servizio di fornitura del gas (capi 1, 2 e 4), con le aggravanti della violenza sulle cose (al solo capo 1) e dell'essersi avvalsa di un mezzo fraudolento (ai capi 2 e 4), nonché del delitto previsto dagli artt. 110 e 648 cod. pen., perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo 2), acquistava o, comunque, riceveva un contatore di proprietà di Acegas, provento del delitto di furto commesso da ignoti (capo 3). 1.1. A seguito di ricorso per restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. proposto nell'interesse della RO, la Quinta Sezione Penale, con ordinanza n. 5141/24 in data 20 dicembre 2023, depositata in data 5 febbraio 2024, ha accolto il ricorso, restituendo l'imputata nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Trieste emessa in data 10 luglio 2021 nel proc. n. 228/20 R.G. APP. 2. Avverso la sentenza di appello ha, dunque, proposto ricorso per cassazione la stessa RO a mezzo del difensore di fiducia, avv. Paolo Michelutti, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione ai reati previsti dagli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen. contestati a CA RO ai capi 1), 2) e 4) della rubrica. A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, i delitti di furto più sopra indicati sarebbero divenuti perseguibili a querela, la quale, tuttavia, nel caso di specie sarebbe mancante. Per tale ragione, il ricorso invoca la declaratoria di non doversi procedere in relazione a tali delitti, alla luce del recente orientamento di legittimità secondo il quale «qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Giurca, Rv. 284698 - 01). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della 2 motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di CA RO per i fatti a lei ascritti, non avendo la Corte territoriale fornito adeguata risposta alle censure contenute nei motivi di appello. La RO sarebbe stata una mera ospite dell'immobile abitato dal coimputato, MI LE, condotto in locazione dalla madre di quest'ultimo, la quale sarebbe stata, peraltro, la formale intestataria dell'utenza del gas, sospesa per morosità. La Corte di appello non avrebbe indicato gli elementi in base ai quali ritenere integrato l'elemento soggettivo dei reati in contestazione, limitandosi ad affermare che gli imputati non potessero «non sapere che la fornitura di gas era stata precedentemente interrotta per omesso pagamento dei canoni» (così a pag. 6 della sentenza impugnata). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Con il primo motivo, la difesa deduce l'improcedibilità delle ipotesi di furto contestate ai capi 1), 2) e 4) dell'imputazione. 2.1. Va premesso che per tutti i delitti in parola è stata contestata l'aggravante pervista dall'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., per essere stato il fatto commesso con violenza sulle cose (capo 1) o avvalendosi di un mezzo fraudolento (capi 2 e 4). A seguito della modifica dell'art. 624, comma terzo, cod. pen., intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto, anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi: se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., ovvero se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza, mentre è punibile a querela se il fatto è commesso su cose esposte alla pubblica fede;
se ricorre taluna delle circostanze previste dall'art. 625, primo comma, n.
7-bis, cod. pen., vale a dire se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica. Va poi ricordato, sempre in premessa, che in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata 3 in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Dunque, la novella legislativa trova applicazione anche in ordine ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che le norme che disciplinano le condizioni di procedibilità dei reati, avendo anche natura sostanziale, sono applicabili retroattivamente se hanno carattere favorevole per l'imputato, come avvenuto nel caso di specie, allorché dalla procedibilità d'ufficio si è passati alla procedibilità a querela (cfr. Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Pisante, Rv. 284825 - 01). 2.2. Va ancora osservato che non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., nel caso in cui i beni oggetto di sottrazione siano destinati a pubblico servizio e tuttavia, nell'imputazione, tale natura non sia indicata in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti, atteso che la suddetta aggravante, imponendo una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore, ha natura valutativa (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 - 01). Viceversa, può ritenersi consentita una contestazione non formale ove congegnata in maniera da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa: si pensi a una condotta di furto di energia (o, come nella specie, di gas) posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore;
rete che, per l'appunto, è capace di dare luogo ad un «servizio» ed è destinata a raggiungere le utenze di un numero indeterminato di persone al fine di soddisfare una esigenza di rilevanza «pubblica» (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, non nnassinnata). Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, nel quale la sottrazione è stara realizzata mediante la violenta e la fraudolenta manomissione del contatore presente nell'abitazione in uso all'imputata. Pertanto, dal momento che, alla luce del peculiare atteggiarsi dell'imputazione, non è configurabile, in relazione ai delitti di cui ai capi 1), 2) e 4), alcuna contestazione in fatto dell'aggravante della commissione del furto su beni destinati a pubblico servizio e considerato che, dunque, gli stessi sono ora procedibili a querela di parte, deve concludersi che, non ravvisandosi, in atti, la predetta condizione di procedibilità, dovrà pronunciarsi, rispetto ad essi, una sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non poteva proseguire per difetto di querela. 4 u, 3. Infondato è, invece, il secondo motivo di impugnazione, relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputata, qui scrutinato unicamente con riferimento al delitto di ricettazione, concernente l'avvenuta sostituzione del contatore con quello intestato a IO NO e provento di furto. La sentenza impugnata ha evidenziato che CA RO era domiciliata, insieme al convivente e coimputato, nell'appartamento sito in Tavagnacco, via Battisti n. 3, ove si trovava il contatore intestato a IO NO, utilizzato per accedere abusivamente alla fornitura di gas;
e dal momento che i due imputati erano i soli diretti fruitori dell'utenza, illecitamente riattivata dopo che l'erogazione del gas era stata sospesa per via della morosità dei pagamenti, e considerato che il contatore della fornitura era stato manomesso e sostituito più volte e a distanza di pochi giorni, la sentenza impugnata ha concluso, in maniera pienamente logica, che gli imputati fossero ben consapevoli della sua provenienza illecita e avessero agito con l'intenzione di fruire gratuitamente dell'utenza. Ne consegue, dunque, che il secondo motivo deve ritenersi infondato, sicché deve essere confermata la responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione contestato al capo 3), di cui pertanto dovrà essere rideterminata, in sede di merito, la concreta misura della pena, una volta dichiarato il non doversi procedere per il reato base (contestato al capo 1) e per gli altri reati satellite (di cui ai capi 2 e 4). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 2) e 4), sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riferimento a tali capi, perché l'azione penale non poteva proseguire per difetto di querela. Inoltre, la medesima sentenza deve essere annullata, con rinvio, ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per la rideterminazione della pena in relazione al residuo reato contestato al capo 3). Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 2), 4) perché l'azione penale non poteva proseguire per difetto di querela. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per la rideternninazione della pena per il residuo reato di cui al capo 3). Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in data 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria scritta con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte presentate dall'avv. PAOLO MICHELUTTI, il quale, nell'interesse di VE OR, ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36039 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 13/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10 luglio 2021, la Corte di appello di Trieste aveva confermato la sentenza del Tribunale di Udine in data 31 ottobre 2019 con la quale CA RO era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 6 mesi di reclusione e di 150,00 euro di multa in quanto riconosciuta colpevole, con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen., per essersi impossessata, presso l'abitazione dalla stessa occupata, di gas naturale, sottraendolo alla Luenergy Group s.p.a., società erogatrice del servizio di fornitura del gas (capi 1, 2 e 4), con le aggravanti della violenza sulle cose (al solo capo 1) e dell'essersi avvalsa di un mezzo fraudolento (ai capi 2 e 4), nonché del delitto previsto dagli artt. 110 e 648 cod. pen., perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo 2), acquistava o, comunque, riceveva un contatore di proprietà di Acegas, provento del delitto di furto commesso da ignoti (capo 3). 1.1. A seguito di ricorso per restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. proposto nell'interesse della RO, la Quinta Sezione Penale, con ordinanza n. 5141/24 in data 20 dicembre 2023, depositata in data 5 febbraio 2024, ha accolto il ricorso, restituendo l'imputata nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Trieste emessa in data 10 luglio 2021 nel proc. n. 228/20 R.G. APP. 2. Avverso la sentenza di appello ha, dunque, proposto ricorso per cassazione la stessa RO a mezzo del difensore di fiducia, avv. Paolo Michelutti, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione ai reati previsti dagli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen. contestati a CA RO ai capi 1), 2) e 4) della rubrica. A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, i delitti di furto più sopra indicati sarebbero divenuti perseguibili a querela, la quale, tuttavia, nel caso di specie sarebbe mancante. Per tale ragione, il ricorso invoca la declaratoria di non doversi procedere in relazione a tali delitti, alla luce del recente orientamento di legittimità secondo il quale «qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Giurca, Rv. 284698 - 01). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della 2 motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di CA RO per i fatti a lei ascritti, non avendo la Corte territoriale fornito adeguata risposta alle censure contenute nei motivi di appello. La RO sarebbe stata una mera ospite dell'immobile abitato dal coimputato, MI LE, condotto in locazione dalla madre di quest'ultimo, la quale sarebbe stata, peraltro, la formale intestataria dell'utenza del gas, sospesa per morosità. La Corte di appello non avrebbe indicato gli elementi in base ai quali ritenere integrato l'elemento soggettivo dei reati in contestazione, limitandosi ad affermare che gli imputati non potessero «non sapere che la fornitura di gas era stata precedentemente interrotta per omesso pagamento dei canoni» (così a pag. 6 della sentenza impugnata). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Con il primo motivo, la difesa deduce l'improcedibilità delle ipotesi di furto contestate ai capi 1), 2) e 4) dell'imputazione. 2.1. Va premesso che per tutti i delitti in parola è stata contestata l'aggravante pervista dall'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., per essere stato il fatto commesso con violenza sulle cose (capo 1) o avvalendosi di un mezzo fraudolento (capi 2 e 4). A seguito della modifica dell'art. 624, comma terzo, cod. pen., intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto, anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi: se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., ovvero se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza, mentre è punibile a querela se il fatto è commesso su cose esposte alla pubblica fede;
se ricorre taluna delle circostanze previste dall'art. 625, primo comma, n.
7-bis, cod. pen., vale a dire se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica. Va poi ricordato, sempre in premessa, che in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata 3 in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Dunque, la novella legislativa trova applicazione anche in ordine ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che le norme che disciplinano le condizioni di procedibilità dei reati, avendo anche natura sostanziale, sono applicabili retroattivamente se hanno carattere favorevole per l'imputato, come avvenuto nel caso di specie, allorché dalla procedibilità d'ufficio si è passati alla procedibilità a querela (cfr. Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Pisante, Rv. 284825 - 01). 2.2. Va ancora osservato che non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., nel caso in cui i beni oggetto di sottrazione siano destinati a pubblico servizio e tuttavia, nell'imputazione, tale natura non sia indicata in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti, atteso che la suddetta aggravante, imponendo una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore, ha natura valutativa (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 - 01). Viceversa, può ritenersi consentita una contestazione non formale ove congegnata in maniera da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa: si pensi a una condotta di furto di energia (o, come nella specie, di gas) posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore;
rete che, per l'appunto, è capace di dare luogo ad un «servizio» ed è destinata a raggiungere le utenze di un numero indeterminato di persone al fine di soddisfare una esigenza di rilevanza «pubblica» (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, non nnassinnata). Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, nel quale la sottrazione è stara realizzata mediante la violenta e la fraudolenta manomissione del contatore presente nell'abitazione in uso all'imputata. Pertanto, dal momento che, alla luce del peculiare atteggiarsi dell'imputazione, non è configurabile, in relazione ai delitti di cui ai capi 1), 2) e 4), alcuna contestazione in fatto dell'aggravante della commissione del furto su beni destinati a pubblico servizio e considerato che, dunque, gli stessi sono ora procedibili a querela di parte, deve concludersi che, non ravvisandosi, in atti, la predetta condizione di procedibilità, dovrà pronunciarsi, rispetto ad essi, una sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non poteva proseguire per difetto di querela. 4 u, 3. Infondato è, invece, il secondo motivo di impugnazione, relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputata, qui scrutinato unicamente con riferimento al delitto di ricettazione, concernente l'avvenuta sostituzione del contatore con quello intestato a IO NO e provento di furto. La sentenza impugnata ha evidenziato che CA RO era domiciliata, insieme al convivente e coimputato, nell'appartamento sito in Tavagnacco, via Battisti n. 3, ove si trovava il contatore intestato a IO NO, utilizzato per accedere abusivamente alla fornitura di gas;
e dal momento che i due imputati erano i soli diretti fruitori dell'utenza, illecitamente riattivata dopo che l'erogazione del gas era stata sospesa per via della morosità dei pagamenti, e considerato che il contatore della fornitura era stato manomesso e sostituito più volte e a distanza di pochi giorni, la sentenza impugnata ha concluso, in maniera pienamente logica, che gli imputati fossero ben consapevoli della sua provenienza illecita e avessero agito con l'intenzione di fruire gratuitamente dell'utenza. Ne consegue, dunque, che il secondo motivo deve ritenersi infondato, sicché deve essere confermata la responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione contestato al capo 3), di cui pertanto dovrà essere rideterminata, in sede di merito, la concreta misura della pena, una volta dichiarato il non doversi procedere per il reato base (contestato al capo 1) e per gli altri reati satellite (di cui ai capi 2 e 4). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 2) e 4), sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riferimento a tali capi, perché l'azione penale non poteva proseguire per difetto di querela. Inoltre, la medesima sentenza deve essere annullata, con rinvio, ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per la rideterminazione della pena in relazione al residuo reato contestato al capo 3). Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 2), 4) perché l'azione penale non poteva proseguire per difetto di querela. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per la rideternninazione della pena per il residuo reato di cui al capo 3). Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in data 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente