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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/07/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in composizione collegiale formato dai Magistrati:
Dr Susanna Menegazzi presidente rel. ed est.
Dr Alessandra Pesci giudice
Dr Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo di Volontaria Giurisdizione al
n. 2641/2025 , introdotto con ricorso congiunto depositato da:
(CF: ) Parte_1 C.F._1
( C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio degli avv. Silvia Toniolo e Mauro Pizzigati
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio da loro contratto il 12/12/1971 a Venezia.
A tal fine esponevano di essersi separati con sentenza del Tribunale
di Treviso del 23 -30 aprile 2024; che non v'era stata riconciliazione e che la comunione materiale e spirituale tra loro era definitivamente venuta meno.
All'udienza del 17/7/2025 comparivano personalmente le parti, le quali confermavano la loro volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso;
venivano allegati al verbale di udienza la planimetria e l'APE relativi all'immobile sul quale le parti prevedevano il diritto di abitazione in favore della signora
. Parte_1
All'esito, il giudice rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al collegio.
Ciò premesso, vista la volontà espressa congiuntamente dalle parti,
ritenuto che la regolamentazione proposta non presenti profili di illegittimità, il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa RG
nr. 2641/2025: A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e in data Parte_2 Parte_1
12/12/1971 (trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di Venezia, Atto n. 695, Parte II, Serie A, Uff. 8, Anno 1971)
alle condizioni concordate tra i coniugi, che di seguito di riportano:
1) Porsi a carico del SI l'obbligo di Parte_2
contribuire al mantenimento di mediante il Parte_1
versamento mensile in suo favore della somma di € 750,00
(rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: [...],
presso - filiale di NO EN (Tv), con Controparte_1
decorrenza dal mese successivo al deposito del presente ricorso.
2) Darsi atto che anche in questa sede il SI Parte_2
conferma, come già avvenuto in sede di separazione, la costituzione in favore di (che conferma l'accettazione) a titolo Parte_1
gratuito e per tutta la durata della vita della medesima, il diritto di abitazione di cui all'art. 1022 c.c. sulla propria quota di proprietà superficiaria sui beni immobili acquistati con la medesima, in regime di comunione di beni e già adibiti a casa coniugale, siti in NO EN (Tv), Via Dello Scoutismo 15, con diritto di uso dei beni mobili ed arredi che corredano e compongono la casa coniugale. I suddetti beni immobili risultano identificati catastalmente, come segue, al Comune di NO EN (Tv), Sez.
Urbana E, Foglio 4, Nuovo Catasto edilizio Urbano, Partita 5316: - Mn 2240 sub 40, Categoria A/2, Classe 2, consistenza 5,5 vani,
rendita 553,90, piano 3, Via dello Scoutismo n. 15, interno 11
(abitazione e cantina); - Mn 2240, sub 25, Categoria C/6, Classe 3,
consistenza 13 mq, rendita € 30,88, Via Dello Scoutismo, piano S1
(garage); - per la quota di 1/24 Mn 2240 sub 29, Piano T, Via Dello
Scoutismo 15 int. 13 (sala riunioni). Il fabbricato, di cui le suddette unità immobiliari fanno parte, insiste sui MN 2240 (ex
2240/a) di mq 2631, 2429 (ex 1253/b) di mq 280, 2430 (ex 1253/c) di mq 197, 2431 (ex 1978/b) di mq 58 e 2432 (ex 1978/c) di mq 12 del
C.T. L'abitazione confina con abitazioni ai sub 39 e 41, vano scale,
prospetti. Il garage confina con garages ai sub 24 e 26, corsia di manovra. Il SI precisa, anche in questa sede, Parte_2
che il diritto di abitazione si estende alla proporzionale quota delle parti comuni, come per legge e di cui all'art. 1117 c.c. e,
in particolare, all'area coperta e scoperta, all'area verde posta a nord dell'edificio ubicato al n. 15 e a quella a sud dell'edificio sito al n. 17, al giardino pensile posto sopra la piastra garage compresa la parte pavimentata, all'area sita nella piastra garage adibita a passaggio, alle fondazioni, strutture portanti, porticati intorno all'edificio ed in collegamento con gli altri edifici, vano scale, disimpegno, locale autoclave, scalinate di accesso. La
SIa conferma di prendere atto che è comune a Parte_1
tutti i condòmini la sala riunioni al piano terra, lato sud della palazzina n. 15 di Via Dello Scoutismo, identificata con il MN. 2240
sub 29 (interno 13), dichiarando di non opporsi per sé, eredi ed aventi causa, a qualsiasi titolo, all'uso di detta sala per le riunioni di tutta la base sociale della cooperativa “UNITARIA Società
Cooperativa Edilizia a r.l.”, sia insieme che singolarmente, per intervento edilizio. Prende atto, inoltre, che parte di detta sala lato sud-ovest, di circa mq 15 calpestabili (ml 3,84 lato sud e ml
3,93 lato ovest), suddivisa dal resto con parete mobile a vetri, è
concessa in diritto d'uso esclusivo alla “UNITARIA Società
Cooperativa Edilizia a r.l.”, costruttrice dell'immobile, sino allo scioglimento della cooperativa, in quanto destinata a sede legale,
come da delibera dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi presso lo Studio del notaio dott. in data 21/03/1988, Persona_1
nonché che la medesima è esonerata da qualsiasi onere per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione riferito alla sala e al condominio, salvo le spese necessarie per la conduzione della sede sociale stessa.
Il SI dichiara, anche in questa sede e la Parte_2
SIa ne prende atto, che: • i dati di Parte_1
identificazione catastale come sopra riportati riguardano le unità
immobiliari raffigurate nella planimetria scheda n. 3/447/5408
quanto al Mapp. 2240 sub 40 e nella planimetria scheda n. 31447/5408
quanto al Mapp. 2240 sub 25; • i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra indicati,
sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
• il diritto di superficie sui beni immobili di cui sopra gli è pervenuto in forza di atto di assegnazione del 28/04/1988, a rogito del Notaio
dott. di NO EN (Tv), Rep. n. 31447, Racc. Persona_1
n. 5408, registrato a Treviso il 13/05/1988 al n. 518/U Mod. 71M, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Treviso il 25/05/1988 al n. 14752 d'ordine e n. 11459 Particolare;
• la costruzione dei predetti beni immobili è iniziata in data successiva al 01/09/1967 ed in particolare giusta Concessione
Edilizia n. 132 Pratica n. 110/84/6784/84 del 07/06/1984, variante n. 219 Pratica n. 110/84/17613 dell'11/12/1986, dichiarata abitabile il 30/12/1986; • gli immobili in oggetto non hanno subito modifiche edilizie rispetto alle concessioni sovra descritte e relativamente alle stesse non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alle fattispecie previste dall'art. 41 della Legge 47/1985; •
gli immobili oggetto del presente atto non sono gravati da ipoteche e/o altri gravami pregiudizievoli ad eccezione dell'ipoteca accesa presso L'Ufficio dei Registri Immobiliari di Treviso in data
14/10/1985 ai nn. 19860/1953 in favore del Comune di NO EN
ed a carico della “ ; • Controparte_2
trattandosi di costituzione di diritto reale a titolo gratuito, il presente atto non è soggetto agli obblighi di allegazione, consegna ed informativa in merito alla prestazione energetica del medesimo.
I signori e concordano a che le Parte_2 Parte_1
spese di manutenzione ordinaria del bene sul quale viene costituito con il presente atto il diritto di abitazione, nonché le spese ed oneri condominiali di manutenzione e di amministrazione ordinaria siano a carico della SIa mentre restano a Parte_1
carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno, le spese di amministrazione e di manutenzione straordinaria. I SIi
[...]
e concordano altresì che restino a carico Parte_2 Parte_1 di entrambi nella misura del 50 % ciascuno le spese di amministrazione e manutenzione straordinaria del Supercondominio.
Con riferimento all'atto di costituzione del diritto di abitazione,
confermato nel presente atto, le parti dichiarano di essere consapevoli che il trasferimento immobiliare adottato rimane atto delle parti e non costituisce atto del Tribunale e che il Cancelliere
si limiterà ad attestare che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni attinenti al trasferimento immobiliare di cui all'art. 29, comma I-bis, L. 52/1985, senza assumere alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo e alla legittimità urbanistica. E ciò in piena conformità a quanto disposto dalle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione con sentenza n. 21761/2021 depositata il 29/07/2021.
Le parti dichiarano, altresì, di essere informate (e, quindi, di essere a conoscenza) che il presente accordo, inerente alla conferma della costituzione del diritto di abitazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza e destinato a far fede di ciò che in esso è
attestato, assume forma di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2699 c.c. e che lo stesso, contenendo la costituzione di un diritto reale immobiliare, costituisce valido titolo per la trascrizione, a norma dell'art. 2657 c.c. In caso di invalidità dello stesso e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, i coniugi riconoscono che l'accordo in questa sede stipulato ha solo valore obbligatorio, impegnandosi, in tal caso,
ad effettuare la stipula dell'atto medesimo davanti al Notaio, con esonero del Cancelliere e dell'Ufficio giudiziario adìto da ogni responsabilità e con spese a carico del SI . Le Parte_2
parti, infine, dichiarano di impegnarsi a curare la trascrizione del presente atto di costituzione del diritto di abitazione, esonerando espressamente il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità, nonché a curarne la relativa voltura catastale.
Chiedono, pertanto, la trascrizione del presente atto presso la
Direzione Provinciale di Treviso, Ufficio provinciale del
Territorio, Servizi di Pubblicità immobiliare di Treviso, con esenzione da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della Legge
06/03/1987, n. 74 e della sentenza della Corte costituzionale n.
154/1999, essendo stato l'accordo di trasferimento del diritto reale di abitazione costituito in favore della moglie, SIa
[...]
, funzionale e decisivo ai fini del presente ricorso Parte_1
congiunto per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Si impegnano, infine, a depositare in via telematica agli atti del procedimento copia della trascrizione rilasciata dall'Agenzia del
Territorio di Treviso, Servizi di Pubblicità Immobiliare.
3) Darsi atto che i sig.ri e Parte_2 Parte_1
alla luce delle determinazioni di cui sopra, hanno definito ogni questione e/o rapporto economico tra gli stessi esistente e null'altro hanno a che pretendere l'uno dall'altra (e viceversa) per alcun titolo, ragione e/o causa”;
B. ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
C. compensa tra le parti le spese di lite.
Treviso, 17/7/2025
Il presidente estensore dr Susanna Menegazzi