Cass. civ., sez. I, sentenza 20/10/2021, n. 29245
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Sentenza 20 ottobre 2021

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 21 aprile 2021, con numero di registro generale 30525/2019. Le parti in causa erano una cooperativa sociale Onlus e una società che gestiva servizi socio-assistenziali, la quale vantava un credito nei confronti della cooperativa. La cooperativa ha contestato la dichiarazione di fallimento, sostenendo che la sua attività non fosse assoggettabile a tale procedura, ma piuttosto a liquidazione coatta amministrativa, in virtù della sua qualifica di Onlus e del regime normativo specifico per le cooperative sociali.

Il giudice ha respinto le argomentazioni della cooperativa, affermando che la qualifica di Onlus non esclude la fallibilità in presenza di attività commerciale, come stabilito dall'art. 2545-terdecies c.c. La Corte ha sottolineato che la normativa fiscale riguardante le Onlus non interferisce con le disposizioni sul fallimento, e che l'accertamento della natura commerciale dell'attività è di competenza dell'autorità giudiziaria, non vincolata dai pareri del Ministero dello Sviluppo Economico. La sentenza ha quindi confermato la legittimità della dichiarazione di fallimento, evidenziando che la cooperativa svolgeva attività commerciale secondo criteri di economicità, e ha condannato la cooperativa al pagamento delle spese legali.

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Massime1

E' assoggettabile a fallimento la società cooperativa sociale che risulti svolgere un'attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo) all'esito di un accertamento riservato in via esclusiva all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge, e senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell'articolo 2545 terdecies c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/10/2021, n. 29245
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29245
    Data del deposito : 20 ottobre 2021

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