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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza dell'11 giugno 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2391/2021 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brolo, via C. Colombo n. 5 presso lo studio dell'Avv.
Carmela Bonina che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Oliviero Atzeni giusta procura generale indicata in atti, elettivamente CP_ domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici e indebito indennità malattia anno
2016.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2021 il ricorrente adiva codesto
Giudice premettendo di essere bracciante agricolo e di aver svolto attività lavorativa nel 2015 per complessivi 102 giorni alle dipendenze della Ditta Il Darifoglio società cooperativa agricola. Lo stesso eccepiva che con provvedimento del 29.03.2020 l' comunicava che “nel periodo che va dal CP_1
22/01/2016 al 22/02/2016 sono stati pagati €. 812,76 in più sulla sua prestazione di indennità malattia e maternità n. 963430, per i seguenti motivi: l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2015”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
Con successivo provvedimento, sempre datato 29.03.2020, l' CP_1 comunicava allo stesso che “nel periodo che va dal 11/04/2016 al 15/05/2016 sono stati pagati €. 892,06 in più sulla sua prestazione di indennità di malattia e maternità n. 970989, per i seguenti motivi: “l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per
l'anno 2015”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
Infine, con provvedimento, sempre del 29.03.2020, l' comunicava CP_1 che “nel periodo che va dal 11/11/2016 al 25/11/2016 sono stati pagati €. 327,09 in più sulla sua prestazione di indennità di malattia e maternità n. 978417, per i seguenti motivi: “l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2015”.
Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellato dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato il 19.05.2020.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1 elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati.
Contestava, in particolare, l'indeterminatezza delle somme comunque non erogate, l'illegittimità dell'indebito e la debenza delle somme indicate, con condanna all'annullamento dell'indebito e pagamento della prestazione e degli accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
2 L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione, depositata in CP_1 data 18.11.2022, in cui eccepiva, in via preliminare l'intervenuta decadenza ex art. 22 comma 1 del D.L. 7/70 e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testi.
Successivamente veniva riassegnata allo scrivente stante il provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il
D.P. n. 50/2022.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
Parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate suindicate, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta Il Darifoglio società cooperativa agricola.
Preliminarmente va esaminata la tempestività del ricorso.
Secondo l'art.22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo
1970 n. 83, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Le SS.UU. (n. 6245 del 1990) hanno ritenuto che i termini ivi stabiliti fossero termini di decadenza e la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che trattasi di decadenza sostanziale (in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1° ottobre 1997
n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass.,
10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n.
13092). Detto termine non è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, bensì termine di decadenza entro il quale l'interessato deve far valere il diritto di opporsi alla mancata iscrizione o alla cancellazione, il quale incide sulla
3 situazione soggettiva, limitandone l'esercizio entro un arco temporale necessariamente circoscritto dalle difficoltà di accertamento dei fatti (vedi Cass. n.
5942 del 2001)
Tale decadenza, che comunque era stata eccepita tempestivamente dalla resistente nella memoria di costituzione, è comunque rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di decadenza avente natura sostanziale (Cass n. 9595 del 2001, n. 7148 del 2008, n. 1753 del 2020). La stessa, infatti, riguarda una materia (l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli) che è sottratta alla disponibilità delle parti e può anche essere proposta, ex art. 2969 c.c. dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c. (vedi Cass. n. 13092 del 2009 e n. 18528 del
2011).
Il D.L. n. 7 del 1970 (in parte sostituito dal D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, artt. 9 ter e segg., convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e dal D.L. 11 agosto
1993, n. 375, che, anch'esso parzialmente sostituisce le regole previste nel D.L. n.
7 del 1970, nell'intento, esplicitato nel titolo, "di razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi") prevede che l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione siano oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali), comunicati agli interessati mediante notifica, eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale,
o di cancellazione.
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo: secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ex art. 11 del D. Lgs. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con
4 la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (ex multis, Cass. n. 2375 del 2007 e n. 813 del 2007).
Stabilisce, infatti, il citato D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11:
"1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agri- cola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto ".
"2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota: oggi, del convertito D.L.
n. 510 del 1996, ex art. 9 sexies, comma 3, la commissione centrale costituita quale organo dell' ) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale CP_1
termine il ricorso si intende respinto".
All' (subentrato allo ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del CP_1 CP_2
D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre
1996, n. 608) a decorrere dall'anno 1996, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il
31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla diretta CP_1 notifica al lavoratore interessato” (art.
9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).
5 Con l'art.
9-sexies comma 3, già citato, veniva soppresso lo e veniva CP_2 istituita presso l' la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione CP_1
dei contributi agricoli unificati (Commissione CAU), competente ai sensi del successivo comma 5 a decidere in unico grado i ricorsi previsti dagli artt. 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375 e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 del predetto decreto.
Ancora, l'art. 80 della L. 448 del 23 dicembre 1998, le competenze attribuite alle
Commissioni Provinciali per la manodopera agricola in ordine al primo grado del contenzioso amministrativo fissato dall'art. 11 sopra citato sono state attribuite ad un organo dell' , le Commissioni provinciali di cui all'art. 14 L 457 dell'8 CP_1
agosto 1972, c.d. , già competenti a decidere in materia di trattamento Per_1
sostitutivo della retribuzione.
Dato atto del contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso quindi come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso
(vedi Cass. n. 4261 del 2007).
Va, inoltre, ricordato che la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R.
n. 639 del 1970, secondo la quale l' previdenziale ha l'obbligo di CP_3
comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può
6 operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge (vedi Cass. n.8650/08).
Dunque, diverse possono essere le ipotesi di decorrenza della decadenza ex art. 22 sopra citato, a seconda che sia stato proposto o meno il ricorso amministrativo.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art.11, per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio. Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D. Lgs.
n. 375 del 1993, art. 1.
La sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, può così essere riassunta:
1) comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola (poi ) e la decisione sullo stesso;
Per_1
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs.
375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la decisione sullo CP_1
stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
7 5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
In ogni caso, non si deve computare anche il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto in difetto del ricorso amministrativo.
La Suprema Corte ha anche da ultimo precisato che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza (vedi Cass. n. 2719 del 2018); così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (Cfr.: Cass. n. 993 del 2017, n. 861 del 2017).
Orbene, nel caso di specie il ricorso amministrativo è del maggio 2020
(cancellazione avvenuta a dicembre 2019).
Seppur sospesi i termini procedimentali per l'emergenza COVID, non può negarsi che l'esercizio di un'azione fa scattare, necessariamente, la fase successiva.
Difatti, pur applicando il termine massimo di sospensione c.d. covid, comunque la presentazione di un ricorso giudiziario in data 9 luglio 2021 è tardiva.
Ne consegue, che la domanda è inammissibile.
Vengono assorbite le ulteriori questioni.
Nello specifico, non può dedursi la buona fede di chi ha percepito (come emerge dalla produzione ) una prestazione previdenziale conseguente ad una CP_1
falsa dichiarazione nei confronti dell' . CP_3
Nulla sulle spese stante la dichiarazione, in atti, ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 09.07.2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
8 - Dichiara inammissibili le domande relative all'iscrizione negli elenchi anagrafici;
- Rigetta le ulteriori domande;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 11 giugno 2025.
Il Giudice
(Dott. Carmelo Proiti)
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