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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 734/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Parte_1
Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Niccolò Savoia
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Elvira Sarubbi
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente espone di essere una docente che ha prestato servizio per il resistente, in virtù di distinti contratti a tempo determinato, per gli aa.ss. CP_1
2021/2022 e 2023/2024. Lamenta di non aver percepito, per i suddetti periodi, la somma di
€ 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
Pag. 1 a 4 1.1. Eccepisce l'illegittimità della sua esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2021/2022 e
2023/2024, con conseguente condanna del alla corresponsione Controparte_1 dell'importo nominale di € 1.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
1.2. Parte resistente aderisce alla richiesta di parte ricorrente di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione e chiede la compensazione delle spese di lite.
2. La domanda è fondata.
2.1. Posto che non vi è contestazione sulla sussistenza del diritto della docente al bonus per la formazione e non sono controverse (alla luce dei principi sanciti in materia da Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) né la sussistenza di incarichi ex art. 4 l. n. 124/1999, né la comparabilità di parte ricorrente con i docenti assunti a tempo indeterminato (atteso che, peraltro, il resistente non ha fornito alcun concreto elemento che possa CP_1 mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato), né, infine, che la ricorrente sia ancora inserita nel sistema scolastico (essendo iscritta nelle graduatorie per le supplenze), deve essere accertato e dichiarato il diritto di quest'ultima a percepire l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, relativamente agli aa.ss. 2021/2022 e
2023/2024.
2.2. L'amministrazione convenuta deve essere, dunque, condannata ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della Carta
Docente ed accredito della somma indicata.
2.3. E' necessario solo precisare che il provvederà ad erogare la Carta solo se CP_1 ed in quanto la ricorrente risulti in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per
Pag. 2 a 4 l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.
Ed invero, trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto (part-time e full-time) e riconosciuto anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, non è possibile riconoscere l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo (Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 173/2023).
Il resistente, dunque, provvederà ad erogare la Carta solo se ed in quanto la CP_1 ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (essendo intervenuto soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio il riconoscimento della pretesa fatta valere dal ricorrente, nonostante la diffida stragiudiziale notificata all'Amministrazione in data
20.11.2023 – cfr. doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente) e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 1.000,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate. Non può, invece, essere riconosciuto alcun aumento fino al 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014), dal momento che i collegamenti ipertestuali presenti nel testo del ricorso non risultano attivati e funzionanti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Pag. 3 a 4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2021/2022 e 2023/2024; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 1.000,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 258,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Catanzaro, 05/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 734/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Parte_1
Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Niccolò Savoia
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Elvira Sarubbi
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente espone di essere una docente che ha prestato servizio per il resistente, in virtù di distinti contratti a tempo determinato, per gli aa.ss. CP_1
2021/2022 e 2023/2024. Lamenta di non aver percepito, per i suddetti periodi, la somma di
€ 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
Pag. 1 a 4 1.1. Eccepisce l'illegittimità della sua esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2021/2022 e
2023/2024, con conseguente condanna del alla corresponsione Controparte_1 dell'importo nominale di € 1.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
1.2. Parte resistente aderisce alla richiesta di parte ricorrente di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione e chiede la compensazione delle spese di lite.
2. La domanda è fondata.
2.1. Posto che non vi è contestazione sulla sussistenza del diritto della docente al bonus per la formazione e non sono controverse (alla luce dei principi sanciti in materia da Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) né la sussistenza di incarichi ex art. 4 l. n. 124/1999, né la comparabilità di parte ricorrente con i docenti assunti a tempo indeterminato (atteso che, peraltro, il resistente non ha fornito alcun concreto elemento che possa CP_1 mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato), né, infine, che la ricorrente sia ancora inserita nel sistema scolastico (essendo iscritta nelle graduatorie per le supplenze), deve essere accertato e dichiarato il diritto di quest'ultima a percepire l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, relativamente agli aa.ss. 2021/2022 e
2023/2024.
2.2. L'amministrazione convenuta deve essere, dunque, condannata ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della Carta
Docente ed accredito della somma indicata.
2.3. E' necessario solo precisare che il provvederà ad erogare la Carta solo se CP_1 ed in quanto la ricorrente risulti in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per
Pag. 2 a 4 l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.
Ed invero, trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto (part-time e full-time) e riconosciuto anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, non è possibile riconoscere l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo (Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 173/2023).
Il resistente, dunque, provvederà ad erogare la Carta solo se ed in quanto la CP_1 ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (essendo intervenuto soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio il riconoscimento della pretesa fatta valere dal ricorrente, nonostante la diffida stragiudiziale notificata all'Amministrazione in data
20.11.2023 – cfr. doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente) e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 1.000,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate. Non può, invece, essere riconosciuto alcun aumento fino al 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014), dal momento che i collegamenti ipertestuali presenti nel testo del ricorso non risultano attivati e funzionanti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Pag. 3 a 4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2021/2022 e 2023/2024; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 1.000,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 258,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Catanzaro, 05/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4