Versione
7 settembre 1972
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19 maggio 2020
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19 luglio 2020
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Art. 14.
Il trattamento sostitutivo della retribuzione e' corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.
Per ciascuno dei membri suindicati puo' essere nominato un supplente.
Nella Regione siciliana le commissioni previste nel presente articolo sono integrate con un rappresentante della Regione stessa. ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 , ha disposto (con l'art. 19, comma 3-bis) che "Per assicurare la celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall' articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ".
Il trattamento sostitutivo della retribuzione e' corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.
Per ciascuno dei membri suindicati puo' essere nominato un supplente.
Nella Regione siciliana le commissioni previste nel presente articolo sono integrate con un rappresentante della Regione stessa. ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 , ha disposto (con l'art. 19, comma 3-bis) che "Per assicurare la celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall' articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ".
Commentari • 3
- 1. Cassa integrazione per le ondate di caloreMaria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 23 luglio 2024 · 7.079243
[…] In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa. 2. […]
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Giurisprudenza • 153
- 1. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/04/2021, n. 333Provvedimento: […] Successivamente, le competenze attribuite alle commissioni provinciali per la manodopera agricola in ordine al primo grado del contenzioso amministrativo fissato dal surrichiamato art.11, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 80, comma 3, della legge n. 448/1998, sono state attribuite ad un organo dell'Istituto previdenziale e cioè alle Commissioni provinciali di cui all'art. 14 della legge n. 457/1972 (c.d. Per_1 ) già competenti a decidere in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione.Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 22 D.L. 7/1970·
- cancellazione lavoratori agricoli·
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