CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/07/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 625/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4 marzo 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.05.1943 e (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03.11.1943, elettivamente domiciliati in Locri (RC), Via Tasso n. 25, presso lo studio dell'Avv. Antonio Piscioneri (p.e.c.: , che li Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
13.04.1978 e (C.F.: ), nata a Controparte_2 C.F._4
Siderno il 04.02.1977, entrambi elettivamente domiciliati in Placanica (RC), Via San
Tommaso trav. I, n. 1/c, presso lo studio dell'Avv. Antonio Condemi (p.e.c.:
, che li rappresenta e difende, giusta procura in at ti;
Email_2
APPELLATI
NONCHE'
(C.F.: ), in qualità di erede di Controparte_3 C.F._5
; Persona_1
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE' (C.F.: ), nata a [...] il Controparte_4 C.F._6
12.07.1959, in qualità di erede di;
Persona_1
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
(C.F.: , nato a [...] Controparte_5 C.F._7 il 24.05.1962, in qualità di erede di Persona_1
APPELLATA/CONTUMACE
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 194/2019 resa dal Tribunale di Locri il
13.02.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 100567/2011 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.03.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di t rattazione scritta presentate da entrambe il 29.02.2024, ovvero per gli appellanti nei seguenti termini: “Con le presenti e brevi note, stante la pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento della controversia che ci occupa, si chiede un di fferimento della trattazione del presente giudizio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti sostanziali e processuali d'udienza.
Ogni altro diritto fatto salvo.”; per gli appellati, come segue: “…Stante la pendenza tra le parti di trattative per un bonario componimento della controversia, si chiede un differimento della trattazione del presente giudizio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti sostanziali e processuali d'udienza.
Fatto salvo ogni altro diritto.”.
Con successive istanze fuori udienza avanzate da ambo le parti in via telematica, rispettivamente il 31.05.2024 ed il 01.06.2024, gli appellanti facevano presente che:
“Stante il raggiungimento tra le parti costituite di accordo transattivo stragiudiziale e, di guisa, l'assenza d'interesse delle stesse di proseguire nel giudizio de quo, si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo d'udienza e dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese e dei compensi del grado d'appello. Ogni altro diritto fatto salvo.”, ed in modo altrettanto simile concludevano gli appellati, ribadendo che: “Stante il raggiungimento tra le parti costituite di accordo transattivo stragiudiziale e conseguentemente l'assenza d'interesse delle stesse di proseguire nel giudizio de quo, si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo e dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese e dei compensi del grado d'appello.
Ogni altro diritto fatto salvo.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella se ntenza impugnata: <con atto di citazione, ritualmente notificato e – Parte_1 C.F._1
30.05.1943 e (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03.11.1943, elettivamente domiciliati in Locri (RC), Via Tasso n. 25, presso lo studio dell'Avv. Antonio Piscioneri (p.e.c.: , che li Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
13.04.1978 e (C.F.: ), nata a Controparte_2 C.F._4
Siderno il 04.02.1977, entrambi elettivamente domiciliati in Placanica (RC), Via San
Tommaso trav. I, n. 1/c, presso lo studio dell'Avv. Antonio Condemi (p.e.c.:
, che li rappresenta e difende, giusta procura in at ti;
Email_2
APPELLATI
NONCHE'
(C.F.: ), in qualità di erede di Controparte_3 C.F._5
; Persona_1
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE' (C.F.: ), nata a [...] il Controparte_4 C.F._6
12.07.1959, in qualità di erede di;
Persona_1
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
(C.F.: , nato a [...] Controparte_5 C.F._7 il 24.05.1962, in qualità di erede di Persona_1
APPELLATA/CONTUMACE
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 194/2019 resa dal Tribunale di Locri il
13.02.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 100567/2011 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.03.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di t rattazione scritta presentate da entrambe il 29.02.2024, ovvero per gli appellanti nei seguenti termini: “Con le presenti e brevi note, stante la pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento della controversia che ci occupa, si chiede un di fferimento della trattazione del presente giudizio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti sostanziali e processuali d'udienza.
Ogni altro diritto fatto salvo.”; per gli appellati, come segue: “…Stante la pendenza tra le parti di trattative per un bonario componimento della controversia, si chiede un differimento della trattazione del presente giudizio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti sostanziali e processuali d'udienza.
Fatto salvo ogni altro diritto.”.
Con successive istanze fuori udienza avanzate da ambo le parti in via telematica, rispettivamente il 31.05.2024 ed il 01.06.2024, gli appellanti facevano presente che:
“Stante il raggiungimento tra le parti costituite di accordo transattivo stragiudiziale e, di guisa, l'assenza d'interesse delle stesse di proseguire nel giudizio de quo, si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo d'udienza e dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese e dei compensi del grado d'appello. Ogni altro diritto fatto salvo.”, ed in modo altrettanto simile concludevano gli appellati, ribadendo che: “Stante il raggiungimento tra le parti costituite di accordo transattivo stragiudiziale e conseguentemente l'assenza d'interesse delle stesse di proseguire nel giudizio de quo, si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo e dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese e dei compensi del grado d'appello.
Ogni altro diritto fatto salvo.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella se ntenza impugnata:Parte_1 Parte_2 premesso di essere proprietari di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Placanica, località San Tommaso, riportato al catasto di detto Comune al foglio di mappa 30, particella 636, sul quale insisteva un fabbricato adibito a ricovero di animali nonché alberi di ulivo e di frutta – evocavano in giudizi Persona_1 CP_1
deducendo che:
[...] Controparte_2
‒ da oltre venti anni raggiungevano il predetto fondo passando, in modo pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto, attraverso una strada che si dipartiva dalla strada comunale e ricadeva nella particella 663 (di proprietà del convenut;
Per_1
‒ il passaggio era stato esercitato, da sé e da propri incaricati, con autovetture e con altri mezzi (camion, macchine agricole a ruote ed a cingoli utilizzate in agricoltura, ruspe, autocarri, trattori con rimorchio), che invadevano, in parte, anche la particella 664 (di proprietà dei convenuti ), come meglio specificato nella consulenza di parte Pt_2 allegata all'atto introduttivo;
‒ nei giorni 17 e 18 agosto del 2010, i convenut , sul confine tra la stradella ed il Pt_2 fondo di loro proprietà nonché all'interno della particella 664, avevano costruito un muro di cinta in cemento armato nel tratto in curva della suddetta strada;
‒ a seguito della costruzione del suddetto manufatto, la sezione stradale media, in prossimità della curva, aveva subìto una diminuzione di spazio pari a mq 3,4, così precludendo il passaggio pedonale e carrabile non soltanto sulla porzione di terreno occupata dal muro medesimo, ma anche su un'area, interna allo stesso, di superficie pari a mq 1,4.
Concludevano chiedendo accertarsi l'acquisto, per intervenuta usucapione ultraventennale, del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla strada e, più precisamente, sulla porzione di terreno di proprietà del convenuto Per_1 ricadente nel tratto compreso tra la strada comunale ed il fondo di loro proprietà nonché sulla porzione di terreno di proprietà dei convenut occupata dal muro e Pt_2 su quella interna al muro medesimo, di superficie pari a circa mq 1,4; domandavano, altresì, la condanna del convenuti alla riduzione al pristino stato dei luoghi Pt_2 mediante la rimozione dell'opera anzidetta, poiché costituente impedimento all'esercito del diritto di servitù.
2. Si costituivano in giudizio soltant e con CP_1 Controparte_2 unica comparsa di costituzione e risposta, nella quale domandavano il rigetto delle domande attoree, stante l'insussistenza dei presupposti dell'usucapio ne ex adverso invocata.
Evidenziavano i convenuti che il muro di cinta – sostitutivo di una rete metallica sorretta da paletti, precedentemente posta a delimitazione del proprio fondo – era stato realizzato interamente nel proprio terreno, in un'area non r icompresa nella sede stradale ed in un punto rialzato rispetto alla stessa.
Replicavano, inoltre, che il passaggio di camion e trattori attraverso la strada era possibile anche in presenza del muro in contestazione, avendo la stradella una larghezza di metri 5,19.
3. All'udienza del 07.07.2011, la parte attrice, nel modificare la domanda inizialmente svolta, precisava – quanto alla richiesta di riduzione in pristino – che il muro di cinta costituiva “impedimento e/o turbativa all'esercizio del diritto di s ervitù di passaggio e pedonale” (in sostanza, raffrontando le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione con quelle di cui al verbale d'udienza del 07.07.2011, gli attori hanno aggiunto la locuzione
“e/o turbativa”, originariamente mancante).
4. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita mediante assunzione di testimoni , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, .
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
All'udienza del 17.11.2017 veniva dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
Per_1
All'esito, su istanza delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 09.11.2018, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura ridotta di giorni 47 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta le domande proposte d e;
Parte_1 Parte_2
2. condanna e al pagamento solidale in favore di Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, delle spese di lite del CP_1 Pt_2 Controparte_2 presente giudizio, che liquida in € 142,38 per esborsi ed in € 2.430,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Condemi ex art. 93 c.p.c..”.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 17.07.2019, e Parte_1 Parte_2 esponendo due motivi di gravame.
Con il primo motivo deducevano la violazione di legge (nella specie dell'art. 183, comma IV, c.p.c.), ovvero il travisamento dei fatti, avendo il Tribunale asseritamente errato nel ritenere la domanda proposta all'udienza del 07.07.2011 alla stregua di una semplice modifica della domanda originaria ma non invece, per come avrebbe dovuto, una domanda nuova.
Con la seconda censura gli appellanti deducevano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non aveva ritenuto raggiunta la prova dell'esercizio del possesso utili ai fini dell'usucapione della servitù di passaggio, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento di tale statuizione.
Denunciavano inoltre il travisamento dei fatti e della prova di essi.
Con la terza ed ultima doglianza, stigmatizzavano la condotta molesta e/o di turbativa che i convenuti avrebbero messo in atto nell'impedire l'esercizio del possesso della servitù di passaggio agli attori, spiegandone le ragioni e contestando il mancato accoglimento delle istanze avanzate in primo grado.
Chiedevano, pertanto, la totale riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la domanda di usucapione della servitù di passaggio avanzata in prime c ure e la condanna degli appellati alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 23.12.2019, e i quali CP_1 Controparte_2 chiedevano il rigetto dell'appello con condanna degli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Nonostante siano stati regolarmente citati in giudizio, né Controparte_3 né né, infine, si sono Controparte_4 Controparte_5 costituiti.
Indi, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del
04.03.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n.
18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_3 [...]
e i quali, benché ritualmente CP_4 Controparte_5 evocati in giudizio, non si sono costituiti. Preso atto delle istanze depositate telematicamente da ambo le parti, rispettivamente, il
31.05.2024 e l'1.06.2024, con le quali le stesse, facendo presente di aver raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale, hanno manifestato la comune assenza di interesse a proseguire il giudizio de quo e convenuto concordemente di richiedere la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite del presente grado, questa Corte ritiene che le suddette domande possano essere integralmente accolte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
con atto di citazione notificato telematicamente in data 17.07.2019, Parte_2 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra Parte_1
e da una parte, e e Parte_2 CP_1 Controparte_2 dall'altra parte;
3) Compensa integralmente tra le predette parti le spese di lite del presente grado;
4) Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata nei confronti di e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, stante la loro contumacia.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 625/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4 marzo 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.05.1943 e (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03.11.1943, elettivamente domiciliati in Locri (RC), Via Tasso n. 25, presso lo studio dell'Avv. Antonio Piscioneri (p.e.c.: , che li Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
13.04.1978 e (C.F.: ), nata a Controparte_2 C.F._4
Siderno il 04.02.1977, entrambi elettivamente domiciliati in Placanica (RC), Via San
Tommaso trav. I, n. 1/c, presso lo studio dell'Avv. Antonio Condemi (p.e.c.:
, che li rappresenta e difende, giusta procura in at ti;
Email_2
APPELLATI
NONCHE'
(C.F.: ), in qualità di erede di Controparte_3 C.F._5
; Persona_1
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE' (C.F.: ), nata a [...] il Controparte_4 C.F._6
12.07.1959, in qualità di erede di;
Persona_1
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
(C.F.: , nato a [...] Controparte_5 C.F._7 il 24.05.1962, in qualità di erede di Persona_1
APPELLATA/CONTUMACE
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 194/2019 resa dal Tribunale di Locri il
13.02.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 100567/2011 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.03.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di t rattazione scritta presentate da entrambe il 29.02.2024, ovvero per gli appellanti nei seguenti termini: “Con le presenti e brevi note, stante la pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento della controversia che ci occupa, si chiede un di fferimento della trattazione del presente giudizio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti sostanziali e processuali d'udienza.
Ogni altro diritto fatto salvo.”; per gli appellati, come segue: “…Stante la pendenza tra le parti di trattative per un bonario componimento della controversia, si chiede un differimento della trattazione del presente giudizio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti sostanziali e processuali d'udienza.
Fatto salvo ogni altro diritto.”.
Con successive istanze fuori udienza avanzate da ambo le parti in via telematica, rispettivamente il 31.05.2024 ed il 01.06.2024, gli appellanti facevano presente che:
“Stante il raggiungimento tra le parti costituite di accordo transattivo stragiudiziale e, di guisa, l'assenza d'interesse delle stesse di proseguire nel giudizio de quo, si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo d'udienza e dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese e dei compensi del grado d'appello. Ogni altro diritto fatto salvo.”, ed in modo altrettanto simile concludevano gli appellati, ribadendo che: “Stante il raggiungimento tra le parti costituite di accordo transattivo stragiudiziale e conseguentemente l'assenza d'interesse delle stesse di proseguire nel giudizio de quo, si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo e dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese e dei compensi del grado d'appello.
Ogni altro diritto fatto salvo.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella se ntenza impugnata: <con atto di citazione, ritualmente notificato e – Parte_1 C.F._1
30.05.1943 e (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03.11.1943, elettivamente domiciliati in Locri (RC), Via Tasso n. 25, presso lo studio dell'Avv. Antonio Piscioneri (p.e.c.: , che li Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
13.04.1978 e (C.F.: ), nata a Controparte_2 C.F._4
Siderno il 04.02.1977, entrambi elettivamente domiciliati in Placanica (RC), Via San
Tommaso trav. I, n. 1/c, presso lo studio dell'Avv. Antonio Condemi (p.e.c.:
, che li rappresenta e difende, giusta procura in at ti;
Email_2
APPELLATI
NONCHE'
(C.F.: ), in qualità di erede di Controparte_3 C.F._5
; Persona_1
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE' (C.F.: ), nata a [...] il Controparte_4 C.F._6
12.07.1959, in qualità di erede di;
Persona_1
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
(C.F.: , nato a [...] Controparte_5 C.F._7 il 24.05.1962, in qualità di erede di Persona_1
APPELLATA/CONTUMACE
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 194/2019 resa dal Tribunale di Locri il
13.02.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 100567/2011 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.03.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di t rattazione scritta presentate da entrambe il 29.02.2024, ovvero per gli appellanti nei seguenti termini: “Con le presenti e brevi note, stante la pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento della controversia che ci occupa, si chiede un di fferimento della trattazione del presente giudizio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti sostanziali e processuali d'udienza.
Ogni altro diritto fatto salvo.”; per gli appellati, come segue: “…Stante la pendenza tra le parti di trattative per un bonario componimento della controversia, si chiede un differimento della trattazione del presente giudizio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti sostanziali e processuali d'udienza.
Fatto salvo ogni altro diritto.”.
Con successive istanze fuori udienza avanzate da ambo le parti in via telematica, rispettivamente il 31.05.2024 ed il 01.06.2024, gli appellanti facevano presente che:
“Stante il raggiungimento tra le parti costituite di accordo transattivo stragiudiziale e, di guisa, l'assenza d'interesse delle stesse di proseguire nel giudizio de quo, si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo d'udienza e dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese e dei compensi del grado d'appello. Ogni altro diritto fatto salvo.”, ed in modo altrettanto simile concludevano gli appellati, ribadendo che: “Stante il raggiungimento tra le parti costituite di accordo transattivo stragiudiziale e conseguentemente l'assenza d'interesse delle stesse di proseguire nel giudizio de quo, si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo e dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese e dei compensi del grado d'appello.
Ogni altro diritto fatto salvo.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella se ntenza impugnata:
deducendo che:
[...] Controparte_2
‒ da oltre venti anni raggiungevano il predetto fondo passando, in modo pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto, attraverso una strada che si dipartiva dalla strada comunale e ricadeva nella particella 663 (di proprietà del convenut;
Per_1
‒ il passaggio era stato esercitato, da sé e da propri incaricati, con autovetture e con altri mezzi (camion, macchine agricole a ruote ed a cingoli utilizzate in agricoltura, ruspe, autocarri, trattori con rimorchio), che invadevano, in parte, anche la particella 664 (di proprietà dei convenuti ), come meglio specificato nella consulenza di parte Pt_2 allegata all'atto introduttivo;
‒ nei giorni 17 e 18 agosto del 2010, i convenut , sul confine tra la stradella ed il Pt_2 fondo di loro proprietà nonché all'interno della particella 664, avevano costruito un muro di cinta in cemento armato nel tratto in curva della suddetta strada;
‒ a seguito della costruzione del suddetto manufatto, la sezione stradale media, in prossimità della curva, aveva subìto una diminuzione di spazio pari a mq 3,4, così precludendo il passaggio pedonale e carrabile non soltanto sulla porzione di terreno occupata dal muro medesimo, ma anche su un'area, interna allo stesso, di superficie pari a mq 1,4.
Concludevano chiedendo accertarsi l'acquisto, per intervenuta usucapione ultraventennale, del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla strada e, più precisamente, sulla porzione di terreno di proprietà del convenuto Per_1 ricadente nel tratto compreso tra la strada comunale ed il fondo di loro proprietà nonché sulla porzione di terreno di proprietà dei convenut occupata dal muro e Pt_2 su quella interna al muro medesimo, di superficie pari a circa mq 1,4; domandavano, altresì, la condanna del convenuti alla riduzione al pristino stato dei luoghi Pt_2 mediante la rimozione dell'opera anzidetta, poiché costituente impedimento all'esercito del diritto di servitù.
2. Si costituivano in giudizio soltant e con CP_1 Controparte_2 unica comparsa di costituzione e risposta, nella quale domandavano il rigetto delle domande attoree, stante l'insussistenza dei presupposti dell'usucapio ne ex adverso invocata.
Evidenziavano i convenuti che il muro di cinta – sostitutivo di una rete metallica sorretta da paletti, precedentemente posta a delimitazione del proprio fondo – era stato realizzato interamente nel proprio terreno, in un'area non r icompresa nella sede stradale ed in un punto rialzato rispetto alla stessa.
Replicavano, inoltre, che il passaggio di camion e trattori attraverso la strada era possibile anche in presenza del muro in contestazione, avendo la stradella una larghezza di metri 5,19.
3. All'udienza del 07.07.2011, la parte attrice, nel modificare la domanda inizialmente svolta, precisava – quanto alla richiesta di riduzione in pristino – che il muro di cinta costituiva “impedimento e/o turbativa all'esercizio del diritto di s ervitù di passaggio e pedonale” (in sostanza, raffrontando le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione con quelle di cui al verbale d'udienza del 07.07.2011, gli attori hanno aggiunto la locuzione
“e/o turbativa”, originariamente mancante).
4. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita mediante assunzione di testimoni , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, .
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
All'udienza del 17.11.2017 veniva dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
Per_1
All'esito, su istanza delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 09.11.2018, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura ridotta di giorni 47 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta le domande proposte d e;
Parte_1 Parte_2
2. condanna e al pagamento solidale in favore di Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, delle spese di lite del CP_1 Pt_2 Controparte_2 presente giudizio, che liquida in € 142,38 per esborsi ed in € 2.430,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Condemi ex art. 93 c.p.c..”.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 17.07.2019, e Parte_1 Parte_2 esponendo due motivi di gravame.
Con il primo motivo deducevano la violazione di legge (nella specie dell'art. 183, comma IV, c.p.c.), ovvero il travisamento dei fatti, avendo il Tribunale asseritamente errato nel ritenere la domanda proposta all'udienza del 07.07.2011 alla stregua di una semplice modifica della domanda originaria ma non invece, per come avrebbe dovuto, una domanda nuova.
Con la seconda censura gli appellanti deducevano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non aveva ritenuto raggiunta la prova dell'esercizio del possesso utili ai fini dell'usucapione della servitù di passaggio, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento di tale statuizione.
Denunciavano inoltre il travisamento dei fatti e della prova di essi.
Con la terza ed ultima doglianza, stigmatizzavano la condotta molesta e/o di turbativa che i convenuti avrebbero messo in atto nell'impedire l'esercizio del possesso della servitù di passaggio agli attori, spiegandone le ragioni e contestando il mancato accoglimento delle istanze avanzate in primo grado.
Chiedevano, pertanto, la totale riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la domanda di usucapione della servitù di passaggio avanzata in prime c ure e la condanna degli appellati alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 23.12.2019, e i quali CP_1 Controparte_2 chiedevano il rigetto dell'appello con condanna degli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Nonostante siano stati regolarmente citati in giudizio, né Controparte_3 né né, infine, si sono Controparte_4 Controparte_5 costituiti.
Indi, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del
04.03.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n.
18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_3 [...]
e i quali, benché ritualmente CP_4 Controparte_5 evocati in giudizio, non si sono costituiti. Preso atto delle istanze depositate telematicamente da ambo le parti, rispettivamente, il
31.05.2024 e l'1.06.2024, con le quali le stesse, facendo presente di aver raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale, hanno manifestato la comune assenza di interesse a proseguire il giudizio de quo e convenuto concordemente di richiedere la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite del presente grado, questa Corte ritiene che le suddette domande possano essere integralmente accolte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
con atto di citazione notificato telematicamente in data 17.07.2019, Parte_2 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra Parte_1
e da una parte, e e Parte_2 CP_1 Controparte_2 dall'altra parte;
3) Compensa integralmente tra le predette parti le spese di lite del presente grado;
4) Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata nei confronti di e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, stante la loro contumacia.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)