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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 707/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, dall'avv. Giuseppe De Falco, elettivamente domiciliato in Piacenza, C.so G. Garibaldi n. 64, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P.Iva , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell' ; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 23.12.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 30.12.2024, ha convenuto in giudizio l' chiedendo, previa Parte_1 CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 38520240000778426, notificatogli a mezzo posta in data 21.11.2024, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 3.597,59 a titolo di contributi omessi relativi alla Gestione previdenziale Commercianti in relazione alla quarta rata dell'anno 2022 ed alla prima e seconda rata dell'anno 2023. Rappresentava: di essere un lavoratore dipendente presso la società Lift-Tek Elecar spa, corrente in Castel San Giovanni
(PC), via G. Galilei;
dal 01.05.2021, chiedeva di trasformare il proprio contratto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale, per necessità familiari;
confermava, comunque, la disponibilità ad effettuare straordinari o lavoro supplementare a richiesta del datore di lavoro;
nel mese di marzo 2022, decideva di svolgere in maniera hobbistica un'attività di lavorazione del legno (creazione di piccoli oggetti di arredamento), comunicando al Registro delle Imprese di Piacenza l'inizio dell'attività lavorativa;
tale attività veniva svolta all'interno della propria abitazione, in forma puramente amatoriale, senza l'ausilio di particolare strumentazione e senza l'impiego di aiuti, dedicandosi esclusivamente alla realizzazione di piccole commesse per oggettistica;
effettuato tutte le comunicazioni di rito, ma non si iscriveva alla
Gestione Speciale presso l' in quanto riteneva non soddisfatto il requisito della prevalenza e CP_1 dell'abitualità nello svolgimento della propria attività professionale;
invero, nell'anno 2022, il reddito dichiarato per l'attività di lavoro dipendente ammontava ad € 15.936,00 (Quadro RN, Rigo RN1), mentre i ricavi dichiarati per l'attività secondaria ammontavano ad € 2.030 (quadro LM Sez. 2, Rigo
LM 22); nel successivo anno di imposta 2023, il reddito dichiarato per l'attività di lavoro dipendente ammontava ad € 17.062,00 (Quadro RN, Rigo RN1), mentre i ricavi dichiarati per l'attività secondaria ammontavano ad € 0,00 (quadro LM Sez. 2, Rigo LM 22), come risultava dalla dichiarazione dei redditi e dal bilancio.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale rappresentava CP_1
di aver provveduto in autotutela alla cancellazione di dalla Gestione Parte_1
Commercianti a decorrere dal 28.02.2022, con il conseguente sgravio dei relativi contributi. Chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a spese compensate tra le parti,
1.2) All'udienza del 27.03.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta cancellazione, operata dall' in autotutela, del CP_1
ricorrente dalla Gestione Commercianti a decorrere dal 28.02.2022, con il conseguente sgravio dei
2/4 relativi contributi, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che, a seguito dell'avvenuto integrale accoglimento, da parte dell' , della domanda oggetto del presente giudizio, nessun interesse attuale e concreto può CP_1
riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.
Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere
3/4 all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3) Tanto premesso, deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal dovere di provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi valutare, al riguardo, se sussistono i presupposti per la totale o parziale compensazione, ovvero se le stesse debbano essere imputate ad una delle parti in ragione del comportamento adottato in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nonché in ragione del merito della causa (c.d. soccombenza virtuale).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della condotta tenuta da parte resistente, che ha proceduto ad esaminare la documentazione fiscale e contabile prodotta in sede di ricorso giudiziario, così pervenendo celermente ad una revisione della decisione assunta in prima battuta ed evitando il compiersi di ulteriore attività processuale, appare equo e congruo disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite (decisione di compensazione cui, peraltro, ha aderito il ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da
[...] nei confronti dell' con il presente giudizio;
Parte_1 CP_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 28.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 707/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, dall'avv. Giuseppe De Falco, elettivamente domiciliato in Piacenza, C.so G. Garibaldi n. 64, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P.Iva , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell' ; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 23.12.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 30.12.2024, ha convenuto in giudizio l' chiedendo, previa Parte_1 CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 38520240000778426, notificatogli a mezzo posta in data 21.11.2024, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 3.597,59 a titolo di contributi omessi relativi alla Gestione previdenziale Commercianti in relazione alla quarta rata dell'anno 2022 ed alla prima e seconda rata dell'anno 2023. Rappresentava: di essere un lavoratore dipendente presso la società Lift-Tek Elecar spa, corrente in Castel San Giovanni
(PC), via G. Galilei;
dal 01.05.2021, chiedeva di trasformare il proprio contratto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale, per necessità familiari;
confermava, comunque, la disponibilità ad effettuare straordinari o lavoro supplementare a richiesta del datore di lavoro;
nel mese di marzo 2022, decideva di svolgere in maniera hobbistica un'attività di lavorazione del legno (creazione di piccoli oggetti di arredamento), comunicando al Registro delle Imprese di Piacenza l'inizio dell'attività lavorativa;
tale attività veniva svolta all'interno della propria abitazione, in forma puramente amatoriale, senza l'ausilio di particolare strumentazione e senza l'impiego di aiuti, dedicandosi esclusivamente alla realizzazione di piccole commesse per oggettistica;
effettuato tutte le comunicazioni di rito, ma non si iscriveva alla
Gestione Speciale presso l' in quanto riteneva non soddisfatto il requisito della prevalenza e CP_1 dell'abitualità nello svolgimento della propria attività professionale;
invero, nell'anno 2022, il reddito dichiarato per l'attività di lavoro dipendente ammontava ad € 15.936,00 (Quadro RN, Rigo RN1), mentre i ricavi dichiarati per l'attività secondaria ammontavano ad € 2.030 (quadro LM Sez. 2, Rigo
LM 22); nel successivo anno di imposta 2023, il reddito dichiarato per l'attività di lavoro dipendente ammontava ad € 17.062,00 (Quadro RN, Rigo RN1), mentre i ricavi dichiarati per l'attività secondaria ammontavano ad € 0,00 (quadro LM Sez. 2, Rigo LM 22), come risultava dalla dichiarazione dei redditi e dal bilancio.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale rappresentava CP_1
di aver provveduto in autotutela alla cancellazione di dalla Gestione Parte_1
Commercianti a decorrere dal 28.02.2022, con il conseguente sgravio dei relativi contributi. Chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a spese compensate tra le parti,
1.2) All'udienza del 27.03.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta cancellazione, operata dall' in autotutela, del CP_1
ricorrente dalla Gestione Commercianti a decorrere dal 28.02.2022, con il conseguente sgravio dei
2/4 relativi contributi, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che, a seguito dell'avvenuto integrale accoglimento, da parte dell' , della domanda oggetto del presente giudizio, nessun interesse attuale e concreto può CP_1
riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.
Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere
3/4 all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3) Tanto premesso, deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal dovere di provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi valutare, al riguardo, se sussistono i presupposti per la totale o parziale compensazione, ovvero se le stesse debbano essere imputate ad una delle parti in ragione del comportamento adottato in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nonché in ragione del merito della causa (c.d. soccombenza virtuale).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della condotta tenuta da parte resistente, che ha proceduto ad esaminare la documentazione fiscale e contabile prodotta in sede di ricorso giudiziario, così pervenendo celermente ad una revisione della decisione assunta in prima battuta ed evitando il compiersi di ulteriore attività processuale, appare equo e congruo disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite (decisione di compensazione cui, peraltro, ha aderito il ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da
[...] nei confronti dell' con il presente giudizio;
Parte_1 CP_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 28.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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