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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2638/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
SE ND Presidente
Alessandra Arceri Consigliere
EL ON Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2638/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in PORTICO ANTICA FONTE, 11 25047 DARFO BOARIO
TERME presso lo studio dell'avv. MAFFI GIAMPIERO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA S. Controparte_1 P.IVA_1
BENEDETTO, 6 24122 BERGAMO presso lo studio dell'avv. BOTTI LAURA, che la rappresenta e difende come da delega in atti rappresentata dalla procuratrice Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA S. BENEDETTO, 6 24122 BERGAMO
[...] P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. BOTTI LAURA, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 11 APPELLATE
Conclusioni
Per Parte_1 Parte_2
In Via Preliminare
Rilevata la mancata iscrizione di nell'albo di cui all'art. 106 TUB, Controparte_4 dichiararsi la nullità ex art. 1418 c.c. per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 comma 6 della Legge n. 130/1999, del mandato ad essa conferito da “….a svolgere l'attività Controparte_2 di recupero crediti per conto terzi… affinché la Società Procuratrice provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
Società è o sarà titolare (i “Crediti”), come di seguito meglio specificati ….”) come da procura di cui al Doc. 1 di controparte allegato alla comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, CP_2 rilevato il mancato potere di rappresentanza processuale di nei Controparte_4 confronti di dichiararsi inefficaci gli atti processuali da questa compiuti (ex multis Trib. CP_2
Firenze, Sez. III, 27 maggio 2024).
In via Principale
Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta in data 18 agosto 2011 dai signori e in qualità di consumatori persone fisiche, in virtù di Parte_1 Parte_2 quanto disposto dal provvedimento della NC d'TA del giorno 2 maggio 2005 e dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 29810/2017 perché predisposta su modulo dichiarato lesivo della concorrenza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e dunque contrario a norme imperative.
In via Subordinata
Accertare e dichiarare la nullità parziale della suddetta fideiussione e in particolare la nullità degli articoli 2, 6 e 9 contenuti nel contratto di fideiussione sottoscritto in data 18 agosto 2011 dai signori e in qualità di consumatori persone fisiche, in virtù di Parte_1 Parte_2 quanto disposto dal provvedimento della NC d'TA del giorno 2 maggio 2005 e dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 29810/2017, nonché in particolare dalla pronuncia successivamente emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021 del giorno 30 dicembre 2021 in quanto clausole pacificamente e pedissequamente corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8 dichiarati pagina 2 di 11 contrari a norme imperative in quanto lesivi della concorrenza ai sensi dell'art. 2 della legge n.
287/1990 (al fine poi di poter fare valere la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c.).
In via Istruttoria si insiste per la rimessione in istruttoria del giudizio e per l'accoglimento delle seguenti istanze istruttorie: Emettersi di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c. ordinando il deposito in atti o comunque la trasmissione, con le modalità ritenute più opportune, del modello fideiussorio o della modulistica contrattuale in uso presso l'allora Credito Bergamasco S.p.A., in epoca coeva a quella della sottoscrizione da parte dei signori e del modello impugnato, Parte_2 Parte_1 precisamente dei modelli utilizzati nel lasso di tempo tra l'anno 2003 e 2011, ma anche di quelli in uso dagli Istituti aderenti ad ABI, di diversa dimensione, maggiormente rappresentativi sul territorio di residenza dell'attore per lo stesso lasso di tempo. In tal senso si segnalano le seguenti pronunce, (che comunque si allegano): Tribunale di Milano – Sezione XIV specializzata in materia di impresa “A” del
20 marzo2023; Tribunale di Milano – Sezione XIV specializzata in materia di impresa “A” del 25 gennaio 2022; Tribunale di Milano – Sezione XIV specializzata in materia di impresa “A” del 6 maggio 2021; Tribunale di Milano – Sezione XIV specializzata in materia di impresa “A” del 25 maggio 2021; Tribunale di Monza, 24 marzo 2022;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio
Per Controparte_1 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente nel miglior modo l'appello promosso da e Parte_2
confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 5433/2023 Parte_1 in data 12.01.2023.
IN OGNI CASO:
- rigettare tutte le domande avversarie, anche istruttorie, perché inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in diritto.
- Spese di lite e competenze professionali interamente rifuse anche per il presente grado di giudizio.
pagina 3 di 11 Per rappresentata dalla procuratrice Controparte_2 Controparte_3
[...] voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente nel miglior modo l'appello promosso da e Parte_2
confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 5433/2023 Parte_1 in data 12.01.2023.
IN OGNI CASO:
- rigettare tutte le domande avversarie, anche istruttorie, perché inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in diritto.
- Spese di lite e competenze professionali del presente grado di giudizio interamente rifuse.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Brescia, su ricorso di ha emesso un decreto ingiuntivo di pagamento Controparte_5 nei confronti, per quanto qui interessa, di quale debitrice Controparte_6 principale, e di e quali fideiussori. Parte_2 Parte_1
A seguito di opposizione proposta dagli ingiunti, il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data
28.1.2020, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa, con riguardo alle domande di dichiarazione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e di risarcimento del danno, ed ha disposto, previa separazione, la prosecuzione del giudizio di opposizione sulle ulteriori domande per le quali ha ritenuto sussistere la propria competenza.
Gli ingiunti suindicati hanno riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, formulando (oltre a domande relative al provvedimento monitorio per le quali il giudizio era proseguito davanti al Tribunale di Brescia) domanda di accertamento della nullità della fideiussione sottoscritta in data 18 agosto 2011 dai signori e Parte_1 Parte_2 in qualità di consumatori persone fisiche.
Nel giudizio davanti al Tribunale:
-si è costituita per resistere alla domanda avversaria e per chiedere in ogni caso Controparte_5
l'accertamento del credito azionato monitoriamente pagina 4 di 11 -è intervenuta ex art. 111 c.p.c. associandosi alla richiesta di rigetto delle domande Controparte_2 degli attori e chiedendo l'accertamento del credito in proprio favore.
Il Tribunale, con la sentenza n. 5433/23, dopo aver preliminarmente chiarito che “L'ambito di questo processo attiene esclusivamente alla questione riguardante la nullità della fideiussione, avendo il tribunale di Brescia separato la relativa domanda, sulla quale si è dichiarato incompetente a decidere, da quella avente ad oggetto la pretesa creditoria di ”, ha dichiarato inammissibile, per CP_1 carenza di interesse ad agire, la domanda di nullità della fideiussione formulata dalla debitrice principale ed ha respinto nel merito la medesima domanda formulata dai garanti.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte dai soli fideiussori sulla base di tre motivi.
Le società appellate indicate in epigrafe si sono costituite ed hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Respinta l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata dagli appellanti, la causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Preliminarmente va rilevato, posto che la verifica dell'integrità del contraddittorio deve aver luogo d'ufficio, che il contraddittorio può essere considerato integro, anche se in questo giudizio di appello non è stata citata La debitrice principale parte del giudizio di primo grado, poiché le Controparte_7 cause che riguardano la debitrice principale e i garanti sono scindibili e non sussiste, pertanto, litisconsorzio necessario (v. art. 331 c.p.c.).
Si può, altresì, rilevare che già alla data della prima udienza (21.2.2024), era decorso il termine lungo per impugnare la sentenza (pubblicata il 30.6.2023), sicchè non si rendeva necessaria neppure la denuntiatio litis (v. art. 332 c.p.c.).
Sempre preliminarmente, si deve provvedere sulla domanda di nullità del mandato, articolata in via preliminare nelle conclusioni precisate dalla parte appellante (v. supra), domanda introdotta dopo la costituzione in giudizio di (da qui anche solo , già intervenuta in primo Controparte_2 CP_2 grado ex art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto controverso.
Se si sono ben comprese le ragioni, gli appellanti contestano la validità della procura speciale conferita da a (da qui anche solo per la costituzione nel CP_2 Controparte_3 CP_3
pagina 5 di 11 presente giudizio e, quindi, ritengono che nel presente giudizio non vi sia stata una regolare costituzione di per mezzo della procuratrice CP_2 CP_3
Ritiene la Corte che la suddetta contestazione degli appellanti sia infondata.
È in atti la procura speciale conferita da a che, come è necessario, contiene anche il CP_2 CP_3 conferimento di poteri sostanziali [“…compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i
“Crediti”), come di seguito meglio specificati…”].
È pacifico che non sia iscritta all'Albo di cui all'art. 106 TUB, essendo invece autorizzata a CP_3 svolgere l'attività di recupero crediti per conto terzi, giusta licenza ex art. 115 TULPS (v. procura speciale).
La mancata iscrizione di all'Albo di cui all'art. 106 TUB non costituisce, tuttavia, motivo di CP_3 nullità della procura per la costituzione in giudizio.
La S.C., sul punto, si è, infatti, così pronunciata (Cass. 7243/24) “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Non vi è, pertanto, alcun vizio, sul piano processualcivilistico, nella costituzione di a mezzo CP_2 della sua procuratrice CP_3
Nel merito dei motivi di appello, come di seguito rubricati dagli appellanti, va osservato quanto segue.
1) Bisogna censurare la sentenza impugnata nel punto in cui Tribunale di Milano ha statuito “che le clausole citate dagli attori non coincidono con quelle censurate dal provvedimento della NC
d'TA del 2005”.
Il Tribunale, nell'articolato percorso motivazionale che ha condotto al rigetto della domanda di nullità, ha rilevato, inter alia, che le clausole citate dagli attori non coincidono con quelle censurate dal pagina 6 di 11 provvedimento del 2005 ed in particolare che “gli attori nulla riferiscono, se non in comparsa conclusionale, circa la c.d. clausola di “sopravvivenza”, anch'essa interessata dal provvedimento n.55, atteso che la compresenza delle tre clausole n. 2, n. 6 e n.8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, è stata ritenuta frutto di un'intesa illecita in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/1990”.
Gli appellanti fanno rilevare che, invece, le tre clausole censurate dal provvedimento di NC d'TA sono tutte presenti nella fideiussione da essi prestata e che la circostanza è stata dedotta ed era comunque verificabile attraverso l'esame del contratto.
Ritiene la Corre che il motivo non si confronti con la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto non adeguatamente allegata dalla parte attrice la circostanza della compresenza delle tre clausole nella fideiussione oggetto di giudizio, non avendo richiamato tempestivamente anche la clausola di sopravvivenza.
In ogni caso, anche ove si volesse, per ipotesi, ritenere fondata la censura, il motivo non sarebbe sufficiente all'accoglimento dell'appello, essendovi ragioni ostative assorbenti, prima fra tutte quella relativa alla natura di fideiussione specifica della fideiussione prestata dagli appellanti, sulla quale v. oltre, nell'esame del terzo motivo di appello.
2) Bisogna censurare la sentenza impugnata nel punto in cui Tribunale di Milano ha statuito di non aver potuto provvedere ad alcun rilievo d'ufficio della nullità speciale delle clausole rispondenti al modello ABI stigmatizzato ed ha eccepito l'inammissibilità, in quanto tardiva, della domanda di nullità parziale. Eccezione di nullità parziale peraltro sollevata da controparte. Il nuovo orientamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Violazione e/o falsa applicazione del disposto normativo di cui agli articoli 1421 e 1422 c.c. e di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con le Sentenze n. 14828 del 4 settembre 2012 e 41994 del 30 dicembre 2021.
Il Tribunale, richiamando i principi affermati da Cass. 41994/21, ha escluso che sia stata fornita dagli attori una prova idonea a far ritenere che la nullità delle tre clausole potesse estendersi all'intero contratto ed ha ritenuto inammissibile per tardività la domanda di nullità parziale formulata solo in comparsa conclusionale, aggiungendo, attraverso la ricognizione delle difese contenute negli atti di parte, che “Gli attori negano dunque in maniera espressa la volontà di ottenere una pronuncia di caducazione delle sole clausole dello schema ABI. Né il Collegio potrebbe dichiarare d'ufficio la parziale nullità del contratto, andando al di là dei limiti della domanda formulata dalla parte;
tanto pagina 7 di 11 più che, nel caso di specie, non è neppure evincibile dal tenore delle difese degli attori, anche solo a livello di allegazione, la circostanza che abbiano interesse a una pronuncia che dichiari il contratto parzialmente nullo, non avendo gli stessi speso alcun argomento al riguardo, neppure quando la convenuta, nella sua comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito la configurabilità di una nullità parziale”.
Gli appellanti fanno rilevare di aver richiesto la declaratoria di nullità totale, ma di essersi associati alla eccezione di nullità parziale sollevata dalla parte convenuta, ritenendo comunque erroneo l'argomento utilizzato dal primo giudice per escludere il rilievo d'ufficio della nullità.
Ritiene la Corte che la motivazione del Tribunale, fondata sulla interpretazione della domanda come formulata dagli attori odierni appellanti, sia condivisibile.
In ogni caso, ancora una volta, ove si ritenesse, in via di mera ipotesi, fondato il vizio denunciato, si dovrebbe rilevare che la dichiarazione di nullità parziale della fideiussione non potrebbe aver luogo, non essendo stata provata la violazione della normativa antitrust in relazione alla specifica fideiussione prestata dagli appellanti, alla quale non può riferirsi il provvedimento dell'Autorità Garante, per le ragioni esposte nell'esame del terzo motivo.
3) Bisogna censurare la sentenza impugnata nel punto in cui Tribunale di Milano ha statuito: a) che la sola produzione in giudizio del provvedimento n. 55 del 2005 della NC d'TA non può sopperire alla carenza di allegazione di parte opponente e b) nel punto in cui ha statuito che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla NC d'TA riguardi in via esclusiva le fideiussioni omnibus e non quelle specifiche. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 Dlgs. 3/2017.
Il Tribunale ha osservato che “L'intesa tra le banche in violazione delle regole protettive della concorrenza, cui sembrano voler fare riferimento gli attori, richiamando lo schema predisposto dall'ABI e la giurisprudenza in materia di fideiussioni omnibus, riguarda appunto soltanto le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie … Deve rilevarsi invece che la garanzia sottoscritta dai
(doc.4 di parte attrice) accede a un contratto di mutuo chirografario, cui le parti hanno fatto Pt_1 puntuale riferimento nel contratto, e non riguarda ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia”.
Gli appellanti, richiamando l'art. 7 d. lgs. 3/17, che attribuisce natura di prova privilegiata all'accertamento dell'Autorità Garante, censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non poter pagina 8 di 11 estendere alle fideiussioni specifiche l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale contenuto nel provvedimento di NC d'TA, richiamando sul punto giurisprudenza di merito.
In ogni caso gli appellanti ritengono che, seppure si escluda il valore probatorio del provvedimento di
NC d'TA, i fideiussori possano offrire la prova con altri mezzi e, pertanto, insistono “perché venga consentito, mediante rimessione in istruttoria del giudizio, di provare la nullità del contratto datato 18 agosto 2011 sottoscritto dagli attori, mediante l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni utilizzato da altre banche in epoca coeva a quella della stipulazione delle fideiussioni omnibus per cui
è causa”.
Ritiene la Corte che il motivo non possa trovare accoglimento.
La decisione del Tribunale sull'inapplicabilità alle fideiussioni specifiche dei principi validi per le fideiussioni omnibus risulta conforme alla giurisprudenza prevalente della S.C., dalla quale questa
Corte non ritiene di discostarsi (v. Cass. 19401/24, in motivazione;
v. anche Cass. 21841/24 “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla NC d'TA, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”; Cass. 26847/24
In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della NC d'TA, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”).
Gli appellanti, negli scritti conclusivi, richiamano Cass. 27243/24 (non massimata) che, in un inciso della motivazione, si è così espressa: “…né il giudice d'appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che - e questo è dirimente - S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente pagina 9 di 11 nulle dall'Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”.
Ritiene la Corte che questo inciso, incidentalmente espresso, non sia, tuttavia, idoneo a superare i motivi espressi dalle altre pronunce citate, che hanno indicato le ragioni per le quali la compresenza delle tre clausole assume rilievo in funzione anticoncorrenziale ove venga estesa ad una serie indefinita e futura di rapporti e quindi a fideiussioni omnibus e non anche a fideiussioni specifiche.
Sulle istanze istruttorie, che gli appellanti formulano per la prima volta in appello (non avendo articolato mezzi istruttori in primo grado v. citazione e memorie), deve, invece, essere rilevata l'inammissibilità per tardività ex art. 345 c.p.c. (v., proprio in tema di fideiussioni, Cass. 416/25 In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d. l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa”).
I suesposti rilievi risultano assorbenti anche della questione, accennata in sentenza e nell'atto di appello, relativa alla prova dell'intesa anticoncorrenziale per le fideiussioni stipulate, come quella di specie, a distanza di anni dall'accertamento dell'Autorità Garante.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Gli appellanti soccombenti devono essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore delle società appellate, cedente e cessionaria del credito, entrambe costituite mediante il deposito di distinti atti difensivi (seppure con lo stesso difensore).
Alle società appellate vittoriose è dovuto un compenso unico, in conformità a quanto statuito dalla S.C.
(v. Cass. 17215/15 “In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1,
pagina 10 di 11 del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.”; v. anche Cass. 8688/23).
Il compenso viene, quindi, liquidato unitariamente in favore di entrambe le appellate, con solidarietà dal lato attivo, in complessivi euro 11.011,00, calcolati nel modo seguente, secondo i parametri delle cause di valore indeterminabile di media complessità: euro 2.518,00 per la fase di studio -euro 1.665,00 per la fase introduttiva -euro 4.287,00 per la fase decisionale -euro 2.541,00 aumento del 30 % per il numero di parti, ai sensi dell'art. 4 co. 2 DM 55/14.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello;
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate, come in motivazione in favore delle società appellate, in euro 11.011,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%
e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano l'11.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
EL ON SE ND
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
SE ND Presidente
Alessandra Arceri Consigliere
EL ON Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2638/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in PORTICO ANTICA FONTE, 11 25047 DARFO BOARIO
TERME presso lo studio dell'avv. MAFFI GIAMPIERO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA S. Controparte_1 P.IVA_1
BENEDETTO, 6 24122 BERGAMO presso lo studio dell'avv. BOTTI LAURA, che la rappresenta e difende come da delega in atti rappresentata dalla procuratrice Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA S. BENEDETTO, 6 24122 BERGAMO
[...] P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. BOTTI LAURA, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 11 APPELLATE
Conclusioni
Per Parte_1 Parte_2
In Via Preliminare
Rilevata la mancata iscrizione di nell'albo di cui all'art. 106 TUB, Controparte_4 dichiararsi la nullità ex art. 1418 c.c. per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 comma 6 della Legge n. 130/1999, del mandato ad essa conferito da “….a svolgere l'attività Controparte_2 di recupero crediti per conto terzi… affinché la Società Procuratrice provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
Società è o sarà titolare (i “Crediti”), come di seguito meglio specificati ….”) come da procura di cui al Doc. 1 di controparte allegato alla comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, CP_2 rilevato il mancato potere di rappresentanza processuale di nei Controparte_4 confronti di dichiararsi inefficaci gli atti processuali da questa compiuti (ex multis Trib. CP_2
Firenze, Sez. III, 27 maggio 2024).
In via Principale
Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta in data 18 agosto 2011 dai signori e in qualità di consumatori persone fisiche, in virtù di Parte_1 Parte_2 quanto disposto dal provvedimento della NC d'TA del giorno 2 maggio 2005 e dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 29810/2017 perché predisposta su modulo dichiarato lesivo della concorrenza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e dunque contrario a norme imperative.
In via Subordinata
Accertare e dichiarare la nullità parziale della suddetta fideiussione e in particolare la nullità degli articoli 2, 6 e 9 contenuti nel contratto di fideiussione sottoscritto in data 18 agosto 2011 dai signori e in qualità di consumatori persone fisiche, in virtù di Parte_1 Parte_2 quanto disposto dal provvedimento della NC d'TA del giorno 2 maggio 2005 e dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 29810/2017, nonché in particolare dalla pronuncia successivamente emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021 del giorno 30 dicembre 2021 in quanto clausole pacificamente e pedissequamente corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8 dichiarati pagina 2 di 11 contrari a norme imperative in quanto lesivi della concorrenza ai sensi dell'art. 2 della legge n.
287/1990 (al fine poi di poter fare valere la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c.).
In via Istruttoria si insiste per la rimessione in istruttoria del giudizio e per l'accoglimento delle seguenti istanze istruttorie: Emettersi di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c. ordinando il deposito in atti o comunque la trasmissione, con le modalità ritenute più opportune, del modello fideiussorio o della modulistica contrattuale in uso presso l'allora Credito Bergamasco S.p.A., in epoca coeva a quella della sottoscrizione da parte dei signori e del modello impugnato, Parte_2 Parte_1 precisamente dei modelli utilizzati nel lasso di tempo tra l'anno 2003 e 2011, ma anche di quelli in uso dagli Istituti aderenti ad ABI, di diversa dimensione, maggiormente rappresentativi sul territorio di residenza dell'attore per lo stesso lasso di tempo. In tal senso si segnalano le seguenti pronunce, (che comunque si allegano): Tribunale di Milano – Sezione XIV specializzata in materia di impresa “A” del
20 marzo2023; Tribunale di Milano – Sezione XIV specializzata in materia di impresa “A” del 25 gennaio 2022; Tribunale di Milano – Sezione XIV specializzata in materia di impresa “A” del 6 maggio 2021; Tribunale di Milano – Sezione XIV specializzata in materia di impresa “A” del 25 maggio 2021; Tribunale di Monza, 24 marzo 2022;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio
Per Controparte_1 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente nel miglior modo l'appello promosso da e Parte_2
confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 5433/2023 Parte_1 in data 12.01.2023.
IN OGNI CASO:
- rigettare tutte le domande avversarie, anche istruttorie, perché inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in diritto.
- Spese di lite e competenze professionali interamente rifuse anche per il presente grado di giudizio.
pagina 3 di 11 Per rappresentata dalla procuratrice Controparte_2 Controparte_3
[...] voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente nel miglior modo l'appello promosso da e Parte_2
confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 5433/2023 Parte_1 in data 12.01.2023.
IN OGNI CASO:
- rigettare tutte le domande avversarie, anche istruttorie, perché inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in diritto.
- Spese di lite e competenze professionali del presente grado di giudizio interamente rifuse.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Brescia, su ricorso di ha emesso un decreto ingiuntivo di pagamento Controparte_5 nei confronti, per quanto qui interessa, di quale debitrice Controparte_6 principale, e di e quali fideiussori. Parte_2 Parte_1
A seguito di opposizione proposta dagli ingiunti, il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data
28.1.2020, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa, con riguardo alle domande di dichiarazione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e di risarcimento del danno, ed ha disposto, previa separazione, la prosecuzione del giudizio di opposizione sulle ulteriori domande per le quali ha ritenuto sussistere la propria competenza.
Gli ingiunti suindicati hanno riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, formulando (oltre a domande relative al provvedimento monitorio per le quali il giudizio era proseguito davanti al Tribunale di Brescia) domanda di accertamento della nullità della fideiussione sottoscritta in data 18 agosto 2011 dai signori e Parte_1 Parte_2 in qualità di consumatori persone fisiche.
Nel giudizio davanti al Tribunale:
-si è costituita per resistere alla domanda avversaria e per chiedere in ogni caso Controparte_5
l'accertamento del credito azionato monitoriamente pagina 4 di 11 -è intervenuta ex art. 111 c.p.c. associandosi alla richiesta di rigetto delle domande Controparte_2 degli attori e chiedendo l'accertamento del credito in proprio favore.
Il Tribunale, con la sentenza n. 5433/23, dopo aver preliminarmente chiarito che “L'ambito di questo processo attiene esclusivamente alla questione riguardante la nullità della fideiussione, avendo il tribunale di Brescia separato la relativa domanda, sulla quale si è dichiarato incompetente a decidere, da quella avente ad oggetto la pretesa creditoria di ”, ha dichiarato inammissibile, per CP_1 carenza di interesse ad agire, la domanda di nullità della fideiussione formulata dalla debitrice principale ed ha respinto nel merito la medesima domanda formulata dai garanti.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte dai soli fideiussori sulla base di tre motivi.
Le società appellate indicate in epigrafe si sono costituite ed hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Respinta l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata dagli appellanti, la causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Preliminarmente va rilevato, posto che la verifica dell'integrità del contraddittorio deve aver luogo d'ufficio, che il contraddittorio può essere considerato integro, anche se in questo giudizio di appello non è stata citata La debitrice principale parte del giudizio di primo grado, poiché le Controparte_7 cause che riguardano la debitrice principale e i garanti sono scindibili e non sussiste, pertanto, litisconsorzio necessario (v. art. 331 c.p.c.).
Si può, altresì, rilevare che già alla data della prima udienza (21.2.2024), era decorso il termine lungo per impugnare la sentenza (pubblicata il 30.6.2023), sicchè non si rendeva necessaria neppure la denuntiatio litis (v. art. 332 c.p.c.).
Sempre preliminarmente, si deve provvedere sulla domanda di nullità del mandato, articolata in via preliminare nelle conclusioni precisate dalla parte appellante (v. supra), domanda introdotta dopo la costituzione in giudizio di (da qui anche solo , già intervenuta in primo Controparte_2 CP_2 grado ex art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto controverso.
Se si sono ben comprese le ragioni, gli appellanti contestano la validità della procura speciale conferita da a (da qui anche solo per la costituzione nel CP_2 Controparte_3 CP_3
pagina 5 di 11 presente giudizio e, quindi, ritengono che nel presente giudizio non vi sia stata una regolare costituzione di per mezzo della procuratrice CP_2 CP_3
Ritiene la Corte che la suddetta contestazione degli appellanti sia infondata.
È in atti la procura speciale conferita da a che, come è necessario, contiene anche il CP_2 CP_3 conferimento di poteri sostanziali [“…compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i
“Crediti”), come di seguito meglio specificati…”].
È pacifico che non sia iscritta all'Albo di cui all'art. 106 TUB, essendo invece autorizzata a CP_3 svolgere l'attività di recupero crediti per conto terzi, giusta licenza ex art. 115 TULPS (v. procura speciale).
La mancata iscrizione di all'Albo di cui all'art. 106 TUB non costituisce, tuttavia, motivo di CP_3 nullità della procura per la costituzione in giudizio.
La S.C., sul punto, si è, infatti, così pronunciata (Cass. 7243/24) “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Non vi è, pertanto, alcun vizio, sul piano processualcivilistico, nella costituzione di a mezzo CP_2 della sua procuratrice CP_3
Nel merito dei motivi di appello, come di seguito rubricati dagli appellanti, va osservato quanto segue.
1) Bisogna censurare la sentenza impugnata nel punto in cui Tribunale di Milano ha statuito “che le clausole citate dagli attori non coincidono con quelle censurate dal provvedimento della NC
d'TA del 2005”.
Il Tribunale, nell'articolato percorso motivazionale che ha condotto al rigetto della domanda di nullità, ha rilevato, inter alia, che le clausole citate dagli attori non coincidono con quelle censurate dal pagina 6 di 11 provvedimento del 2005 ed in particolare che “gli attori nulla riferiscono, se non in comparsa conclusionale, circa la c.d. clausola di “sopravvivenza”, anch'essa interessata dal provvedimento n.55, atteso che la compresenza delle tre clausole n. 2, n. 6 e n.8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, è stata ritenuta frutto di un'intesa illecita in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/1990”.
Gli appellanti fanno rilevare che, invece, le tre clausole censurate dal provvedimento di NC d'TA sono tutte presenti nella fideiussione da essi prestata e che la circostanza è stata dedotta ed era comunque verificabile attraverso l'esame del contratto.
Ritiene la Corre che il motivo non si confronti con la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto non adeguatamente allegata dalla parte attrice la circostanza della compresenza delle tre clausole nella fideiussione oggetto di giudizio, non avendo richiamato tempestivamente anche la clausola di sopravvivenza.
In ogni caso, anche ove si volesse, per ipotesi, ritenere fondata la censura, il motivo non sarebbe sufficiente all'accoglimento dell'appello, essendovi ragioni ostative assorbenti, prima fra tutte quella relativa alla natura di fideiussione specifica della fideiussione prestata dagli appellanti, sulla quale v. oltre, nell'esame del terzo motivo di appello.
2) Bisogna censurare la sentenza impugnata nel punto in cui Tribunale di Milano ha statuito di non aver potuto provvedere ad alcun rilievo d'ufficio della nullità speciale delle clausole rispondenti al modello ABI stigmatizzato ed ha eccepito l'inammissibilità, in quanto tardiva, della domanda di nullità parziale. Eccezione di nullità parziale peraltro sollevata da controparte. Il nuovo orientamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Violazione e/o falsa applicazione del disposto normativo di cui agli articoli 1421 e 1422 c.c. e di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con le Sentenze n. 14828 del 4 settembre 2012 e 41994 del 30 dicembre 2021.
Il Tribunale, richiamando i principi affermati da Cass. 41994/21, ha escluso che sia stata fornita dagli attori una prova idonea a far ritenere che la nullità delle tre clausole potesse estendersi all'intero contratto ed ha ritenuto inammissibile per tardività la domanda di nullità parziale formulata solo in comparsa conclusionale, aggiungendo, attraverso la ricognizione delle difese contenute negli atti di parte, che “Gli attori negano dunque in maniera espressa la volontà di ottenere una pronuncia di caducazione delle sole clausole dello schema ABI. Né il Collegio potrebbe dichiarare d'ufficio la parziale nullità del contratto, andando al di là dei limiti della domanda formulata dalla parte;
tanto pagina 7 di 11 più che, nel caso di specie, non è neppure evincibile dal tenore delle difese degli attori, anche solo a livello di allegazione, la circostanza che abbiano interesse a una pronuncia che dichiari il contratto parzialmente nullo, non avendo gli stessi speso alcun argomento al riguardo, neppure quando la convenuta, nella sua comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito la configurabilità di una nullità parziale”.
Gli appellanti fanno rilevare di aver richiesto la declaratoria di nullità totale, ma di essersi associati alla eccezione di nullità parziale sollevata dalla parte convenuta, ritenendo comunque erroneo l'argomento utilizzato dal primo giudice per escludere il rilievo d'ufficio della nullità.
Ritiene la Corte che la motivazione del Tribunale, fondata sulla interpretazione della domanda come formulata dagli attori odierni appellanti, sia condivisibile.
In ogni caso, ancora una volta, ove si ritenesse, in via di mera ipotesi, fondato il vizio denunciato, si dovrebbe rilevare che la dichiarazione di nullità parziale della fideiussione non potrebbe aver luogo, non essendo stata provata la violazione della normativa antitrust in relazione alla specifica fideiussione prestata dagli appellanti, alla quale non può riferirsi il provvedimento dell'Autorità Garante, per le ragioni esposte nell'esame del terzo motivo.
3) Bisogna censurare la sentenza impugnata nel punto in cui Tribunale di Milano ha statuito: a) che la sola produzione in giudizio del provvedimento n. 55 del 2005 della NC d'TA non può sopperire alla carenza di allegazione di parte opponente e b) nel punto in cui ha statuito che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla NC d'TA riguardi in via esclusiva le fideiussioni omnibus e non quelle specifiche. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 Dlgs. 3/2017.
Il Tribunale ha osservato che “L'intesa tra le banche in violazione delle regole protettive della concorrenza, cui sembrano voler fare riferimento gli attori, richiamando lo schema predisposto dall'ABI e la giurisprudenza in materia di fideiussioni omnibus, riguarda appunto soltanto le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie … Deve rilevarsi invece che la garanzia sottoscritta dai
(doc.4 di parte attrice) accede a un contratto di mutuo chirografario, cui le parti hanno fatto Pt_1 puntuale riferimento nel contratto, e non riguarda ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia”.
Gli appellanti, richiamando l'art. 7 d. lgs. 3/17, che attribuisce natura di prova privilegiata all'accertamento dell'Autorità Garante, censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non poter pagina 8 di 11 estendere alle fideiussioni specifiche l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale contenuto nel provvedimento di NC d'TA, richiamando sul punto giurisprudenza di merito.
In ogni caso gli appellanti ritengono che, seppure si escluda il valore probatorio del provvedimento di
NC d'TA, i fideiussori possano offrire la prova con altri mezzi e, pertanto, insistono “perché venga consentito, mediante rimessione in istruttoria del giudizio, di provare la nullità del contratto datato 18 agosto 2011 sottoscritto dagli attori, mediante l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni utilizzato da altre banche in epoca coeva a quella della stipulazione delle fideiussioni omnibus per cui
è causa”.
Ritiene la Corte che il motivo non possa trovare accoglimento.
La decisione del Tribunale sull'inapplicabilità alle fideiussioni specifiche dei principi validi per le fideiussioni omnibus risulta conforme alla giurisprudenza prevalente della S.C., dalla quale questa
Corte non ritiene di discostarsi (v. Cass. 19401/24, in motivazione;
v. anche Cass. 21841/24 “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla NC d'TA, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”; Cass. 26847/24
In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della NC d'TA, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”).
Gli appellanti, negli scritti conclusivi, richiamano Cass. 27243/24 (non massimata) che, in un inciso della motivazione, si è così espressa: “…né il giudice d'appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che - e questo è dirimente - S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente pagina 9 di 11 nulle dall'Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”.
Ritiene la Corte che questo inciso, incidentalmente espresso, non sia, tuttavia, idoneo a superare i motivi espressi dalle altre pronunce citate, che hanno indicato le ragioni per le quali la compresenza delle tre clausole assume rilievo in funzione anticoncorrenziale ove venga estesa ad una serie indefinita e futura di rapporti e quindi a fideiussioni omnibus e non anche a fideiussioni specifiche.
Sulle istanze istruttorie, che gli appellanti formulano per la prima volta in appello (non avendo articolato mezzi istruttori in primo grado v. citazione e memorie), deve, invece, essere rilevata l'inammissibilità per tardività ex art. 345 c.p.c. (v., proprio in tema di fideiussioni, Cass. 416/25 In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d. l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa”).
I suesposti rilievi risultano assorbenti anche della questione, accennata in sentenza e nell'atto di appello, relativa alla prova dell'intesa anticoncorrenziale per le fideiussioni stipulate, come quella di specie, a distanza di anni dall'accertamento dell'Autorità Garante.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Gli appellanti soccombenti devono essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore delle società appellate, cedente e cessionaria del credito, entrambe costituite mediante il deposito di distinti atti difensivi (seppure con lo stesso difensore).
Alle società appellate vittoriose è dovuto un compenso unico, in conformità a quanto statuito dalla S.C.
(v. Cass. 17215/15 “In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1,
pagina 10 di 11 del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.”; v. anche Cass. 8688/23).
Il compenso viene, quindi, liquidato unitariamente in favore di entrambe le appellate, con solidarietà dal lato attivo, in complessivi euro 11.011,00, calcolati nel modo seguente, secondo i parametri delle cause di valore indeterminabile di media complessità: euro 2.518,00 per la fase di studio -euro 1.665,00 per la fase introduttiva -euro 4.287,00 per la fase decisionale -euro 2.541,00 aumento del 30 % per il numero di parti, ai sensi dell'art. 4 co. 2 DM 55/14.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello;
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate, come in motivazione in favore delle società appellate, in euro 11.011,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%
e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano l'11.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
EL ON SE ND
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