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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 351/2025
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nel procedimento iscritto al n. r.g. 351/2025 V.G. avente ad oggetto “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L.89/01” promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
-come da procura in atti- dall'avv. MATRONE ELENA (C.F.
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
IL GIUDICE DESIGNATO
- letto il ricorso depositato il 1°.
4.2025 con cui la ricorrente chiede l'indennizzo ex L.89/2001 per l'ulteriore eccessiva durata della procedura concorsuale n. 66224/2001 innanzi al Tribunale di Milano avente ad oggetto il fallimento della “SISAS s.p.a.”, dichiarato con sentenza depositata in data 18.4.2001, con stato passivo verificato a partire dal 4.6.2001, e poi chiuso con decreto 24.10-4.11.2024;
- esaminati gli atti allegati;
- ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 3 comma 1 della
L.89/2001 in quanto il processo presupposto si è svolto innanzi a
Giudice di questo Distretto di Milano;
- ritenuta la tempestività del ricorso in esame depositato nel rispetto del termine di cui all'art.4 della L.89/2001, come emendato dalla Corte
Costituzionale con la sent. n.88/2018;
- considerato che il processo presupposto rientra nella deroga all'esperimento dei rimedi preventivi prevista dall'art. 6 comma 2bis della L. 89/2001;
- considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. 89/2001, si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si
è conclusa in sei anni, e considerato che il procedimento presupposto in questione si è protratto dal 14.6.2002 (data di esecutività dello stato passivo non avendo la ricorrente provato né la data di deposito dell'istanza di ammissione né la data della sua ammissione al passivo) al 4.11.2024 (data di chiusura) per complessivi 22 anni 4 mesi e 21 giorni, e quindi con un irragionevole ritardo pari a 16 anni (non rilevando la frazione d'anno inferiore a 6 mesi ex art.2bis comma 1 della
L.89/2001);
- valutata –ai sensi dell'art.2bis comma 2 della L.89/2001- la complessità del caso, il comportamento del giudice e delle parti, la natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa valutati anche in relazione alle condizioni personali delle parti;
- considerato che con specifico riguardo alle procedure fallimentari, è da considerarsi come congruo un indennizzo di €. 500,00 per ciascun anno di ritardo (cfr. Cass. n.16311/2014) ma che, nel caso in esame, in ragione dell'oggettiva particolare complessità della procedura concorsuale presupposta, anche a prescindere dal numero di creditori insinuati (cfr. Cass. Ord. n.25181/21; Cass. Sent.n.739/2023), oltre che in ragione del parziale recupero del credito ammesso, si ritiene equa una riduzione del 40%, e pertanto equo liquidare l'indennizzo omnicomprensivo di € 300,00 per anno di ritardo, e così la complessiva somma di € 4.800,00 per i 16 anni di irragionevole durata del procedimento fino alla sua chiusura;
- considerato che nel caso in esame il suddetto indennizzo può essere liquidato in tale misura alla ricorrente, in quanto non superiore al valore del diritto accertato dal giudice con l'ammissione al passivo fallimentare, non potendosi superare tale ammontare ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 della L.89/2001;
- ritenuto infine che -ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.89/2001- le spese del procedimento vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tabelle per i procedimenti monitori (cfr. Cass.
n.16512 del 31/7/2020) di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/22, senza aumento per i collegamenti ipertestuali che, ancorché dichiarati, non risultano accessibili;
P.Q.M.
accertata e dichiarata la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU per mancato rispetto del termine ragionevole nella definizione del procedimento presupposto nei termini di cui in premessa
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_2
pagamento senza dilazione in favore di Pt_1 Parte_1
(C.F. ) della somma di € 4.800,00 a titolo di equa riparazione, P.IVA_1
oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, ed altresì le spese del presente procedimento, liquidate in €.28,30 per spese ed € 237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Elena Matrone, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5 comma 4 della
L.89/2001.
Milano, 16.4.2025 Il Giudice Ausiliario Designato
Giuseppe Nuzzaci
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nel procedimento iscritto al n. r.g. 351/2025 V.G. avente ad oggetto “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L.89/01” promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
-come da procura in atti- dall'avv. MATRONE ELENA (C.F.
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
IL GIUDICE DESIGNATO
- letto il ricorso depositato il 1°.
4.2025 con cui la ricorrente chiede l'indennizzo ex L.89/2001 per l'ulteriore eccessiva durata della procedura concorsuale n. 66224/2001 innanzi al Tribunale di Milano avente ad oggetto il fallimento della “SISAS s.p.a.”, dichiarato con sentenza depositata in data 18.4.2001, con stato passivo verificato a partire dal 4.6.2001, e poi chiuso con decreto 24.10-4.11.2024;
- esaminati gli atti allegati;
- ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 3 comma 1 della
L.89/2001 in quanto il processo presupposto si è svolto innanzi a
Giudice di questo Distretto di Milano;
- ritenuta la tempestività del ricorso in esame depositato nel rispetto del termine di cui all'art.4 della L.89/2001, come emendato dalla Corte
Costituzionale con la sent. n.88/2018;
- considerato che il processo presupposto rientra nella deroga all'esperimento dei rimedi preventivi prevista dall'art. 6 comma 2bis della L. 89/2001;
- considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. 89/2001, si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si
è conclusa in sei anni, e considerato che il procedimento presupposto in questione si è protratto dal 14.6.2002 (data di esecutività dello stato passivo non avendo la ricorrente provato né la data di deposito dell'istanza di ammissione né la data della sua ammissione al passivo) al 4.11.2024 (data di chiusura) per complessivi 22 anni 4 mesi e 21 giorni, e quindi con un irragionevole ritardo pari a 16 anni (non rilevando la frazione d'anno inferiore a 6 mesi ex art.2bis comma 1 della
L.89/2001);
- valutata –ai sensi dell'art.2bis comma 2 della L.89/2001- la complessità del caso, il comportamento del giudice e delle parti, la natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa valutati anche in relazione alle condizioni personali delle parti;
- considerato che con specifico riguardo alle procedure fallimentari, è da considerarsi come congruo un indennizzo di €. 500,00 per ciascun anno di ritardo (cfr. Cass. n.16311/2014) ma che, nel caso in esame, in ragione dell'oggettiva particolare complessità della procedura concorsuale presupposta, anche a prescindere dal numero di creditori insinuati (cfr. Cass. Ord. n.25181/21; Cass. Sent.n.739/2023), oltre che in ragione del parziale recupero del credito ammesso, si ritiene equa una riduzione del 40%, e pertanto equo liquidare l'indennizzo omnicomprensivo di € 300,00 per anno di ritardo, e così la complessiva somma di € 4.800,00 per i 16 anni di irragionevole durata del procedimento fino alla sua chiusura;
- considerato che nel caso in esame il suddetto indennizzo può essere liquidato in tale misura alla ricorrente, in quanto non superiore al valore del diritto accertato dal giudice con l'ammissione al passivo fallimentare, non potendosi superare tale ammontare ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 della L.89/2001;
- ritenuto infine che -ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.89/2001- le spese del procedimento vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tabelle per i procedimenti monitori (cfr. Cass.
n.16512 del 31/7/2020) di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/22, senza aumento per i collegamenti ipertestuali che, ancorché dichiarati, non risultano accessibili;
P.Q.M.
accertata e dichiarata la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU per mancato rispetto del termine ragionevole nella definizione del procedimento presupposto nei termini di cui in premessa
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_2
pagamento senza dilazione in favore di Pt_1 Parte_1
(C.F. ) della somma di € 4.800,00 a titolo di equa riparazione, P.IVA_1
oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, ed altresì le spese del presente procedimento, liquidate in €.28,30 per spese ed € 237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Elena Matrone, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5 comma 4 della
L.89/2001.
Milano, 16.4.2025 Il Giudice Ausiliario Designato
Giuseppe Nuzzaci