TRIB
Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/05/2024, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4284 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO vertente tra i coniugi:
Parte_1
- -, nata ad [...], il [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Maietta - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, nato ad [...], il [...], C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Alvazzi Del Frate - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È provato in atti e comunque pacifico tra le parti:
- che la e il si sposarono il 30 maggio 1992 e che il matrimonio Pt_1 CP_1
fu celebrato con rito civile in Atripalda;
- che l'atto relativo è trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 2, P. II, S. A. dell'anno 1992;
- che hanno la figlia , nata il [...] e oramai trentenne;
Per_1
- che sono separati consensualmente giusta decreto n. 656 del 2020, con il quale
Tribunale di Avellino ha omologato la separazione consensuale e recepito le condizioni da essi coniugi concordate;
tra le condizioni della separazione vi erano le seguenti, a. assegnazione della casa familiare al padre con il quale viveva la figlia comune;
d. assegno mensile, in uno al 50% delle spese extra assegno ordinarie e straordinarie, per il mantenimento della figlia a carico del padre;
- che dalla separazione non avevano più convissuto;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che era oramai impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale;
- che la figlia dopo un primo periodo nel quale aveva vissuto con il padre nella Per_1
casa familiare a lui assegnata si era trasferita presso la madre;
- che della casa familiare sono comproprietari in pari misura i due coniugi e che per il suo acquisto è ancora in essere un mutuo fondiario.
Il ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. Pt_1
Ha chiesto inoltre:
- confermarsi l'assegnazione della casa familiare in suo favore;
con l'impegno a sostenere l'intera rata di mutuo;
- lasciarsi libera la figlia di coabitare con l'uno o con l'altro genitore;
- non disporre alcunché in tema di assegno divorzile considerata l'indipendenza economica di entrambi in coniugi.
La ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio. CP_1
Nel resto ha chiesto:
- assegnarsi la casa familiare a sé, poiché la figlia da tempo vive con lei e pur Per_1
laureatasi non ha ancora trovato un lavoro;
- confermarsi l'assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del padre;
- stabilirsi in suo favore un assegno divorzile di 300 euro mensili.
All'udienza presidenziale il giudice revocava l'assegnazione della casa familiare al padre disposta in sede di separazione e nel contempo disattendeva la domanda di assegnazione della stessa proposta dalla madre;
riconosceva alla figlia già Per_1
ventottenne un mantenimento mensile pari ad euro 250,00 a carico del padre riconoscendo sul punto un sostanziale accordo tra le parti e in particolare il consenso dell'obbligato.
A. Domanda di divorzio.
La domanda è da accogliere.
Con essa si chiede lo scioglimento del matrimonio previsto dall'art. 1 della legge sul divorzio, per come nel tempo modificata, invocando quale causa quella contemplata dalla lettera b), comma 2°, dell'art. 3 della medesima legge.
Orbene, la causa invocata per lo scioglimento del matrimonio ricorre. I coniugi infatti si sono separati con il decreto di omologa innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
B. Disposizioni in ordine alla figlia.
ha oramai compiuto trent'anni. Ha concluso il suo percorso formativo, Per_1
laureandosi in scienze religiose, alcuni anni or sono. Ella è nella piena capacità di provvedere al proprio sostentamento, per cui alcun obbligo di mantenimento deve più porsi a carico dei genitori.
Essendo ampiamente maggiorenne alcunché si può disporre quanto alle sue preferenze di coabitazione, se con l'uno o l'altro genitore o con nessuno dei due.
C. Disposizioni in ordine alla casa familiare.
L'assegnazione della casa coniugale è legata alla presenza di figli che necessitino ancora di mantenimento. Il caso più non ricorre nella presente controversia, per cui alcuna assegnazione deve farsi della casa della quale i coniugi sono pari comproprietari. Su di essa i diritti del ricorrente e della resistente sono quelli propri della comunione di immobili.
D. Assegno divorzile.
La norma che disciplina tal tipo di assegno è enunciata dal comma 6° dell'art. 5 della legge sul divorzio, per come modificata dalla legge n. 74 del 1987, che recita «Con la sentenza che pronuncia» il divorzio «il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
I recenti approdi giurisprudenziali, condivisi dal collegio, riconoscono all'assegno in parola la composita natura assistenziale e compensativa - perequativa. In tal senso le sezioni unite della Suprema Corte dell'11 7 2018, con la sentenza n. 18287, e la giurisprudenza di legittimità successiva.
Presupposto indefettibile è ovviamente – e ciò è spia inequivocabile della permanenza del profilo assistenziale - l'esistenza al momento dello scioglimento del vincolo coniugale di una significativa sperequazione delle condizioni economico – patrimoniali dei coniugi.
Sussistendo tale presupposto, si è certamente in presenza del diritto all'assegno di divorzio del coniuge in condizioni economiche – patrimoniali sfavorevoli ogni qual volta lo squilibrio trovi in tutto o in parte causa nel «contributo personale ed economico dato» da tale coniuge
«alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio dell'altro», comparato al
«contributo personale ed economico» dato dal coniuge in condizioni economiche patrimoniali favorevoli;
anche tenuto conto delle ragioni della decisione, ma soprattutto, aggiunge la norma, anche «in rapporto alla durata del matrimonio».
Nel caso di specie emerge dalle stesse dichiarazioni dei coniugi che il ha uno Pt_1
stipendio mensile netto pari a più di due volte quello della e ha significativi Pt_2
risparmi e/o investimenti (euro 150.000), ma soprattutto hanno una anzianità di carriera del tutto a favore del , avendo la iniziato a lavorare come insegnante di Pt_1 Pt_2
sostegno da non molti anni.
È da ritenere pacifico che la resistente si sia occupata in modo assolutamente prevalente della crescita e della cura della comune figlia e della casa. Del resto, è provato che per alcuni anni il ricorrente ha lavorato fuori provincia.
È da ritenere di conseguenza che l'impegno profuso dalla resistente nell'occuparsi della casa e nel crescere e accudire la figlia abbia facilitato il ricorrente nell'espletamento del suo lavoro e nel conseguire la progressione in carriera ottenuta.
Il matrimonio ha avuto la significativa durata di 32 anni, dei quali 28 di convivenza. Ricorre di conseguenza a parere del tribunale in misura non trascurabile la funzione perequativa compensativa richiesta per il riconoscimento dell'assegno di divorzio alla resistente. Ed è congruo a parere del Tribunale determinare lo stesso, tutto quanto innanzi evidenziato, in euro 200,00 mensili.
Le altre domande formulate dalle parti sono inammissibili nella presente sede di causa di famiglia.
Metà delle spese del giudizio vanno compensate tra le parti attesa l'accordo in ordine alla domanda di divorzio. L'altra metà va posta a carico del ricorrente attesa la sua soccombenza prevalente.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio che ha unito i coniugi
[...]
e ; Parte_1 CP_1
2) revoca l'obbligo di mantenimento della figlia a carico del ricorrente;
Per_1
3) conferma la revoca dell'assegnazione della casa familiare;
4) pone a carico del ricorrente e a favore della resistente l'assegno divorzile di euro
200,00 mensile da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente
Org_ secondo gli indici
5) compensa tra le parti metà delle spese di lite e condanna il ricorrente a pagare alla resistente la restante metà che si liquida in euro 2.500,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 17/04/2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4284 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO vertente tra i coniugi:
Parte_1
- -, nata ad [...], il [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Maietta - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, nato ad [...], il [...], C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Alvazzi Del Frate - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È provato in atti e comunque pacifico tra le parti:
- che la e il si sposarono il 30 maggio 1992 e che il matrimonio Pt_1 CP_1
fu celebrato con rito civile in Atripalda;
- che l'atto relativo è trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 2, P. II, S. A. dell'anno 1992;
- che hanno la figlia , nata il [...] e oramai trentenne;
Per_1
- che sono separati consensualmente giusta decreto n. 656 del 2020, con il quale
Tribunale di Avellino ha omologato la separazione consensuale e recepito le condizioni da essi coniugi concordate;
tra le condizioni della separazione vi erano le seguenti, a. assegnazione della casa familiare al padre con il quale viveva la figlia comune;
d. assegno mensile, in uno al 50% delle spese extra assegno ordinarie e straordinarie, per il mantenimento della figlia a carico del padre;
- che dalla separazione non avevano più convissuto;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che era oramai impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale;
- che la figlia dopo un primo periodo nel quale aveva vissuto con il padre nella Per_1
casa familiare a lui assegnata si era trasferita presso la madre;
- che della casa familiare sono comproprietari in pari misura i due coniugi e che per il suo acquisto è ancora in essere un mutuo fondiario.
Il ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. Pt_1
Ha chiesto inoltre:
- confermarsi l'assegnazione della casa familiare in suo favore;
con l'impegno a sostenere l'intera rata di mutuo;
- lasciarsi libera la figlia di coabitare con l'uno o con l'altro genitore;
- non disporre alcunché in tema di assegno divorzile considerata l'indipendenza economica di entrambi in coniugi.
La ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio. CP_1
Nel resto ha chiesto:
- assegnarsi la casa familiare a sé, poiché la figlia da tempo vive con lei e pur Per_1
laureatasi non ha ancora trovato un lavoro;
- confermarsi l'assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del padre;
- stabilirsi in suo favore un assegno divorzile di 300 euro mensili.
All'udienza presidenziale il giudice revocava l'assegnazione della casa familiare al padre disposta in sede di separazione e nel contempo disattendeva la domanda di assegnazione della stessa proposta dalla madre;
riconosceva alla figlia già Per_1
ventottenne un mantenimento mensile pari ad euro 250,00 a carico del padre riconoscendo sul punto un sostanziale accordo tra le parti e in particolare il consenso dell'obbligato.
A. Domanda di divorzio.
La domanda è da accogliere.
Con essa si chiede lo scioglimento del matrimonio previsto dall'art. 1 della legge sul divorzio, per come nel tempo modificata, invocando quale causa quella contemplata dalla lettera b), comma 2°, dell'art. 3 della medesima legge.
Orbene, la causa invocata per lo scioglimento del matrimonio ricorre. I coniugi infatti si sono separati con il decreto di omologa innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
B. Disposizioni in ordine alla figlia.
ha oramai compiuto trent'anni. Ha concluso il suo percorso formativo, Per_1
laureandosi in scienze religiose, alcuni anni or sono. Ella è nella piena capacità di provvedere al proprio sostentamento, per cui alcun obbligo di mantenimento deve più porsi a carico dei genitori.
Essendo ampiamente maggiorenne alcunché si può disporre quanto alle sue preferenze di coabitazione, se con l'uno o l'altro genitore o con nessuno dei due.
C. Disposizioni in ordine alla casa familiare.
L'assegnazione della casa coniugale è legata alla presenza di figli che necessitino ancora di mantenimento. Il caso più non ricorre nella presente controversia, per cui alcuna assegnazione deve farsi della casa della quale i coniugi sono pari comproprietari. Su di essa i diritti del ricorrente e della resistente sono quelli propri della comunione di immobili.
D. Assegno divorzile.
La norma che disciplina tal tipo di assegno è enunciata dal comma 6° dell'art. 5 della legge sul divorzio, per come modificata dalla legge n. 74 del 1987, che recita «Con la sentenza che pronuncia» il divorzio «il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
I recenti approdi giurisprudenziali, condivisi dal collegio, riconoscono all'assegno in parola la composita natura assistenziale e compensativa - perequativa. In tal senso le sezioni unite della Suprema Corte dell'11 7 2018, con la sentenza n. 18287, e la giurisprudenza di legittimità successiva.
Presupposto indefettibile è ovviamente – e ciò è spia inequivocabile della permanenza del profilo assistenziale - l'esistenza al momento dello scioglimento del vincolo coniugale di una significativa sperequazione delle condizioni economico – patrimoniali dei coniugi.
Sussistendo tale presupposto, si è certamente in presenza del diritto all'assegno di divorzio del coniuge in condizioni economiche – patrimoniali sfavorevoli ogni qual volta lo squilibrio trovi in tutto o in parte causa nel «contributo personale ed economico dato» da tale coniuge
«alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio dell'altro», comparato al
«contributo personale ed economico» dato dal coniuge in condizioni economiche patrimoniali favorevoli;
anche tenuto conto delle ragioni della decisione, ma soprattutto, aggiunge la norma, anche «in rapporto alla durata del matrimonio».
Nel caso di specie emerge dalle stesse dichiarazioni dei coniugi che il ha uno Pt_1
stipendio mensile netto pari a più di due volte quello della e ha significativi Pt_2
risparmi e/o investimenti (euro 150.000), ma soprattutto hanno una anzianità di carriera del tutto a favore del , avendo la iniziato a lavorare come insegnante di Pt_1 Pt_2
sostegno da non molti anni.
È da ritenere pacifico che la resistente si sia occupata in modo assolutamente prevalente della crescita e della cura della comune figlia e della casa. Del resto, è provato che per alcuni anni il ricorrente ha lavorato fuori provincia.
È da ritenere di conseguenza che l'impegno profuso dalla resistente nell'occuparsi della casa e nel crescere e accudire la figlia abbia facilitato il ricorrente nell'espletamento del suo lavoro e nel conseguire la progressione in carriera ottenuta.
Il matrimonio ha avuto la significativa durata di 32 anni, dei quali 28 di convivenza. Ricorre di conseguenza a parere del tribunale in misura non trascurabile la funzione perequativa compensativa richiesta per il riconoscimento dell'assegno di divorzio alla resistente. Ed è congruo a parere del Tribunale determinare lo stesso, tutto quanto innanzi evidenziato, in euro 200,00 mensili.
Le altre domande formulate dalle parti sono inammissibili nella presente sede di causa di famiglia.
Metà delle spese del giudizio vanno compensate tra le parti attesa l'accordo in ordine alla domanda di divorzio. L'altra metà va posta a carico del ricorrente attesa la sua soccombenza prevalente.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio che ha unito i coniugi
[...]
e ; Parte_1 CP_1
2) revoca l'obbligo di mantenimento della figlia a carico del ricorrente;
Per_1
3) conferma la revoca dell'assegnazione della casa familiare;
4) pone a carico del ricorrente e a favore della resistente l'assegno divorzile di euro
200,00 mensile da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente
Org_ secondo gli indici
5) compensa tra le parti metà delle spese di lite e condanna il ricorrente a pagare alla resistente la restante metà che si liquida in euro 2.500,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 17/04/2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano