Articolo 19 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 gennaio 1995
Art. 19. (Soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS) 1. Con decorrenza 1 luglio 1995 lo SCAU e' soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalita' specifiche, con tempi e modalita' stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. I contributi di cui all' articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334 , sono riscossi dall'INPS, conformemente alle modalita' stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva, in via generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del settore agricolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1995
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