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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 2870/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2870/2024 R.G. promossa con ricorso depositato da
), nata a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
ED di PR (TN) - Via Brunetta n. 3, cittadina italiana e
( ), nato a [...] in data [...], residente in Parte_2 C.F._2
ED di PR (TN) - Via Brunetta n. 3, cittadino italiano entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Flavia Torresani ( ), elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio in CL (TN) - Piazza Navarrino n. 13, giusta procura alle liti conferita con atto separato ed allegato al ricorso
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio con l'intervento del PM
Conclusioni: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 24 aprile 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del 14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 26-06-2024 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
Nello stesso ricorso i ricorrenti hanno poi chiesto, una volta trascorsi i termini di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 279/2024, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate che qui si riportano: “1) affidare i figli minori (nato il Per_1
12.04.2010) ed (nato il [...]) ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con residenza Per_2
anagrafica presso la madre;
2) assegnare la casa familiare sita in ED di PR (TN), con i mobili che la arredano, a che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli;
3) Parte_1
disporre il seguente protocollo di visita tra i figli e il genitore non collocatario: - fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera con rientro presso l'abitazione materna a carico del padre alle ore 19.00; - un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola alla sera ad ore 20.00, da individuarsi all'inizio di ogni anno scolastico in base agli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli;
qualora sussistesse la necessità di modificare l'orario indicato per i trasferimenti dei minori, i genitori dovranno concordare previamente tra loro le modifiche, evitando di coinvolgere i figli;
festività natalizie e pasquali da dividersi a metà tra i genitori, alternando di anno in anno la festività principale;
- durante l'estate, due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, con l'impegno ad individuarle e comunicarle all'altro entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
per il resto dell'estate, rimane in vigore il protocollo ordinario con adattamento degli orari in base alle diverse esigenze dei figli;
in ogni caso, ulteriori e/o diverse visite, previo accordo tra i genitori con preavviso di almeno quattro giorni;
gli oneri di viaggio relativi agli impegni extra-scolastici dei figli saranno in via di massima suddivisi tra i genitori;
4) dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento ordinario dei figli ed Parte_2 Per_1 Per_2
mediante il versamento della somma mensile complessiva di euro 500,00.= (euro 250,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente intestato
a , con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione Parte_1 all'1.01.2026; 11) porre le spese straordinarie relative ai figli a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno, con rinvio alle Linee Guida 2017 del C.N.F. per quanto concerne l'individuazione, le modalità di concertazione ed il rimborso;
dare atto che le spese relative agli sport già praticati dai figli e quelle relative alla frequentazione di corsi estivi dei figli minori sono da considerarsi spese straordinarie già concordate tra i genitori;
le pezze giustificative relative alle spese straordinarie da sostenersi per i figli dovranno recare i dati degli stessi e l'indicazione del loro codice fiscale, al fine di consentire ad entrambi i genitori le detrazioni fiscali, che avverranno sulla base di quanto stabilito al presente punto;
5) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc.) saranno riscossi e trattenuti integralmente da;
6) le detrazioni fiscali per le spese straordinarie dei figli Parte_1
competeranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) i ricorrenti dichiarano che non sussistono i presupposti di legge per riconoscere a favore dell'uno o dell'altra un assegno divorzile;
8) e sosterranno ciascuno ed in eguale misura le competenze e Parte_1 Parte_2 spese dell'avv. Flavia Torresani”.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 279/2024, passata in giudicato e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità: quanto alle questioni non patrimoniali, le parti, in assenza di elementi di pregiudizio per la prole, hanno scelto il regime di affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c.; superflua, infine, risulta l'audizione di questi ultimi, in assenza di profili critici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 26-
06-2024, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08 settembre 2012 in Vigo di Ton (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Vigo di Ton al n.
1 - P. II – Serie
C-Anno 2012), da nato a [...] in data [...], e da Parte_2 Parte_1
nata a [...] in data [...], alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte
[...]
motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi