Sentenza breve 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 22/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00413/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2023, proposto da
RA RU, ZI RL, ZI DI, GU DI, LV AR, LV ER, ST LA e la società Sacim S.r.l., quest’ultima in persona del proprio legale rappresentate pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Lara RA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelfranco Emilia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annamaria Grasso e Alessia Trenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Modena, in persona del Dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica, scolastica e trasporti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Grasso e Alessia Trenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Soc. Ferro&Cemento S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Lorigiola e Luciana Palaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensiva,
della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castelfranco Emilia n. 42 del 10.07.2023, avente a oggetto l’approvazione del Piano Operativo Comunale – P.O.C. n.11 - con valore ed effetti di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) – denominato “Villanoviano”, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 12.07.2023 al 27.07.2023 - unitamente ai relativi elaborati, allegati e agli altri atti pure incogniti ivi richiamati mai notificati né comunicati, comprese la scheda di controdeduzione e la Dichiarazione di sintesi circa le osservazioni e consultazioni; nonché, per quanto occorrer possa, del provvedimento di conclusione della Conferenza dei Servizi e di tutti gli altri atti e pareri - nessuno escluso - anche in materia ambientale- forniti nell’ambito dell'iter di approvazione del Piano Attuativo; oltre ad ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e, comunque, connesso anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelfranco Emilia e della Provincia di Modena;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della società Ferro&Cemento S.r.l.;
Vista la domanda cautelare proposta con separato atto depositato in data 11 marzo 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori RA RU, ZI RL, ZI DI, GU DI, LV AR, LV ER, ST LA e la società Sacim S.r.l. con il ricorso introduttivo del presente giudizio hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Castelfranco Emilia n. 42 del 10.07.2023 di approvazione del POC n. 11 con valore ed effetti di PUA inerente al sub ambito n. 31.2 APC.b denominato “Villanoviano”, unitamente agli atti del procedimento.
I ricorrenti, assumendo che il POC li leda, in quanto destina a magazzini per la logistica una vasta area agricola in prossimità delle loro abitazioni, hanno chiesto l’annullamento dello strumento urbanistico, perché non è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS (primo motivo di ricorso), perché non sono state adeguatamente valutate le criticità che affliggono il progetto di insediamento commerciale (secondo motivo di ricorso) e perché sarebbe stata concessa la monetizzazione degli standard a parcheggio al di fuori delle ipotesi nelle quali il beneficio è ammesso (terzo motivo di ricorso).
Con successivo atto, notificato il 10 marzo 2025 e depositato il giorno successivo, i ricorrenti hanno poi chiesto la sospensione cautelare della deliberazione consiliare impugnata, avendo saputo che era in corso il procedimento di rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione del polo logistico e delle relative opere di urbanizzazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Castelfranco Emilia, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato e contestando nel merito gli assunti avversari.
Si è costituita in giudizio, limitandosi tuttavia a depositare comparsa di mera forma, anche la Provincia di Modena.
Ha proposto intervento ad opponendum la società Ferro&Cemento S.r.l., avente causa dei proponenti il Piano Attuativo approvato con la deliberazione consiliare impugnata, anch’essa per chiederne la reiezione in rito (per mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei proprietari dell’aree inserite nel sub ambito n. 31.2 APC.b) ovvero nel merito (per infondatezza).
Hanno replicato con memoria i ricorrenti insistendo sulla ammissibilità e fondatezza del ricorso.
All’udienza camerale del 10 aprile 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Cod. proc. amm., come da avviso orale dato ai difensori delle parti presenti, ha introitato la causa per la decisione in forma semplificata.
Il ricorso – come eccepito dai contradditori – è inammissibile, essendo stati totalmente pretermessi i controinteressati.
Occorre, invero, considerare che il POC gravato ha valenza anche di Piano attuativo.
Questo comporta che non può applicarsi al caso di specie il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale nei giudizi impugnatori di strumenti urbanistici generali non sussistono, di regola, controinteressati, ovverosia portatori di un interesse uguale e contrario rispetto a quello del ricorrente, (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza n. 1627/2023; T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, sentenza n. 281/2023).
Al contrario, dal momento che il Piano attuativo perimetra un ambito ben specifico, dettando una disciplina di dettaglio (nel caso di specie, per la realizzazione del centro logistico), i proprietari delle aree che ricadono all’interno dell’ambito regolato dal Piano attuativo sono tutti potenzialmente portatori dell’interesse alla conservazione dell’atto di approvazione dello strumento urbanistico, e dunque sono controinteressati in senso tecnico nell’ambito del giudizio impugnatorio (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 1097/2013).
La stessa documentazione depositata in giudizio dai ricorrenti dimostra che i controinteressati, intesi come i proprietari delle aree ricadenti nel sub-ambito “Villanoviano” e promotori dello strumento attuativo, erano ben individuati. Ci si riferisce, segnatamente, alla Relazione Tecnica Illustrativa del POC con valenza di PUA (doc. 12 fascicolo di parte ricorrente) dove nella copertina sono elencati i nominativi, corredati dai relativi codici fiscali, dei proprietari delle aree oggetto di intervento.
Né può ritenersi che l’intervento volontario in giudizio del controinteressato sopravvenuto abbia sanato il difetto di contraddittorio (cfr., T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, sentenza n. 628/2020; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, sentenza n. 7543/2022).
Nemmeno può qualificarsi come controinteressato la Provincia di Modena, così come opposto dai ricorrenti per contrastare l’eccezione di inammissibilità ex adverso sollevata. La Provincia di Modena è una Pubblica Amministrazione che ha partecipato al procedimento di approvazione del POC – PUA in questione, come si evince nella stessa deliberazione di Consiglio comunale qui impugnata, esercitando i poteri assegnatigli dalla legge.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato.
La complessità della vicenda sottesa al presente giudizio giustifica nondimeno l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite, con la precisazione che resta a carico dei ricorrenti il contributo unificato dovuto per la causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, con la precisazione di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO