TRIB
Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/01/2024, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2166 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. V.G. 2166/2023 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. RICCI SIMONA
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura C.F._2
telematica in atti;
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
14.08.1983 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
ANGELI LUIGI (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato come da procura C.F._4
telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 6 Oggetto: regolamentazione congiunta dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 23.01.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.. Nulla in punto di spese legali.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 28.11.2023, le parti hanno dedotto di aver instaurato relazione more uxorio a decorrere dal 2014 e che da tale unione sono nati i figli e Per_1 Controparte_2
(rispettivamente a Massa il 18.06.2015 e a Massa il 29.07.2017), regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Le parti hanno altresì aggiunto:
- di aver stabilito, unitamente ai figli, residenza familiare presso l'unità immobiliare sita in
Ameglia;
- che nel mese di marzo 2020 è cessata la convivenza;
- che si è trasferito ad Arcola mentre i figli sono rimasti con la madre;
Controparte_1
- che la sig.ra lavora come maestra di scuola elementare percependo uno stipendio di Pt_2
€ 1.479,72 circa;
- che il rapporto lavorativo del sig. come cuoco presso la struttura sita in CP_1 Org_1
Loc. Santa RE (San Terenzo di Lerici – SP), per il quale percepiva una retribuzione media di € 1.300,00, sarebbe terminato il 30.11.2023 e a decorrere dall'1.12.2023 e fino al mese di febbraio 2024 avrebbe percepito l'indennità di disoccupazione;
- di voler regolare congiuntamente i loro rapporti nell'interesse dei figli minorenni.
Hanno pertanto chiesto di disciplinare i rapporti tra gli stessi e i figli minorenni alle seguenti condizioni:
1) “L'affido dei figli minori sarà condiviso: i figli vivranno con la madre e il padre nel periodo di interruzione del rapporto di lavoro (1° dicembre 2023 – 1° febbraio 2024) avrà con sé i bambini il martedì, prelevandoli da scuola e riportandoli a scuola il mercoledì mattina nonché a week end alternati prelevandoli il sabato e riportandoli il lunedì mattina a scuola;
– per quanto concerne le festività natalizie, il padre, ove libero dagli impegni lavorativi, trascorrerà con i figli il 24, mentre starà con la madre il 25, secondo il principio dell'alternanza di pag. 2 di 6 anno in anno, le restanti festività saranno divise in pari giorni, mentre ove trascorrano il 31 col padre, trascorreranno il primo gennaio con la madre e viceversa di anno in anno, salvo diverso accordo;
il medesimo criterio verrà utilizzato per le vacanze pasquali, trascorrendo i figli alternativamente di anno in anno Pasqua con un genitore e QU con l'altro e dividendo i restanti giorni, salvo diverso accordo;
– durante le vacanze estive (e/o durante le ferie) il padre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente, viste le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
– Nel periodo in cui il lavorerà, sarà sua cura indicare il giorno libero, giorno nel quale avrà CP_1
con sé i figli.
2) la SI chiede sin d'ora che le sia attribuita la facoltà di disbrigare tutte le pratiche e Pt_2
sottoscrivere tutte le autorizzazioni ed istanze necessarie alla gestione dei figli (a titolo meramente esemplificativo, sottoscrivere l'autorizzazione perchè i figli possano partecipare a gite scolastiche, effettuare esami clinici e visite mediche) ed ogni altro atto richiesto per le attività scolastiche, parascolastiche, ludiche e quant'altro occorrere possa, in considerazione del fatto che il a CP_1
causa del lavoro che svolge non può occuparsene.
3) per il mantenimento dei figli minori il signor verserà la somma di € 300,00 mensili da CP_1
rivalutarsi secondo gli indici ISTAT il 5 di ogni mese con bonifico al seguente Iban
[...] presso il c/c ; Org_2
4) L'assegno unico sarà integralmente attribuito alla RA;
Pt_2
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie di seguito indicate secondo il seguente criterio:
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, costi per apparecchi sanitari e dentistici, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal , farmaci particolari Organizzazione_3
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa scolastica d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria pag. 3 di 6 e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato per scuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
Il provvederà al rimborso delle spese straordinarie eventualmente anticipate dalla , CP_1 Pt_2 entro il giorno 5 del mese successivo, contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento e previa esibizione e consegna della documentazione fiscale (ricevuta fiscale, fattura od altro documento idoneo) giustificativa la spesa.
6) Detrazioni fiscali
Le detrazioni fiscali per figli a carico saranno usufruite dai genitori nella misura pari al 50% ciascuno.
7) Sulle autorizzazioni amministrative
I ricorrenti prestano sin d'ora, assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti e quelli dei figli nonché degli altri documenti validi per l'espatrio”.
L'udienza del 23.01.2024 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte delle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso).
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei minori, poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla in punto di spese legali.
pag. 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., preso atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni e , così provvede: Per_1 Controparte_2
“1) “L'affido dei figli minori sarà condiviso: i figli vivranno con la madre e il padre nel periodo di interruzione del rapporto di lavoro (1° dicembre 2023 – 1° febbraio 2024) avrà con sé i bambini il martedì, prelevandoli da scuola e riportandoli a scuola il mercoledì mattina nonché a week end alternati prelevandoli il sabato e riportandoli il lunedì mattina a scuola;
– per quanto concerne le festività natalizie, il padre, ove libero dagli impegni lavorativi, trascorrerà con i figli il 24, mentre starà con la madre il 25, secondo il principio dell'alternanza di anno in anno, le restanti festività saranno divise in pari giorni, mentre ove trascorrano il 31 col padre, trascorreranno il primo gennaio con la madre e viceversa di anno in anno, salvo diverso accordo;
il medesimo criterio verrà utilizzato per le vacanze pasquali, trascorrendo i figli alternativamente di anno in anno Pasqua con un genitore e QU con l'altro e dividendo i restanti giorni, salvo diverso accordo;
– durante le vacanze estive (e/o durante le ferie) il padre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente, viste le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
– Nel periodo in cui il lavorerà, sarà sua cura indicare il giorno libero, giorno nel quale avrà CP_1
con sé i figli.
2) la SI chiede sin d'ora che le sia attribuita la facoltà di disbrigare tutte le pratiche e Pt_2
sottoscrivere tutte le autorizzazioni ed istanze necessarie alla gestione dei figli (a titolo meramente esemplificativo, sottoscrivere l'autorizzazione perchè i figli possano partecipare a gite scolastiche, effettuare esami clinici e visite mediche) ed ogni altro atto richiesto per le attività scolastiche, parascolastiche, ludiche e quant'altro occorrere possa, in considerazione del fatto che il a CP_1
causa del lavoro che svolge non può occuparsene.
3) per il mantenimento dei figli minori il signor verserà la somma di € 300,00 mensili da CP_1
rivalutarsi secondo gli indici ISTAT il 5 di ogni mese con bonifico al seguente Iban
[...] presso il c/c ; Org_2
4) L'assegno unico sarà integralmente attribuito alla RA;
Pt_2
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie di seguito indicate secondo il seguente criterio:
pag. 5 di 6 a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal , tickets sanitari;
Organizzazione_3
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, costi per apparecchi sanitari e dentistici, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal , farmaci particolari Organizzazione_3
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa scolastica d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato per scuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
Il provvederà al rimborso delle spese straordinarie eventualmente anticipate dalla , CP_1 Pt_2 entro il giorno 5 del mese successivo, contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento e previa esibizione e consegna della documentazione fiscale (ricevuta fiscale, fattura od altro documento idoneo) giustificativa la spesa.
6) Detrazioni fiscali
Le detrazioni fiscali per figli a carico saranno usufruite dai genitori nella misura pari al 50% ciascuno.
7) Sulle autorizzazioni amministrative
I ricorrenti prestano sin d'ora, assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti e quelli dei figli nonché degli altri documenti validi per l'espatrio”.
Nulla in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per ogni adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.01.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. V.G. 2166/2023 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. RICCI SIMONA
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura C.F._2
telematica in atti;
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
14.08.1983 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
ANGELI LUIGI (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato come da procura C.F._4
telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 6 Oggetto: regolamentazione congiunta dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 23.01.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.. Nulla in punto di spese legali.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 28.11.2023, le parti hanno dedotto di aver instaurato relazione more uxorio a decorrere dal 2014 e che da tale unione sono nati i figli e Per_1 Controparte_2
(rispettivamente a Massa il 18.06.2015 e a Massa il 29.07.2017), regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Le parti hanno altresì aggiunto:
- di aver stabilito, unitamente ai figli, residenza familiare presso l'unità immobiliare sita in
Ameglia;
- che nel mese di marzo 2020 è cessata la convivenza;
- che si è trasferito ad Arcola mentre i figli sono rimasti con la madre;
Controparte_1
- che la sig.ra lavora come maestra di scuola elementare percependo uno stipendio di Pt_2
€ 1.479,72 circa;
- che il rapporto lavorativo del sig. come cuoco presso la struttura sita in CP_1 Org_1
Loc. Santa RE (San Terenzo di Lerici – SP), per il quale percepiva una retribuzione media di € 1.300,00, sarebbe terminato il 30.11.2023 e a decorrere dall'1.12.2023 e fino al mese di febbraio 2024 avrebbe percepito l'indennità di disoccupazione;
- di voler regolare congiuntamente i loro rapporti nell'interesse dei figli minorenni.
Hanno pertanto chiesto di disciplinare i rapporti tra gli stessi e i figli minorenni alle seguenti condizioni:
1) “L'affido dei figli minori sarà condiviso: i figli vivranno con la madre e il padre nel periodo di interruzione del rapporto di lavoro (1° dicembre 2023 – 1° febbraio 2024) avrà con sé i bambini il martedì, prelevandoli da scuola e riportandoli a scuola il mercoledì mattina nonché a week end alternati prelevandoli il sabato e riportandoli il lunedì mattina a scuola;
– per quanto concerne le festività natalizie, il padre, ove libero dagli impegni lavorativi, trascorrerà con i figli il 24, mentre starà con la madre il 25, secondo il principio dell'alternanza di pag. 2 di 6 anno in anno, le restanti festività saranno divise in pari giorni, mentre ove trascorrano il 31 col padre, trascorreranno il primo gennaio con la madre e viceversa di anno in anno, salvo diverso accordo;
il medesimo criterio verrà utilizzato per le vacanze pasquali, trascorrendo i figli alternativamente di anno in anno Pasqua con un genitore e QU con l'altro e dividendo i restanti giorni, salvo diverso accordo;
– durante le vacanze estive (e/o durante le ferie) il padre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente, viste le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
– Nel periodo in cui il lavorerà, sarà sua cura indicare il giorno libero, giorno nel quale avrà CP_1
con sé i figli.
2) la SI chiede sin d'ora che le sia attribuita la facoltà di disbrigare tutte le pratiche e Pt_2
sottoscrivere tutte le autorizzazioni ed istanze necessarie alla gestione dei figli (a titolo meramente esemplificativo, sottoscrivere l'autorizzazione perchè i figli possano partecipare a gite scolastiche, effettuare esami clinici e visite mediche) ed ogni altro atto richiesto per le attività scolastiche, parascolastiche, ludiche e quant'altro occorrere possa, in considerazione del fatto che il a CP_1
causa del lavoro che svolge non può occuparsene.
3) per il mantenimento dei figli minori il signor verserà la somma di € 300,00 mensili da CP_1
rivalutarsi secondo gli indici ISTAT il 5 di ogni mese con bonifico al seguente Iban
[...] presso il c/c ; Org_2
4) L'assegno unico sarà integralmente attribuito alla RA;
Pt_2
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie di seguito indicate secondo il seguente criterio:
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, costi per apparecchi sanitari e dentistici, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal , farmaci particolari Organizzazione_3
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa scolastica d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria pag. 3 di 6 e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato per scuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
Il provvederà al rimborso delle spese straordinarie eventualmente anticipate dalla , CP_1 Pt_2 entro il giorno 5 del mese successivo, contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento e previa esibizione e consegna della documentazione fiscale (ricevuta fiscale, fattura od altro documento idoneo) giustificativa la spesa.
6) Detrazioni fiscali
Le detrazioni fiscali per figli a carico saranno usufruite dai genitori nella misura pari al 50% ciascuno.
7) Sulle autorizzazioni amministrative
I ricorrenti prestano sin d'ora, assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti e quelli dei figli nonché degli altri documenti validi per l'espatrio”.
L'udienza del 23.01.2024 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte delle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso).
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei minori, poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla in punto di spese legali.
pag. 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., preso atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni e , così provvede: Per_1 Controparte_2
“1) “L'affido dei figli minori sarà condiviso: i figli vivranno con la madre e il padre nel periodo di interruzione del rapporto di lavoro (1° dicembre 2023 – 1° febbraio 2024) avrà con sé i bambini il martedì, prelevandoli da scuola e riportandoli a scuola il mercoledì mattina nonché a week end alternati prelevandoli il sabato e riportandoli il lunedì mattina a scuola;
– per quanto concerne le festività natalizie, il padre, ove libero dagli impegni lavorativi, trascorrerà con i figli il 24, mentre starà con la madre il 25, secondo il principio dell'alternanza di anno in anno, le restanti festività saranno divise in pari giorni, mentre ove trascorrano il 31 col padre, trascorreranno il primo gennaio con la madre e viceversa di anno in anno, salvo diverso accordo;
il medesimo criterio verrà utilizzato per le vacanze pasquali, trascorrendo i figli alternativamente di anno in anno Pasqua con un genitore e QU con l'altro e dividendo i restanti giorni, salvo diverso accordo;
– durante le vacanze estive (e/o durante le ferie) il padre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente, viste le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
– Nel periodo in cui il lavorerà, sarà sua cura indicare il giorno libero, giorno nel quale avrà CP_1
con sé i figli.
2) la SI chiede sin d'ora che le sia attribuita la facoltà di disbrigare tutte le pratiche e Pt_2
sottoscrivere tutte le autorizzazioni ed istanze necessarie alla gestione dei figli (a titolo meramente esemplificativo, sottoscrivere l'autorizzazione perchè i figli possano partecipare a gite scolastiche, effettuare esami clinici e visite mediche) ed ogni altro atto richiesto per le attività scolastiche, parascolastiche, ludiche e quant'altro occorrere possa, in considerazione del fatto che il a CP_1
causa del lavoro che svolge non può occuparsene.
3) per il mantenimento dei figli minori il signor verserà la somma di € 300,00 mensili da CP_1
rivalutarsi secondo gli indici ISTAT il 5 di ogni mese con bonifico al seguente Iban
[...] presso il c/c ; Org_2
4) L'assegno unico sarà integralmente attribuito alla RA;
Pt_2
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie di seguito indicate secondo il seguente criterio:
pag. 5 di 6 a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal , tickets sanitari;
Organizzazione_3
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, costi per apparecchi sanitari e dentistici, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal , farmaci particolari Organizzazione_3
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa scolastica d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato per scuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
Il provvederà al rimborso delle spese straordinarie eventualmente anticipate dalla , CP_1 Pt_2 entro il giorno 5 del mese successivo, contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento e previa esibizione e consegna della documentazione fiscale (ricevuta fiscale, fattura od altro documento idoneo) giustificativa la spesa.
6) Detrazioni fiscali
Le detrazioni fiscali per figli a carico saranno usufruite dai genitori nella misura pari al 50% ciascuno.
7) Sulle autorizzazioni amministrative
I ricorrenti prestano sin d'ora, assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti e quelli dei figli nonché degli altri documenti validi per l'espatrio”.
Nulla in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per ogni adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.01.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6