Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/1976, n. 1072
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Sentenza 25 marzo 1976

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Il provvedimento con cui il pretore dichiari la propria incompetenza per valore a concedere un sequestro conservativo ha contenuto ed efficacia di sentenza; e, decidendo soltanto una questione di Competenza, e impugnabile con regolamento di Competenza. ( Conf 247/73, mass n 362091).*

Per la proposizione di un'istanza di regolamento di Competenza (nella specie, avverso una pronunzia di incompetenza per materia) non e richiesta l'indicazione delle norme che si assumono concretamente violate, essendo sufficiente che dallo stesso ricorso emergano i motivi per i quali si ritiene errata la pronunzia del giudice. ( V 3768/71, mass n 355594).*

In tema di controversie assegnate dall'art 429, n 3, cod proc civ (nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n 533) alla Competenza del pretore quale giudice del lavoro, il rinvio contenuto nella predetta disposizione agli 'altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato' e talmente ampio da rivelare la disponibilita del legislatore verso un'applicazione estensiva del nuovo rito, sul presupposto di una sostanziale assimilazione dei nuovi rapporti a quelli di lavoro subordinato. (nella specie, pronunciando in Sede di regolamento di Competenza, la suprema Corte ha ritenuto compreso tra le controversie di cui all'art 429 n 3 cod proc civ, quella derivante da un rapporto di collaborazione con il produttore cinematografico, per consulenza storico-letteraria ed artistica, stipulato per la durata della produzione di un film - dodici mesi - per un corrispettivo fisso mensile).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/1976, n. 1072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1072
    Data del deposito : 25 marzo 1976

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