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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/09/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. 15/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 15/2024 R.G.; promossa da in qualità di mandataria di Parte_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Verdi (pec:
[...] P.IVA_1
; Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Ivana Toccaceli, (pec: ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, via del Commercio n. 70;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 C.F._2
Ivana Toccaceli (pec: ed elettivamente domiciliata presso Email_2 il suo studio sito in Ascoli Piceno, via del Commercio n. 70; pagina 1 di 11 APPELLATA
Controparte_3
Controparte_4
APPELLATE NON COSTITUITE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 737/2023, emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno nel giudizio iscritto al n. 2264/2019 R.G., pubblicata in data
20.11.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
- In via preliminare: previa sospensione della provvisoria esecutorietà della decisione appellata ex art 283 cpc, in parziale riforma della sentenza n.
737/2023, pubblicata dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 20.11.2023 all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione rubricato sub RG 2264/2019, rep. n.
1204/2023, sentenza notificata in data 1.12.2023;
- Nel merito, in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 737/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Dott. Roberto Ricci, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2264/2019, depositata in cancelleria in data
20.11.2023 e notificata il 1.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“d) rigettare le domande avanzate da parte attrice opponente in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte nella superiore narrativa;
e) condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, sempre oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, del 24
Ottobre 2011 n. 22033”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate da parte appellata dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- In via istruttoria: disporre, per tutti motivi esposti nella narrativa del presente
pagina 2 di 11 atto di appello, la rinnovazione della CTU contabile sulla base del quesito già formulato nel corso del giudizio di prime cure, come da provvedimento del
8.06.2022 e che qui si ritrascrive, tenendo in considerazione le eccezioni svolte dall'appellante con l'atto di appello:
“il C.T.U., previa acquisizione della documentazione contabile esibita dall'Istituto di credito in ottemperanza all'invocato ordine ex art. 210 e 212 c.p.c., letti gli atti
e documenti di causa nonché quelli ulteriormente producibili sull'accordo delle parti, determini il rapporto di dare-avere fra le parti, in relazione ai rapporti di mutuo di credito fondiario per cui è causa, depurandoli di quanto addebitato e non dovuto a titolo di interessi, spese di istruttoria, spese di incasso, spese per assicurazione;
verifichi in particolare il C.T.U. l'addebito di interessi oggettivamente usurari in quanto superiori al tasso soglia fissato con D.M dell'Economia e delle Finanze in atti, in tale computo considerando gli interessi capitalizzati, gli interessi moratori, le spese di istruttoria, le spese di incasso, le spese per assicurazione ed accessori vari ingiustamente addebitati all'odierno opponente” e “prendendo come riferimento la data corretta del 3.08.2018, data di messa in mora, come risulta dalla documentazione prodotta in atti (docc. 3Q, 3R)
e la successiva rinegoziazione del mutuo con scrittura privata del 30.08.2010 con la quale hanno quantificato il debito, alla suddetta data, pari a € 100.999,48 e con la quale detto capitale è stato ammortizzato con n. 167 rate mensili al tasso del 5,982%, a partire dal 30.09.2010 (doc. 3T);”.
- In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio e con condanna della controparte alla restituzione di ogni somma che le venga corrisposta dall'appellante nelle more del presente giudizio, in ipotesi di non sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.”
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, previa Controparte_1 ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così disporre:
In via preliminare,
- Ai sensi del disposto dell'art. 342 c.p.c., dichiarare la manifesta inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta e conseguentemente pronunciare
pagina 3 di 11 ordinanza di inammissibilità;
- Ai sensi del disposto dell'art. 348-bis c.p.c., previa fissazione dell'udienza ex art.
350 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'appellante con ogni conseguente provvedimento;
Nel merito,
- Dichiarare inammissibile e comunque infondata l'impugnazione proposta dall'appellante e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte con atto di appello in quanto inammissibili ex artt. 345 e 346 c.p.c. e comunque infondate in fatto ed in diritto.
- Accogliere l'appello incidentale ex art. 334 c.p.c. proposto dall'odierno comparente e, in riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente le conclusioni spiegate da parte opponente in primo grado che si abbiano come integralmente riportate e trascritte.
- In ogni caso, condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite
(compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e
n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per ST NO: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così disporre:
In via preliminare,
- Ai sensi del disposto dell'art. 342 c.p.c., dichiarare la manifesta inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta e conseguentemente pronunciare ordinanza di inammissibilità;
- Ai sensi del disposto dell'art. 348-bis c.p.c., previa fissazione dell'udienza ex art.
350 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza e/o la manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'appellante, con ogni conseguente provvedimento;
Nel merito,
- dichiarare inammissibile e comunque infondata l'impugnazione proposta
pagina 4 di 11 dall'appellante e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte con atto di appello in quanto inammissibili ex artt. 345 e 346 c.p.c. e comunque infondate in fatto ed in diritto.
- dichiarare, comunque, inammissibile e respingere integralmente l'istanza di rinnovo della C.T.U. per le ragioni precedentemente spiegate;
- in ogni caso, condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n.
37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori)”.
FATTI DI CAUSA
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale Controparte_1 CP_2 di Ascoli Piceno proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615, Controparte_4 comma 2, c.p.c.
In particolare, gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva di
[...]
sul rilievo che i rapporti giuridici tra quest'ultima e CP_4 CP_5 sarebbero stati oggetto - prima - di una distinta operazione di
[...] cartolarizzazione a favore di e - poi - di Controparte_6 CP_7
inoltre, contestavano l'inidoneità dei titoli ad avere efficacia di titolo
[...] esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Nel merito, gli opponenti eccepivano la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza delle somme precettate, essendo stato il contratto di mutuo fondiario del 2009 oggetto di modifiche contrattuali nel 2010; infine, lamentavano l'usurarietà degli interessi per superamento tasso soglia e deducevano la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi.
Per i suddetti motivi, gli opponenti chiedevano l'accertamento dell'illegittimità e/o nullità dei titoli posti alla base dell'esecuzione - nonché dell'atto di precetto e del pignoramento - e, per l'effetto, l'accertamento della nullità di tutti gli addebiti operati dall'Istituto di Credito per interessi da ritenersi usurari e, quindi, non dovuti.
Si costituiva contestando l'opposizione ex adverso proposta e Controparte_4 chiedendone il rigetto.
In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda, non Controparte_4
pagina 5 di 11 avendo gli opponenti non avevano esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. Lvo 28/2010.
Con riferimento, poi, all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, CP_4 richiamava - innanzitutto - l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ascoli
[...]
Piceno in data 21.02.2020 - con la quale era stata rigettata la suddetta eccezione per infondatezza - e, a seguire, rilevava che dopo aver Controparte_4 incorporato la in data 16.10.2017, aveva acquistato Controparte_8 crediti pecuniari derivanti da mutui ipotecari in bonis.
Si costituiva in giudizio, ex art. 111, comma 3, c.p.c., la Controparte_9
cessionaria del credito di giusto avviso di cessione
[...] Controparte_4 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 35 del 23.03.2021.
Con comparsa ex art. 111, comma 2, c.p.c. si costituiva in giudizio anche
[...]
- cessionaria del credito di giusto avviso di cessione Parte_2 CP_10 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 98 del 19.08.2021 - rilevando che soltanto la linea di credito relativa al contratto di mutuo del 2009 era stata oggetto di cessione in suo favore.
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata nei confronti di Controparte_4 nonché l'eccezione di invalidità del titolo esecutivo e di indeterminatezza del credito proposte da parte opponente e, in parziale accoglimento dell'interposta opposizione, rideterminava il credito di in complessivi Parte_2
€.57.034,39, il tutto con compensazione delle spese di lite, ad eccezione di quelle di C.T.U., che venivano integralmente poste a carico della Parte_2
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendo la riforma della pronuncia gravata, con rigetto delle domande
[...] avanzate da parte opponente in quanto inammissibili e, comunque, infondate.
In via istruttoria, l'appellante ha chiesto la rinnovazione della C.T.U. contabile, sulla base del quesito già formulato nel corso del giudizio di prime cure, al fine di determinare il corretto rapporto di dare-avere fra le parti, in relazione ai rapporti di mutuo di credito fondiario per cui è causa, eventualmente depurandoli di pagina 6 di 11 quanto addebitato - e non dovuto - a titolo di interessi, spese di istruttoria, spese di incasso, spese per assicurazione.
Con separate comparse, si sono costituiti e , CP_2 Controparte_1 contestando integralmente l'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza n. 301/2023 del Tribunale di Pesaro.
ha, altresì, proposto appello incidentale condizionato, Controparte_1 ritenendo erronea la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato le ulteriori eccezioni formulate con l'interposta opposizione - di carenza di legittimazione attiva, di invalidità del titolo esecutivo e di indeterminatezza del credito, tutte già proposte dall'odierno comparente con l'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
L'appellante incidentale, infine, censura anche l'erronea regolamentazione delle spese di lite (ingiustamente compensate), essendo state poste a carico di controparte le sole spese della C.T.U.
In data 23.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis e 342 c.p.c., formulate da parte appellata.
Rileva questa Corte che deve escludersi qualsiasi profilo di inammissibilità dell'interposto appello, sì da rendere lo stesso - da un lato – scrutinabile, non incorrendo nell'alveo di applicazione dell'art. 348 bis c.p.c. e - dall'altro - ammissibile, essendo espressamente indicate le parti di motivazione non condivise, nonché le ragioni poste a sostegno della diversa ricostruzione della fattispecie fattuale coinvolta e le modifiche richieste.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art 195 c.p.c., in quanto il primo Giudice non avrebbe tenuto conto delle osservazioni - presentate da in data 4.4.2023 - alla C.T.U. Parte_2 contabile ed avrebbe erroneamente rideterminato il credito vantato da quest'ultima nel minor importo di €.57.034,39.
In particolare, l'appellante sostiene che la sentenza andrebbe disattesa nella pagina 7 di 11 parte in cui ha fatto proprie le risultanze della C.T.U., non utilizzabili in quanto basate su presupposti di ricalcolo non ricorrenti e criteri di conteggio scorretti.
Il motivo è fondato.
Conviene premettere che l'unica prescrizione di contenuto dettata dall'art. 195, comma 2, c.p.c., è finalizzata alla salvaguardia del contraddittorio: le osservazioni e/o le istanze formulate dalle parti ex art. 194 c.p.c. devono essere inserite nell'elaborato del C.T.U. (ovvero allegate, se redatte per iscritto); in forza di una valutazione teleologica, l'omessa menzione di dette osservazioni rende invalida la consulenza solo se configuri una vera e propria violazione del diritto di difesa.
In tale prospettiva, deve darsi atto della validità della C.T.U. espletata dall'ausiliario in quanto - nella fattispecie al vaglio della Corte - è stato garantito il rispetto del contraddittorio mediante la concessione ad entrambe le parti del termine per controdedurre e per precisare le conclusioni, a seguito del deposito dell'elaborato definitivo.
Nel merito, il nominato C.T.U. ha accertato - in relazione al mutuo del 2009, concesso per l'importo di €.110.000,00 - che, nel rapporto dare/avere fra le parti ed le somme corrisposte ammontano CP_5 CP_1 complessivamente a €.52.965,61, mentre il capitale residuo dovuto alla data del
10.02.2016 risulterebbe pari a €.57.034,39 (ottenuti dalla differenza tra il ricavo netto a seguito della stipula del contratto di mutuo avvenuta in data 5.8.2009 e i pagamenti mensili effettuati).
Nello specifico, il C.T.U. ha quantificato un importo a credito della - alla CP_4 data del 10.2.2016 - pari a €.57.034,39, a fronte di un credito della predetta
- alla data del 3.8.2018, data di messa in mora - pari a €.101.365,23. CP_4
Rileva il Collegio che il calcolo eseguito dal C.T.U. risulta errato, in quanto il contratto di mutuo del 2009 si è risolto - per inadempimento di parte debitrice - alla data del 3.8.2018, con conseguente passaggio a sofferenza - a tale data - della posizione de qua.
Ed invero, come correttamente osservato dall'appellante, il C.T.U. ha effettuato il calcolo sulla base di una data errata nella rideterminazione dell'importo del credito vantato da Parte_2
pagina 8 di 11 Nel dettaglio, il consulente ha eseguito una semplice sottrazione tra il valore del capitale finanziato (pari a €.110.000,00), le spese (pari a €.2.087,24) e le rate pagate dal mutuatario, quantificando il debito alla data del 10.02.2016, quando - in realtà - il contratto è stato risolto in data 3.8.2018.
Di conseguenza, il C.T.U. non ha preso in considerazione né le rate insolute, né gli interessi di mora, né gli altri oneri addebitati, maturati dal 10.2.2016 al 3.8.2018, così come risulta dall'atto di pignoramento.
Inoltre, si osserva che il C.T.U. ha omesso di valutare che - successivamente alla stipula del contratto di mutuo (avvenuta in data 15.07.2009) - le parti hanno redatto una scrittura privata (in data 30.08.2010) con la quale il debito è stato quantificato - alla suddetta data - nella somma di €.100.999,48 e con la quale detto capitale è stato ammortizzato con n. 167 rate mensili al tasso del 5,982%,
a partire dal 30.09.2010; infine, è stata accordata al mutuatario una sospensione delle rate dal 30.04.2013 al 28.02.2015.
Con l'ultima modifica contrattuale - convenuta dalle parti in data 30.6.2014 - il capitale (di €.87.540,01) è stato ammortizzato in n. 174 rate mensili a partire dal
28.2.2015, sempre al tasso fisso del 5,982%.
Di conseguenza, la determinazione del credito doveva essere operata considerando il capitale residuo alla data del 31.7.2018 - comprensivo dei versamenti eseguiti dal 17.3.2015 al 10.2.2016, pari a €.7.040,79 - per un ammontare pari a €.72.759,07, tenendo conto delle diverse rinegoziazioni.
A tale somma va, poi, aggiunto l'importo delle rate insolute (pari complessivamente a €.23.362,53), relativo alle rate maturate dal 31.1.2016 al
31.7.2018, nonché l'importo degli interessi maturati per l'allungamento del piano di ammortamento (pari a €.2.861,66); l'importo degli interessi di mora (pari a
€.2.346,20) e il rateo degli interessi corrispettivi al 3.7.2018 (pari a €.35,77), per un totale di €.101.365,23, così come indicato dalla creditrice opposta nell'atto di risoluzione del contratto.
Infine, risultano prive di pregio le doglianze degli opponenti (odierni appellati) con riferimento al tasso degli interessi, da loro ritenuto usurario.
Il C.T.U., in proposito, ha errato nel ritenere che il tasso di mora previsto dal pagina 9 di 11 mutuo (7,982%) - ottenuto applicando al tasso contrattuale (5,982%) la maggiorazione del 2% - fosse usurario: gli interessi moratori applicati al contratto de quo risultano - infatti - inferiori al tasso soglia (T.S.U.=8,79%) ricavabile dalla somma tra il tasso soglia relativo agli interessi corrispettivi - pari al T.E.G.M. di riferimento (4,46%), aumentato della metà (ex art. 2, comma 2, D.M.
24.06.2009) e la maggiorazione media stabilita contrattualmente - nel periodo di riferimento - per i casi di ritardato pagamento (pari al 2,1%) rilevata dalla
[...]
e dall'Ufficio italiano dei cambi (ex art. 3, comma 4, D.M. 24.06.2009), CP_11 somma sintetizzata nell'espressione che segue: (6,69%+2,1%=8,79%).
Ed invero, in applicazione dei principi di diritto dettati dalle Sezioni Unite, con la
Sentenza 19597/2020, il Giudice di legittimità (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
15505/2022 del 16.05.2022) ha precisato che “alla stregua di tale arresto nomofilattico, deve ritenersi che la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al
TSU individuato per gli interessi corrispettivi, bensì ad una 'soglia' costituita dal
T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della l.
n. 108/1996”.
In conclusione, l'opposizione formulata da e Controparte_1 CP_2 ex art. 615 comma 2 c.p.c. va integralmente respinta.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha condannato al pagamento integrale delle spese Parte_2 della C.T.U.
Anche tale motivo merita accoglimento.
Com'è noto, l'art. 92 c.p.c. regolamenta le ipotesi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, in cui il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
pagina 10 di 11 Sul punto, la S.C. (Cass. civ. n. 16074/2023) ha stabilito che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, dal momento che si tratta di un ausilio fornito al
Giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio.
Ne deriva che le spese relative alla C.T.U. espletata in prime cure rientrano fra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Stante la soccombenza di parte opponente, le spese di lite - e quelle relative alla
C.T.U. - vanno poste a carico degli odierni appellati e devono liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
- in qualità di mandataria di - avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 737/2023, emessa in data 20.11.2023 dal Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione interposta da CP_1
e , rubricata al n. 2264/2019 R.G. Tribunale di Ascoli
[...] CP_2
Piceno;
- condanna gli appellati e , in solido, al Controparte_1 CP_2 pagamento - in favore dell'appellante - delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate - quanto al primo grado - in €.7.502,00 per compensi professionali ed €.1.138,50 per spese, e - quanto al presente grado - in
€.4.997,00 per compensi professionali ed €.1.165,50 per spese, il tutto oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico degli appellati CP_1
e , in solido.
[...] CP_2
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 15/2024 R.G.; promossa da in qualità di mandataria di Parte_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Verdi (pec:
[...] P.IVA_1
; Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Ivana Toccaceli, (pec: ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, via del Commercio n. 70;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 C.F._2
Ivana Toccaceli (pec: ed elettivamente domiciliata presso Email_2 il suo studio sito in Ascoli Piceno, via del Commercio n. 70; pagina 1 di 11 APPELLATA
Controparte_3
Controparte_4
APPELLATE NON COSTITUITE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 737/2023, emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno nel giudizio iscritto al n. 2264/2019 R.G., pubblicata in data
20.11.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
- In via preliminare: previa sospensione della provvisoria esecutorietà della decisione appellata ex art 283 cpc, in parziale riforma della sentenza n.
737/2023, pubblicata dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 20.11.2023 all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione rubricato sub RG 2264/2019, rep. n.
1204/2023, sentenza notificata in data 1.12.2023;
- Nel merito, in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 737/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Dott. Roberto Ricci, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2264/2019, depositata in cancelleria in data
20.11.2023 e notificata il 1.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“d) rigettare le domande avanzate da parte attrice opponente in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte nella superiore narrativa;
e) condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, sempre oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, del 24
Ottobre 2011 n. 22033”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate da parte appellata dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- In via istruttoria: disporre, per tutti motivi esposti nella narrativa del presente
pagina 2 di 11 atto di appello, la rinnovazione della CTU contabile sulla base del quesito già formulato nel corso del giudizio di prime cure, come da provvedimento del
8.06.2022 e che qui si ritrascrive, tenendo in considerazione le eccezioni svolte dall'appellante con l'atto di appello:
“il C.T.U., previa acquisizione della documentazione contabile esibita dall'Istituto di credito in ottemperanza all'invocato ordine ex art. 210 e 212 c.p.c., letti gli atti
e documenti di causa nonché quelli ulteriormente producibili sull'accordo delle parti, determini il rapporto di dare-avere fra le parti, in relazione ai rapporti di mutuo di credito fondiario per cui è causa, depurandoli di quanto addebitato e non dovuto a titolo di interessi, spese di istruttoria, spese di incasso, spese per assicurazione;
verifichi in particolare il C.T.U. l'addebito di interessi oggettivamente usurari in quanto superiori al tasso soglia fissato con D.M dell'Economia e delle Finanze in atti, in tale computo considerando gli interessi capitalizzati, gli interessi moratori, le spese di istruttoria, le spese di incasso, le spese per assicurazione ed accessori vari ingiustamente addebitati all'odierno opponente” e “prendendo come riferimento la data corretta del 3.08.2018, data di messa in mora, come risulta dalla documentazione prodotta in atti (docc. 3Q, 3R)
e la successiva rinegoziazione del mutuo con scrittura privata del 30.08.2010 con la quale hanno quantificato il debito, alla suddetta data, pari a € 100.999,48 e con la quale detto capitale è stato ammortizzato con n. 167 rate mensili al tasso del 5,982%, a partire dal 30.09.2010 (doc. 3T);”.
- In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio e con condanna della controparte alla restituzione di ogni somma che le venga corrisposta dall'appellante nelle more del presente giudizio, in ipotesi di non sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.”
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, previa Controparte_1 ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così disporre:
In via preliminare,
- Ai sensi del disposto dell'art. 342 c.p.c., dichiarare la manifesta inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta e conseguentemente pronunciare
pagina 3 di 11 ordinanza di inammissibilità;
- Ai sensi del disposto dell'art. 348-bis c.p.c., previa fissazione dell'udienza ex art.
350 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'appellante con ogni conseguente provvedimento;
Nel merito,
- Dichiarare inammissibile e comunque infondata l'impugnazione proposta dall'appellante e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte con atto di appello in quanto inammissibili ex artt. 345 e 346 c.p.c. e comunque infondate in fatto ed in diritto.
- Accogliere l'appello incidentale ex art. 334 c.p.c. proposto dall'odierno comparente e, in riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente le conclusioni spiegate da parte opponente in primo grado che si abbiano come integralmente riportate e trascritte.
- In ogni caso, condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite
(compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e
n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per ST NO: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così disporre:
In via preliminare,
- Ai sensi del disposto dell'art. 342 c.p.c., dichiarare la manifesta inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta e conseguentemente pronunciare ordinanza di inammissibilità;
- Ai sensi del disposto dell'art. 348-bis c.p.c., previa fissazione dell'udienza ex art.
350 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza e/o la manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'appellante, con ogni conseguente provvedimento;
Nel merito,
- dichiarare inammissibile e comunque infondata l'impugnazione proposta
pagina 4 di 11 dall'appellante e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte con atto di appello in quanto inammissibili ex artt. 345 e 346 c.p.c. e comunque infondate in fatto ed in diritto.
- dichiarare, comunque, inammissibile e respingere integralmente l'istanza di rinnovo della C.T.U. per le ragioni precedentemente spiegate;
- in ogni caso, condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n.
37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori)”.
FATTI DI CAUSA
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale Controparte_1 CP_2 di Ascoli Piceno proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615, Controparte_4 comma 2, c.p.c.
In particolare, gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva di
[...]
sul rilievo che i rapporti giuridici tra quest'ultima e CP_4 CP_5 sarebbero stati oggetto - prima - di una distinta operazione di
[...] cartolarizzazione a favore di e - poi - di Controparte_6 CP_7
inoltre, contestavano l'inidoneità dei titoli ad avere efficacia di titolo
[...] esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Nel merito, gli opponenti eccepivano la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza delle somme precettate, essendo stato il contratto di mutuo fondiario del 2009 oggetto di modifiche contrattuali nel 2010; infine, lamentavano l'usurarietà degli interessi per superamento tasso soglia e deducevano la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi.
Per i suddetti motivi, gli opponenti chiedevano l'accertamento dell'illegittimità e/o nullità dei titoli posti alla base dell'esecuzione - nonché dell'atto di precetto e del pignoramento - e, per l'effetto, l'accertamento della nullità di tutti gli addebiti operati dall'Istituto di Credito per interessi da ritenersi usurari e, quindi, non dovuti.
Si costituiva contestando l'opposizione ex adverso proposta e Controparte_4 chiedendone il rigetto.
In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda, non Controparte_4
pagina 5 di 11 avendo gli opponenti non avevano esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. Lvo 28/2010.
Con riferimento, poi, all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, CP_4 richiamava - innanzitutto - l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ascoli
[...]
Piceno in data 21.02.2020 - con la quale era stata rigettata la suddetta eccezione per infondatezza - e, a seguire, rilevava che dopo aver Controparte_4 incorporato la in data 16.10.2017, aveva acquistato Controparte_8 crediti pecuniari derivanti da mutui ipotecari in bonis.
Si costituiva in giudizio, ex art. 111, comma 3, c.p.c., la Controparte_9
cessionaria del credito di giusto avviso di cessione
[...] Controparte_4 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 35 del 23.03.2021.
Con comparsa ex art. 111, comma 2, c.p.c. si costituiva in giudizio anche
[...]
- cessionaria del credito di giusto avviso di cessione Parte_2 CP_10 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 98 del 19.08.2021 - rilevando che soltanto la linea di credito relativa al contratto di mutuo del 2009 era stata oggetto di cessione in suo favore.
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata nei confronti di Controparte_4 nonché l'eccezione di invalidità del titolo esecutivo e di indeterminatezza del credito proposte da parte opponente e, in parziale accoglimento dell'interposta opposizione, rideterminava il credito di in complessivi Parte_2
€.57.034,39, il tutto con compensazione delle spese di lite, ad eccezione di quelle di C.T.U., che venivano integralmente poste a carico della Parte_2
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendo la riforma della pronuncia gravata, con rigetto delle domande
[...] avanzate da parte opponente in quanto inammissibili e, comunque, infondate.
In via istruttoria, l'appellante ha chiesto la rinnovazione della C.T.U. contabile, sulla base del quesito già formulato nel corso del giudizio di prime cure, al fine di determinare il corretto rapporto di dare-avere fra le parti, in relazione ai rapporti di mutuo di credito fondiario per cui è causa, eventualmente depurandoli di pagina 6 di 11 quanto addebitato - e non dovuto - a titolo di interessi, spese di istruttoria, spese di incasso, spese per assicurazione.
Con separate comparse, si sono costituiti e , CP_2 Controparte_1 contestando integralmente l'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza n. 301/2023 del Tribunale di Pesaro.
ha, altresì, proposto appello incidentale condizionato, Controparte_1 ritenendo erronea la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato le ulteriori eccezioni formulate con l'interposta opposizione - di carenza di legittimazione attiva, di invalidità del titolo esecutivo e di indeterminatezza del credito, tutte già proposte dall'odierno comparente con l'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
L'appellante incidentale, infine, censura anche l'erronea regolamentazione delle spese di lite (ingiustamente compensate), essendo state poste a carico di controparte le sole spese della C.T.U.
In data 23.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis e 342 c.p.c., formulate da parte appellata.
Rileva questa Corte che deve escludersi qualsiasi profilo di inammissibilità dell'interposto appello, sì da rendere lo stesso - da un lato – scrutinabile, non incorrendo nell'alveo di applicazione dell'art. 348 bis c.p.c. e - dall'altro - ammissibile, essendo espressamente indicate le parti di motivazione non condivise, nonché le ragioni poste a sostegno della diversa ricostruzione della fattispecie fattuale coinvolta e le modifiche richieste.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art 195 c.p.c., in quanto il primo Giudice non avrebbe tenuto conto delle osservazioni - presentate da in data 4.4.2023 - alla C.T.U. Parte_2 contabile ed avrebbe erroneamente rideterminato il credito vantato da quest'ultima nel minor importo di €.57.034,39.
In particolare, l'appellante sostiene che la sentenza andrebbe disattesa nella pagina 7 di 11 parte in cui ha fatto proprie le risultanze della C.T.U., non utilizzabili in quanto basate su presupposti di ricalcolo non ricorrenti e criteri di conteggio scorretti.
Il motivo è fondato.
Conviene premettere che l'unica prescrizione di contenuto dettata dall'art. 195, comma 2, c.p.c., è finalizzata alla salvaguardia del contraddittorio: le osservazioni e/o le istanze formulate dalle parti ex art. 194 c.p.c. devono essere inserite nell'elaborato del C.T.U. (ovvero allegate, se redatte per iscritto); in forza di una valutazione teleologica, l'omessa menzione di dette osservazioni rende invalida la consulenza solo se configuri una vera e propria violazione del diritto di difesa.
In tale prospettiva, deve darsi atto della validità della C.T.U. espletata dall'ausiliario in quanto - nella fattispecie al vaglio della Corte - è stato garantito il rispetto del contraddittorio mediante la concessione ad entrambe le parti del termine per controdedurre e per precisare le conclusioni, a seguito del deposito dell'elaborato definitivo.
Nel merito, il nominato C.T.U. ha accertato - in relazione al mutuo del 2009, concesso per l'importo di €.110.000,00 - che, nel rapporto dare/avere fra le parti ed le somme corrisposte ammontano CP_5 CP_1 complessivamente a €.52.965,61, mentre il capitale residuo dovuto alla data del
10.02.2016 risulterebbe pari a €.57.034,39 (ottenuti dalla differenza tra il ricavo netto a seguito della stipula del contratto di mutuo avvenuta in data 5.8.2009 e i pagamenti mensili effettuati).
Nello specifico, il C.T.U. ha quantificato un importo a credito della - alla CP_4 data del 10.2.2016 - pari a €.57.034,39, a fronte di un credito della predetta
- alla data del 3.8.2018, data di messa in mora - pari a €.101.365,23. CP_4
Rileva il Collegio che il calcolo eseguito dal C.T.U. risulta errato, in quanto il contratto di mutuo del 2009 si è risolto - per inadempimento di parte debitrice - alla data del 3.8.2018, con conseguente passaggio a sofferenza - a tale data - della posizione de qua.
Ed invero, come correttamente osservato dall'appellante, il C.T.U. ha effettuato il calcolo sulla base di una data errata nella rideterminazione dell'importo del credito vantato da Parte_2
pagina 8 di 11 Nel dettaglio, il consulente ha eseguito una semplice sottrazione tra il valore del capitale finanziato (pari a €.110.000,00), le spese (pari a €.2.087,24) e le rate pagate dal mutuatario, quantificando il debito alla data del 10.02.2016, quando - in realtà - il contratto è stato risolto in data 3.8.2018.
Di conseguenza, il C.T.U. non ha preso in considerazione né le rate insolute, né gli interessi di mora, né gli altri oneri addebitati, maturati dal 10.2.2016 al 3.8.2018, così come risulta dall'atto di pignoramento.
Inoltre, si osserva che il C.T.U. ha omesso di valutare che - successivamente alla stipula del contratto di mutuo (avvenuta in data 15.07.2009) - le parti hanno redatto una scrittura privata (in data 30.08.2010) con la quale il debito è stato quantificato - alla suddetta data - nella somma di €.100.999,48 e con la quale detto capitale è stato ammortizzato con n. 167 rate mensili al tasso del 5,982%,
a partire dal 30.09.2010; infine, è stata accordata al mutuatario una sospensione delle rate dal 30.04.2013 al 28.02.2015.
Con l'ultima modifica contrattuale - convenuta dalle parti in data 30.6.2014 - il capitale (di €.87.540,01) è stato ammortizzato in n. 174 rate mensili a partire dal
28.2.2015, sempre al tasso fisso del 5,982%.
Di conseguenza, la determinazione del credito doveva essere operata considerando il capitale residuo alla data del 31.7.2018 - comprensivo dei versamenti eseguiti dal 17.3.2015 al 10.2.2016, pari a €.7.040,79 - per un ammontare pari a €.72.759,07, tenendo conto delle diverse rinegoziazioni.
A tale somma va, poi, aggiunto l'importo delle rate insolute (pari complessivamente a €.23.362,53), relativo alle rate maturate dal 31.1.2016 al
31.7.2018, nonché l'importo degli interessi maturati per l'allungamento del piano di ammortamento (pari a €.2.861,66); l'importo degli interessi di mora (pari a
€.2.346,20) e il rateo degli interessi corrispettivi al 3.7.2018 (pari a €.35,77), per un totale di €.101.365,23, così come indicato dalla creditrice opposta nell'atto di risoluzione del contratto.
Infine, risultano prive di pregio le doglianze degli opponenti (odierni appellati) con riferimento al tasso degli interessi, da loro ritenuto usurario.
Il C.T.U., in proposito, ha errato nel ritenere che il tasso di mora previsto dal pagina 9 di 11 mutuo (7,982%) - ottenuto applicando al tasso contrattuale (5,982%) la maggiorazione del 2% - fosse usurario: gli interessi moratori applicati al contratto de quo risultano - infatti - inferiori al tasso soglia (T.S.U.=8,79%) ricavabile dalla somma tra il tasso soglia relativo agli interessi corrispettivi - pari al T.E.G.M. di riferimento (4,46%), aumentato della metà (ex art. 2, comma 2, D.M.
24.06.2009) e la maggiorazione media stabilita contrattualmente - nel periodo di riferimento - per i casi di ritardato pagamento (pari al 2,1%) rilevata dalla
[...]
e dall'Ufficio italiano dei cambi (ex art. 3, comma 4, D.M. 24.06.2009), CP_11 somma sintetizzata nell'espressione che segue: (6,69%+2,1%=8,79%).
Ed invero, in applicazione dei principi di diritto dettati dalle Sezioni Unite, con la
Sentenza 19597/2020, il Giudice di legittimità (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
15505/2022 del 16.05.2022) ha precisato che “alla stregua di tale arresto nomofilattico, deve ritenersi che la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al
TSU individuato per gli interessi corrispettivi, bensì ad una 'soglia' costituita dal
T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della l.
n. 108/1996”.
In conclusione, l'opposizione formulata da e Controparte_1 CP_2 ex art. 615 comma 2 c.p.c. va integralmente respinta.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha condannato al pagamento integrale delle spese Parte_2 della C.T.U.
Anche tale motivo merita accoglimento.
Com'è noto, l'art. 92 c.p.c. regolamenta le ipotesi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, in cui il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
pagina 10 di 11 Sul punto, la S.C. (Cass. civ. n. 16074/2023) ha stabilito che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, dal momento che si tratta di un ausilio fornito al
Giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio.
Ne deriva che le spese relative alla C.T.U. espletata in prime cure rientrano fra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Stante la soccombenza di parte opponente, le spese di lite - e quelle relative alla
C.T.U. - vanno poste a carico degli odierni appellati e devono liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
- in qualità di mandataria di - avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 737/2023, emessa in data 20.11.2023 dal Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione interposta da CP_1
e , rubricata al n. 2264/2019 R.G. Tribunale di Ascoli
[...] CP_2
Piceno;
- condanna gli appellati e , in solido, al Controparte_1 CP_2 pagamento - in favore dell'appellante - delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate - quanto al primo grado - in €.7.502,00 per compensi professionali ed €.1.138,50 per spese, e - quanto al presente grado - in
€.4.997,00 per compensi professionali ed €.1.165,50 per spese, il tutto oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico degli appellati CP_1
e , in solido.
[...] CP_2
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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