Articolo 2231 ter del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2212 quindeciesArticolo 2212 octiesdecies
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20 febbraio 2020
Art. 2231-ter. (( (Disposizione transitoria per il transito nell'impiego civile degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti).)) (( 1. L'articolo 930, comma 1-sexies, si applica agli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare a decorrere dal 1° gennaio 2018. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020