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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica in persona del Dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1202/2023 R.G., vertente tra
(c.f.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e in proprio, rappresentati e Parte_1
difesi dagli Avv.ti Toso Valeria e Conchi Ezio, elettivamente domiciliati presso lo Studio dei propri difensori, sito in Rovigo, Piazza D'Annunzio, 1
- ricorrente- contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._1
Terre del Reno (FE), Via Donatori di Sangue n. 8
- resistente contumace –
CONCLUSIONI per l'attrice: come da verbale di udienza dell'11.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla legge 69/2009, ovvero mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
(di seguito anche e solo la società o la Parte_2 Parte_1
e hanno evocato in giudizio chiedendone la condanna al
[...] Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di euro 201.039,93 per la merce sottratta, euro 529,20 a titolo di costo di
1 presentazione di querele ed euro 10.000,00 a titolo di risarcimento danni morali patiti da Parte_1
.
[...]
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che negli anni 2021 e 2022 l' già conosciuto dalla P_
società quale agente di commercio di KWS Italia s.p.a., ha fornito in più occasioni alla Parte_1
i prodotti per l'agricoltura commercializzati dalla mandante.
[...]
Secondo la ricostruzione della ricorrente, nell'estate del 2022, l' si è presentato e proposto P_
quale intermediario di altre società ed imprese individuali (tra cui TA SA di TA DO di San
Giorgio di Piano (BO), EL AD di Pieve di Cento (BO), TT EL di Castello D'Argile (BO) e la ditta facente capo allo stesso , interessate all'acquisto dei prodotti Controparte_1 P_
commercializzati dalla ricorrente;
dunque, il resistente ha commissionato l'acquisto di concimi, fitofarmaci e sementi, che poi ha provveduto a ritirare personalmente presso la sede della società.
Dunque, la parte ricorrente ha precisato che tutte le imprese sopra indicate hanno effettivamente effettuato acquisti presso la per il tramite del resistente e tutte, ad eccezione Parte_1 dell'impresa TT EL di Castello d'Argile, hanno parzialmente corrisposto il prezzo pattuito.
Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che le forniture effettuate per il tramite del resistente sono state regolarmente fatturate e le fatture ed i D.D.T. sono stati compilati secondo le indicazioni dell'intermediario.
La ricorrente ha allegato che, nel gennaio del 2023, l'impresa TT EL ha contestato alla Parte_1
di avere mai ordinato e ricevuto la merce indicata nelle fatture emesse dalla ricorrente,
[...]
conosciute in quanto rinvenute nel proprio cassetto fiscale;
contestualmente ha intimato alla ricorrente di provvedere allo storno dei documenti contabili.
Pertanto, la società istante ha dedotto di avere chiesto chiarimenti all' il quale, tacendo sulla P_
reale destinazione della merce ceduta dalla e da lui ritirata, si sarebbe impegnato a Parte_3
risolvere la questione sorta con la TT, purché la venditrice non sporgesse querela.
La ha precisato che, in seguito ad una successiva interlocuzione con il titolare della Parte_1
impresa TT, è venuta a conoscenza di analoga vicenda occorsa ad altra società, ossia la Agri-Center
S.r.l. di Finale Emilia, la quale, affidata all' merce da consegnare e fatturare alla TT, non è P_
stata pagata dall'apparente acquirente, che ha negato di avere mai commissionato l'acquisto.
Successivamente, la ricorrente ha sporto querela nei confronti dell' per truffa e sostituzione P_
di persona e, in data 15.4.2023, ha emesso quattro note di accredito mediante le quali ha stornato le fatture intestate alla impresa individuale TT emesse nel 2022.
2 I ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “condannare il convenuto P_
nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...]del Reno (FE)
[...] C.F._1
– 44047 – Via Donatori di Sangue n. 8, a pagare € 211.569,13, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, a titolo di risarcimento danni, di cui € 201.039,93 per merce sottratta, € 529,20 quale costo per la presentazione delle querele a favore della soc. ed Parte_4
€ 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno a favore di ”. Parte_1
2. In disparte ogni considerazione sulla modalità di allegazione dei fatti da parte della ricorrente, realizzata mediante l'integrale copia delle querele sporte nel ricorso introduttivo e che rende certamente faticosa e non immediata la precisa ricostruzione della pretesa dell'istante, la domanda va accolta per quanto di ragione.
In via del tutto preliminare, giova precisare che il danno di cui si chiede il risarcimento, come dedotto dalla parte ricorrente, è così composto:
- valore della merce ordinata e ritirata dall' per conto dell'impresa TT EL, pari a P_
201.039,93 euro;
- costi sostenuti per la presentazione delle querele, pari a 529,20;
- danno morale patito dal ricorrente , quantificato in 10.000,00 euro. Parte_1
2.1 Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, può infatti ritenersi provato che l' avesse in P_
passato intrattenuto con la ricorrente rapporti commerciali, rispetto ai quali mai si erano manifestate criticità e che, successivamente, nel corso dell'estate del 2022, il resistente si è proposto quale intermediario di altre società ed imprese individuali, curandone direttamente gli ordini e la consegna della merce.
In particolare, parte ricorrente ha prodotto schede contabili, delle fatture e dei D.D.T. relativi agli ordini curati dall' per conto di TA S.a.s., EL AD ed TT EL. P_
A maggiore specificazione, dalla documentazione inerente al rapporto commerciale intercorso con la impresa individuale TT EL, si evince l'emissione da parte della delle fatture 1299, Parte_1
1457, 1544 e 1566 intestate alla predetta ditta per un totale di euro 201.039,93, aventi ad oggetto prodotti per l'agricoltura (doc. 1, allegato n. 5).
Inoltre, giova evidenziare che a ciascuna fattura corrisponde relativo documento di trasporto, contenente esplicito dettaglio della merce consegnata: trattasi di documenti comprovanti l'effettiva uscita dai magazzini della società e l'affidamento al trasportatore dei medesimi beni indicati nelle fatture (Cfr. doc. 1, allegato n.5).
3 A tal proposito, è opportuno evidenziare che i D.D.T. risultano compilati nella sola sezione relativa alla
“firma del conducente”, con una sigla non comprensibile.
E ancora, parte ricorrente ha documentato di avere successivamente emesso note di credito, stornando le predette fatture in data 15.4.2023 (Cfr. doc. 4), in particolare a seguito della contestazione pervenuta dalla TT, che ha negato di avere mai commissionato direttamente o per il tramite dell' gli P_
ordini indicati nei citati documenti (Cfr. doc. 3).
Ad ogni buon conto, il Tribunale reputa che la prova testimoniale abbia fornito piena conferma della ricostruzione fattuale offerta dalla parte ricorrente.
In particolare, il contenuto delle deposizioni testimoniali, già rilevanti in relazione alla prova dei pregressi rapporti intercorsi tra le parti e dell'iniziativa assunta dall' nell'estate del 2022, ha P_
fornito riscontro di come il resistente, commissionate alla società una serie di forniture di prodotti agricoli per conto di TT, abbia poi provveduto a ritirare personalmente la merce di cui agli esaminati
D.D.T..
Il TE , socio accomandante della società ricorrente, ha dichiarato: “Prima del Testimone_1
2020 ho visto un paio di volte. Poi dalla fine dell'estate del 2022 ho cominciato a Controparte_1
vederlo più spesso, gli consegnavo la merce e mi capitava di parlare con lui. Preciso che ho consegnato ad della merce sia ordinata a suo nome sia a nome di altri, di cui diceva di P_
essere rappresentante”.
Inoltre, il TE ha riferito: “Da quanto ricordo, lui si presentava sia facendo richieste per la sua impresa, sia per conto di altre aziende. Ricordo, ad esempio, che diceva di rappresentare anche TT e
TA”; in relazione alla consegna diretta all' della merce dallo stesso ordinata: “Confermo. P_
Lo so perché ero proprio io, tra gli altri, a consegnare ad la merce che ordinava […] Da P_ quanto ricordo, l'ho visto con due o tre furgoni diversi. C'era scritto noleggio sui furgoni. Quando ho fatto io delle bolle di consegna anche per le altre imprese, era sempre lui a curare il ritiro” (Cfr. verbale dell'udienza del 28.2.2024).
Del medesimo tenore le dichiarazioni rese dal TE , dipendente della società ricorrente Testimone_2 dal 2003 ed addetto alla consegna della merce: “Confermo, era sempre lui a venire e ricordo bene che aveva questo furgone a noleggio. Ricordo che era un furgone Isuzu, posso essere preciso perché ricordo che era un modello particolarmente brutto” (Cfr. verbale dell'udienza del 28.2.2024).
La TE , dipendente della società ricorrente da circa quindici anni con mansioni di Testimone_3 impiegata, ha confermato di avere direttamente assistito alle occasioni in cui l' si era P_
4 dapprima presentato nel 2020 quale agente di commercio di KWS Italia S.p.A. e nell'agosto 2022 come rappresentante delle altre società ed imprese indicate in ricorso.
Inoltre, la testimone ha confermato che era l' a curare il ritiro della merce con un furgone P_ noleggiato e ha dichiarato di essere stata presente in occasione dell'incontro tra l' e P_
, quando quest'ultimo ha riferito al resistente delle contestazioni pervenute dall'TT: Parte_1
“Confermo, ero presente. Lui è arrivato come al solito molto tranquillo con il suo furgone. Mio marito gli ha riferito della telefonata di TT, ma lui non si è scomposto e ha detto che ci avrebbe pensato tuo.
Ricordo anche che mio marito gli ha chiesto dove aveva messo la merce, perché era una grande quantità, e lui ha risposto che non glielo avrebbe detto […] Come ho detto, non ha chiarito dove fosse la merce e ha detto che avrebbe risolto lui. Ha anche chiesto di non presentare una denuncia” (Cfr. verbale dell'udienza del 28.2.2024).
Ciò posto, si rileva che parte ricorrente ha anche provveduto al deposito del decreto di citazione a giudizio di imputato per il reato di truffa a danno di diverse società che hanno Controparte_1 intrattenuto rapporti con lo stesso, tra cui l'odierna ricorrente e l'azienda agricola TT EL, per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.
Per mera completezza, va, invece, dichiarata l'inammissibilità degli ulteriori documenti esibiti all'udienza dell'11.12.2024 e depositati in data 13.12.2024, in quanto tutti di formazione antecedente allo spirare delle preclusioni di rito.
Ciò posto, questo giudicante reputa che il compendio documentale e le deposizioni testimoniali attestino sia l'esistenza di plurimi contratti di vendita, formalmente intercorsi con la impresa TT
EL, ma da questa successivamente disconosciuti, sia la consegna all' dei prodotti ceduti, P_
sia la mancata rimessa dei beni al formale acquirente, il quale, infatti, diffidato al pagamento del corrispettivo dei beni, ha contestato recisamente di avere ordinato merce per il tramite dell' e P_
di averla, in ogni caso, ricevuta.
In definitiva, il complesso delle prove acquisite al giudizio comprova l'an della pretesa della con riferimento al danno cagionato dall' e consistito nella fornitura di Parte_1 P_
merce del valore complessivo di 201.039,93, il cui prezzo non è mai stato neppure parzialmente corrisposto dal resistente, il quale non ha neanche provveduto alla restituzione dei beni.
Tale voce di danno può essere quantificata nel valore del corrispettivo della merce compravenduta, così come ricavabile dai documenti allegati al ricorso, in particolare da fatture e rispettivi D.D.T..
5 Da detti documenti emerge la chiara indicazione del costo unitario del singolo prodotto, peraltro frutto della specifica pattuizione intercorsa tra la società ricorrente e l'intermediario P_
Infatti, può agevolmente presumersi che l' da anni impegnato nella commercializzazione di P_ prodotti per l'agricoltura, avesse piena contezza della congruità dei prezzi indicati nelle fatture e dallo stesso, comunque, mai contestati.
In altri termini, la società ricorrente ha fatto pieno affidamento, in buona fede, di avere stipulato contratti con soggetti terzi, grazie all'intermediazione dell' adempiendo esattamente agli P_
obblighi assunti mediante la fornitura di quanto commissionato.
In tal senso, non sono ravvisabili profili di colpa in capo alla ricorrente, che, peraltro, ha dimostrato di avere intrattenuto nel tempo rapporti commerciali con l' senza mai riscontrare P_ problematiche di sorta, se non a partire dal periodo dedotto nell'atto introduttivo.
Al contempo, giova precisare che l'impresa TT, non appena venuta a conoscenza dell'esistenza di fatture emesse dalla a suo carico, ha immediatamente contestato di avere Parte_1
commissionato alla ricorrente quanto oggetto delle fatture, men che meno per il tramite dell' P_
In altri termini, non vi è stata alcuna ratifica o tolleranza da parte della apparente rappresentata rispetto all'apparente rappresentante.
2.2 Ciò posto, il Tribunale reputa che non possa, invece, configurarsi un danno emergente con riferimento ai costi di presentazione della querela e delle sue integrazioni.
In primo luogo, trattasi di costi eventuali e non necessari: la formalizzazione di querela nei confronti del convenuto, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, e l'averne, di conseguenza, sopportato i costi è il frutto della libera scelta del;
ontologicamente ciò non corrisponde ad un danno Parte_1 patito dalla società nell'accezione comune di una deminutio involontariamente patita e direttamente originata dal terzo.
Inoltre, neppure può escludersi che parte ricorrente possa ottenere la refusione di tali costi nell'abito del processo penale, di cui ha peraltro documentato l'esistenza, in tal modo realizzando una ingiustificata duplicazione della posta asseritamente risarcitoria.
2.3 A medesima conclusione si giunge con riferimento alla dedotta sussistenza di un danno morale, rimasta priva di supporto probatorio, oltre ad essere affetta da una non sanata genericità assertiva.
6 Infatti, parte ricorrente si è limitato a depositare documento indicato come “certificato medico”, recante l'apposizione di un timbro e di una sottoscrizione illeggibili, tali da non renderli neppure qualificabili come certificazione rilasciata da un medico (Cfr. doc. n. 7).
Nondimeno, si osserva che in tale documento non è svolto alcun approfondimento in ordine alla causa delle asserite patologie riscontrate, in quanto sostanzialmente contenente le ragioni riferite dallo stesso paziente.
In altri termini, non è stata fornita alcuna prova del danno lamentato, nonché del nesso eziologico tra la condotta del convenuto ed i disturbi manifestati dal . Parte_1
Peraltro, come detto, le allegazioni sul punto risultano eccessivamente generiche, in quanto, nel ricorso introduttivo, si fa riferimento a “cedimento psicologico”, “perdita di autostima”, “turbamento”,
“ipertensione quotidiana”, “insonnia”, “perdita di serenità”.
Ebbene, il Tribunale reputa che, affinché possa darsi luogo ad una pronuncia di condanna a tale titolo
“L'attore ha invece il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo
l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere.” (Cfr. Cassazione n. 13328/2015).
E ancora Cass., Sez. 3, sentenza n. 691 del 18/01/2012 ha chiarito che "le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo".
Per tali ragioni, la domanda va sul punto respinta.
3. In definitiva, il danno va quantificato nella somma di euro 201.039,93 e quindi la domanda risarcitoria va accolta in tale misura.
7 Con riferimento agli interessi, si osserva che l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per (i) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del
20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche
Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).
Rispetto a tali premesse sistematiche, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativì a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare
l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati” (Cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, 05/07/2023,
n.19063).
Nella specie, l'obbligazione risarcitoria deriva da inadempimento contrattuale e ha natura originariamente pecuniaria;
di conseguenza, gli interessi "compensativi" quale componente costitutiva del danno rivendicato possono essere liquidati applicando il parametro rappresentato dall'art. 1284 c.c., comma 4, c.c..
De iure, in assenza di precedente messa in mora, dal momento della domanda e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1224, comma 4, c.c..
4. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., si osserva che ha visto integralmente respinte le domande formulate in proprio;
dunque, tenuto conto Parte_1
della contumacia del resistente, nulla va disposto sulle spese.
Invece, l' risulta soccombente rispetto alla società ricorrente. P_
Le spese di lite che seguono la soccombenza si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività in concreto svolta ed in applicazione dei parametri minimi per fase di studio ed introduttiva, atteso che l'atto introduttivo costituisce mera riproposizione del contenuto delle querele già sporte dalla parte ricorrente.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda della società ricorrente e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di euro 201.039,93, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda sino al saldo;
rigetta le domande di;
Parte_1
nulla sulle spese tra ed il resistente;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, liquidate in euro 786,00 per spese vive ed euro 9.887,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Rovigo, 28.3.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica in persona del Dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1202/2023 R.G., vertente tra
(c.f.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e in proprio, rappresentati e Parte_1
difesi dagli Avv.ti Toso Valeria e Conchi Ezio, elettivamente domiciliati presso lo Studio dei propri difensori, sito in Rovigo, Piazza D'Annunzio, 1
- ricorrente- contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._1
Terre del Reno (FE), Via Donatori di Sangue n. 8
- resistente contumace –
CONCLUSIONI per l'attrice: come da verbale di udienza dell'11.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla legge 69/2009, ovvero mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
(di seguito anche e solo la società o la Parte_2 Parte_1
e hanno evocato in giudizio chiedendone la condanna al
[...] Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di euro 201.039,93 per la merce sottratta, euro 529,20 a titolo di costo di
1 presentazione di querele ed euro 10.000,00 a titolo di risarcimento danni morali patiti da Parte_1
.
[...]
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che negli anni 2021 e 2022 l' già conosciuto dalla P_
società quale agente di commercio di KWS Italia s.p.a., ha fornito in più occasioni alla Parte_1
i prodotti per l'agricoltura commercializzati dalla mandante.
[...]
Secondo la ricostruzione della ricorrente, nell'estate del 2022, l' si è presentato e proposto P_
quale intermediario di altre società ed imprese individuali (tra cui TA SA di TA DO di San
Giorgio di Piano (BO), EL AD di Pieve di Cento (BO), TT EL di Castello D'Argile (BO) e la ditta facente capo allo stesso , interessate all'acquisto dei prodotti Controparte_1 P_
commercializzati dalla ricorrente;
dunque, il resistente ha commissionato l'acquisto di concimi, fitofarmaci e sementi, che poi ha provveduto a ritirare personalmente presso la sede della società.
Dunque, la parte ricorrente ha precisato che tutte le imprese sopra indicate hanno effettivamente effettuato acquisti presso la per il tramite del resistente e tutte, ad eccezione Parte_1 dell'impresa TT EL di Castello d'Argile, hanno parzialmente corrisposto il prezzo pattuito.
Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che le forniture effettuate per il tramite del resistente sono state regolarmente fatturate e le fatture ed i D.D.T. sono stati compilati secondo le indicazioni dell'intermediario.
La ricorrente ha allegato che, nel gennaio del 2023, l'impresa TT EL ha contestato alla Parte_1
di avere mai ordinato e ricevuto la merce indicata nelle fatture emesse dalla ricorrente,
[...]
conosciute in quanto rinvenute nel proprio cassetto fiscale;
contestualmente ha intimato alla ricorrente di provvedere allo storno dei documenti contabili.
Pertanto, la società istante ha dedotto di avere chiesto chiarimenti all' il quale, tacendo sulla P_
reale destinazione della merce ceduta dalla e da lui ritirata, si sarebbe impegnato a Parte_3
risolvere la questione sorta con la TT, purché la venditrice non sporgesse querela.
La ha precisato che, in seguito ad una successiva interlocuzione con il titolare della Parte_1
impresa TT, è venuta a conoscenza di analoga vicenda occorsa ad altra società, ossia la Agri-Center
S.r.l. di Finale Emilia, la quale, affidata all' merce da consegnare e fatturare alla TT, non è P_
stata pagata dall'apparente acquirente, che ha negato di avere mai commissionato l'acquisto.
Successivamente, la ricorrente ha sporto querela nei confronti dell' per truffa e sostituzione P_
di persona e, in data 15.4.2023, ha emesso quattro note di accredito mediante le quali ha stornato le fatture intestate alla impresa individuale TT emesse nel 2022.
2 I ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “condannare il convenuto P_
nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...]del Reno (FE)
[...] C.F._1
– 44047 – Via Donatori di Sangue n. 8, a pagare € 211.569,13, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, a titolo di risarcimento danni, di cui € 201.039,93 per merce sottratta, € 529,20 quale costo per la presentazione delle querele a favore della soc. ed Parte_4
€ 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno a favore di ”. Parte_1
2. In disparte ogni considerazione sulla modalità di allegazione dei fatti da parte della ricorrente, realizzata mediante l'integrale copia delle querele sporte nel ricorso introduttivo e che rende certamente faticosa e non immediata la precisa ricostruzione della pretesa dell'istante, la domanda va accolta per quanto di ragione.
In via del tutto preliminare, giova precisare che il danno di cui si chiede il risarcimento, come dedotto dalla parte ricorrente, è così composto:
- valore della merce ordinata e ritirata dall' per conto dell'impresa TT EL, pari a P_
201.039,93 euro;
- costi sostenuti per la presentazione delle querele, pari a 529,20;
- danno morale patito dal ricorrente , quantificato in 10.000,00 euro. Parte_1
2.1 Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, può infatti ritenersi provato che l' avesse in P_
passato intrattenuto con la ricorrente rapporti commerciali, rispetto ai quali mai si erano manifestate criticità e che, successivamente, nel corso dell'estate del 2022, il resistente si è proposto quale intermediario di altre società ed imprese individuali, curandone direttamente gli ordini e la consegna della merce.
In particolare, parte ricorrente ha prodotto schede contabili, delle fatture e dei D.D.T. relativi agli ordini curati dall' per conto di TA S.a.s., EL AD ed TT EL. P_
A maggiore specificazione, dalla documentazione inerente al rapporto commerciale intercorso con la impresa individuale TT EL, si evince l'emissione da parte della delle fatture 1299, Parte_1
1457, 1544 e 1566 intestate alla predetta ditta per un totale di euro 201.039,93, aventi ad oggetto prodotti per l'agricoltura (doc. 1, allegato n. 5).
Inoltre, giova evidenziare che a ciascuna fattura corrisponde relativo documento di trasporto, contenente esplicito dettaglio della merce consegnata: trattasi di documenti comprovanti l'effettiva uscita dai magazzini della società e l'affidamento al trasportatore dei medesimi beni indicati nelle fatture (Cfr. doc. 1, allegato n.5).
3 A tal proposito, è opportuno evidenziare che i D.D.T. risultano compilati nella sola sezione relativa alla
“firma del conducente”, con una sigla non comprensibile.
E ancora, parte ricorrente ha documentato di avere successivamente emesso note di credito, stornando le predette fatture in data 15.4.2023 (Cfr. doc. 4), in particolare a seguito della contestazione pervenuta dalla TT, che ha negato di avere mai commissionato direttamente o per il tramite dell' gli P_
ordini indicati nei citati documenti (Cfr. doc. 3).
Ad ogni buon conto, il Tribunale reputa che la prova testimoniale abbia fornito piena conferma della ricostruzione fattuale offerta dalla parte ricorrente.
In particolare, il contenuto delle deposizioni testimoniali, già rilevanti in relazione alla prova dei pregressi rapporti intercorsi tra le parti e dell'iniziativa assunta dall' nell'estate del 2022, ha P_
fornito riscontro di come il resistente, commissionate alla società una serie di forniture di prodotti agricoli per conto di TT, abbia poi provveduto a ritirare personalmente la merce di cui agli esaminati
D.D.T..
Il TE , socio accomandante della società ricorrente, ha dichiarato: “Prima del Testimone_1
2020 ho visto un paio di volte. Poi dalla fine dell'estate del 2022 ho cominciato a Controparte_1
vederlo più spesso, gli consegnavo la merce e mi capitava di parlare con lui. Preciso che ho consegnato ad della merce sia ordinata a suo nome sia a nome di altri, di cui diceva di P_
essere rappresentante”.
Inoltre, il TE ha riferito: “Da quanto ricordo, lui si presentava sia facendo richieste per la sua impresa, sia per conto di altre aziende. Ricordo, ad esempio, che diceva di rappresentare anche TT e
TA”; in relazione alla consegna diretta all' della merce dallo stesso ordinata: “Confermo. P_
Lo so perché ero proprio io, tra gli altri, a consegnare ad la merce che ordinava […] Da P_ quanto ricordo, l'ho visto con due o tre furgoni diversi. C'era scritto noleggio sui furgoni. Quando ho fatto io delle bolle di consegna anche per le altre imprese, era sempre lui a curare il ritiro” (Cfr. verbale dell'udienza del 28.2.2024).
Del medesimo tenore le dichiarazioni rese dal TE , dipendente della società ricorrente Testimone_2 dal 2003 ed addetto alla consegna della merce: “Confermo, era sempre lui a venire e ricordo bene che aveva questo furgone a noleggio. Ricordo che era un furgone Isuzu, posso essere preciso perché ricordo che era un modello particolarmente brutto” (Cfr. verbale dell'udienza del 28.2.2024).
La TE , dipendente della società ricorrente da circa quindici anni con mansioni di Testimone_3 impiegata, ha confermato di avere direttamente assistito alle occasioni in cui l' si era P_
4 dapprima presentato nel 2020 quale agente di commercio di KWS Italia S.p.A. e nell'agosto 2022 come rappresentante delle altre società ed imprese indicate in ricorso.
Inoltre, la testimone ha confermato che era l' a curare il ritiro della merce con un furgone P_ noleggiato e ha dichiarato di essere stata presente in occasione dell'incontro tra l' e P_
, quando quest'ultimo ha riferito al resistente delle contestazioni pervenute dall'TT: Parte_1
“Confermo, ero presente. Lui è arrivato come al solito molto tranquillo con il suo furgone. Mio marito gli ha riferito della telefonata di TT, ma lui non si è scomposto e ha detto che ci avrebbe pensato tuo.
Ricordo anche che mio marito gli ha chiesto dove aveva messo la merce, perché era una grande quantità, e lui ha risposto che non glielo avrebbe detto […] Come ho detto, non ha chiarito dove fosse la merce e ha detto che avrebbe risolto lui. Ha anche chiesto di non presentare una denuncia” (Cfr. verbale dell'udienza del 28.2.2024).
Ciò posto, si rileva che parte ricorrente ha anche provveduto al deposito del decreto di citazione a giudizio di imputato per il reato di truffa a danno di diverse società che hanno Controparte_1 intrattenuto rapporti con lo stesso, tra cui l'odierna ricorrente e l'azienda agricola TT EL, per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.
Per mera completezza, va, invece, dichiarata l'inammissibilità degli ulteriori documenti esibiti all'udienza dell'11.12.2024 e depositati in data 13.12.2024, in quanto tutti di formazione antecedente allo spirare delle preclusioni di rito.
Ciò posto, questo giudicante reputa che il compendio documentale e le deposizioni testimoniali attestino sia l'esistenza di plurimi contratti di vendita, formalmente intercorsi con la impresa TT
EL, ma da questa successivamente disconosciuti, sia la consegna all' dei prodotti ceduti, P_
sia la mancata rimessa dei beni al formale acquirente, il quale, infatti, diffidato al pagamento del corrispettivo dei beni, ha contestato recisamente di avere ordinato merce per il tramite dell' e P_
di averla, in ogni caso, ricevuta.
In definitiva, il complesso delle prove acquisite al giudizio comprova l'an della pretesa della con riferimento al danno cagionato dall' e consistito nella fornitura di Parte_1 P_
merce del valore complessivo di 201.039,93, il cui prezzo non è mai stato neppure parzialmente corrisposto dal resistente, il quale non ha neanche provveduto alla restituzione dei beni.
Tale voce di danno può essere quantificata nel valore del corrispettivo della merce compravenduta, così come ricavabile dai documenti allegati al ricorso, in particolare da fatture e rispettivi D.D.T..
5 Da detti documenti emerge la chiara indicazione del costo unitario del singolo prodotto, peraltro frutto della specifica pattuizione intercorsa tra la società ricorrente e l'intermediario P_
Infatti, può agevolmente presumersi che l' da anni impegnato nella commercializzazione di P_ prodotti per l'agricoltura, avesse piena contezza della congruità dei prezzi indicati nelle fatture e dallo stesso, comunque, mai contestati.
In altri termini, la società ricorrente ha fatto pieno affidamento, in buona fede, di avere stipulato contratti con soggetti terzi, grazie all'intermediazione dell' adempiendo esattamente agli P_
obblighi assunti mediante la fornitura di quanto commissionato.
In tal senso, non sono ravvisabili profili di colpa in capo alla ricorrente, che, peraltro, ha dimostrato di avere intrattenuto nel tempo rapporti commerciali con l' senza mai riscontrare P_ problematiche di sorta, se non a partire dal periodo dedotto nell'atto introduttivo.
Al contempo, giova precisare che l'impresa TT, non appena venuta a conoscenza dell'esistenza di fatture emesse dalla a suo carico, ha immediatamente contestato di avere Parte_1
commissionato alla ricorrente quanto oggetto delle fatture, men che meno per il tramite dell' P_
In altri termini, non vi è stata alcuna ratifica o tolleranza da parte della apparente rappresentata rispetto all'apparente rappresentante.
2.2 Ciò posto, il Tribunale reputa che non possa, invece, configurarsi un danno emergente con riferimento ai costi di presentazione della querela e delle sue integrazioni.
In primo luogo, trattasi di costi eventuali e non necessari: la formalizzazione di querela nei confronti del convenuto, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, e l'averne, di conseguenza, sopportato i costi è il frutto della libera scelta del;
ontologicamente ciò non corrisponde ad un danno Parte_1 patito dalla società nell'accezione comune di una deminutio involontariamente patita e direttamente originata dal terzo.
Inoltre, neppure può escludersi che parte ricorrente possa ottenere la refusione di tali costi nell'abito del processo penale, di cui ha peraltro documentato l'esistenza, in tal modo realizzando una ingiustificata duplicazione della posta asseritamente risarcitoria.
2.3 A medesima conclusione si giunge con riferimento alla dedotta sussistenza di un danno morale, rimasta priva di supporto probatorio, oltre ad essere affetta da una non sanata genericità assertiva.
6 Infatti, parte ricorrente si è limitato a depositare documento indicato come “certificato medico”, recante l'apposizione di un timbro e di una sottoscrizione illeggibili, tali da non renderli neppure qualificabili come certificazione rilasciata da un medico (Cfr. doc. n. 7).
Nondimeno, si osserva che in tale documento non è svolto alcun approfondimento in ordine alla causa delle asserite patologie riscontrate, in quanto sostanzialmente contenente le ragioni riferite dallo stesso paziente.
In altri termini, non è stata fornita alcuna prova del danno lamentato, nonché del nesso eziologico tra la condotta del convenuto ed i disturbi manifestati dal . Parte_1
Peraltro, come detto, le allegazioni sul punto risultano eccessivamente generiche, in quanto, nel ricorso introduttivo, si fa riferimento a “cedimento psicologico”, “perdita di autostima”, “turbamento”,
“ipertensione quotidiana”, “insonnia”, “perdita di serenità”.
Ebbene, il Tribunale reputa che, affinché possa darsi luogo ad una pronuncia di condanna a tale titolo
“L'attore ha invece il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo
l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere.” (Cfr. Cassazione n. 13328/2015).
E ancora Cass., Sez. 3, sentenza n. 691 del 18/01/2012 ha chiarito che "le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo".
Per tali ragioni, la domanda va sul punto respinta.
3. In definitiva, il danno va quantificato nella somma di euro 201.039,93 e quindi la domanda risarcitoria va accolta in tale misura.
7 Con riferimento agli interessi, si osserva che l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per (i) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del
20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche
Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).
Rispetto a tali premesse sistematiche, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativì a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare
l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati” (Cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, 05/07/2023,
n.19063).
Nella specie, l'obbligazione risarcitoria deriva da inadempimento contrattuale e ha natura originariamente pecuniaria;
di conseguenza, gli interessi "compensativi" quale componente costitutiva del danno rivendicato possono essere liquidati applicando il parametro rappresentato dall'art. 1284 c.c., comma 4, c.c..
De iure, in assenza di precedente messa in mora, dal momento della domanda e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1224, comma 4, c.c..
4. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., si osserva che ha visto integralmente respinte le domande formulate in proprio;
dunque, tenuto conto Parte_1
della contumacia del resistente, nulla va disposto sulle spese.
Invece, l' risulta soccombente rispetto alla società ricorrente. P_
Le spese di lite che seguono la soccombenza si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività in concreto svolta ed in applicazione dei parametri minimi per fase di studio ed introduttiva, atteso che l'atto introduttivo costituisce mera riproposizione del contenuto delle querele già sporte dalla parte ricorrente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda della società ricorrente e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di euro 201.039,93, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda sino al saldo;
rigetta le domande di;
Parte_1
nulla sulle spese tra ed il resistente;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, liquidate in euro 786,00 per spese vive ed euro 9.887,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Rovigo, 28.3.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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