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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/09/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 701/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 18.07.2025, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 701 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa DA
e , rappresentate e difese, giusta procura allegata Parte_1 Parte_2 all'atto introduttivo, dagli Avv. Gianluca Reitano e Avv. Sabrina Ginoble, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima sito in Giulianova, Viale Orsini n. 195 E/1 Attrici CONTRO
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10 rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa conclusionale del
[...]
27.08.2025, dagli Avv. Federico Ioannoni Fiore e Enrico Ioannoni Fiore, elettivametne domiciliati presso il loro studio sito in Teramo, Via Cavacchioli n. 1 Convenuti E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_11 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Enrico Camplone, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara, Piazza Ettore Troilo n. 18 Convenuta OGGETTO: Azione in materia di diritti reali e distanza tra le costruzioni
*** SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 19 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio il e gli altri soggetti indicati in epigrafe, in qualità di Controparte_1 condomini del suddetto affinché l'intestato Tribunale: CP_1
- accertasse che il è stato realizzato in violazione della normativa in materia di CP_1 distanze e distacchi prevista dall'art. 22 punto c) delle norme tecniche di attuazione al P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi e, per l'effetto, li condannasse al ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere costruite in violazione della citata normativa oltre che al risarcimento dei danni subiti da;
Parte_1
- accertasse che il piano sottotetto ed i locali destinati ad autorimesse del sono stati CP_1 realizzati in violazione dell'art. 4 delle norme tecniche in attuazione del P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi che regola i rapporti volumetrici tra estensione del singolo terreno, oltre che in violazione delle norme che regolano le distanze ed i distacchi dai confini e, per l'effetto, li condannasse al ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione dei volumi realizzati abusivamente ed in violazione delle distanze legali oltre che al risarcimento dei danni subiti da entrambe le attrici;
- accertasse e dichiarasse che la parete ed i balconi del realizzati in aderenza CP_1 all'immobile di proprietà di , sono stati realizzati in violazione gli artt. 905-907 Parte_2
c.c. e, per l'effetto, li condannasse al ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione della parete e dei balconi realizzati in violazione di tali disposizioni, oltre che al risarcimento dei danni dalla stessa subiti;
- accertasse e dichiarasse che il canale di gronda posto sul lato sud-est del è stato CP_1 realizzato in violazione dell'art. 907 c.c. e, per l'effetto, condannasse il CP_1 all'adeguamento dello stesso oltre che al risarcimento dei danni cagionati alle attrici.
2. Si sono costituiti in giudizio il Condominio ed i singoli condomini (ad eccezione della società
, i quali hanno chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in AR fatto e in diritto, anche considerando che con scrittura privata autenticata del Persona_1
26.09.2006 ha prestato il proprio consenso, nei confronti dell'impresa costruttrice del Condominio, alla realizzazione dello stesso in violazione della normativa in materia di distanza tra le costruzioni ed essendo, in ogni caso, la responsabilità da ascriversi al costruttore del Condominio. Con riferimento all'asserita violazione dell'art. 908 c.c. relativamente al canale di gronda hanno eccepito l'esistenza di una servitù ex art. 1043 c.c.., con conseguente infondatezza della domanda attorea.
3. Si è costituita in giudizio la società la quale, dopo aver preliminarmente AR eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nei suoi confronti nonché la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163-164 c.p.c., ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto eccependo:
- l'insussistenza di alcuna violazione dell'art. 22 punto c) delle norme tecniche di attuazione al P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi atteso che i due fabbricati sono stati realizzati in aderenza e a confine con conseguente operatività del principio di prevenzione;
pagina 2 di 19 - il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli asseriti volumi in eccesso in violazione dell'art. 4 delle norme tecniche di attuazione al P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi nonché in relazione al canale di gronda, essendo la domanda diretta esclusivamente nei confronti del CP_1
- l'insussistenza del diritto di a chiedere la demolizione dei balconi Parte_2 asseritamente costruiti in violazione della normativa in materia di distanza tra le costruzioni, avendo
– altresì – ella prestato il proprio consenso con la scrittura del 26.09.2006 alla violazione di tale normativa;
- la sussistenza dell'esclusiva responsabilità della società TE
, costruttrice del Condominio, della quale ha richiesto l'autorizzazione alla chiamata in
[...] giudizio;
- in ogni caso, la mancata prova del pregiudizio sofferto e il concorso delle attrici nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.
4. Esperita la mediazione obbligatoria a seguito del termine concesso dal Giudice precedente assegnatario del procedimento all'udienza del 7.09.2019, la causa è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 26.11.2020 e, istruita mediante produzioni documentali e CTU, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'impresa costruttrice del Condominio da parte della società AR
5. Quanto alla richiesta di autorizzazione, formulata dalla società convenuta AR di chiamata in causa della società – richiesta sulla quale TE non risulta in atti alcuna pronuncia da parte del Giudice precedente titolare del procedimento – la stessa deve essere rigettata in quanto, da un lato, tale estensione del contraddittorio pregiudicherebbe le esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111 co. 2 Cost. (cfr. Cass. civ., sez. U., 23 febbraio 2009, n. 4309/2010) e, dall'altro lato, la negazione di tale estensione non incide in alcun modo sulle situazioni sostanziali deducibili in giudizio, correlandosi, semplicemente, all'esigenza sottesa al canone costituzionale citato, atteso che le conseguenti pretese restano azionabili separatamente, senza il rischio di alcun conflitto pratico di giudicati. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo
6. Parte convenuta ha, altresì, eccepito la nullità dell'atto di citazione ex artt. AR
163-164 c.p.c. – nel testo ratione temporis vigente - la quale può riscontrarsi soltanto nella presenza, sia pure alternativa, di un'assoluta indeterminatezza della domanda ovvero di una radicale violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, individuabili nell'impossibilità per la parte evocata in giudizio di cogliere l'obiettivo, sostanziale e processuale, dell'avversa pretesa. In particolare, l'art. 164 co. 4 c.p.c. nel disciplinare la nullità dell'atto di citazione nei casi in cui sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163 co. 3 n. 3 c.p.c.) e l'esposizione di fatti (art. 163 co.3 n. 4 c.p.c.) sancisce la nullità della citazione unicamente per le ipotesi di omissione del petitum o, comunque, di sua assoluta incertezza, nonché per l'ipotesi di mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pagina 3 di 19 domanda, tali da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda ed alla parte convenuta di assumere difese adeguate e pertinenti, occorrendo – a tal fine – tener conto del contenuto complessivo dell'atto, dei documenti ad esso allegati, della natura dell'oggetto della controversia e delle relazioni in cui con esso si trovi la parte evocata in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. 2, 29 gennaio 2015, n. 1681). Ritiene il Tribunale che nell'atto introduttivo del giudizio sono stati indicati sia il petitum immediato (essendo stato ben individuato il provvedimento giurisdizionale richiesto), che il petitum mediato (ovvero il bene della vita richiesto) ed è stata, altresì, esplicitata la causa petendi, avendo parte attrice argomentato le ragioni poste alla base della domanda spiegata, con la conseguenza che non sussistono gli estremi per pronunciare la nullità dell'atto di citazione. A ciò si aggiunga la considerazione per cui la società ha svolto sufficienti ed AR esaustive controdeduzioni, con conseguente inconfigurabilità di alcun danno a carico dell'attore. La domanda avente ad oggetto a violazione della normativa generale in materia di distanze e distacchi prevista dall'art. 22 punto c) delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi. La normativa applicabile al caso di specie
7. L'art. 873 c.c. prevede che «le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri», dove per costruzione “si intende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, a prescindere dalla tecnica costruttiva adoperata, anche se costruita mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 14 aprile 2022, n. 12203; Cass. civ., sez. 2, 17 ottobre 2017, n. 24473), con la precisazione – altresì – che ai fini del rispetto della normativa sulla distanza tra le costruzioni “non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale” costituendo, però, corpo di fabbrica “le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti” gli stessi “rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 17 settembre 2021, n. 25191). Lo stesso art. 873 c.c. precisa che «nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore». Ai fini dell'operatività di tale disposizione costituiscono norme integrative, oltre a quelle contenute nei regolamenti edilizi comunali espressamente richiamati, anche le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 2, 28 settembre 2022, n. 28263). In particolare, l'art. 41 quinquies l. n. 1150/1942 ha demandato ad un regolamento ministeriale la fissazione delle distanze tra le costruzioni in relazione a zone territoriali omogenee. Si tratta del D.M. n. 1444/1968 – avente natura di norma primaria in virtù del rinvio materiale operato dalla legge urbanistica (cfr. Cass. civ., sez. II, 11 novembre 2014, n. 24013) e le cui disposizioni devono ritenersi automaticamente inserite ed applicabili al posto di norme contrastanti inserite nei piani regolatori (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1670) – il quale pagina 4 di 19 all'art. 9 co. 1 stabilisce le seguenti distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee: «1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto;
la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12» Il successivo co. 2 detta una disciplina diversa delle distanze per «i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli» mentre il co. 3 prevede che «qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa». Le disposizioni sulle distanze sin qui esaminate possono essere derogate, ai sensi dell'art. 9 co. 3, «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».
7.1. Nella fattispecie concreta, tra gli strumenti urbanistici integrativi del codice civile, rilevano il Piano Regolatore Generale del Comune di Roseto degli Abruzzi e le relative Norme Tecniche di Attuazione, le cui prescrizioni hanno valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché il giudice, in virtù del principio iura novit curia, deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (cfr. Cass. civ., sez. 2, 5 febbraio 2020, n. 2661). In particolare, nel caso di specie viene in rilievo l'art. 22 che, nel testo all'epoca vigente, prevedeva – per quel che rileva in questa sede – che: i) «è consentita la sopraelevazione fino a due piani e per un'altezza massima di 7,50 ml, di tutti gli edifici monopiano in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, per la sottozona di appartenenza a condizione che, ad opera compiuta la superficie edificabile complessiva non superi mq 250 e che a piano terra vengano realizzati spazi per parcheggio così come indicato nell'art.
3-1 e secondo i dettami del vigente regolamento edilizio fermo restando i distacchi dal confine pari a 5,00 mt. ed una distanza di 10,00 dai fabbricati prospicienti» (lett. a); ii) «fermo restando il rispetto dei limiti di distanza tra i fabbricati stabilito all'art. 9 del D.M. 1444/68, qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa» (lett. a); iii) «sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche» (lett. a); iv) «in caso di ristrutturazioni in ampliamento e/o la costruzione di nuovi edifici per le parti che non superino i due piani di altezza fuori terra ed un'altezza massima di 7,50 ml ivi compresi quelli del punto a del presente articolo, fermi restando gli indici fondiari fissati per ciascuna sottozona, l'edificazione può avvenire alle stesse distanze dai confini degli edifici prospicenti ed insistenti sui
pagina 5 di 19 lotti limitrofi all'area oggetto di intervento alla data di adozione del PRG» (lett. b); v) «in tutti gli altri casi non previsti al precedente punto a), il distacco minimo di un fabbricato (sia che abbia pareti finestrate oppure no) rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad un 1/2 dell'altezza del fronte prospettante, fermo restando un distacco minimo assoluto di ml.5.00» (lett. c); vi) «sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/68» (lett. c); vii) «tale distacco può essere ridotto solo nel caso che sia intercorso con il proprietario confinante un preciso accordo, valevole per sé, eredi ed aventi causa, con il quale si garantisce il rispetto di una distanza tra i fabbricati pari all'altezza dell'edifico più alto e comunque non inferiore a ml. 10,00» (lett. c); viii) «il distacco minimo tra pareti che fronteggino edifici preesistenti, deve essere pari ad almeno l'altezza dell'edificio da costruire e comunque mai inferiore a ml. 10» (lett c). Tale previsione è stata successivamente modificata dall'amministrazione comunale, la quale, con delibera di approvazione del Consiglio Comunale di Roseto n. 23 del 30.05.2013 ha eliminato la lett. b) dell'art. 22, che – pertanto – nella sua attuale formulazione prevede che «è consentita la sopraelevazione fino a due piani di tutti gli edifici monopiano, nei limiti della superficie occupata dal piano terra e in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, per la sottozona di appartenenza a condizione che, ad opera compiuta:
– l'altezza massima dell'edificio sia ≤ 7,50 m;
– la superficie edificabile complessiva sia ≤ 250 mq;
– al piano terra siano realizzati spazi per parcheggio così come indicato all'art. 3, lett. i);
– distacchi dal confine pari ad almeno 5,00 m;
– distanza di 10,00 m dai fabbricati prospicienti, nel rispetto dell'art. 9 del D.M. 1444/1968» (lett. a). La disposizione in esame, nella sua attuale formulazione, prevede, altresì, che: i) «sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche» (lett. a); ii) «in tutti gli altri casi non previsti al precedente punto a), il distacco minimo di un fabbricato (sia che abbia pareti finestrate oppure no) rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad almeno ml.
5.00 e fermo restando una distanza minima tra edifici non inferiore a 10 m, nel rispetto dell'art. 9 del D.M 1444/1968» (lett. c); iii) «sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/68» (lett. c); iv) «tale distacco può essere ridotto solo nel caso che sia intercorso con il proprietario confinante un preciso accordo, valevole per sé, eredi ed aventi causa, con il quale si garantisce il rispetto di una distanza tra i fabbricati non inferiore a ml. 10,00, nel rispetto dell'art. 9 del D.M 1444/1968» (lett. c). Ciò posto, le attrici hanno eccepito la violazione dell'art. 22 pt. c) delle citate norme tecniche di attuazione secondo cui il distacco minimo tra pareti che fronteggiano edifici preesistenti deve essere pari ad almeno l'altezza dell'edificio da costruire e, comunque, mai inferiore a ml 10, distacco che pagina 6 di 19 può essere ridotto solo in caso di previo accordo con il privato proprietario, il quale può acconsentire il rispetto di una distanza inferiore ma, comunque, superiore a 10 ml. Segue. Le condizioni per l'applicabilità della disciplina in materia di distanza tra le costruzioni. La nozione di nuova costruzione.
8. Esaminata la normativa applicabile al caso di specie, occorre verificare se i lavori effettuati dagli odierni convenuti devono essere qualificati come lavori di “ristrutturazione”, come lavori di
“ricostruzione” ovvero come lavori che hanno dato luogo ad una “nuova costruzione” atteso che la disciplina sopra esaminata (vd. par. 7 - 7.1. della motivazione) riguarda solamente i “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici o parti e/o sopraelevazioni di essi costruiti per la prima volta e non già gli edifici preesistenti per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2016, n. 3522; Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 2020 n. 5466; Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2020 n. 6282). L'art. 3 d.p.r. n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevede – con formulazioni analoghe a quelle contenute nella previgente legge 5 agosto 1978, n. 457 - che:
- costituiscono interventi di manutenzione ordinaria, «gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti» (lett. a);
- costituiscono interventi di manutenzione straordinaria «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico» (lett. b);
- costituiscono interventi di restauro e di risanamento conservativo «gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi» (lett. c), con la precisazione che – come chiarito dalla giurisprudenza - la finalità di conservazione, caratteristica degli interventi in oggetto, postula il mantenimento tipologico e strutturale del manufatto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 8906);
- costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia «gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente», comprensivi anche degli «interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche» (lett. d), con la precisazione, tuttavia, che, come chiarito dalla giurisprudenza, la ristrutturazione edilizia sussiste quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle sue caratteristiche fondamentali, purché – cioè - il manufatto non sia stato totalmente trasformato con la creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico ma anche di un disegno sagomale con connotati diversi da quelli della pagina 7 di 19 struttura originaria, nel qual caso l'intervento rientra nella nozione di nuova costruzione, la quale – quindi - comprende anche gli interventi di ristrutturazione nelle ipotesi in cui, in considerazione dell'entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione dell'immobile, possa parlarsi di una modifica radicale dello stesso, con la conseguenza che l'opera realizzata che ne deriva è nel complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (cfr. Cons. Stato n. 8906/2022 cit.);
- in via residuale, costituiscono interventi di nuova costruzione «quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti» (lett. e). Alla luce della normativa esaminata può, pertanto, affermarsi che: i) si ha “ristrutturazione” se gli interventi hanno interessato un edificio del quale sussistono e rimangono inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura;
ii) si ha “ricostruzione” se, anche se sono venute meno le sopraesposte componenti essenziali, l'intervento si traduce nell'esatto ripristino della costruzione precedente ovvero nella riduzione della volumetria rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio (cfr. Cass. civ., sez. 2, 28 marzo 2022, n. 9840); iii) si ha “nuova costruzione” quando l'opera di modifica si traduce nella realizzazione ex novo di un fabbricato con aumento della volumetria dell'edificio preesistente (Cass. civ., sez. 2, n. 9840/2022 cit.; Cass. civ., sez. 2, 15 dicembre 2020, n. 28612) ovvero in caso di qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma di ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti (cfr, ex multis, Cass. civ., 24 giugno 2022, n. 20428, Cass. civ., sez. 2, n. 28612/2020 cit.; Cass. civ., sez. 2, 30 giugno 2017, n. 16268) ovvero, in generale, quando gli interventi di ristrutturazione, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione del fabbricato, rendono l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (cfr. Cass. civ., sez. 2, 3 marzo 2008, n. 5741).
8.1. Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione in atti e dalla CTU, risulta che:
- in data 17.10.2005 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 162 per “demolizione e ricostruzione fabbricato civile abitazione”;
- in data 22.01.2007 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 2 per “variante in corso d'opera al permesso di costruire prot. n. 162 del 17.10.2015”;
- in data 13.10.2009, previo sopralluogo del 23.07.2009, essendo emersi abusi edilizi, è stata emessa l'ordinanza di demolizione n. 7 per il ripristino dello stato autorizzato con i citati permessi;
- in data 20.01.2010 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 12 per “variante in corso di sanatoria al permesso di costruire n. 162/2005 demolizione e ricostruzione fabbricato di civile abitazione”;
- in data 10.11.2010 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 293 per “variante in sanatoria al permesso di costruire n. 165/2005 e permesso di costruire n. 12/2010 demolizione e ricostruzione fabbricato di civile abitazione”. In applicazione di sopraesposti principi deve ritenersi che, come rilevato nella CTU con valutazioni condivise dall'intestato Tribunale in quanto immuni da vizi logici, il CP_1 deve essere qualificato come nuova costruzione in quanto, nonostante i permessi di costruire
[...] citati siano stati testualmente rilasciati per “demolizione e ricostruzione fabbricato civile abitazione”, il fabbricato originario, demolito sulla base della prima concessione edilizia, era un pagina 8 di 19 fabbricato elevato su due piani (T + 1) di superficie di circa 78,40 per piano e una scala esterna per l'accesso al primo piano con una pertinenza esterna di mt 33.08 (destinata a garage e ripostiglio) ed altezza massima del fabbricato di mt.
5.30 mentre il fabbricato realizzato all'esito dell'ultimo permesso in sanatoria è un fabbricato di dimensioni planimetriche di massima mt 8,50 * 16,40 realizzato su tre piani fuori terra più sottotetto abitabile per un'altezza massima di mt 11,20 e presenta un parametro murario decorativo intorno al sottotetto di altezza mt. 2,00. Il pertanto, costituisce una nuova costruzione non presentando alcun Controparte_1 legame con quello preesistente, oggetto di demolizione, per sagoma, volume e superficie avendo – altresì – alterato in modo considerevole il carico urbanistico di zona. Segue. La violazione da parte del della disciplina in materia di distanza tra le CP_1 costruzioni
9. Chiarito che trattasi di nuova costruzione, dalla CTU redatta risulta che il CP_1
con riferimento all'immobile di proprietà delle attrici, è stato realizzato:
[...]
- quanto al lato est, in aderenza al muro esistente sul confine;
- quanto al lato sud: i) per la lunghezza di m. 5,70 circa in aderenza al fabbricato esistente sul confine;
ii) per la lunghezza di m. 1,90 ad una distanza da 3,80; iii) per la parte finestrata ad una distanza di m. 4,80 dal fabbricato confinante la cui parete è priva di finestre. Orbene, ritiene il Tribunale che per la parte in aderenza trova applicazione l'art. 877 c.c. in forza del quale «il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente», disposizione che trova applicazione anche a prescindere dalla maggiore altezza del nuovo fabbricato (cfr. Cass. civ., sez. 2, 29 giugno 1987, n. 3884 secondo cui “qualora sussista il diritto di realizzare il proprio fabbricato in aderenza alla costruzione del vicino, tale diritto deve essere riconosciuto indipendentemente dall'eventuale maggiore altezza di tale nuovo fabbricato, restando escluso che esso, per la parte eccedente la preesistente costruzione del vicino, debba essere soggetto alle distanze fra costruzioni”; Cass. civ., sez. 3, 20 novembre 1987, n. 8543). Per la parte sud finestrata, invece, come correttamente rilevato dal CTU, la distanza di m. 4,80 dal fabbricato confinante si pone in violazione del DM 1444/1986 nonché degli artt. 22 e 4 (il quale contiene la disciplina degli indici urbanistici ed edilizi) delle norme tecniche di attuazione del Comune di Roseto degli Abruzzi relativamente al distacco di 10 metri tra fabbricati.
9.1. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta non può trovare applicazione il principio di prevenzione in quanto esso non opera se le norme contenute nei regolamenti comunali prescrivono – come nel caso di specie – la distanza dal confine e non tra i fabbricati (cfr. Cass. civ., sez. U., 19 maggio 2016, n. 10318 secondo cui l'art. 873 c.c., in virtù di un espresso richiamo ai regolamenti locali, crea un collegamento diretto tra il testo codicistico - comprensivo delle norme che disciplinano il diritto di prevenzione - e i regolamenti locali, tale da garantire la convivenza tra le due discipline, a condizione che la normativa regolamentare si limiti a disciplinare solo il profilo della distanza tra le costruzioni mentre se il regolamento contiene norme di dettaglio anche in merito alla distanza tra la costruzione e il confine, si ha una deroga rispetto all'intero impianto codicistico, comprensivo del principio di prevenzione, con conseguente sua inoperatività).
pagina 9 di 19 Segue. Le conseguenze della violazione della normativa sulla distanza tra le costruzioni 10. L'art. 872 c.c. prevede che la violazione delle regole da osservarsi nelle costruzioni stabilite dalle leggi speciali e dai regolamenti edilizi comunali comporta, oltre alle conseguenze stabilite dalle leggi speciali (essenzialmente la demolizione o l'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune), la possibilità – quando si tratta di violazione delle norme di cui alla Sez. VI o delle norme da questa richiamate (tra cui rientra l'art. 873 c.c. in materia di distanza tra le costruzioni) – di ottenere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno. Ai sensi del co. 2 della disposizione in esame, infatti, «colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate». Pertanto, come pacifico in giurisprudenza, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 18 luglio 2013, n. 17635). 10.1. Quanto alla riduzione in pristino, nella CTU integrativa si legge che la parete finestrata posta in violazione della normativa in materia di distanza tra le costruzioni non può essere demolita o fatta arretrare alla distanza di 10 m dal fabbricato limitrofo in quanto la rimozione della vetrata d'ingresso o della parete perimetrale al piano terra non cambierebbe la posizione e la distanza delle strutture portanti atteso che il telaio strutturale in cemento armato è contenuto all'interno della muratura perimetrale di tamponamento (vd. pag. 3 della relazione integrativa). Ne deriva che non può trovare accoglimento la domanda di condanna alla riduzione in pristino come articolata da parte attrice. 10.2. Quanto al risarcimento del danno – unico rimedio in concreto prospettabile – occorre necessariamente esaminare i principi giurisprudenziali espressi in materia e condivisi dall'intestato Tribunale. Sul punto occorre partire dal principio di diritto affermato in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno secondo cui il danno in materia di occupazione illegittima è un danno in re ipsa (cfr. Cass. civ., sez. 2, 22 aprile 2022, n. 12865; Cass. civ., sez. 2, 15 febbraio 2022, n. 4936; Cass. civ., sez. 2, 31 gennaio 2018, n. 2364; Cass. civ., sez. 2, 9 agosto 2016, n. 16670; Cass. civ., sez. 2, 15 ottobre 2015, n. 20823; Cass. civ., sez. 2, 7 agosto 2012, n. 14222) e la teoria causale, secondo cui il danno in materia è un danno conseguenza che deve essere allegato e provato da chi lo lamenta (cfr. Cass. civ., sez. 3, 6 ottobre 2021, n. 27126; Cass. civ., sez. 3, 29 settembre 2021, n. 26331; Cass. civ., sez. 3, 25 maggio 2021, n. 14268; Cass. civ., sez. 3, 16 marzo 2021, n. 7280; Cass. civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11203; Cass. civ., sez. 3, 4 dicembre 2018, n. 31233; Cass. civ., sez. 3, 25 maggio 2018, n. 13071; Cass. civ., sez. 3, 27 luglio 2015, n. 15757; Cass. civ., sez. 3, 17 giugno 2013, n. 15111; Cass. civ., sez. 3, 11 gennaio 2005, n. 378) affermando che occorre sostituire la locuzione “danno in re ipsa” con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
pagina 10 di 19 In quest'ottica le Sezioni Unite hanno chiarito che se l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, “è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso” mentre se “l'azione lesiva attinge il contenuto del diritto di proprietà (il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo)” – come avviene nel caso di danno da occupazione senza titolo dell'immobile -
“il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l'occupazione senza titolo dell'immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà”. L'evento di danno riguarda, quindi “non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa” ed il danno risarcibile “è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”. Secondo le Sezioni Unite ciò che è necessario ai fini del risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile è “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”, allegazione che può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito opponendo che il proprietario non avrebbe esercitato il diritto di godimento. In presenza di tale specifica contestazione “sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici” (cfr. Cass. civ., sez. U., 15 novembre 2022, n. 33645). Quanto alla quantificazione del danno, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui se è stata disposta la demolizione delle opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali “il risarcimento del danno deve essere computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate e non già avendo riguardo al valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, essendo il relativo pregiudizio suscettibile di essere eliminato” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 9 agosto 2013, n. 19132). In altri termini, nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, va risarcito in quanto frutto dell'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù, di talché il risarcimento del danno” deve essere computato “tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme” sulla base di elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno (cfr. Cass. civ., sez. 2, 23 giugno 2023, n. 18108). In particolare, la valutazione equitativa deve essere effettuata tenendo conto di elementi come la riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore, della perdita di aria e luce,
pagina 11 di 19 della potenzialità edificatoria (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2327; Cass. civ., sez. II, 23 giugno 2023, n. 18108), con possibilità di adottare, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (cfr. Cass. civ., sez. 2, 13 maggio 2019, n. 12630; Cass. civ., sez. 2, 3 aprile 2012, n. 5334; Cass. civ., sez. 2, 27 marzo 2008, n. 7972). Nel caso di specie, non essendo stata disposta la condanna alla riduzione in pristino, il risarcimento del danno deve necessariamente tener conto del deprezzamento dell'immobile di proprietà di parte attrice in conseguenza della violazione in oggetto. Sul punto il CTU, con valutazione condivisa dall'intestato Tribunale, tenuto conto del contesto edilizio in cui è inserito il fabbricato di proprietà di parte attrice (trattandosi, cioè, di un tessuto edilizio denso e compatto con fabbricati molto vicini tra loro) ha chiarito che la violazione in oggetto non determina un immediato riflesso negativo sull'attuale valore di mercato di proprietà delle attrici (in altri termini, “il danno dovuto dalla mancata applicazione della distanza di 10 m dal fabbricato confinante non sembra comportare un concreto deprezzamento verificabile con gli ordinari sistemi di stima basati sui valori di mercato del fabbricato di ”, vd. pag. 6 Persona_2 della CTU integrativa). Ciò nonostante appare condivisibile – anche considerato che non vi sono osservazioni sul punto dalle parti ed in applicazione dei criteri di cui all'art. 1226 c.c. – la scelta del CTU di calcolare l'ipotetico danno considerando la maggiore distanza che grava sul fondo della parte attrice in caso di sopraelevazione del fabbricato esistente, per un importo complessivo di € 5.109,48 (vd. pag. 7 della CTU integrativa). Trattandosi di debito di valore, sul totale del danno così liquidato deve essere riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione (cfr. Cass. Civ. sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712): pertanto, previa devalutazione alla data del 10.11.2015 (data di ultimazione dei lavori del della somma CP_1 espressa in moneta attuale, alla somma via via rivalutata annualmente devono essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale da tale data fino alla data della presente sentenza. Da tale data, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono, poi, gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente (cfr. Cass. civ., sez. 1, 22 maggio 1987, n. 4637; Cass. civ., ordinanza 10 marzo 2021, n. 6711). 10.3. Tale danno deve essere risarcito dal - essendo i condomini litisconsorti CP_1 necessari e dovendo poi provvedere al pagamento pro-quota sulla base delle tabelle millesimali (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4658 secondo cui “nel giudizio promosso per conseguire la rimozione di una costruzione, illegittimamente realizzata in un'unità immobiliare in danno delle parti comuni di un edificio condominiale, sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari di tale unità, indipendentemente dal fatto che solo uno od alcuni di essi ne siano stati gli autori materiali”) – in applicazione del principio secondo cui la domanda per la riduzione in pristino di fabbricato costruito a distanza non legale deve essere proposta nei confronti dell'attuale proprietario dello stesso anche se si tratta di un soggetto diverso dall'autore materiale pagina 12 di 19 dell'abuso (quale, nel caso di specie l'impresa costruttrice del fabbricato) in conseguenza del carattere reale dell'azione che tende ad ottenere una sentenza di condanna alla demolizione che può essere eseguita solo dal proprietario attuale (cfr. Cass. civ., sez. 2, 15 aprile 2009, n. 8949), potendo quest'ultimo, al ricorrere degli eventuali presupposti, agire in regresso (quanto alla condanna risarcitoria) nei confronti del responsabile dell'abuso. Inoltre il danno deve essere risarcito, come da domanda, in favore solamente di . Parte_1
10.4. Contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, inoltre, non può trovare applicazione l'art. 1227 c.c. in quanto:
- a prescindere da ogni valutazione in ordine alla validità dell'atto di assenso alla costruzione rilasciato da di cui al doc. 7 allegato alla citazione, esso non si estende a Parte_2 [...]
, non firmataria dello stesso, essendo inconferente ogni questione relativa alla Parte_1 responsabilità del Notaio (questione che, al ricorrere dei relativi presupposti, può essere fatta valere in un separato giudizio);
- irrilevante è la mancata azione nei confronti dell'originaria impresa di costruzioni (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3797 secondo cui “in tema di determinazione del danno risarcibile, non assurge a fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre o a escludere il risarcimento del danno, la circostanza che il danneggiato abbia agito tardivamente nei confronti dell'autore della violazione, quand'anche un'ipotetica tempestiva azione fosse astrattamente suscettibile di circoscrivere l'entità del pregiudizio. Invero, l'art. 1227, comma 2, c.c., che costituisce un'applicazione dell'art. 1175 c.c., pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale”). La domanda avente ad oggetto la violazione della normativa sui volumi realizzabili 11. Con una seconda domanda le attrici hanno eccepito la violazione dell'art. 4 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi (che disciplina gli indici urbanistici ed edilizi) per essere stato il fabbricato realizzato superando il limite di zona di mq 137,33 (in particolare l'impresa costruttrice aveva a disposizione una superficie complessiva di mq 195,68 mentre la superficie realizzata raggiunge mq 333,01) realizzando volumi non consentiti nei locali posti al piano sottotetto e nelle autorimesse. Detta violazione sussiste in quanto il CTU, con valutazione logica e condivisa dall'intestato Tribunale, ha chiarito che:
- il locale autorimessa in aderenza al fabbricato, la realizzazione di 5 locali cantina e disimpegno e la realizzazione di locali garage mediante tamponatura del portico costituiscono un ampliamento della superficie non residenziale in violazione della superficie edificabile complessiva (vd. pag. 33 della CTU);
- l'intero piano sottotetto consiste in una maggiore altezza del piano rispetto al progetto autorizzato e approvato per cui è da rimuovere o fiscalizzare per ripristinare la superficie edificabile complessiva (vd. pag. 34-35 CTU). Ciò nonostante la domanda avente ad oggetto la condanna al ripristino dello stato dei luoghi pagina 13 di 19 mediante demolizione dei volumi realizzati abusivamente non può trovare accoglimento in quanto l'art. 872 c.c., nel prevedere le conseguenze della violazione sul piano privatistico della normativa in materia di costruzioni edilizie distingue chiaramente tra la violazione delle norme in materia di distanze delle costruzioni stabilite nella successiva sezione VI (artt. 873-899 c.c.) o da queste richiamate – nel qual caso colui che ha subito un danno ha diritto non solo di essere risarcito ma anche di chiedere la riduzione in pristino (vd. par. 10 e ss. della motivazione) – e la violazione delle altre norme edilizie, nel qual caso il danneggiato ha diritto solo al risarcimento del danno, esclusa la riduzione in pristino. In particolare, sono norme integratrici delle disposizioni del codice civile ex art. 872 c.c. quelle contenute nei regolamenti comunali dirette a completare, rafforzare ed armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato mentre non rivestono tale carattere quelle, che hanno come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali, ad esempio, la limitazione del volume, dell'altezza e della densità degli edifici, l'esigenza dell'igiene, la viabilità e la conservazione dell'ambiente (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 2, 30 dicembre 1999, n. 14714). Ne deriva che, attenendo la violazione in esame ai limiti del volume edificabile, non può essere ordinato il ripristino dei luoghi. 11.1. Quanto alla domanda risarcitoria – in astratto ammissibile – essa richiede la necessaria prova sia dell'esistenza che dell'entità del danno conseguente alla violazione della normativa che prevede i volumi edificabili in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro, non potendo il danno considerarsi in re ipsa (cfr. Cass. civ., sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1073; Cass. civ., sez. 2, 31 maggio 2010, n. 13230, Cass. civ., sez. 2, 18 maggio 2016, n. 10264; Cass. civ., sez. 2, 12 dicembre 2023, n. 34717 secondo cui “sono da ritenersi integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni dei regolamenti edilizi locali relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che, avendo come scopo principale la tutela d'interessi generali urbanistici, disciplinano solo l'altezza in sè degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi, tutelano esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini” con la conseguenza che “mentre nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo è ammessa la sola tutela risarcitoria, previa rigorosa prova del danno subito”). Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna prova né dell'esistenza né dell'entità del danno subito, non potendo assumere alcuna rilevanza le circostanze genericamente e tardivamente allegate nelle note conclusive autorizzate in ordine all'aggravio in termini di circolazione di aria, luminosità e soleggiamento, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria dalla stessa formulata. Né può procedersi alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, affinché possa procedersi con la suddetta modalità di determinazione del danno occorre che il danneggiato fornisca la prova la prova dell'esistenza del danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In altri termini, costituisce principio consolidato pagina 14 di 19 in giurisprudenza quello per cui la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile (il cui onere probatorio ricade sul danneggiato) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile 2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542; Cass. civ., sez. 3, 9 agosto 2007, n. 17492 secondo cui “il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.c., da luogo non ad un giudizio d'equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ond'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c., di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso”). La domanda avente ad oggetto la violazione degli artt. 905 e 907 c.c. 12. Parte attrice ha, altresì, richiesto la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi nonché al conseguente risarcimento del danno in conseguenza della violazione degli artt. 905 e 907 c.c. allegando che il fabbricato di proprietà di , realizzato in epoca anteriore al Parte_2
1.10.1983 (circostanza incontestata, vd. doc. 18 allegato alla citazione) presenta, sul confine est, al piano primo, un balcone che costituisce veduta sul fondo del vicino e che gode di distanza di rispetto ai sensi delle citate disposizioni e che, la parete ed i balconi realizzati dal in CP_1 aderenza all'immobile di sua proprietà violano le citate disposizioni in quanto posti ad una distanza inferiore a quella legale. 12.1. In punto di diritto, l'art. 905 c.c. prevede che, salva l'ipotesi (insussistente nel caso di specie) in cui tra i fondi vicini vi sia una strada pubblica, «non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo» (co. 1) e che «non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un
pagina 15 di 19 metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere». L'art. 906 c.c. prevede che «non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto». Per distinguere tra vedute dirette, oblique e laterali la giurisprudenza di legittimità ha adottato il criterio basato sulla posizione di chi guarda, soprattutto allorché, come avviene per i balconi, siano possibili più posizioni di affaccio: rispetto ad ogni lato del balcone si ha, infatti, una veduta diretta, ovvero frontale, e due vedute oblique o laterali a seconda dell'ampiezza angolare (cfr. Cass. civ., sez. 2, 30 marzo 2018, n. 8010; Cass. civ., sez. 2, 5 gennaio 2011, n. 220). Ne deriva che la veduta laterale è quella che si esercita in linea retta, nella stessa direzione del muro in cui è posta, sicché per esercitarla occorre volgere completamente il capo da una parte mentre la veduta obliqua è quella che si esercita guardando non di fronte ma sul tratto che è posto a destra o a sinistra di chi guarda. L'art. 907 c.c. dispone che «quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905», con la precisazione che «se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita» e che «se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia». Quanto alla violazione della distanza di cui all'art. 907 c.c., la giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – ha chiarito che, sebbene l'art. 907 c.c. non sia richiamato dall'art. 872 c.c., venendo in rilievo la violazione di un diritto reale assoluto, l'unico modo possibile di ripristinare la situazione legale è quello della rimessione nel pristino stato (cfr. Cass. civ., sez. 2, 22 novembre 1990, n. 11271), con la precisazione – tuttavia – che non è necessaria la distruzione del bene occorrendo valutare caso per caso se il rispetto della distanza legale può essere ottenuto attraverso la demolizione parziale o l'arretramento della costruzione fino alla distanza prevista dalla legge (cfr. Cass. civ., sez. 2, 22 giugno 2007, n. 14611). 12.2. Nel caso di specie la CTU svolta nel presente giudizio ha condivisibilmente accertato che i balconi del realizzati in aderenza all'immobile di proprietà di della CP_1 Parte_2 sporgenza di mt 1,50 violano gli artt. 905 e 907 c.c. (vd. pag. 35 della CTU) e che è demolibile solo il balcone identificato a pag. 8 della CTU integrativa depositata in data 14.07.2025) per una lunghezza di mt 3.00 ed una profondità di mt. 1.50, il che consentirebbe il ripristino di una veduta parziale ma non della precedente veduta obliqua in quanto a tal fine sarebbe necessaria la demolizione di mt. 3,00 del fabbricato con danni statici e funzionali irreparabili alla costruzione. 12.3. Sul punto parte convenuta ha eccepito che, avendo il CTU accertato che la violazione dell'art. 907 c.c. non ha comportato una diminuzione del valore di mercato del fabbricato di proprietà di (vd. pag.
8-9 della CTU integrativa), allora, in applicazione del Parte_2 disposto dell'art. 2058 c.c. e dei principi in materia di responsabilità aquiliana (secondo cui è sempre necessario, ai fini della condanna risarcitoria, l'esistenza di un danno conseguenza), non può essere ordinato il suddetto ripristino. La tesi non merita condivisione in quanto, come sopraesposto, venendo in rilievo un diritto pagina 16 di 19 assoluto, l'unica tutela possibile è quella ripristinatoria non trovando applicazione l'art. 2058 c.c. che disciplina la tutela di tipo risarcitorio. Le stesse Sezioni Unite in materia di danno da illegittima occupazione hanno rimarcato la distinzione esistente tra la tutela reale e la tutela risarcitoria chiarendo che mentre l'azione reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato mediante l'accertamento dello stato di diritto e la rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo (la tutela reale, quindi, costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale), l'azione risarcitoria è orientata al passato e costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto, costituendo la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi (la tutela risarcitoria è, quindi, compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente ovvero del lucro cessante) (cfr. Cass. civ., sez. U., 15 novembre 2022, n. 33645). Ne deriva che il deve essere condannato al parziale ripristino dello stato dei luoghi CP_1 nei limiti di cui al par. 12.2. della motivazione (ossia alla demolizione del balcone identificato a pag. 8 della CTU integrativa depositata in data 14.07.2025 per una lunghezza di mt 3.00 ed una profondità di mt. 1.50) con l'ulteriore precisazione che:
- in assenza della domanda di parte attrice la soluzione originariamente prospettata dal CTU secondo cui il posizionamento di una schermatura, alta almeno due metri e formante un angolo di 90 gradi, impedirebbe la veduta diretta lasciando solo la possibilità di una veduta obliqua soggetta, in quanto tale, al rispetto della distanza di 75 cm ex art. 906 c.c., non può essere disposta dal Giudice (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23184 secondo cui “la demolizione dei balconi realizzati in violazione degli artt. 905 e 907 c.c. può essere evitata laddove vi siano altri rimedi sufficienti a garantire il rispetto delle distanze e l'eliminazione delle vedute abusive” ma
“affinché il giudice pronunci sentenza indicando mezzi alternativi e idonei accorgimenti per impedire di esercitare la veduta su fondo altrui è necessario che la parte interessata ne faccia esplicita richiesta in giudizio”);
- irrilevante è l'atto unilaterale di obbligo di cui al doc. 7 allegato alla citazione in quanto in esso le parti fanno riferimento al progetto approvato dal anche in deroga alla Controparte_14 disciplina legale in materia di distanza tra le costruzioni mentre nel caso di specie la violazione degli artt. 905 e 907 c.c. discende proprio dalla mancata realizzazione di quanto prescritto dal ossia dalla mancata eliminazione della “veduta diretta balcone lato est mediante CP_14 costruzione di parete h=2 mt, risvolto o,75 mt” (vd. pag. 35 della CTU), rilievo che esclude anche l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. 12.4. L'ulteriore richiesta risarcitoria formulata da non può, invece, trovare Parte_2 accoglimento in assenza di ogni prova in ordine all'esistenza e all'ammontare del danno (vd. par. 11.1. della motivazione). La domanda avente ad oggetto la violazione da part del canale di gronda posto sul lato sud- est del dell'art. 908 c.c. CP_1
13. Parte attrice ha, infine, chiesto la condanna del all'adeguamento del canale di CP_1 gronda posto sul lato sud-est del nonché al risarcimento dei danni subiti in quanto CP_1
pagina 17 di 19 realizzato in violazione dell'art. 908 c.c. ai sensi del quale «il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino». La CTU redatta nel corso del presente giudizio ha condivisibilmente accertato che il canale di gronda è stato realizzato in violazione della citata disposizione in quanto scarica sul fondo di proprietà delle attrici (vd. pag. 36 della CTU) e che per regolarizzare la situazione è necessario chiudere lo scarico attuale e realizzare un nuovo scarico con tubazione discendente in PVC da 100 mm della lunghezza di circa mt. 15,00 che collega lo scarico alla rete delle acque bianche (vd. pag. 10-11 della CTU integrativa depositata in data 14.07.2025). Ne deriva che, avendo parte attrice richiesto espressamente la condanna all'adeguamento dello scarico, il dev'essere condannato all'esecuzione di tali lavori, non avendo i convenuti CP_1 in alcun modo provato l'esistenza di una servitù coattiva ex art. 1043 c.c. e risultando, per converso, una modifica dello stato dei luoghi in conseguenza dei lavori edili effettuati (vd. doc. 26 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice). 13.1. Non può, invece, essere accolta l'ulteriore domanda risarcitoria in quanto il CTU ha escluso la sussistenza di una diminuzione del valore di mercato del fabbricato di proprietà di
[...]
(vd. pag.
8-9 della CTU integrativa) e parte attrice non ha fornito alcuna allegazione in Parte_2 ordine alla tipologia di pregiudizio subito (vd. par. 11.1. della motivazione). Le spese del giudizio 14. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento dei residui 2/3 in favore delle attrici. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità media, stante anche l'accertata violazione dell'art. 907 c.c.), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività professionale svolta, in € 10.860,00 (€ 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.378,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.579,00 per la fase decisionale). 14.1. Le spese della CTU, come liquidate nei decreti del 5.04.2023 e del 9.09.2025 sono poste definitivamente a carico dei convenuti in via solidale, avendo il CTU accertato tutte le violazioni eccepite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...]
e contro , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e ogni altra Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta, nei limiti di cui in parte motiva, la violazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 22 punto c) delle norme tecniche di attuazione al P.R.G. del Roseto degli Abruzzi e, per l'effetto, CP_14 condanna il al pagamento in favore di di € 5.109,48 oltre CP_1 Parte_1 rivalutazione ed interessi legali come indicata nel par. 10.2. della motivazione;
2) accerta, nei limiti di cui in parte motiva, la violazione dell'art. 4 delle norme tecniche di pagina 18 di 19 attuazione al P.R.G. del Parte_3
3) accerta, nei limiti di cui in parte motiva, la violazione degli artt. 905 e 907 c.c. e, per l'effetto, condanna i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi nei limiti di quanto indicato nei par. 12.2 e 12.3 della motivazione;
4) accerta, nei limiti di cui in parte motiva, la violazione dell'art. 908 c.c. e, per l'effetto, condanna il all'immediata esecuzione dei lavori di adeguamento indicati nel par. 13 della CP_1 motivazione;
5) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
6) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 – complessivamente determinate in € 545,00 per anticipazioni ed € 10.860,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge – e condanna i convenuti, in solido, al pagamento della restante parte in favore di parte attrice;
7) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in via solidale Teramo, il 18.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 18.07.2025, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 701 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa DA
e , rappresentate e difese, giusta procura allegata Parte_1 Parte_2 all'atto introduttivo, dagli Avv. Gianluca Reitano e Avv. Sabrina Ginoble, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima sito in Giulianova, Viale Orsini n. 195 E/1 Attrici CONTRO
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10 rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa conclusionale del
[...]
27.08.2025, dagli Avv. Federico Ioannoni Fiore e Enrico Ioannoni Fiore, elettivametne domiciliati presso il loro studio sito in Teramo, Via Cavacchioli n. 1 Convenuti E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_11 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Enrico Camplone, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara, Piazza Ettore Troilo n. 18 Convenuta OGGETTO: Azione in materia di diritti reali e distanza tra le costruzioni
*** SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 19 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio il e gli altri soggetti indicati in epigrafe, in qualità di Controparte_1 condomini del suddetto affinché l'intestato Tribunale: CP_1
- accertasse che il è stato realizzato in violazione della normativa in materia di CP_1 distanze e distacchi prevista dall'art. 22 punto c) delle norme tecniche di attuazione al P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi e, per l'effetto, li condannasse al ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere costruite in violazione della citata normativa oltre che al risarcimento dei danni subiti da;
Parte_1
- accertasse che il piano sottotetto ed i locali destinati ad autorimesse del sono stati CP_1 realizzati in violazione dell'art. 4 delle norme tecniche in attuazione del P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi che regola i rapporti volumetrici tra estensione del singolo terreno, oltre che in violazione delle norme che regolano le distanze ed i distacchi dai confini e, per l'effetto, li condannasse al ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione dei volumi realizzati abusivamente ed in violazione delle distanze legali oltre che al risarcimento dei danni subiti da entrambe le attrici;
- accertasse e dichiarasse che la parete ed i balconi del realizzati in aderenza CP_1 all'immobile di proprietà di , sono stati realizzati in violazione gli artt. 905-907 Parte_2
c.c. e, per l'effetto, li condannasse al ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione della parete e dei balconi realizzati in violazione di tali disposizioni, oltre che al risarcimento dei danni dalla stessa subiti;
- accertasse e dichiarasse che il canale di gronda posto sul lato sud-est del è stato CP_1 realizzato in violazione dell'art. 907 c.c. e, per l'effetto, condannasse il CP_1 all'adeguamento dello stesso oltre che al risarcimento dei danni cagionati alle attrici.
2. Si sono costituiti in giudizio il Condominio ed i singoli condomini (ad eccezione della società
, i quali hanno chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in AR fatto e in diritto, anche considerando che con scrittura privata autenticata del Persona_1
26.09.2006 ha prestato il proprio consenso, nei confronti dell'impresa costruttrice del Condominio, alla realizzazione dello stesso in violazione della normativa in materia di distanza tra le costruzioni ed essendo, in ogni caso, la responsabilità da ascriversi al costruttore del Condominio. Con riferimento all'asserita violazione dell'art. 908 c.c. relativamente al canale di gronda hanno eccepito l'esistenza di una servitù ex art. 1043 c.c.., con conseguente infondatezza della domanda attorea.
3. Si è costituita in giudizio la società la quale, dopo aver preliminarmente AR eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nei suoi confronti nonché la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163-164 c.p.c., ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto eccependo:
- l'insussistenza di alcuna violazione dell'art. 22 punto c) delle norme tecniche di attuazione al P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi atteso che i due fabbricati sono stati realizzati in aderenza e a confine con conseguente operatività del principio di prevenzione;
pagina 2 di 19 - il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli asseriti volumi in eccesso in violazione dell'art. 4 delle norme tecniche di attuazione al P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi nonché in relazione al canale di gronda, essendo la domanda diretta esclusivamente nei confronti del CP_1
- l'insussistenza del diritto di a chiedere la demolizione dei balconi Parte_2 asseritamente costruiti in violazione della normativa in materia di distanza tra le costruzioni, avendo
– altresì – ella prestato il proprio consenso con la scrittura del 26.09.2006 alla violazione di tale normativa;
- la sussistenza dell'esclusiva responsabilità della società TE
, costruttrice del Condominio, della quale ha richiesto l'autorizzazione alla chiamata in
[...] giudizio;
- in ogni caso, la mancata prova del pregiudizio sofferto e il concorso delle attrici nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.
4. Esperita la mediazione obbligatoria a seguito del termine concesso dal Giudice precedente assegnatario del procedimento all'udienza del 7.09.2019, la causa è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 26.11.2020 e, istruita mediante produzioni documentali e CTU, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'impresa costruttrice del Condominio da parte della società AR
5. Quanto alla richiesta di autorizzazione, formulata dalla società convenuta AR di chiamata in causa della società – richiesta sulla quale TE non risulta in atti alcuna pronuncia da parte del Giudice precedente titolare del procedimento – la stessa deve essere rigettata in quanto, da un lato, tale estensione del contraddittorio pregiudicherebbe le esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111 co. 2 Cost. (cfr. Cass. civ., sez. U., 23 febbraio 2009, n. 4309/2010) e, dall'altro lato, la negazione di tale estensione non incide in alcun modo sulle situazioni sostanziali deducibili in giudizio, correlandosi, semplicemente, all'esigenza sottesa al canone costituzionale citato, atteso che le conseguenti pretese restano azionabili separatamente, senza il rischio di alcun conflitto pratico di giudicati. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo
6. Parte convenuta ha, altresì, eccepito la nullità dell'atto di citazione ex artt. AR
163-164 c.p.c. – nel testo ratione temporis vigente - la quale può riscontrarsi soltanto nella presenza, sia pure alternativa, di un'assoluta indeterminatezza della domanda ovvero di una radicale violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, individuabili nell'impossibilità per la parte evocata in giudizio di cogliere l'obiettivo, sostanziale e processuale, dell'avversa pretesa. In particolare, l'art. 164 co. 4 c.p.c. nel disciplinare la nullità dell'atto di citazione nei casi in cui sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163 co. 3 n. 3 c.p.c.) e l'esposizione di fatti (art. 163 co.3 n. 4 c.p.c.) sancisce la nullità della citazione unicamente per le ipotesi di omissione del petitum o, comunque, di sua assoluta incertezza, nonché per l'ipotesi di mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pagina 3 di 19 domanda, tali da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda ed alla parte convenuta di assumere difese adeguate e pertinenti, occorrendo – a tal fine – tener conto del contenuto complessivo dell'atto, dei documenti ad esso allegati, della natura dell'oggetto della controversia e delle relazioni in cui con esso si trovi la parte evocata in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. 2, 29 gennaio 2015, n. 1681). Ritiene il Tribunale che nell'atto introduttivo del giudizio sono stati indicati sia il petitum immediato (essendo stato ben individuato il provvedimento giurisdizionale richiesto), che il petitum mediato (ovvero il bene della vita richiesto) ed è stata, altresì, esplicitata la causa petendi, avendo parte attrice argomentato le ragioni poste alla base della domanda spiegata, con la conseguenza che non sussistono gli estremi per pronunciare la nullità dell'atto di citazione. A ciò si aggiunga la considerazione per cui la società ha svolto sufficienti ed AR esaustive controdeduzioni, con conseguente inconfigurabilità di alcun danno a carico dell'attore. La domanda avente ad oggetto a violazione della normativa generale in materia di distanze e distacchi prevista dall'art. 22 punto c) delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi. La normativa applicabile al caso di specie
7. L'art. 873 c.c. prevede che «le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri», dove per costruzione “si intende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, a prescindere dalla tecnica costruttiva adoperata, anche se costruita mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 14 aprile 2022, n. 12203; Cass. civ., sez. 2, 17 ottobre 2017, n. 24473), con la precisazione – altresì – che ai fini del rispetto della normativa sulla distanza tra le costruzioni “non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale” costituendo, però, corpo di fabbrica “le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti” gli stessi “rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 17 settembre 2021, n. 25191). Lo stesso art. 873 c.c. precisa che «nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore». Ai fini dell'operatività di tale disposizione costituiscono norme integrative, oltre a quelle contenute nei regolamenti edilizi comunali espressamente richiamati, anche le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 2, 28 settembre 2022, n. 28263). In particolare, l'art. 41 quinquies l. n. 1150/1942 ha demandato ad un regolamento ministeriale la fissazione delle distanze tra le costruzioni in relazione a zone territoriali omogenee. Si tratta del D.M. n. 1444/1968 – avente natura di norma primaria in virtù del rinvio materiale operato dalla legge urbanistica (cfr. Cass. civ., sez. II, 11 novembre 2014, n. 24013) e le cui disposizioni devono ritenersi automaticamente inserite ed applicabili al posto di norme contrastanti inserite nei piani regolatori (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1670) – il quale pagina 4 di 19 all'art. 9 co. 1 stabilisce le seguenti distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee: «1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto;
la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12» Il successivo co. 2 detta una disciplina diversa delle distanze per «i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli» mentre il co. 3 prevede che «qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa». Le disposizioni sulle distanze sin qui esaminate possono essere derogate, ai sensi dell'art. 9 co. 3, «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».
7.1. Nella fattispecie concreta, tra gli strumenti urbanistici integrativi del codice civile, rilevano il Piano Regolatore Generale del Comune di Roseto degli Abruzzi e le relative Norme Tecniche di Attuazione, le cui prescrizioni hanno valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché il giudice, in virtù del principio iura novit curia, deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (cfr. Cass. civ., sez. 2, 5 febbraio 2020, n. 2661). In particolare, nel caso di specie viene in rilievo l'art. 22 che, nel testo all'epoca vigente, prevedeva – per quel che rileva in questa sede – che: i) «è consentita la sopraelevazione fino a due piani e per un'altezza massima di 7,50 ml, di tutti gli edifici monopiano in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, per la sottozona di appartenenza a condizione che, ad opera compiuta la superficie edificabile complessiva non superi mq 250 e che a piano terra vengano realizzati spazi per parcheggio così come indicato nell'art.
3-1 e secondo i dettami del vigente regolamento edilizio fermo restando i distacchi dal confine pari a 5,00 mt. ed una distanza di 10,00 dai fabbricati prospicienti» (lett. a); ii) «fermo restando il rispetto dei limiti di distanza tra i fabbricati stabilito all'art. 9 del D.M. 1444/68, qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa» (lett. a); iii) «sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche» (lett. a); iv) «in caso di ristrutturazioni in ampliamento e/o la costruzione di nuovi edifici per le parti che non superino i due piani di altezza fuori terra ed un'altezza massima di 7,50 ml ivi compresi quelli del punto a del presente articolo, fermi restando gli indici fondiari fissati per ciascuna sottozona, l'edificazione può avvenire alle stesse distanze dai confini degli edifici prospicenti ed insistenti sui
pagina 5 di 19 lotti limitrofi all'area oggetto di intervento alla data di adozione del PRG» (lett. b); v) «in tutti gli altri casi non previsti al precedente punto a), il distacco minimo di un fabbricato (sia che abbia pareti finestrate oppure no) rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad un 1/2 dell'altezza del fronte prospettante, fermo restando un distacco minimo assoluto di ml.5.00» (lett. c); vi) «sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/68» (lett. c); vii) «tale distacco può essere ridotto solo nel caso che sia intercorso con il proprietario confinante un preciso accordo, valevole per sé, eredi ed aventi causa, con il quale si garantisce il rispetto di una distanza tra i fabbricati pari all'altezza dell'edifico più alto e comunque non inferiore a ml. 10,00» (lett. c); viii) «il distacco minimo tra pareti che fronteggino edifici preesistenti, deve essere pari ad almeno l'altezza dell'edificio da costruire e comunque mai inferiore a ml. 10» (lett c). Tale previsione è stata successivamente modificata dall'amministrazione comunale, la quale, con delibera di approvazione del Consiglio Comunale di Roseto n. 23 del 30.05.2013 ha eliminato la lett. b) dell'art. 22, che – pertanto – nella sua attuale formulazione prevede che «è consentita la sopraelevazione fino a due piani di tutti gli edifici monopiano, nei limiti della superficie occupata dal piano terra e in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, per la sottozona di appartenenza a condizione che, ad opera compiuta:
– l'altezza massima dell'edificio sia ≤ 7,50 m;
– la superficie edificabile complessiva sia ≤ 250 mq;
– al piano terra siano realizzati spazi per parcheggio così come indicato all'art. 3, lett. i);
– distacchi dal confine pari ad almeno 5,00 m;
– distanza di 10,00 m dai fabbricati prospicienti, nel rispetto dell'art. 9 del D.M. 1444/1968» (lett. a). La disposizione in esame, nella sua attuale formulazione, prevede, altresì, che: i) «sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche» (lett. a); ii) «in tutti gli altri casi non previsti al precedente punto a), il distacco minimo di un fabbricato (sia che abbia pareti finestrate oppure no) rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad almeno ml.
5.00 e fermo restando una distanza minima tra edifici non inferiore a 10 m, nel rispetto dell'art. 9 del D.M 1444/1968» (lett. c); iii) «sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/68» (lett. c); iv) «tale distacco può essere ridotto solo nel caso che sia intercorso con il proprietario confinante un preciso accordo, valevole per sé, eredi ed aventi causa, con il quale si garantisce il rispetto di una distanza tra i fabbricati non inferiore a ml. 10,00, nel rispetto dell'art. 9 del D.M 1444/1968» (lett. c). Ciò posto, le attrici hanno eccepito la violazione dell'art. 22 pt. c) delle citate norme tecniche di attuazione secondo cui il distacco minimo tra pareti che fronteggiano edifici preesistenti deve essere pari ad almeno l'altezza dell'edificio da costruire e, comunque, mai inferiore a ml 10, distacco che pagina 6 di 19 può essere ridotto solo in caso di previo accordo con il privato proprietario, il quale può acconsentire il rispetto di una distanza inferiore ma, comunque, superiore a 10 ml. Segue. Le condizioni per l'applicabilità della disciplina in materia di distanza tra le costruzioni. La nozione di nuova costruzione.
8. Esaminata la normativa applicabile al caso di specie, occorre verificare se i lavori effettuati dagli odierni convenuti devono essere qualificati come lavori di “ristrutturazione”, come lavori di
“ricostruzione” ovvero come lavori che hanno dato luogo ad una “nuova costruzione” atteso che la disciplina sopra esaminata (vd. par. 7 - 7.1. della motivazione) riguarda solamente i “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici o parti e/o sopraelevazioni di essi costruiti per la prima volta e non già gli edifici preesistenti per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2016, n. 3522; Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 2020 n. 5466; Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2020 n. 6282). L'art. 3 d.p.r. n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevede – con formulazioni analoghe a quelle contenute nella previgente legge 5 agosto 1978, n. 457 - che:
- costituiscono interventi di manutenzione ordinaria, «gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti» (lett. a);
- costituiscono interventi di manutenzione straordinaria «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico» (lett. b);
- costituiscono interventi di restauro e di risanamento conservativo «gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi» (lett. c), con la precisazione che – come chiarito dalla giurisprudenza - la finalità di conservazione, caratteristica degli interventi in oggetto, postula il mantenimento tipologico e strutturale del manufatto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 8906);
- costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia «gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente», comprensivi anche degli «interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche» (lett. d), con la precisazione, tuttavia, che, come chiarito dalla giurisprudenza, la ristrutturazione edilizia sussiste quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle sue caratteristiche fondamentali, purché – cioè - il manufatto non sia stato totalmente trasformato con la creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico ma anche di un disegno sagomale con connotati diversi da quelli della pagina 7 di 19 struttura originaria, nel qual caso l'intervento rientra nella nozione di nuova costruzione, la quale – quindi - comprende anche gli interventi di ristrutturazione nelle ipotesi in cui, in considerazione dell'entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione dell'immobile, possa parlarsi di una modifica radicale dello stesso, con la conseguenza che l'opera realizzata che ne deriva è nel complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (cfr. Cons. Stato n. 8906/2022 cit.);
- in via residuale, costituiscono interventi di nuova costruzione «quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti» (lett. e). Alla luce della normativa esaminata può, pertanto, affermarsi che: i) si ha “ristrutturazione” se gli interventi hanno interessato un edificio del quale sussistono e rimangono inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura;
ii) si ha “ricostruzione” se, anche se sono venute meno le sopraesposte componenti essenziali, l'intervento si traduce nell'esatto ripristino della costruzione precedente ovvero nella riduzione della volumetria rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio (cfr. Cass. civ., sez. 2, 28 marzo 2022, n. 9840); iii) si ha “nuova costruzione” quando l'opera di modifica si traduce nella realizzazione ex novo di un fabbricato con aumento della volumetria dell'edificio preesistente (Cass. civ., sez. 2, n. 9840/2022 cit.; Cass. civ., sez. 2, 15 dicembre 2020, n. 28612) ovvero in caso di qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma di ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti (cfr, ex multis, Cass. civ., 24 giugno 2022, n. 20428, Cass. civ., sez. 2, n. 28612/2020 cit.; Cass. civ., sez. 2, 30 giugno 2017, n. 16268) ovvero, in generale, quando gli interventi di ristrutturazione, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione del fabbricato, rendono l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (cfr. Cass. civ., sez. 2, 3 marzo 2008, n. 5741).
8.1. Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione in atti e dalla CTU, risulta che:
- in data 17.10.2005 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 162 per “demolizione e ricostruzione fabbricato civile abitazione”;
- in data 22.01.2007 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 2 per “variante in corso d'opera al permesso di costruire prot. n. 162 del 17.10.2015”;
- in data 13.10.2009, previo sopralluogo del 23.07.2009, essendo emersi abusi edilizi, è stata emessa l'ordinanza di demolizione n. 7 per il ripristino dello stato autorizzato con i citati permessi;
- in data 20.01.2010 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 12 per “variante in corso di sanatoria al permesso di costruire n. 162/2005 demolizione e ricostruzione fabbricato di civile abitazione”;
- in data 10.11.2010 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 293 per “variante in sanatoria al permesso di costruire n. 165/2005 e permesso di costruire n. 12/2010 demolizione e ricostruzione fabbricato di civile abitazione”. In applicazione di sopraesposti principi deve ritenersi che, come rilevato nella CTU con valutazioni condivise dall'intestato Tribunale in quanto immuni da vizi logici, il CP_1 deve essere qualificato come nuova costruzione in quanto, nonostante i permessi di costruire
[...] citati siano stati testualmente rilasciati per “demolizione e ricostruzione fabbricato civile abitazione”, il fabbricato originario, demolito sulla base della prima concessione edilizia, era un pagina 8 di 19 fabbricato elevato su due piani (T + 1) di superficie di circa 78,40 per piano e una scala esterna per l'accesso al primo piano con una pertinenza esterna di mt 33.08 (destinata a garage e ripostiglio) ed altezza massima del fabbricato di mt.
5.30 mentre il fabbricato realizzato all'esito dell'ultimo permesso in sanatoria è un fabbricato di dimensioni planimetriche di massima mt 8,50 * 16,40 realizzato su tre piani fuori terra più sottotetto abitabile per un'altezza massima di mt 11,20 e presenta un parametro murario decorativo intorno al sottotetto di altezza mt. 2,00. Il pertanto, costituisce una nuova costruzione non presentando alcun Controparte_1 legame con quello preesistente, oggetto di demolizione, per sagoma, volume e superficie avendo – altresì – alterato in modo considerevole il carico urbanistico di zona. Segue. La violazione da parte del della disciplina in materia di distanza tra le CP_1 costruzioni
9. Chiarito che trattasi di nuova costruzione, dalla CTU redatta risulta che il CP_1
con riferimento all'immobile di proprietà delle attrici, è stato realizzato:
[...]
- quanto al lato est, in aderenza al muro esistente sul confine;
- quanto al lato sud: i) per la lunghezza di m. 5,70 circa in aderenza al fabbricato esistente sul confine;
ii) per la lunghezza di m. 1,90 ad una distanza da 3,80; iii) per la parte finestrata ad una distanza di m. 4,80 dal fabbricato confinante la cui parete è priva di finestre. Orbene, ritiene il Tribunale che per la parte in aderenza trova applicazione l'art. 877 c.c. in forza del quale «il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente», disposizione che trova applicazione anche a prescindere dalla maggiore altezza del nuovo fabbricato (cfr. Cass. civ., sez. 2, 29 giugno 1987, n. 3884 secondo cui “qualora sussista il diritto di realizzare il proprio fabbricato in aderenza alla costruzione del vicino, tale diritto deve essere riconosciuto indipendentemente dall'eventuale maggiore altezza di tale nuovo fabbricato, restando escluso che esso, per la parte eccedente la preesistente costruzione del vicino, debba essere soggetto alle distanze fra costruzioni”; Cass. civ., sez. 3, 20 novembre 1987, n. 8543). Per la parte sud finestrata, invece, come correttamente rilevato dal CTU, la distanza di m. 4,80 dal fabbricato confinante si pone in violazione del DM 1444/1986 nonché degli artt. 22 e 4 (il quale contiene la disciplina degli indici urbanistici ed edilizi) delle norme tecniche di attuazione del Comune di Roseto degli Abruzzi relativamente al distacco di 10 metri tra fabbricati.
9.1. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta non può trovare applicazione il principio di prevenzione in quanto esso non opera se le norme contenute nei regolamenti comunali prescrivono – come nel caso di specie – la distanza dal confine e non tra i fabbricati (cfr. Cass. civ., sez. U., 19 maggio 2016, n. 10318 secondo cui l'art. 873 c.c., in virtù di un espresso richiamo ai regolamenti locali, crea un collegamento diretto tra il testo codicistico - comprensivo delle norme che disciplinano il diritto di prevenzione - e i regolamenti locali, tale da garantire la convivenza tra le due discipline, a condizione che la normativa regolamentare si limiti a disciplinare solo il profilo della distanza tra le costruzioni mentre se il regolamento contiene norme di dettaglio anche in merito alla distanza tra la costruzione e il confine, si ha una deroga rispetto all'intero impianto codicistico, comprensivo del principio di prevenzione, con conseguente sua inoperatività).
pagina 9 di 19 Segue. Le conseguenze della violazione della normativa sulla distanza tra le costruzioni 10. L'art. 872 c.c. prevede che la violazione delle regole da osservarsi nelle costruzioni stabilite dalle leggi speciali e dai regolamenti edilizi comunali comporta, oltre alle conseguenze stabilite dalle leggi speciali (essenzialmente la demolizione o l'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune), la possibilità – quando si tratta di violazione delle norme di cui alla Sez. VI o delle norme da questa richiamate (tra cui rientra l'art. 873 c.c. in materia di distanza tra le costruzioni) – di ottenere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno. Ai sensi del co. 2 della disposizione in esame, infatti, «colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate». Pertanto, come pacifico in giurisprudenza, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 18 luglio 2013, n. 17635). 10.1. Quanto alla riduzione in pristino, nella CTU integrativa si legge che la parete finestrata posta in violazione della normativa in materia di distanza tra le costruzioni non può essere demolita o fatta arretrare alla distanza di 10 m dal fabbricato limitrofo in quanto la rimozione della vetrata d'ingresso o della parete perimetrale al piano terra non cambierebbe la posizione e la distanza delle strutture portanti atteso che il telaio strutturale in cemento armato è contenuto all'interno della muratura perimetrale di tamponamento (vd. pag. 3 della relazione integrativa). Ne deriva che non può trovare accoglimento la domanda di condanna alla riduzione in pristino come articolata da parte attrice. 10.2. Quanto al risarcimento del danno – unico rimedio in concreto prospettabile – occorre necessariamente esaminare i principi giurisprudenziali espressi in materia e condivisi dall'intestato Tribunale. Sul punto occorre partire dal principio di diritto affermato in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno secondo cui il danno in materia di occupazione illegittima è un danno in re ipsa (cfr. Cass. civ., sez. 2, 22 aprile 2022, n. 12865; Cass. civ., sez. 2, 15 febbraio 2022, n. 4936; Cass. civ., sez. 2, 31 gennaio 2018, n. 2364; Cass. civ., sez. 2, 9 agosto 2016, n. 16670; Cass. civ., sez. 2, 15 ottobre 2015, n. 20823; Cass. civ., sez. 2, 7 agosto 2012, n. 14222) e la teoria causale, secondo cui il danno in materia è un danno conseguenza che deve essere allegato e provato da chi lo lamenta (cfr. Cass. civ., sez. 3, 6 ottobre 2021, n. 27126; Cass. civ., sez. 3, 29 settembre 2021, n. 26331; Cass. civ., sez. 3, 25 maggio 2021, n. 14268; Cass. civ., sez. 3, 16 marzo 2021, n. 7280; Cass. civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11203; Cass. civ., sez. 3, 4 dicembre 2018, n. 31233; Cass. civ., sez. 3, 25 maggio 2018, n. 13071; Cass. civ., sez. 3, 27 luglio 2015, n. 15757; Cass. civ., sez. 3, 17 giugno 2013, n. 15111; Cass. civ., sez. 3, 11 gennaio 2005, n. 378) affermando che occorre sostituire la locuzione “danno in re ipsa” con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
pagina 10 di 19 In quest'ottica le Sezioni Unite hanno chiarito che se l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, “è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso” mentre se “l'azione lesiva attinge il contenuto del diritto di proprietà (il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo)” – come avviene nel caso di danno da occupazione senza titolo dell'immobile -
“il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l'occupazione senza titolo dell'immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà”. L'evento di danno riguarda, quindi “non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa” ed il danno risarcibile “è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”. Secondo le Sezioni Unite ciò che è necessario ai fini del risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile è “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”, allegazione che può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito opponendo che il proprietario non avrebbe esercitato il diritto di godimento. In presenza di tale specifica contestazione “sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici” (cfr. Cass. civ., sez. U., 15 novembre 2022, n. 33645). Quanto alla quantificazione del danno, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui se è stata disposta la demolizione delle opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali “il risarcimento del danno deve essere computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate e non già avendo riguardo al valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, essendo il relativo pregiudizio suscettibile di essere eliminato” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 9 agosto 2013, n. 19132). In altri termini, nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, va risarcito in quanto frutto dell'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù, di talché il risarcimento del danno” deve essere computato “tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme” sulla base di elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno (cfr. Cass. civ., sez. 2, 23 giugno 2023, n. 18108). In particolare, la valutazione equitativa deve essere effettuata tenendo conto di elementi come la riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore, della perdita di aria e luce,
pagina 11 di 19 della potenzialità edificatoria (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2327; Cass. civ., sez. II, 23 giugno 2023, n. 18108), con possibilità di adottare, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (cfr. Cass. civ., sez. 2, 13 maggio 2019, n. 12630; Cass. civ., sez. 2, 3 aprile 2012, n. 5334; Cass. civ., sez. 2, 27 marzo 2008, n. 7972). Nel caso di specie, non essendo stata disposta la condanna alla riduzione in pristino, il risarcimento del danno deve necessariamente tener conto del deprezzamento dell'immobile di proprietà di parte attrice in conseguenza della violazione in oggetto. Sul punto il CTU, con valutazione condivisa dall'intestato Tribunale, tenuto conto del contesto edilizio in cui è inserito il fabbricato di proprietà di parte attrice (trattandosi, cioè, di un tessuto edilizio denso e compatto con fabbricati molto vicini tra loro) ha chiarito che la violazione in oggetto non determina un immediato riflesso negativo sull'attuale valore di mercato di proprietà delle attrici (in altri termini, “il danno dovuto dalla mancata applicazione della distanza di 10 m dal fabbricato confinante non sembra comportare un concreto deprezzamento verificabile con gli ordinari sistemi di stima basati sui valori di mercato del fabbricato di ”, vd. pag. 6 Persona_2 della CTU integrativa). Ciò nonostante appare condivisibile – anche considerato che non vi sono osservazioni sul punto dalle parti ed in applicazione dei criteri di cui all'art. 1226 c.c. – la scelta del CTU di calcolare l'ipotetico danno considerando la maggiore distanza che grava sul fondo della parte attrice in caso di sopraelevazione del fabbricato esistente, per un importo complessivo di € 5.109,48 (vd. pag. 7 della CTU integrativa). Trattandosi di debito di valore, sul totale del danno così liquidato deve essere riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione (cfr. Cass. Civ. sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712): pertanto, previa devalutazione alla data del 10.11.2015 (data di ultimazione dei lavori del della somma CP_1 espressa in moneta attuale, alla somma via via rivalutata annualmente devono essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale da tale data fino alla data della presente sentenza. Da tale data, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono, poi, gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente (cfr. Cass. civ., sez. 1, 22 maggio 1987, n. 4637; Cass. civ., ordinanza 10 marzo 2021, n. 6711). 10.3. Tale danno deve essere risarcito dal - essendo i condomini litisconsorti CP_1 necessari e dovendo poi provvedere al pagamento pro-quota sulla base delle tabelle millesimali (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4658 secondo cui “nel giudizio promosso per conseguire la rimozione di una costruzione, illegittimamente realizzata in un'unità immobiliare in danno delle parti comuni di un edificio condominiale, sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari di tale unità, indipendentemente dal fatto che solo uno od alcuni di essi ne siano stati gli autori materiali”) – in applicazione del principio secondo cui la domanda per la riduzione in pristino di fabbricato costruito a distanza non legale deve essere proposta nei confronti dell'attuale proprietario dello stesso anche se si tratta di un soggetto diverso dall'autore materiale pagina 12 di 19 dell'abuso (quale, nel caso di specie l'impresa costruttrice del fabbricato) in conseguenza del carattere reale dell'azione che tende ad ottenere una sentenza di condanna alla demolizione che può essere eseguita solo dal proprietario attuale (cfr. Cass. civ., sez. 2, 15 aprile 2009, n. 8949), potendo quest'ultimo, al ricorrere degli eventuali presupposti, agire in regresso (quanto alla condanna risarcitoria) nei confronti del responsabile dell'abuso. Inoltre il danno deve essere risarcito, come da domanda, in favore solamente di . Parte_1
10.4. Contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, inoltre, non può trovare applicazione l'art. 1227 c.c. in quanto:
- a prescindere da ogni valutazione in ordine alla validità dell'atto di assenso alla costruzione rilasciato da di cui al doc. 7 allegato alla citazione, esso non si estende a Parte_2 [...]
, non firmataria dello stesso, essendo inconferente ogni questione relativa alla Parte_1 responsabilità del Notaio (questione che, al ricorrere dei relativi presupposti, può essere fatta valere in un separato giudizio);
- irrilevante è la mancata azione nei confronti dell'originaria impresa di costruzioni (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3797 secondo cui “in tema di determinazione del danno risarcibile, non assurge a fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre o a escludere il risarcimento del danno, la circostanza che il danneggiato abbia agito tardivamente nei confronti dell'autore della violazione, quand'anche un'ipotetica tempestiva azione fosse astrattamente suscettibile di circoscrivere l'entità del pregiudizio. Invero, l'art. 1227, comma 2, c.c., che costituisce un'applicazione dell'art. 1175 c.c., pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale”). La domanda avente ad oggetto la violazione della normativa sui volumi realizzabili 11. Con una seconda domanda le attrici hanno eccepito la violazione dell'art. 4 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi (che disciplina gli indici urbanistici ed edilizi) per essere stato il fabbricato realizzato superando il limite di zona di mq 137,33 (in particolare l'impresa costruttrice aveva a disposizione una superficie complessiva di mq 195,68 mentre la superficie realizzata raggiunge mq 333,01) realizzando volumi non consentiti nei locali posti al piano sottotetto e nelle autorimesse. Detta violazione sussiste in quanto il CTU, con valutazione logica e condivisa dall'intestato Tribunale, ha chiarito che:
- il locale autorimessa in aderenza al fabbricato, la realizzazione di 5 locali cantina e disimpegno e la realizzazione di locali garage mediante tamponatura del portico costituiscono un ampliamento della superficie non residenziale in violazione della superficie edificabile complessiva (vd. pag. 33 della CTU);
- l'intero piano sottotetto consiste in una maggiore altezza del piano rispetto al progetto autorizzato e approvato per cui è da rimuovere o fiscalizzare per ripristinare la superficie edificabile complessiva (vd. pag. 34-35 CTU). Ciò nonostante la domanda avente ad oggetto la condanna al ripristino dello stato dei luoghi pagina 13 di 19 mediante demolizione dei volumi realizzati abusivamente non può trovare accoglimento in quanto l'art. 872 c.c., nel prevedere le conseguenze della violazione sul piano privatistico della normativa in materia di costruzioni edilizie distingue chiaramente tra la violazione delle norme in materia di distanze delle costruzioni stabilite nella successiva sezione VI (artt. 873-899 c.c.) o da queste richiamate – nel qual caso colui che ha subito un danno ha diritto non solo di essere risarcito ma anche di chiedere la riduzione in pristino (vd. par. 10 e ss. della motivazione) – e la violazione delle altre norme edilizie, nel qual caso il danneggiato ha diritto solo al risarcimento del danno, esclusa la riduzione in pristino. In particolare, sono norme integratrici delle disposizioni del codice civile ex art. 872 c.c. quelle contenute nei regolamenti comunali dirette a completare, rafforzare ed armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato mentre non rivestono tale carattere quelle, che hanno come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali, ad esempio, la limitazione del volume, dell'altezza e della densità degli edifici, l'esigenza dell'igiene, la viabilità e la conservazione dell'ambiente (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 2, 30 dicembre 1999, n. 14714). Ne deriva che, attenendo la violazione in esame ai limiti del volume edificabile, non può essere ordinato il ripristino dei luoghi. 11.1. Quanto alla domanda risarcitoria – in astratto ammissibile – essa richiede la necessaria prova sia dell'esistenza che dell'entità del danno conseguente alla violazione della normativa che prevede i volumi edificabili in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro, non potendo il danno considerarsi in re ipsa (cfr. Cass. civ., sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1073; Cass. civ., sez. 2, 31 maggio 2010, n. 13230, Cass. civ., sez. 2, 18 maggio 2016, n. 10264; Cass. civ., sez. 2, 12 dicembre 2023, n. 34717 secondo cui “sono da ritenersi integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni dei regolamenti edilizi locali relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che, avendo come scopo principale la tutela d'interessi generali urbanistici, disciplinano solo l'altezza in sè degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi, tutelano esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini” con la conseguenza che “mentre nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo è ammessa la sola tutela risarcitoria, previa rigorosa prova del danno subito”). Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna prova né dell'esistenza né dell'entità del danno subito, non potendo assumere alcuna rilevanza le circostanze genericamente e tardivamente allegate nelle note conclusive autorizzate in ordine all'aggravio in termini di circolazione di aria, luminosità e soleggiamento, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria dalla stessa formulata. Né può procedersi alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, affinché possa procedersi con la suddetta modalità di determinazione del danno occorre che il danneggiato fornisca la prova la prova dell'esistenza del danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In altri termini, costituisce principio consolidato pagina 14 di 19 in giurisprudenza quello per cui la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile (il cui onere probatorio ricade sul danneggiato) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile 2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542; Cass. civ., sez. 3, 9 agosto 2007, n. 17492 secondo cui “il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.c., da luogo non ad un giudizio d'equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ond'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c., di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso”). La domanda avente ad oggetto la violazione degli artt. 905 e 907 c.c. 12. Parte attrice ha, altresì, richiesto la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi nonché al conseguente risarcimento del danno in conseguenza della violazione degli artt. 905 e 907 c.c. allegando che il fabbricato di proprietà di , realizzato in epoca anteriore al Parte_2
1.10.1983 (circostanza incontestata, vd. doc. 18 allegato alla citazione) presenta, sul confine est, al piano primo, un balcone che costituisce veduta sul fondo del vicino e che gode di distanza di rispetto ai sensi delle citate disposizioni e che, la parete ed i balconi realizzati dal in CP_1 aderenza all'immobile di sua proprietà violano le citate disposizioni in quanto posti ad una distanza inferiore a quella legale. 12.1. In punto di diritto, l'art. 905 c.c. prevede che, salva l'ipotesi (insussistente nel caso di specie) in cui tra i fondi vicini vi sia una strada pubblica, «non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo» (co. 1) e che «non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un
pagina 15 di 19 metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere». L'art. 906 c.c. prevede che «non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto». Per distinguere tra vedute dirette, oblique e laterali la giurisprudenza di legittimità ha adottato il criterio basato sulla posizione di chi guarda, soprattutto allorché, come avviene per i balconi, siano possibili più posizioni di affaccio: rispetto ad ogni lato del balcone si ha, infatti, una veduta diretta, ovvero frontale, e due vedute oblique o laterali a seconda dell'ampiezza angolare (cfr. Cass. civ., sez. 2, 30 marzo 2018, n. 8010; Cass. civ., sez. 2, 5 gennaio 2011, n. 220). Ne deriva che la veduta laterale è quella che si esercita in linea retta, nella stessa direzione del muro in cui è posta, sicché per esercitarla occorre volgere completamente il capo da una parte mentre la veduta obliqua è quella che si esercita guardando non di fronte ma sul tratto che è posto a destra o a sinistra di chi guarda. L'art. 907 c.c. dispone che «quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905», con la precisazione che «se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita» e che «se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia». Quanto alla violazione della distanza di cui all'art. 907 c.c., la giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – ha chiarito che, sebbene l'art. 907 c.c. non sia richiamato dall'art. 872 c.c., venendo in rilievo la violazione di un diritto reale assoluto, l'unico modo possibile di ripristinare la situazione legale è quello della rimessione nel pristino stato (cfr. Cass. civ., sez. 2, 22 novembre 1990, n. 11271), con la precisazione – tuttavia – che non è necessaria la distruzione del bene occorrendo valutare caso per caso se il rispetto della distanza legale può essere ottenuto attraverso la demolizione parziale o l'arretramento della costruzione fino alla distanza prevista dalla legge (cfr. Cass. civ., sez. 2, 22 giugno 2007, n. 14611). 12.2. Nel caso di specie la CTU svolta nel presente giudizio ha condivisibilmente accertato che i balconi del realizzati in aderenza all'immobile di proprietà di della CP_1 Parte_2 sporgenza di mt 1,50 violano gli artt. 905 e 907 c.c. (vd. pag. 35 della CTU) e che è demolibile solo il balcone identificato a pag. 8 della CTU integrativa depositata in data 14.07.2025) per una lunghezza di mt 3.00 ed una profondità di mt. 1.50, il che consentirebbe il ripristino di una veduta parziale ma non della precedente veduta obliqua in quanto a tal fine sarebbe necessaria la demolizione di mt. 3,00 del fabbricato con danni statici e funzionali irreparabili alla costruzione. 12.3. Sul punto parte convenuta ha eccepito che, avendo il CTU accertato che la violazione dell'art. 907 c.c. non ha comportato una diminuzione del valore di mercato del fabbricato di proprietà di (vd. pag.
8-9 della CTU integrativa), allora, in applicazione del Parte_2 disposto dell'art. 2058 c.c. e dei principi in materia di responsabilità aquiliana (secondo cui è sempre necessario, ai fini della condanna risarcitoria, l'esistenza di un danno conseguenza), non può essere ordinato il suddetto ripristino. La tesi non merita condivisione in quanto, come sopraesposto, venendo in rilievo un diritto pagina 16 di 19 assoluto, l'unica tutela possibile è quella ripristinatoria non trovando applicazione l'art. 2058 c.c. che disciplina la tutela di tipo risarcitorio. Le stesse Sezioni Unite in materia di danno da illegittima occupazione hanno rimarcato la distinzione esistente tra la tutela reale e la tutela risarcitoria chiarendo che mentre l'azione reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato mediante l'accertamento dello stato di diritto e la rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo (la tutela reale, quindi, costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale), l'azione risarcitoria è orientata al passato e costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto, costituendo la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi (la tutela risarcitoria è, quindi, compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente ovvero del lucro cessante) (cfr. Cass. civ., sez. U., 15 novembre 2022, n. 33645). Ne deriva che il deve essere condannato al parziale ripristino dello stato dei luoghi CP_1 nei limiti di cui al par. 12.2. della motivazione (ossia alla demolizione del balcone identificato a pag. 8 della CTU integrativa depositata in data 14.07.2025 per una lunghezza di mt 3.00 ed una profondità di mt. 1.50) con l'ulteriore precisazione che:
- in assenza della domanda di parte attrice la soluzione originariamente prospettata dal CTU secondo cui il posizionamento di una schermatura, alta almeno due metri e formante un angolo di 90 gradi, impedirebbe la veduta diretta lasciando solo la possibilità di una veduta obliqua soggetta, in quanto tale, al rispetto della distanza di 75 cm ex art. 906 c.c., non può essere disposta dal Giudice (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23184 secondo cui “la demolizione dei balconi realizzati in violazione degli artt. 905 e 907 c.c. può essere evitata laddove vi siano altri rimedi sufficienti a garantire il rispetto delle distanze e l'eliminazione delle vedute abusive” ma
“affinché il giudice pronunci sentenza indicando mezzi alternativi e idonei accorgimenti per impedire di esercitare la veduta su fondo altrui è necessario che la parte interessata ne faccia esplicita richiesta in giudizio”);
- irrilevante è l'atto unilaterale di obbligo di cui al doc. 7 allegato alla citazione in quanto in esso le parti fanno riferimento al progetto approvato dal anche in deroga alla Controparte_14 disciplina legale in materia di distanza tra le costruzioni mentre nel caso di specie la violazione degli artt. 905 e 907 c.c. discende proprio dalla mancata realizzazione di quanto prescritto dal ossia dalla mancata eliminazione della “veduta diretta balcone lato est mediante CP_14 costruzione di parete h=2 mt, risvolto o,75 mt” (vd. pag. 35 della CTU), rilievo che esclude anche l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. 12.4. L'ulteriore richiesta risarcitoria formulata da non può, invece, trovare Parte_2 accoglimento in assenza di ogni prova in ordine all'esistenza e all'ammontare del danno (vd. par. 11.1. della motivazione). La domanda avente ad oggetto la violazione da part del canale di gronda posto sul lato sud- est del dell'art. 908 c.c. CP_1
13. Parte attrice ha, infine, chiesto la condanna del all'adeguamento del canale di CP_1 gronda posto sul lato sud-est del nonché al risarcimento dei danni subiti in quanto CP_1
pagina 17 di 19 realizzato in violazione dell'art. 908 c.c. ai sensi del quale «il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino». La CTU redatta nel corso del presente giudizio ha condivisibilmente accertato che il canale di gronda è stato realizzato in violazione della citata disposizione in quanto scarica sul fondo di proprietà delle attrici (vd. pag. 36 della CTU) e che per regolarizzare la situazione è necessario chiudere lo scarico attuale e realizzare un nuovo scarico con tubazione discendente in PVC da 100 mm della lunghezza di circa mt. 15,00 che collega lo scarico alla rete delle acque bianche (vd. pag. 10-11 della CTU integrativa depositata in data 14.07.2025). Ne deriva che, avendo parte attrice richiesto espressamente la condanna all'adeguamento dello scarico, il dev'essere condannato all'esecuzione di tali lavori, non avendo i convenuti CP_1 in alcun modo provato l'esistenza di una servitù coattiva ex art. 1043 c.c. e risultando, per converso, una modifica dello stato dei luoghi in conseguenza dei lavori edili effettuati (vd. doc. 26 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice). 13.1. Non può, invece, essere accolta l'ulteriore domanda risarcitoria in quanto il CTU ha escluso la sussistenza di una diminuzione del valore di mercato del fabbricato di proprietà di
[...]
(vd. pag.
8-9 della CTU integrativa) e parte attrice non ha fornito alcuna allegazione in Parte_2 ordine alla tipologia di pregiudizio subito (vd. par. 11.1. della motivazione). Le spese del giudizio 14. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento dei residui 2/3 in favore delle attrici. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità media, stante anche l'accertata violazione dell'art. 907 c.c.), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività professionale svolta, in € 10.860,00 (€ 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.378,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.579,00 per la fase decisionale). 14.1. Le spese della CTU, come liquidate nei decreti del 5.04.2023 e del 9.09.2025 sono poste definitivamente a carico dei convenuti in via solidale, avendo il CTU accertato tutte le violazioni eccepite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...]
e contro , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e ogni altra Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta, nei limiti di cui in parte motiva, la violazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 22 punto c) delle norme tecniche di attuazione al P.R.G. del Roseto degli Abruzzi e, per l'effetto, CP_14 condanna il al pagamento in favore di di € 5.109,48 oltre CP_1 Parte_1 rivalutazione ed interessi legali come indicata nel par. 10.2. della motivazione;
2) accerta, nei limiti di cui in parte motiva, la violazione dell'art. 4 delle norme tecniche di pagina 18 di 19 attuazione al P.R.G. del Parte_3
3) accerta, nei limiti di cui in parte motiva, la violazione degli artt. 905 e 907 c.c. e, per l'effetto, condanna i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi nei limiti di quanto indicato nei par. 12.2 e 12.3 della motivazione;
4) accerta, nei limiti di cui in parte motiva, la violazione dell'art. 908 c.c. e, per l'effetto, condanna il all'immediata esecuzione dei lavori di adeguamento indicati nel par. 13 della CP_1 motivazione;
5) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
6) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 – complessivamente determinate in € 545,00 per anticipazioni ed € 10.860,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge – e condanna i convenuti, in solido, al pagamento della restante parte in favore di parte attrice;
7) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in via solidale Teramo, il 18.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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