Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1901/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1901 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
nato in [...] il [...], Parte_1
e
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente Parte_2 domiciliati in VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.7 GAETA (LT), presso lo studio dell'Avv.
SCIOLTO PAOLO che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza dell'8.01.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.09.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in GAETA (LT) il 21.08.2006 e di aver avuto durante la convivenza i figli: (il Persona_1
consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre al quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita materno;
i coniugi provvederanno in egual misura al mantenimento dei figli;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
l'assegno unico INPS sarà percepito interamente dal padre). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1901 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza dell'8.01.2024
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in GAETA (LT) il 21/08/2006, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di GAETA (LT) dell'anno 2006 , al n.22 , parte I, Serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 8.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)