Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 70122 Ruolo Generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2024, vertente
TRA
. (c.f. ; Parte_1 CP_1 P.IVA_1 con sede a in Pal. B/C), in persona dell'amministratore pro CP_1 Parte_1
tempore, elettivamente domiciliato a in via Emanuele Gianturco n. 6, presso lo studio degli CP_1
avv.ti Nicola Elmi e Massimo Tomarelli, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
(c.f. con sede legale a Cisterna di Controparte_2 P.IVA_2
Latina, in via Dante Alighieri n. 117/A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Latina, in viale Petrarca n. 7, presso lo studio degli avv.ti
Domenico Bianchi, Manuela Bianchi e Antonella Tassoni, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: per parte opponente (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Tomarelli conclude come da atto di opposizione introduttivo del presente giudizio …”;
c.p.c. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione l'opponente , pal. Parte_1
Con
di proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16416/2021 del 7- CP_1
10/9/2021 di questo Tribunale (R.G. 49085/2021), ottenuto dall'opposta
[...] per il pagamento della complessiva somma di € 11.603,30, oltre interessi Controparte_2
legali e spese di procedura. Al riguardo l'opponente allegava che in data 25/7/2019 aveva deliberato di appaltare all'odierna società convenuta i lavori necessari per eliminare il ristagno di acqua e i fenomeni di umidità sulla porzione di solaio localizzata nella zona parcheggi;
che il contratto d'appalto aveva previsto la rimozione del vecchio massetto e la realizzazione di una nuova griglia di circa 6 metri lineari fino ad una profondità di circa 40 cm per il posizionamento e la fornitura di una tubazione drenante;
che in data 31/7/2019 aveva sottoscritto con l'opposta il contratto d'appalto per un importo complessivo pari ad €
13.842,00 oltre IVA;
che il contratto d'appalto aveva previsto: a) un corrispettivo a corpo e non a misura;
b) il pagamento del saldo a 30 giorni dalla fine lavori, da effettuarsi in contradditorio con l'amministratore e almeno due condomini;
c) fine lavori entro e non oltre il
31 agosto 2019; d) prova di allagamento e tenuta dell'impermeabilizzazione prima della stesura del masseto;
che alla fine di agosto 2019 l'odierna convenuta aveva lasciato il cantiere per fine lavori;
che nelle giornate dell'1 e del 2 settembre 2019 su si erano verificati dei CP_1
temporali, che avevano allagato l'area oggetto degli interventi edili eseguiti dall'opposta ed era emerso che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte; che era stata convocata una riunione d'urgenza e straordinaria durante la quale, alla presenza del rappresentate dell'opposta, erano state contestate le difformità nell'esecuzione del lavoro rispetto a quanto contrattualizzato e computato;
che dopo la contestazione dei lavori aveva richiesto all'opposta di predisporre una contabilità relativa alle opere eseguite al fine di avere contezza di tutti i nuovi costi, delle lavorazioni non eseguite e delle relative compensazioni;
che l'opposta non aveva dato alcun riscontro alla richiesta di contabilizzazione delle opere eseguite e inoltre non aveva nemmeno compensato/scomputato le opere non eseguite, così come non aveva sottoscritto il documento di collaudo dell'opera; che inoltre l'opposta aveva emesso la fattura n. 4/2020 per delle varianti, che non erano mai state approvate da esso opponente;
che aveva
2 trasmesso all'opposta una lettera contenente tutte le contestazioni mosse;
che l'opposta aveva replicato con la nota del 28/10/2019, nella quale aveva riconosciuto la veridicità delle anzidette contestazioni;
che aveva provveduto a pagare l'importo di € 6.000,00 a titolo di acconto della fattura n. 85/2019 e non aveva versato il saldo pari ad € 9.226,20; che non aveva saldato l'importo pari ad € 2.377,10, di cui alla fattura n. 4/2019, in quanto afferente a dei lavori mai accettati né approvati. Tanto premesso, l'opponente instava per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via principale: revocare, annullare e/o dichiarare l'invalidità/nullità/inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo 16416/2021 emesso dal Tribunale Civile di Roma all'esito del giudizio R.G. n. 49085/2021, per i motivi esposti in narrativa. In via subordinata: accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'effettiva somma dovuta dal B/C, in Parte_1
in ragione delle lavorazioni effettivamente eseguite presso CP_1 Parte_2
l'ente di gestione, decurtato l'importo già versato. Con vittoria di competenze, onorari e spese del presente giudizio”.
Con decreto del 12/1/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione, indicata in citazione, dal 10/3/2022 al 15/3/2022.
In data 18/2/2022 si costituiva in giudizio l'opposta che Controparte_2 contestava tutto quanto prodotto, dedotto, allegato ed eccepito dall'opponente. In particolare, eccepiva la decadenza ex art. 1667 c.c. in ordine alla contestazione dei vizi dell'opera appaltata;
che l'opponente non aveva mai formalizzato contestazioni;
che le fatture emesse riguardavano esclusivamente le opere eseguite;
che solo dopo la consegna del cantiere era stato constatato che la realizzazione della griglia avrebbe comportato la demolizione di strutture portanti del fabbricato;
che i lavori -sia quelli previsti in contratto sia quelli extra contratto- erano stati eseguiti correttamente;
che l'opponente aveva incaricato il condomino dott. di seguire i lavori e che in contraddittorio con quest'ultimo Controparte_3
era stato redatto puntuale giornale dei lavori, ove si era dato atto di ogni intervento;
che la correttezza dei lavori era stata confermata anche dall'arch. tecnico nominato Per_1 dall'opponente, che aveva rappresentato che le lamentate infiltrazioni erano dipese da cause estranee ad essa appaltatrice;
che le opere ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate erano state richieste dal condomino e dall'arch. che nel contratto Controparte_3 Per_1
d'appalto non era stato inserito alcun divieto all'esecuzione di opere ulteriori, che si fossero
3 rese necessarie;
che, in ogni caso, gli interventi ulteriori erano stati previsti con un accordo successivo alla stipula del contratto d'appalto; che il contratto corretto era quello depositato in allegato al ricorso monitorio e mai contestato dall'opponente. Tanto premesso, l'opposta istava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta: “Piaccia all'On.le Tribunale adito rigettare l'opposizione per i motivi di cui in narrativa. Voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto, ricorrendone i presupposti di legge. In via gradata, voglia il Tribunale accertare l'entità dei lavori eseguiti e determinarne il corrispettivo, a mezzo ctu, usando del prezziario regionale vigente pro tempore. In via ulteriormente gradata, condannare il al pagamento delle somme richieste per Parte_1 lavori ulteriori rispetto al contratto in forma scritta ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Vittoria di spese di lite”.
All'udienza del 15/3/2022 era presente il solo procuratore di parte opponente, mentre per l'opposta, pur costituita, nessuno era comparso. Il procuratore di parte opponente insisteva come in atti e, contattato il procuratore di controparte, apprendeva che lo stesso aveva avuto un impedimento personale e, per tale motivo, chiedeva un breve rinvio per lo stesso incombente e con salvezza di diritti di prima udienza. La causa veniva dunque rinviata al
22/3/2022.
All'udienza del 22/3/2022 erano presenti i procuratori delle parti, che chiedevano congiuntamente un rinvio di due mesi per pendenza di trattative di bonario componimento, con salvezza di diritti di prima udienza. La causa veniva rinviata all'udienza del 24/5/2022 per la formalizzazione dell'accordo o, in difetto, per lo stesso incombente con salvezza di diritti di prima udienza.
All'udienza del 24/5/2022, come risulta a verbale, il procuratore di parte opponente manifestava la disponibilità all'accordo, ma a patto che controparte provvedesse a risolvere la problematica a suo tempo lamentata;
per tale motivo, chiedeva un rinvio per non pregiudicare il buon esito delle trattative. Inoltre, contestava le eccezioni, allegazioni e deduzioni ex adverso formulate e si opponeva all'istanza ex art. 648 c.p.c.. Da parte sua il procuratore dell'opposta confermava che le trattative non avevano portato ad alcun accordo;
inoltre, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione, contestava l'esistenza di vizi e, in ogni caso, la tardiva denuncia con le conseguenti decadenze di legge. Chiedeva altresì la concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c., cui il procuratore di parte opponente si associava solo in subordine alla richiesta di rinvio per trattative. La causa veniva trattenuta in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c.
4 Con l'ordinanza del 18-21/7/2022, resa a scioglimento della riserva, veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c.; la causa era rinviata all'udienza del 18/1/2023 per gli eventuali provvedimenti istruttori con assegnazione dei richiesti termini di legge ex art. 183/6 c.p.c..
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183/6 c.p.c..
All'udienza del 18/1/2023 erano presenti i procuratori delle parti. Come risulta a verbale, il procuratore di parte opponente insisteva nelle proprie istanze istruttorie e si opponeva alle istanze istruttorie avversarie, inoltre faceva presente di aver depositato in via telematica la diffida di un condomino in relazione a fenomeni infiltrativi derivati dai lavori eseguiti dall'opposta. Il procuratore di parte opposta insisteva nelle proprie istanze istruttorie e si opponeva alle istanze istruttorie avversarie, inoltre rilevava l'inconferenza della produzione documentale dell'opponente. Veniva ritenuta superflua la prova per testi articolata dalla parte opposta e invece necessaria la ctu, al fine di verificare la realizzazione a regola d'arte dei lavori. A quel punto i procuratori delle parti, alla luce di quanto emerso in udienza, congiuntamente richiedevano un rinvio di quattro mesi per valutare possibili soluzioni transattive. La causa era rinviata all'udienza del 3/5/2023 e i procuratori delle parti erano invitati a depositare cinque giorni prima dell'udienza una nota sullo stato delle trattative.
Parte opposta provvedeva al deposito delle note autorizzate.
All'udienza del 3/5/2023 il procuratore di parte opponente faceva presente che l'ipotesi conciliativa non era stata accolta, come da verbale assembleare del 19/4/2023; il procuratore dell'opposta insisteva come in atti, ivi comprese le istanze istruttorie e si opponeva alle istanze istruttorie avversarie. Veniva ammessa la ctu, con il quesito indicato nel verbale stesso, con contestuale nomina a Ctu dell'ing. era fissata al 17/5/2023 Persona_2
l'udienza per la ricomparizione delle parti e il conferimento dell'incarico al Ctu e relativo giuramento;
inoltre, veniva fissata, in base al calendario del processo, al 10/7/2024 l'udienza per la remissione della causa in decisione.
All'udienza del 17/5/2023 erano presenti i procuratori delle parti e il Ctu, che rendeva il giuramento di rito e accettava l'incarico. La causa veniva rinviata all'udienza del 9/1/2024 per esame della ctu.
L'udienza del 9/1/2023 era differita al 13/2/2024 a seguito delle istanze di proroga del termine per la trasmissione alle parti della relazione e conseguentemente dei successivi termini, presentate dal Ctu.
Istruita la causa documentalmente e appunto con lo svolgimento della ctu, all'udienza del 13/2/2024 erano presenti i procuratori delle parti e il Ctu, che forniva chiarimenti
5 sull'elaborato. Il procuratore dell'opponente chiedeva un supplemento di Ctu, mentre il procuratore di parte opposta ribadiva che non erano state sollevate contestazioni alla ctu e chiedeva l'ammissione delle prove per testi, articolate nella memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c..
Il procuratore dell'opponente ribadiva che il condominio non aveva incaricato alcun referente né ciò risultava dal contratto;
inoltre, evidenziava che il report consisteva in uno scambio di e- mail fra la ditta e un singolo condomino. Il procuratore di parte opposta evidenziava che il suddetto report giornaliero era già stato depositato in atti e che quindi si sarebbe dovuto contestare a tempo debito. La causa veniva trattenuta in riserva.
Con ordinanza del 15-16/3/2023, resa a scioglimento della riserva, era disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni con conferma dell'udienza del 10/7/2024, come da calendario del processo.
All'udienza del 10/7/2024, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate e riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e va accolta.
2. Preliminarmente giova ricordare, come da consolidata giurisprudenza dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio tra le parti a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15224/2020); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
2.1 Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione, pacificamente (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005; Cass.
14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
6 2.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, deve essere ribadito che nell'azione di adempimento - come appunto nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore
(ossia l'opposto) è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. 13685/2019; Cass. 826/2015; Cass.
8901/2013 e giurisprudenza assolutamente consolidata a partire da Cass. SU 13533/2001); quindi l'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) è tenuto in primis a provare la fondatezza del credito esatto in via monitoria, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
3. Tanto premesso, come discorso generale sulla procedura di opposizione a decreto ingiuntivo, e richiamato quanto esposto in precedenza, va schematicamente rammentato che il presente giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo n. 16416/2021 del 7-10/9/2021 di questo
Tribunale (R.G. 49085/2021), ottenuto dall'opposta per il pagamento della complessiva somma di € 11.603,30, oltre interessi e spese di procedura.
3.1 Il credito, fatto valere in via monitoria dall'opposta, si fonda sulla fattura n.
85/2019 di € 15.226,20 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opponente), in parte pagata con un acconto di € 6.000,00, e sulla fattura n. 4/2020 di € 2.377,10 (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte opponente), emesse nei confronti dell'opponente Parte_1
B/C, per il pagamento dei lavori concordati nel contratto d'appalto stipulato in data
[...]
31/7/2019 (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte opponente).
3.2 L'opponente ha eccepito l'illegittimità della somma ingiunta in via monitoria per indeterminatezza della stessa. In particolare, ha allegato che l'opposta aveva eseguito dei lavori difformi rispetto a quanto contrattualizzato e computato nel contratto d'appalto, nonché ulteriori lavori di variante mai autorizzati e non riconosciuti, contestando la violazione delle obbligazioni contrattualmente assunte e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
3.2.1 Per tali motivi ha domandato in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in subordine di accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo,
7 l'effettiva somma dovuta in ragione delle lavorazioni in concreto eseguite dall'odierna parte opposta.
4. Osserva il Giudice che, con riferimento alla fattura azionata n. 85/2019 di €
15.226.20, è processualmente emerso che l'opponente ha versato in data 2/12/2019 un acconto pari ad € 6.000,00 e che pertanto l'importo residuo è pari alla differenza di €
9.226,20.
4.1 L'opponente ha allegato che non aveva provveduto al saldo della predetta fattura poiché sin da subito aveva riscontrato delle difformità nell'esecuzione dei lavori e che, nonostante le svariate contestazioni mosse, come da propri docc. 6 e 7, l'opposta non si è attivata per risolvere le problematiche emerse, ma anzi aveva emesso un'ulteriore fattura, quella n. 4/2020 di € 2.377,10, per asseriti ulteriori lavori di variante eseguiti in corso d'opera, ma non autorizzati da esso opponente e non contrattualizzati.
5. Da parte sua l'opposta ha eccepito la decadenza ex art. 1667 c.c..
6. Orbene, premesso che si verte nell'ipotesi di cui all'art. 1667, comma 3, ultimo inciso, c.c. e che l'opponente, destinatario del decreto ingiuntivo per il pagamento, ha eccepito l'inadempimento dell'appaltatrice ex art. 1460 c.c., osserva il Giudice che, in applicazione delle regole generali, è onere dell'appaltatrice provare l'esatto adempimento (cfr.
Cass. 98/2019: “In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento”).
6.1 Al riguardo va altresì ricordato che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 cod. civ. integrano -senza escluderne l'applicazione- i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può -al fine di paralizzare la pretesa avversaria- opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum", richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta” (cfr. Cass. 4446/2012;
Cass. 7041/2023; Cass. 19979/2024; Cass. 32698/2024).
7. Dunque non rileva, stante il richiamo all'art. 1460 c.c., l'eventuale mancata proposizione, in via riconvenzionale, della domanda di garanzia e quindi l'eccezione di inadempimento può essere sollevata anche dopo i due anni dalla consegna dell'opera.
8 8. In astratto, rileverebbe l'eventuale decadenza per tardiva denuncia.
8.1 Peraltro va ricordato che la denuncia dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, necessaria per evitare la decadenza di legge (art. 1667, comma 2, c.c.), presuppone che l'opera risulti terminata e che vi sia stata consegna dell'opera ex art. 1665 c.c. (cfr. Cass.
1748/2018: “In tema di appalto, ai fini della decadenza dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, il dies a quo del relativo termine coincide, ai sensi dell'art. 1667, comma
2, c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, che presuppone la consegna dell'opera”; Cass.
2051/2024)
8.2 Nel caso di specie, come risulta dalla risposta dell'amministratore della società convenuta del 28/10/2019 alle contestazioni ricevute (cfr. doc. 8 di parte attrice), non vi è stata una vera e formale consegna dell'opera all'amministratore del condominio, legale rappresentante del condominio committente, atteso che nella predetta lettera della società convenuta è dato testualmente leggere che “la formale consegna delle opere che indica l'ingegnere sono state fatte con alcuni proprietari che hanno sancito la fine delle lavorazioni con l'utilizzo del parcheggio e che ne usufruiscono già dal giorno dopo l'ultimazione, se tale non fosse si provvederà alla chiusura del passaggio affinché …(rectius, “fino a che”)… non verranno formalizzate le richieste di collaudo richiesta dai condomini con la sospensione del passaggio …”.
8.2.1 Inoltre, come poi si vedrà, l'opera appaltata non risulta terminata, in quanto il
Ctu ha accertato che “… non è stata realizzata una traccia per una lunghezza di circa 6 ml e non è stata fornita e posata una tubazione drenante nella traccia predetta …” (cfr. ctu a pag.
13), opere previste nel contratto.
8.2.1.1 Al riguardo, sentito all'udienza del 13/2/2024, il Ctu ha ribadito, per quanto di interesse, che “… il manufatto presenta problematiche legate al difficile deflusso delle acque meteoriche, anche perché non è stata eseguita una griglia di raccolta delle acque, non realizzabile -a quanto riferito dall'opposta- per lo scarso spessore del solaio. Evidenzia che le foto ante operam sono necessarie per comprendere lo stato dei luoghi e quali fossero le originarie pendenze;
evidenzia che manca un progetto che avrebbe consentito di riscontrare il rispetto di quanto previsto. Evidenzia che il problema della griglia sia non solo legato allo spessore del solaio, ma anche alla realizzazione del sistema idraulico per lo smaltimento delle acque. Evidenzia che, come risulta dal report giornaliero sui lavori, ad un certo punto era sorta la questione dell'installazione della griglia, ma che si era deciso di non posizionarla per
9 problemi tecnici. La ditta si relazionava con un condomino, referente per il condominio, ciò risulta dal predetto report …” (cfr. verbale di udienza).
8.3 Dunque non risulterebbe in ogni caso ipotizzabile la decorrenza del termine per la denuncia.
9. In relazione al richiamato art. 1460 c.c. va ricordato che l'eccezione in parola presuppone che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non deve essere contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, da valutare in relazione alla situazione oggettiva e non alla rappresentazione soggettiva delle parti (cfr. Cass.
3695/2023) e avuto riguardo all'oggettiva proporzione dei contrapposti inadempimenti in relazione al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Cass. 14986/2021).
9.2 L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione (cfr. Cass. 12719/2021) e che ha effetti non liberatori, ma solo sospensivi (cfr. Cass. 8760/2019), presuppone l'esistenza di un rapporto di corrispettività e contemporaneità tra le prestazioni relative alle obbligazioni reciproche delle parti e richiede altresì la non contrarietà a buona fede dell'inadempimento da parte di colui che formula la relativa eccezione (cfr. Cass. 24899/2005; Cass. 22353/2010).
9.3 Si tratta di una valutazione della condotta dei contraenti da parametrare al principio di buona fede e correttezza in senso oggettivo, di cui all'art. 1375 c.c. (cfr. Cass. 2720/2009).
10. Tornando al caso di specie, va osservato che l'eccezione sollevata dall'opponente è ammissibile e fondata, in quanto, alla luce delle risultanze di causa, risulta provato che la stessa non è stata sollevata strumentalmente solo per celare l'inadempimento del condominio eccipiente.
10.1 Al riguardo, ricordato che in data 2/12/2019 il ha comunque Parte_1
provveduto al pagamento di € 6.000,00 a titolo di acconto sulla fattura n. 85/2019 del
28/8/2019 (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte opponente), osserva il Giudice che l'opponente aveva prontamente contestato e denunciato i vizi e le difformità delle opere eseguite, oggetto della replica della società opposta con la ricordata nota del 28/10/2019.
10.2 Dunque il rifiuto dell'opponente di saldare la fattura n. 85/2019, alla luce delle risultanze di causa, risulta essere conforme a buona fede, in quanto è emerso che le opere eseguite non soddisfacevano l'interesse del committente ad ottenere, mediante la corretta e completa esecuzione delle opere commissionate con il contratto di appalto del 31/7/2019,
l'eliminazione del ristagno d'acqua e dei fenomeni di umidità sulla porzione di solaio
10 localizzata nella zona parcheggi e la realizzazione di un efficiente sistema di drenaggio e di smaltimento delle acque piovane.
11. Nel corso del giudizio è stata ammessa la ctu con nomina dell'ing. Per_2 che, chiamata a rispondere sul quesito “Descriva il Ctu, previo esame della
[...]
documentazione in atti (in particolare il contratto di appalto del 31/7/2019) e di quanto eventualmente acquisito, nel contraddittorio fra le parti, presso Pubblici Uffici nonché di accesso in loco, le condizioni dei luoghi interessati dai lavori per cui è causa;
Verifichi il Ctu se in concreto i lavori sono stati eseguiti in conformità (per quantità, tipologia e qualità) a quanto previsto in contratto e se sono stati eseguiti a regola d'arte; Accerti il Ctu se risultino eventualmente eseguiti lavori non previsti in contratto e, in caso positivo, se detti lavori extra contratto risultino connessi e conseguenziali a quelli concordati e/o se gli stessi risultino necessari per risolvere eventuali problematiche tecniche insorte in corso d'opera; Accerti il
Ctu se i lavori extra contratto risultino previsti o disposti in base ad atti scritti;
Accerti il Ctu se detti lavori extra contratto siano stati eseguiti a regola d'arte; Determini il Ctu il costo di detti eventuali lavori extra;
Determini in Ctu, se del caso, il costo e la tipologia dei lavori necessari per l'eliminazione di eventuali vizi lamentati e accertati come esistenti” (cfr. ordinanza pronunciata all'udienza del 3/5/2023), nelle conclusioni della ctu depositata in data
5/2/2024 ha precisato, per quanto qui di interesse, che “… Dalle risultanze degli accertamenti effettuati durante il sopralluogo espletato presso i luoghi oggetto di causa in riscontro con quanto sostenuto dalla parte opposta risulta e si deduce che i lavori eseguiti dalla parte opposta medesima presso il opponente sono difformi rispetto a quanto previsto Parte_1
nel Contratto del 31.07.2019 ovvero rispetto a quelli riportati nel preventivo del 17.07.2019 facente parte integrante del predetto contratto …” (cfr. pag. 12 della ctu).
12. Alla luce delle risultanze di causa l'espletata istruttoria ha confermato che l'opposta non ha correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto d'appalto del 31/7/2019, in quanto risulta provata la non conformità e completezza di quanto effettivamente realizzato con quanto era stato previsto nel predetto contratto d'appalto.
13. Pur se risulta nella ctu l'effettuazione di lavori per una superficie più ampia di 8 mq rispetto a quella indicata nel preventivo, è emerso che “… non è stata realizzata una traccia per una lunghezza di circa 6 ml e non è stata fornita e posata una tubazione drenante nella traccia predetta …” e che “… è stato fornito e posato in opera conglomerato cementizio per uno spessore inferiore rispetto a quanto riportato nel preventivo di circa 4 cm …”, con la
11 precisazione che “… Non è stato possibile accertare visivamente la presenza di uno strato di tessuto in geotessile in sostituzione dello strato con barriere di scorrimento Neoprene indicato nel preventivo ...” (cfr. ctu a pag. 13).
14. E' ben vero che, in relazione all'accertato ristagno dell'acqua, le conclusioni cui è pervenuto il Ctu non solo risolutive (cfr. ctu a pag. 13: “… Stante l'assenza tra i documenti e gli atti di causa di immagini fotografiche e/o relazioni che riproducano lo stato dei luoghi oggetto di causa precedentemente all'esecuzione dei lavori effettuati dalla parte opposta nonché l'assenza di specifiche tecniche e dettagli grafici delle pendenze del terrazzo oggetto di intervento che si sarebbero dovute eventualmente realizzare non è possibile stabilire se il modesto ristagno d'acqua accertato dalla scrivente sopralluogo sia stato causato da un'esecuzione non a regola d'arte dei lavori eseguiti dalla parte opposta medesima …”), ma ciò che rileva è l'emersa difformità dei lavori eseguiti rispetto a quelli appaltati (cfr. ctu a pagg. 12 e 13) e la circostanza che l'opposta, tenuta a fornire la prova della corretta esecuzione dei lavori alla luce della sollevata eccezione ex art. 1460 c.c., non ha fornito la prova appunto sul fatto che aveva correttamente eseguito le opere appaltate e che il persistente accertato ristagno d'acqua, che evidentemente il committente intendeva eliminare con i lavori appaltati, non dipendeva da cause ad essa imputabili in relazione ai materiali impiegati o alle tecniche utilizzate.
14.1 Al di là dei problemi tecnici emersi in sede di esecuzione dei lavori (cfr. anche verbale dell'udienza del 13/2/2024 e precisazioni del Ctu) e della rilevanza o meno del report giornaliero nonché della riferibilità dello stesso al commettente (cfr. citato Parte_1 verbale di udienza in ordine alle contrapposte posizioni delle parti), ciò che rileva che l'opera non è stata completata e che non è stato risolto il problema del drenaggio e smaltimento dell'acqua.
14.2 Del resto l'opposta non potrebbe neanche richiamare, a sostegno del mancato completamento dell'opera appaltatale, la mancanza di un progetto o i problemi tecnici sorti in corso d'opera, cui ha fatto riferimento il Ctu a verbale dell'udienza del 13/2/2024 (cfr. verbale di udienza), in quanto in ogni caso l'opposta aveva presentato il preventivo anche in relazione a quei lavori e in tali termini le parti si erano accordate e sarebbe stato onere della stessa, proprio per l'assenza di un progetto, verificare la fattibilità dei lavori che si era impegnata a realizzare.
14.2.1 All'art. 2 del contratto di appalto, in tema di obblighi a carico dell'appaltatore, era stato precisato, per quanto di interesse, che “… l'appaltatore dichiara: … di aver tenuto
12 conto, a tutti gli effetti, anche nella formulazione della propria offerta, dell'entità e degli scopi dell'appalto e di tutte le circostanze, i dati e gli elementi che, comunque, possano, avere influenza sulla esecuzione delle opera appaltate …(e)… di aver esaminato gli elaborati e di aver ritenuto i documenti esaustivi in ogni loro parte ai fini della formulazione dell'offerta tecnico economica e di aver chiare le modalità di intervento necessarie per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte …”.
14.3 In tale contesto non va poi dimenticato che in contratto era stato previsto un collaudo da realizzare mediante prove di allagamento (art. 5 del contratto), in quanto era evidente quale fosse l'interesse del committente all'eliminazione dei problemi infiltrativi riscontrati.
14.4 Da ultimo nella replica alla conclusionale avversaria la convenuta ha allegato che
“… la prova di impermeabilizzazione è stata effettuata il 26.08.2019, in esito ad un violento temporale occorso in pari data, allorché le parti in contraddittorio hanno verificato la “perfetta impermeabilizzazione” (vedasi report giornaliero sottoscritto) e quindi, la tenuta del solaio e l'assenza di infiltrazioni, mentre la c.d. prova di allagamento venne concordemente evitata, proprio per evitare l'allagamento dei box e del corridoio, in considerazione del fatto che la norma UNI I/345 CAP 11 prevede l'utilizzo di 17000 litri di acqua …”.
14.5 Al riguardo, premesso che in base al contratto era previsto che la prova di allagamento dovesse avvenire prima della posa del getto del calcestruzzo, con sosta dell'acqua per almeno due giorni (art. 5), va ribadito che non risulta la formale investitura di un condomino o di un tecnico quale direttore dei lavori o comunque quale rappresentante dell'amministratore del condominio e inoltre va evidenziato, a latere di ogni questione sulla riferibilità al del c.d. 'report giornaliero', che non risulta neanche la prova che la Parte_1 prova 'in natura' del predetto allagamento sia avvenuta in conformità alla previsione contrattuale in tema appunto di prova di allagamento e alle tempistiche ivi previste.
15. Ne consegue pertanto che non è dovuta la somma, esatta in via monitoria, relativa al saldo della fattura n. 85/2019.
16. Passando alla disamina della fattura n. 4/2020 di € 2.337,10 -emessa per 'lavori di variante in corso d'opera'- oggetto anch'essa del credito azionato in via monitoria, valgono le seguenti osservazioni.
17. Parte opponente ha allegato che la fattura n. 4/2020 (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte opponente) ha ad oggetto dei lavori 'extra contratto' e 'di variante' non previsti nel contratto d'appalto del 31/7/2019 e non autorizzati né accettati.
13 18. Sul punto l'opposta ha allegato che i suddetti lavori aggiuntivi “… sono stati individuati come necessari in corso d'opera, sono stati concordati ed approvati con il soggetto nominato dal Condominio per seguire i lavori – Dottor De Sarno Prignano, espressamente nominato all'uopo dall'amministratore …” (cfr. pag. 2 memoria 183/6 n. 1 di Parte_3
parte opposta) e che “… Il concordamento di tali lavori è stato successivo alla stipula del contratto del contratto d'appalto e, trattandosi di lavori ulteriori rispetto ad esso, non soggiacciono evidentemente alle pattuizioni ivi esplicitate. Comunque, anche il contratto depositato da questa difesa in uno al ricorso monitorio, all'art. 9 all'uopo deputato, non esclude l'eventualità di lavori ulteriori …” (cfr. pag. 2 memoria 183/6 n. 1 di parte opposta).
19. Il punto di partenza per risolvere la questione, avente ad oggetto i lavori 'extra contratto' e 'di variante', è il contratto d'appalto del 31/7/2019 in atti (cfr. doc. 5 di parte opponente).
20. Le parti, all'atto della stipulazione del contratto d'appalto del 31/7/2019, avevano convenuto che lo stesso fosse 'a corpo' e non 'a misura' (art. 1 'Oggetto ed affidamento dei lavori'), con la pattuizione di un importo per complessivi € 13.842,00 oltre l'IVA al 10%, come indicato nel preventivo n. 043/19 del 17/7/2019 allegato al contratto, e, per quanto di interesse, che era escluso “… ogni diritto dell'appaltatore di percepire corrispettivi per l'esecuzione di opere non debitamente autorizzate. Per le opere non previste negli elaborati di progetto, e ogni qual volta si ravvisi la necessità della loro esecuzione, i corrispondenti preventivi verranno concordati con il committente e da quest'ultimo approvati per iscritto, previa delibera dell'assemblea condominiale …” (cfr. art. 5 'Corrispettivo dell'appalto').
20.1 Inoltre all'art. 9 del suddetto contratto rubricato 'Varianti in corso d'opera' (cfr. doc. 5 di parte opponente: contratto di appalto) è dato leggere che “Il committente si riserva la piena facoltà di introdurre, mediante comunicazione scritta nel corso delle opere, le varianti e/o addizioni che reputasse necessarie senza mutare la natura delle opere comprese nell'appalto e senza variazioni di prezzo, salvo che non si tratti di opere aggiuntive o lavorazioni particolari non previste” (comma 1) e che “Il Committente, nel corso dei lavori e comunque prima della fine degli stessi, dovrà segnalare all'Impresa, tramite il Direttore dei lavori, ogni anomalia e/o vizio ritenuto fondamentale per il conseguimento della perfetta regola dell'arte” (comma 2).
21. Dunque era richiamata in contratto la distinzione fra varianti in corso d'opera richieste dal committente -sono tali le nuove opere che, pur se non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o,
14 comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa- e lavori extracontrattuali -sono quelli caratterizzati da una oggettiva distinzione e individualità rispetto all'opera originaria, seppure ad essa connessi, ovvero tali da costituire una variazione quantitativa o qualità oltre i limiti di legge-, coerentemente con la previsione di cui all'art. 1661 c.c. (cfr. Cass. 9796/2011).
21.1 La citata norma, prevedendo il ricordato limite all'esercizio dello ius variandi da parte del committente, è una disposizione a favore dell'appaltatore, al fine di evitare che lo stesso subisca aggravi nella prestazione dovuta, rispetto a quanto previsto nel contratto.
22. Tornando al caso che qui ci occupa si tratta di verificare se si sia in presenza di variazioni concordate del progetto (art. 1659 c.c.) ovvero di variazioni comunque necessarie per l'esecuzione a regola d'arte (art. 1660 c.c.) ovvero ancora di variazioni richieste dal committente (art. 1661 c.c.).
23. In primo luogo dall'esame del contratto d'appalto si può pacificamente ritenere che la previsione dell'appalto 'a corpo' con corrispettivo fisso e invariabile (art. 5 'Corrispettivo dell'appalto'), riferito all'opera globalmente considerata, non escludesse a priori la possibilità che, in caso di lavorazioni 'non contemplate' nel contratto ed eseguite su richiesta scritta del committente, si potesse procedere alla liquidazione 'a misura' del compenso ulteriore.
24. Nel caso di specie era previsto che l'esecuzione di opere nuove, non previste in contratto, era soggetta ad un iter ben determinato, consistente nell'approvazione per iscritto da parte del committente previa delibera dell'assemblea condominiale.
25. Analogamente, anche in caso di 'Varianti in corso d'opera' richieste dal committente, l'art. 9 del contratto de quo prevedeva la necessaria comunicazione scritta del committente.
26. Ebbene, in applicazione dei principi generali in tema di variazioni concordate (art. 1659 c.c.) e in uno con quanto previsto nelle clausole del contratto d'appalto del 31/7/2019, si osserva che nel caso di specie manca un'autorizzazione scritta del committente, volta appunto ad autorizzare l'esecuzione delle varianti in corso d'opera.
27. Manca altresì la prova che si possa ritenere sussistente la fattispecie della variazione ordinata dal committente, in quanto anche in questo caso, a prescindere da ogni altra considerazione, difetta l'autorizzazione scritta, secondo quanto previsto nel citato art. 9 del contratto.
28. Alla luce delle risultanze di causa complessivamente valutate, osserva il Giudice che i lavori ulteriori e aggiuntivi asseritamente eseguiti dall'opposta -non contemplati in contratto-, venendo ad incidere sul quantum, avrebbero potuto essere correttamente fatturati,
15 P in aggiunta al cosiddetto compenso 'a corpo', solo presenza di un'autorizzazione scritta dell'opponente, previa delibera condominiale, non ravvisabile al caso di specie.
29. Si tratta da ultimo di verificare se possa ricorrere l'ipotesi delle variazioni necessarie e se cioè le opere c.d. extra contratto possano essere ritenute appunto necessarie per la realizzazione a regola d'arte dei lavori appaltati, come da contratto.
29.1 In tali casi di opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera a regola d'arte è possibile che le stesse vengano eseguite dall'appaltatore anche senza la preventiva autorizzazione del committente e che si possa ovviare al mancato accordo fra le parti sulla natura necessarie delle stesse e sul corrispettivo ricorrendo all'autorità giudiziaria ex art. 1660
c.c. (cfr. Cass. 10891/2017).
30. Nel caso che qui ci occupa, ribadita l'assenza di autorizzazione scritta del condominio previa delibera assembleare come imposto dal contratto (art. 5), difetta il presupposto dell'esecuzione di variazioni strettamente necessarie per la realizzazione a regola d'arte di quelle appaltate.
31. Nella relazione del Ctu, con riferimento ai lavori per i quali è stata emessa la fattura n. 4/2020, è dato leggere, per quanto di specifico interesse, che “… Dall'esame dei documenti e degli atti di causa e, specificatamente, dalla comunicazione della parte opposta aggiornata al 26.10.2019 ed avente oggetto Varianti eseguite su lavorazioni sostenute, risulta che la parte opposta medesima ha eseguito lavorazioni aggiuntive presso il Condominio opponente rispetto a quelle previste nel Contratto del 31.07.2019 ovvero rispetto a quelle riportate nel preventivo del 17.07.2019 facente parte integrante del predetto contratto ...” (cfr. ctu a pag. 14) e che “ … agli atti di causa è presente un documento, firmato dal Dott. CP_3
e dal Geom. denominato Report lavori giornalieri di
[...] Parte_5
pavimentazione rampa cantiere Via Poggio Moiano Condominio n. 34 b/c -riportante CP_1
l'Assistente cantiere per il Geom. e il Geom. Controparte_2 Controparte_4
il Capo Cantiere il Geom. e il Sig. Parte_5 Controparte_4 CP_5
e il Responsabile per il condominio il Dott. nel quale sono
[...] Controparte_3
indicate le lavorazioni eseguite giornalmente …” (cfr. ctu a pagg. 15-16), con la precisazione che “… Dall'esame dei documenti e degli atti di causa non è presente alcun atto scritto con il quale siano stati disposti eventuali lavori extra contratto ad eccezione del documento denominato Report lavori giornalieri di pavimentazione rampa cantiere Via Poggio CP_1
Moiano Condominio n. 34 b/c dettagliatamente descritto nel paragrafo precedente …” (cfr. ctu pag. 17).
16 32. Dunque non solo non risulta rispettata la procedura concordata, ma risulta anche l'assenza del presupposto della necessità di dette variazione, tant'è che il Ctu non ha indicato quali specifiche ulteriori lavorazioni si fossero rese necessarie per consentire l'esecuzione a regola d'arte di quelle appaltate.
33. A pag. 17 della ctu è dato leggere solo che “… Dall'esame del predetto documento in riscontro con la comunicazione della parte opposta aggiornata al 26.10.2019 ed avente oggetto Varianti eseguite su lavorazioni sostenute risulta e si deduce che i lavori extra contratto risultano connessi a quelli concordati e alcuni di essi sono stati necessari per risolvere eventuali problematiche tecniche insorte in corso d'opera …”.
34. Peraltro, ribadito che l'indicazione di dette lavorazioni aggiuntive risulta da documento non riferibile all'amministratore del né a soggetto debitamente e Parte_1
formalmente investito dall'assemblea -non risulta, p.es., la nomina di un direttore dei lavori-, osserva il Giudice che nella stessa ctu, a pag. 18, è dato leggere che “… Stante l'impossibilità di accertare l'esecuzione, da parte dell'opposta, delle lavorazioni aggiuntive presso il opponente rispetto a quelle previste nel Contratto del 31.07.2019 ovvero rispetto Parte_1
a quelle riportate nel preventivo del 17.07.2019 facente parte integrante del predetto contratto, ad eccezione della posa in opera di una rete elettrosaldata come si evince dalle immagini fotografiche prodotte agli atti di causa, non è possibile accertare se le lavorazioni aggiuntive siano state eventualmente eseguite secondo la regola dell'arte …”.
35. Dunque -a tutto concedere- vi è prova che solo la rete elettrosaldata si potrebbe ritenere posta in opera, come risulta dalle foto richiamate dal Ctu, ma, anche a volerla ritenere
-in ipotesi- come un'opera necessaria (art. 1660 c.c.), si osserva che dall'opposta non sono stati forniti elementi che, oltre a consentire l'accertamento della relativa posa in opera a regola d'arte, consentano di determinare un qualche importo, da porre a carico del committente.
36. Alla luce delle superiori osservazioni ne deriva che non risulta dovuto il preteso credito di cui alla fattura n. 4/2020.
37. Tali essendo le risultanze di causa, l'opposizione è fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 16416/2021 del 7-10/9/2021 di questo Tribunale
(R.G. 49085/2021).
37.1 Va pertanto dichiarato che nulla deve l'opponente all'opposta per i titoli dedotti in giudizio.
37.2 Si prende atto che il opponente (convenuto sostanziale) non ha Parte_1
spiegato alcuna domanda riconvenzionale per il risarcimento danni o per l'eliminazione di
17 vizi o difformità ovvero per la ripetizione delle somme versate in acconto (€ 6.000,00), per cui non è necessario soffermarsi oltre sul punto.
38. L'ultima questione da affrontare è relativa alla domanda di condanna del “… al pagamento delle somme richieste per lavori ulteriori rispetto al contratto in Parte_1 forma scritta ai sensi dell'art. 2041 c.c. …”.
39. Dunque la domanda ex art. 2041 c.c. è stata proposta unicamente con riferimento ai lavori extra contratto.
40. In base all'art. 2041 c.c. è previsto che “chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale” (comma 1).
41. Preliminarmente, a prescindere da ogni questione in tema di sussidiarietà del rimedio (cfr. Cass. SU 333954/2023: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione -sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale- si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”; Cass.
27008/2024), osserva il Giudice che in relazione alla sola installazione della rete elettrosaldata, di cui peraltro si ignorano le dimensioni e l'esecuzione a regola d'arte del relativo lavoro, l'opposta non ha fornito elementi tali da consentire di valutare il reale vantaggio ottenuto dal condominio e il correlativo pregiudizio sofferto dall'opposta stessa.
42. Non è possibile neanche una liquidazione equitativa in difetto di qualsivoglia conferente allegazione (cfr. Cass. 18804/2015).
43. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico dell'opposta per la soccombenza.
43.1 Si è proceduto, alla luce del D.M. 147/2022, alla somma degli importi al valore compreso fra il minimo e il medio relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il Tribunale' e allo scaglione di valore '5.201-26.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia (€
11.603,30), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa.
18 43.2 Il valore da prendere in considerazione è quello della domanda dell'opposta
(attrice sostanziale), in quanto, diversamente opinando, essendo stata la domanda rigettata, il valore sarebbe pari a zero e si tratterebbe di soluzione non sostenibile (cfr. Cass. 28417/2018).
43.3 Le spese della ctu, liquidate con decreto del 20-24/3/2024, vanno definitivamente poste per intero a carico dell'opposta per la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• accoglie l'opposizione proposta dall'opponente Parte_1
B/C di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 16416/2021 del
[...] CP_1
7-10/9/2021 di questo Tribunale (R.G. 49085/2021);
• dichiara che nulla deve l'opponente all'opposta per i titoli Controparte_2
dedotti in giudizio;
• condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dell'opponente, in € 2.900,00 per compensi professionali e in € 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
• pone definitivamente e per intero a carico della società opposta le spese di ctu, liquidate con decreto 20-24/3/2024.
Così deciso a Roma, il 3/1/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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