Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di
Palermo
Sezione
Lavoro N°
_______________ _____
Reg. Sent. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
Cron.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in N° __________
Reg. Gen. Lav. persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N.
F.A.
12807/2024 R.G.L. promossa _______________
__
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Addì _____________
Alessandro Luna.
Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
C O N T R O
_________________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. Per _________________ __
- resistente -
All'esito dell'udienza del 23/06/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato l'8/09/2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno ordinario di invalidità dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione, ritenendo il ricorrente non affetto da
“infermità di entità tali da condizionare una RIDUZIONE PERMANENTE della capacità lavorativa attitudinale a meno di 1/3” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo, 24/06/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino